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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.139
Data decisione, Autorità:
09.12.1998, IICCA
Incarto n.
12.98.00139
Lugano
9 dicembre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
nella
causa civile in materia di concorrenza sleale (inc. no. IU.98.8 della Pretura
di Locarno-Città) dipendente da istanza 3 luglio 1997 di
rappr.
dall'avv. __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
chiedente
di far divieto alla convenuta di utilizzare la denominazione
"__________" per l'emittente radiofonica da essa gestita;
istanza che il
pretore ha accolto con pronuncia 25 maggio 1998;
appellante
la convenuta con allegato 15 giugno 1998 con cui postula la riforma del
giudizio pretorile nel senso di respingere l'istanza;
rimedio
cui __________ si oppone, sollevando anzitutto eccezione di incompetenza di
questa Camera, ovvero sostenendo che il giudizio pretorile avrebbe potuto
essere impugnato soltanto con ricorso per cassazione;
ritenuto in fatto e considerato in
diritto:
che,
adottando lo stesso principio formulato dall'art. 31 sexies cpv. 3 Cost
relativo alla controversie tra consumatori finali e fornitori, l'art. 13 LCSl
impone ai Cantoni di prevedere -fino a un valore litigioso fissato dal
Consiglio federale- una procedura di conciliazione o una procedura giudiziaria
semplice e rapida, specificando che la stessa dev'essere applicata anche alle
controversie senza valore litigioso;
che
il nostro Cantone ha optato per la seconda alternativa, introducendo nel Codice
di procedura civile l'art. 418e -in vigore dal 3 maggio 1991- che prevede,
indipendentemente dal valore litigioso, ossia per tutte le controversie in
materia di concorrenza sleale, sia la competenza esclusiva del pretore, sia la
procedura di cui agli art. 291 segg. CPC come mezzo adeguato per ottemperare
al dettato federale (Messaggio 18.1.1989, in Verbali del Gran Consiglio,
Sessione ordinaria autunnale 1990, vol 4, p. 1266-1267);
che
la scelta del nostro Cantone prescinde così dalla distinzione indicata dal
diritto federale e dipendente dall'eventuale valore litigioso della
controversie che impone la procedura semplificata almeno per le vertenze fino a
un valore di fr. 8'000.- (Ordinanza del Consiglio federale 14.12.1987);
che
né il testo dell'art. 418e CPC, né i lavori parlamentari danno indicazioni
particolari concernenti i rimedi di diritto contro le decisioni del pretore;
che
pertanto, in virtù del cennato rinvio agli art. 291 segg. CPC, non v'è motivo
per creare un'eccezione alla regola formulata dall'art. 300 CPC secondo cui le
sentenze pronunciate dal pretore come istanza unica sono impugnabili soltanto
con ricorso per cassazione;
che
una diversa soluzione, non espressa dal legislatore, creerebbe oltretutto una
frattura nella sistematica del nostro Codice di procedura civile;
per tutti questi motivi
decreta
-
L'appello
15 giugno 1998 presentato alla Seconda Camera civile d'appello da __________ è
trasmesso per competenza alla Camera di cassazione civile.
-
Non
si prelevano spese né tassa di giustizia.
-
Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-città.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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