AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.120
Data decisione, Autorità:
19.01.1999, IICCA
Incarto n.
12.98.00120
Lugano
19 gennaio 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Pellegrini (quest’ultimo in sostituzione del giudice Zali, escluso)
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa -inc. no. OA.94.01216 (già 1302) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3-
promossa con petizione 2 dicembre 1991 da
rappr.
contro
rappr.
con cui
l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 11’891.-
oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta
al PE n. __________ dell’UE di Lugano, somma ridotta in sede conclusionale a
fr. 10’421.-;
domande
avversate dalla controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e
che il Pretore con sentenza 21 aprile 1998 ha integralmente respinto;
appellante
l’attore con atto di appello 13 maggio 1998 con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione per fr. 10’421.- più
interessi ed accessori, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
il convenuto con osservazioni 5 giugno 1998 postula la reiezione del gravame,
protestando spese e ripetibili;
letti ed esaminati
gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto
A. Nel febbraio - marzo
1991 , architetto di interni titolare della ditta individuale
“ ”, ha allestito dei disegni preliminari, un preventivo indicativo e
un progetto definitivo per la sistemazione interna della villa di __________.
B. Con la petizione in
rassegna l’architetto procede in causa nei confronti del proprietario della
villa per ottenere le sue spettanze professionali di complessivi fr. 11’891.-,
somma ridotta in sede conclusionale a dipendenza dell’esito della perizia
giudiziaria a fr. 10’421.-, facendo in sostanza rilevare che quegli importi si
riferivano alle prestazioni svolte su incarico del convenuto, anche se
quest’ultimo avrebbe poi deciso di non sottoscrivere il relativo contratto SIA
sottopostogli in un secondo momento.
C. Il convenuto resiste
in causa contestando innanzitutto di aver conferito all’attore l’incarico di
eseguire quanto da lui fatturato, ed evidenziando che l’architetto avrebbe per
contro svolto tali prestazioni di sua iniziativa nell’intento di farsi
attribuire un formale mandato. In ogni caso le prestazioni da lui svolte
rientravano nei cosiddetti lavori preparatori e come tali erano da ritenersi
gratuiti.
D. Con la sentenza il
Pretore ha respinto la petizione.
Il giudice di prime cure
ha innanzitutto escluso che le prestazioni svolte dall’attore per la loro
entità costituissero semplici lavori preparatori ed ha pertanto ammesso il
principio della loro onerosità. Atteso però che l’istruttoria di causa non
aveva permesso di accertare il conferimento all’attore dell’incarico di
effettuare le prestazioni per le quali è stata emessa la fattura in
discussione, egli ha senz’altro concluso per l’infondatezza della pretesa attorea.
E. Con l’appello
l’attore chiede la riforma del querelato giudizio nel senso che la petizione
sia accolta per fr. 10’421.- più accessori.
A suo giudizio,
l’assegnazione del mandato da parte del convenuto non poteva essere provata in
via diretta, lo stesso essendo stato conferito personalmente e verbalmente da
quest’ultimo; tale circostanza risultava tuttavia provata in via indiretta da
tutta una serie di indizi, di cui il Pretore non aveva tenuto conto.
F. Delle osservazioni
con cui il convenuto postula la reiezione del gravame protestando spese e
ripetibili si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto
- L’art.
8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di
fatto l’obbligo di provare detta circostanza (per tante: IICCA 6
settembre 1993 in re C./G., 26 febbraio 1992 in re H./C.). In conseguenza di
questa norma, la mancanza della prova delle circostanze di fatto costitutive del
diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi ha asserito l’esistenza
del diritto (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC).
L’art.
90 CPC stabilisce invece che il giudice valuta secondo il suo libero
convincimento quale sia la forza probatoria degli elementi forniti dalla parte
tenuta a farlo e, di conseguenza, se un certo fatto debba o meno ritenersi
provato (Rep. 1989 p. 440; IICCA 31 luglio 1995 in re F./T. SA; Kummer,
op. cit., n. 64 ad art. 8 CC).
Il
principio del libero convincimento sancito dall’art. 90 CPC non esime però il
giudice dall’esigere una prova certa del fatto da provare.
La prova indiziaria è
possibile, ma costituisce un caso eccezionale, nel senso che la sua
ammissibilità è subordinata all’impossibilità di fornire una prova completa (Rep.
1974 p. 128, 1973 p. 138; IICCA 12 dicembre 1989 in re M./H.). In tale
eventualità il giudice può dedurre il proprio convincimento della certezza dei
fatti che stanno a fondamento del rapporto giuridico litigioso anche da prove indirette
o da indizi (DTF 90 II 227; IICCA 28 aprile 1997 in re T.L./S.H.
SA., 26 agosto 1997 in re O./N.). Dovrà comunque trattarsi di un insieme
concorde di indizi, da apprezzare nella loro globalità, fermo restando che
anche in tal caso vale la regola secondo cui elementi probatori tra loro
contraddittori si elidono a vicenda, con il risultato di lasciare senza prova
la circostanza di fatto sulla quale vi sono le prove contrastanti (Cocchi/Trezzini,
CPC, ad art. 90, n. 7; IICCA 15 febbraio 1995 in re C. S.r.l./L. SA, 31
luglio 1995 in re F./T.N. SA, 11 agosto 1995 in re V./C., 20 febbraio 1998 in
re G./Z.).
- Di principio nel
fatto che un architetto allestisca di sua iniziativa degli schizzi o dei piani
all’indirizzo di una terza persona, senza che quest’ultima abbia richiesto tali
prestazioni rispettivamente le abbia -espressamente o tacitamente- accettate,
non si può ravvisare l’esistenza di un contratto (Tercier, La formation du
contrat et les clauses d’architecte, in Gauch/Tercier, Das Architektenrecht,
Friborgo 1986, n. 153 e in particolare n. 155).
Diverso, evidentemente, è
il caso se il terzo ha espressamente o tacitamente incaricato l’architetto di
eseguire quelle prestazioni, oppure ancora se ha accettato quanto è stato
allestito di sua iniziativa dall’architetto medesimo (Gauch/Tercier, op.
cit., n. 148 e segg.).
- La questione a
sapere se nel caso di specie l’attore si sia attivato di sua iniziativa oppure
se egli sia stato interpellato dal convenuto o dalla figlia risulta difficile
da provare già per il fatto che solo queste persone hanno direttamente preso
parte al presunto conferimento verbale del mandato.
È perciò inevitabile che
la risposta al quesito potrà e dovrà essere data unicamente in base agli indizi
versati agli atti.
3.1 Nella fattispecie già
il solo buon senso sembra parlare a favore dell’esistenza di un incarico
all’architetto per l’esecuzione degli schizzi, del preventivo e del progetto
definitivo.
È in effetti difficilmente
pensabile che un architetto professionista possa venire a conoscenza del fatto
che un privato sia intenzionato a ristrutturare internamente la sua abitazione
e che soprattutto di sua iniziativa offra a costui, al di fuori di un formale
incarico, delle prestazioni professionali di questa portata, tanto più che nel
caso in rassegna quest’ultimo non ha assolutamente affermato che tale
“trattamento di favore” sarebbe dovuto a un particolare legame d’affari o
d’amicizia tra le parti (che avrebbe forse potuto giustificare un tale modo di
procedere: cfr. per analogia Tercier, op. cit., nota 12 a p. 50) ed anzi
ha tenuto a precisare che all’inizio del 1991 le figlie dell’attore e del
convenuto -tramite le quali in definitiva le parti sono venute in contatto- non
erano affatto amiche, ma tutt’al più semplici conoscenti (risposta p. 2);
nemmeno è stato asserito o provato dal convenuto che tale anomalo modo d’agire
da parte dell’architetto fosse eventualmente dovuto a problemi economici e
meglio alla necessità di ottenere dei mandati, o ad altre circostanze simili.
3.2 Un primo concreto
indizio a favore dell’effettivo conferimento dell’incarico all’architetto è
dato dal teste __________ -della cui imparzialità non vi è motivo di dubitare,
le riserve mosse nei suoi confronti dal convenuto in questa sede essendo per
altro irricevibili siccome esposte per la prima volta in appello (art. 321 cpv.
1 lett. b CPC)- il quale ha dichiarato di sapere, pur non precisando come egli
sia venuto a conoscenza della circostanza, che ancor prima che al convenuto
fosse sottoposto il contratto SIA “le parti erano sostanzialmente d’accordo
sui punti essenziali del contratto d’architetto” (verbale p. 2).
Dalle discussioni cui
hanno partecipato, anche i testi _________ e _________ hanno a loro volta
tratto l’impressione che l’incarico fosse già stato conferito all’architetto
(ad 8).
3.3 Un ulteriore indizio è
dato dal fatto che l’attore, ancor prima di sottoporre il contratto al
convenuto, aveva già avuto modo di contattare diverse persone in vista
dell’esecuzione del progetto (teste __________) ed in particolare aveva già
dato incarico a un artigiano di eseguire “con urgenza” una scrivania speciale
per il convenuto, precisando inoltre che la consegna doveva avvenire entro 15
giorni ed anticipando personalmente fr. 1’800.- per tale opera (doc. G).
Ora, valesse pure la tesi
del convenuto, è assai difficile ipotizzare che un architetto che cerca di
farsi attribuire un formale mandato agisca in tal modo: oltre a non ottenere
l’onorario per le prestazioni da lui effettuate, egli correrebbe in effetti il
rischio di perdere l’importo così anticipato ed anzi di dover ritirare ad un
prezzo di fr. 5’280.- (cfr. doc. G) una scrivania di cui non saprebbe più cosa
fare.
3.4 L’istruttoria di causa
ha inoltre permesso di accertare che, in occasione di una cena, la figlia del
convenuto ebbe modo di pronunciarsi in merito all’attività fino ad allora
svolta dall’architetto (testi __________ ad 4 e __________ ad 4), in
particolare insistendo a più riprese presso quest’ultimo affinché avesse a dar
inizio senza indugi, anche senza disporre del contratto SIA firmato dal padre,
alla fase esecutiva vera e propria (testi __________ ad 5 e __________ ad 5 e
7).
Atteso che la figlia del
convenuto era certamente informata dell’intera faccenda, per aver tra l’altro
partecipato con il padre ad un sopralluogo nella casa dell’attore (il teste
__________ ha in effetti dichiarato di aver visto le loro macchine di fronte
alla casa di quest’ultimo) e siccome interessata direttamente alla sistemazione
interna della villa (nella quale, così riferiscono ancora i testi _________ e
__________, ella voleva entrare al più presto rispettivamente voleva
organizzare la propria festa di matrimonio), tanto è vero che era a conoscenza
dei dettagli del progetto ed era perfino in grado di discutere in merito al
tipo di tessuto da utilizzare (teste _________ ad 10 e in particolare _________
ad 10), le sue esternazioni durante la cena sono un chiaro indizio che le opere
effettuate dall’attore fino a quel momento, se non già affidategli a suo tempo,
erano quanto meno state ratificate per atti concludenti.
Al medesimo risultato si
giungerebbe qualora si volesse ritenere che nell’occasione la figlia del
convenuto abbia agito quale formale rappresentante del padre, ruolo che tutti i
testi hanno per altro inteso attribuirle (il teste __________, a p. 3 del
__________ riferisce che la figlia del convenuto faceva da “filtro” tra il
padre e i signori __________, precisando che con questo termine intendeva il
fatto che la figlia rappresentava il padre di fronte ai signori __________
tant’è che essa ripetutamente aveva affermato che “il padre aveva detto di fare
...”; il teste __________ ad 9, ricorda che la figlia del convenuto parlava
come se fosse in grado di gestire in prima persona la cosa e che la stessa la
interessasse personalmente; analogamente, sempre ad 9, la teste _________
riferisce come la figlia __________ parlava come diretta interessata
all’esecuzione dei lavori).
La giurisprudenza ammette
in effetti che se -come in casu- una figlia o un congiunto agisce in un affare
del padre con la sua consapevolezza e senza che egli abbia avuto nulla da
ridire, ben si può ammettere senza cadere nell’arbitrio che ciò sia avvenuto
con l’accordo, quanto meno tacito, di quest’ultimo (SJZ 1935/1936 N. 121
p. 108; cfr. Zäch, Berner Kommentar, n. 44 ad art. 33 CO; Von Tuhr/Peter,
Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, Vol. I, Zurigo 1979,
p. 356 nota 13a).
- L’invito a dare
avvio alla fase esecutiva, espresso a più riprese dalla figlia del convenuto
nel corso della menzionata cena, presuppone a rigor di logica che la fase
preliminare effettuata dall’attore sia stata accettata dal convenuto.
Ne discende, senza
necessità di ulteriori accertamenti in merito, che le prestazioni svolte
dall’architetto e oggetto della fatturazione sono senz’altro state ratificate
dal convenuto.
- Pacifico a questo
stadio della lite che -come giustamente accertato dal Pretore- l’entità dei
lavori svolti dall’attore comporti lo loro onerosità, si tratta ora di
esaminare in quale misura le sue pretese possano essere ammesse.
La correttezza
dell’onorario e delle spese di segreteria è stata confermata dal perito
giudiziario in fr. 8’185.- rispettivamente in fr. 360.- (perizia p. 9). Le
spese di annullamento dell’ordine per la scrivania in fr. 1800.- sono a loro
volta state provate dal teste __________ (verbale p. 1). Non possono di contro
essere attribuiti, in assenza dei relativi giustificativi, gli importi esposti
per le eliografie (fr. 46.-) nonché quelli per telefonate e fax (fr. 30.-).
In definitiva, il credito
a favore dell’attore ammonta a fr. 10’345.-, somma a cui vanno aggiunti gli
interessi di mora al tasso legale del 5% a far tempo dal 25 aprile 1991, data
della prima interpellazione (doc. I).
- Ne discende il
parziale accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi.
La tassa di giustizia, le
spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la pressoché totale
soccombenza del convenuto e appellato (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 13 maggio
1998 dell’arch. __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza
21 aprile 1998 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3, è così riformata:
- La petizione è
parzialmente accolta.
§ Di conseguenza
il signor __________, __________ è condannato a pagare all’arch. __________, la
somma di fr. 10’345.- oltre interessi al 5% dal 25 aprile 1991.
§§ In tale misura è
rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________dell’UE
di Lugano.
- La tassa di
giustizia di fr. 900.- (novecento) e le spese, da anticipare dalla parte
attrice, restano a suo carico per 1/8 e sono poste a carico del convenuto per
7/8. Quest’ultimo rifonderà inoltre all’attore fr. 900.- (novecento) a titolo
di ripetibili parziali.
II. Le spese della
procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
480.-
b) spese
fr. 20.-
Totale
fr. 500.-
da anticiparsi dall’appellante,
sono poste a carico dell’appellato, con l’obbligo di rifondere all’appellante
fr. 600.- per ripetibili di appello.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Lugano, Sezione 3.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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