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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.14
Data decisione, Autorità:
17.09.1998, IICCA
Incarto n.
12.98.00014
Lugano
17 settembre 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa -inc. no. OA.95.01140 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2- promossa con
petizione 16 giugno 1995 da
con cui
l’attrice ha chiesto che fosse accertata la validità e la tempestività della
domanda di affiliazione da lei formulata il 3 febbraio 1995 all’indirizzo della
convenuta e che quest’ultima fosse condannata ad ammetterla quale assicurata
individuale con effetto al 1° gennaio 1995;
domande
avversate dalla controparte, la quale ha postulato la reiezione della
petizione, e che il Pretore, con sentenza 12 dicembre 1997, ha respinto ai
sensi dei considerandi;
appellante
la parte attrice, con atto di appello 16 gennaio 1998, con cui chiede la riforma
del giudizio pretorile nel senso che la convenuta sia condannata ad ammetterla
quale assicurata individuale a far tempo dal 1° gennaio 1995, con protesta di
spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
la convenuta, con osservazioni 16 febbraio 1998, ha postulato la reiezione del
gravame, protestando spese e ripetibili;
atteso
che con decreto 26 marzo 1998 questa Camera ha dichiarato deserto ex art. 312
CPC l’appello adesivo presentato il 16 febbraio 1998 dalla convenuta;
letti ed esaminati
gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in
diritto
-
La ditta
__________., presso la quale __________ è stata impiegata fino al 31 dicembre
1994, aveva a suo tempo concluso con la __________ di assicurazione sulla vita
(in seguito: __________) un’assicurazione collettiva per la perdita di
guadagno, che prevedeva il versamento di indennità giornaliere ai dipendenti in
caso di malattia.
-
Il 3 febbraio 1995
la ex dipendente ha inoltrato nei confronti della compagnia di assicurazioni
una formale domanda di affiliazione quale assicurata individuale, richiesta che
è stata tuttavia respinta siccome formulata oltre il termine di 30 giorni
dall’uscita dal servizio previsto dall’art. 192 CGA edizione 1983.
-
Con la petizione che
qui ci occupa __________ ha chiesto che fosse accertata la validità e la
tempestività della domanda di affiliazione formulata il 3 febbraio 1995
all’indirizzo della __________ e che quest’ultima fosse condannata ad
ammetterla quale assicurata individuale con effetto al 1° gennaio 1995: essa
ritiene in sostanza di non aver colpa alcuna per il ritardo nell’inoltro della
domanda di affiliazione e che lo stesso sarebbe per contro ascrivibile alla
controparte, che non le avrebbe indicato per tempo l’esistenza di quel termine,
non noto all’attrice, inusuale, e fors’anche in contrasto con norme di legge
imperative.
La convenuta si è opposta
alla petizione contestando l’esistenza nel caso particolare di un obbligo di
informazione a suo carico. Essa ribadisce pertanto la legittimità del rifiuto
della domanda di affiliazione, formulata tardivamente, tanto più che la stessa
non avrebbe potuto essere accolta nel merito, in quanto l’attrice, a quel
momento incapace al 100% di guadagnare per malattia, non ossequiava le
condizioni poste dall’art. 193 CGA.
- Con la sentenza qui
impugnata il Pretore, ritenuto da una parte che l’attrice era del tutto ignara
dell’esistenza del termine di 30 giorni per cui essa non aveva alcuna colpa per
il mancato ossequio del termine stesso, e dall’altra che in ogni caso vi era un
obbligo di informazione a carico della convenuta, ha senz’altro ammesso in
applicazione dell’art. 45 cpv. 3 LCA la tempestività della domanda di
affiliazione.
Preso atto che l’attrice
era inabile al lavoro a fine dicembre 1994, egli, applicando l’art. 193 CGA, ha
tuttavia concluso per la legittimità del rifiuto della domanda di affiliazione,
respingendo di conseguenza la petizione ai sensi dei considerandi.
- Con l’appello in
rassegna l’attrice chiede la riforma del querelato giudizio nel senso che la
convenuta sia senz’altro condannata ad ammetterla quale assicurata individuale
a far tempo dal 1° gennaio 1995: essa ritiene che la clausola che le impediva
il passaggio da assicurata collettivamente ad assicurata individuale in caso di
incapacità lavorativa, benché codificata nell’art. 193 CGA, non poteva essere
applicata in concreto, poiché le comporterebbe l’impossibilità di fatto -ciò
che, a suo dire, è urtante, contrario al buon senso e allo stesso spirito
dell’istituto giuridico del contratto di assicurazione- di ottenere una
copertura assicurativa fino alla cessazione dell’incapacità; in ogni caso
osserva pure che l’affiliazione avrebbe già dovuto essere ammessa in quanto le
condizioni di cui all’art. 192 CGA erano date.
Delle osservazioni con cui
la convenuta ha postulato la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei
prossimi considerandi.
-
È innanzitutto
pacifico -né l’appellante lo contesta- che le CGA 1983 (doc. 3), allegate al
contratto di assicurazione collettiva concluso tra la __________. e la
convenuta, sono determinanti per stabilire l’ammissibilità dell’affiliazione
quale assicurata individuale dell’attrice.
-
È pure pacifico -lo
ammette del resto anche la stessa appellante (appello p. 5)- che l’affiliazione
dell’attrice, incapace di guadagnare al 100% in seguito a malattia (cfr. art.
123 CGA) il 31 dicembre 1994, sarebbe esclusa dall’art. 193 CGA, clausola
secondo cui “l’assicurazione non può essere continuata se l’assicurato ... è
incapace di guadagnare”.
-
L’appellante ritiene
tuttavia urtante, iniquo e contrario allo stesso spirito del contratto di
assicurazione che la continuazione dell’assicurazione non sia possibile nel
caso in cui l’assicurato sia temporaneamente incapace al lavoro senza sua
colpa.
La censura è del tutto
priva di fondamento.
Nell’art. 193 CGA la
convenuta ha dettagliatamente esposto le condizioni negative che impediscono ad
una persona già al beneficio di un’assicurazione collettiva di essere ammessa
quale assicurata individuale dopo lo scioglimento del rapporto di servizio: a
ben vedere, si tratta di condizioni basate su criteri oggettivi -seppur talora
discutibili, ritenuto che altri criteri distintivi sarebbero forse stati
preferibili o anche solo più logici- che però, in quanto sottoscritte dalle
parti al contratto di assicurazione (__________) in concreto sono senz’altro
vincolanti.
È vero che l’attrice viene
di fatto a trovarsi nell’impossibilità di assicurare presso la convenuta la
perdita di guadagno: viste le sue particolari condizioni personali, la
prerogativa di un’affiliazione automatica quale assicurata individuale -come
detto- è tuttavia esclusa dal contratto. Certo, se lo volesse, la convenuta
potrebbe ammetterla (eventualmente con delle riserve), ma in realtà non ne è
contrattualmente tenuta.
All’attrice in definitiva
non resta che rivolgersi alla convenuta o ad altre compagnie di assicurazione
con una normale richiesta di affiliazione a titolo di assicurata individuale,
ritenuto tuttavia che non vi è un obbligo per le compagnie così interpellate di
aderire alla richiesta.
- All’appellante non
giova neppure il riferimento all’art. 192 CGA.
È ben vero che in quella
clausola sono indicate le condizioni positive per la continuazione
dell’assicurazione quale assicurata individuale e che l’attrice in concreto le
adempie. È però altrettanto vero, per la chiara formulazione del testo delle
CGA, che indipendentemente da quanto indicato dall’art. 192 CGA
“l’assicurazione non può essere continuata” se è data una delle condizioni
negative di cui all’art. 193 CGA, ciò che nel caso di specie è addirittura
manifesto.
- Ne discende la
reiezione del gravame, del tutto infondato ed al limite del temerario.
La tassa di giustizia, le
spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 16
gennaio 1998 di __________ è respinto.
II. Le spese della
procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
580.-
b) spese fr.
20.-
Totale fr.
600.-
da anticiparsi
dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte
appellata fr. 500.- per ripetibili.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Lugano, Sezione 2
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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