AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.112
Data decisione, Autorità:
11.01.1999, IICCA
Incarto n.
12.98.00112
Lugano
11 gennaio 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. OA.96.00148 (già 4565) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città,
promossa con petizione 18 gennaio 1994 da
tutti
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui
gli attori hanno chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr.
72’675.- oltre interessi, somma ridotta in sede conclusionale a fr. 67’702.-;
domanda
avversata dalla controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e
che il Pretore con sentenza 25 marzo 1998 ha accolto per fr. 61’275.- più
interessi;
appellante
la convenuta con atto di appello 29 aprile 1998 con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, con protesta di spese
e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
gli attori con osservazioni 25 maggio 1998 postulano la reiezione del gravame,
protestando spese e ripetibili;
letti ed esaminati
gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto
A. Il 25 ottobre 1988
__________ conferì a __________ succursale di __________, il mandato di
amministrare il suo patrimonio che a quel momento ammontava a fr. 1’179’968.-
ed era investito in titoli obbligazionari, tra cui figuravano fr. 90’000.- in
obbligazioni __________ Int. 6% 1987-1992; un’ulteriore obbligazione __________
di fr. 5’000.- venne immessa nel deposito dal cliente in novembre.
La vendita da parte della
banca, il 27 marzo 1991, dei titoli __________ ad un corso del 23.5%, dopo
l’improvviso crollo delle loro quotazioni dal 79.25% al 25% successivo alla
sospensione delle contrattazioni in borsa tra il 20 settembre e il 17 ottobre
1990, ha dato origine alla presente causa.
B. Con la petizione in
rassegna __________, eredi di __________, nel frattempo deceduto, hanno chiesto
la condanna __________ al pagamento di fr. 72’675.-, pari alla differenza tra
il valore nominale dei titoli __________ ed il ricavo dalla loro vendita,
rimproverando all’istituto di credito una negligente gestione del mandato di
amministrazione, segnatamente per non aver venduto al momento opportuno i
titoli in questione, ancorché in presenza di importanti indizi che
sconsigliavano il mantenimento dell’investimento.
In sede conclusionale la
pretesa attorea è stata ridotta a fr. 67’702.- e in subordine a fr. 63’202.-,
ritenuto che dall’istruttoria era risultato che i titoli avrebbero dovuto
essere sostituiti già il 25 ottobre 1988 rispettivamente a fine 1989 - inizio
1990.
C. La convenuta si è
opposta alla petizione, contestando di aver gestito con negligenza il mandato
di amministrazione ed ha evidenziato in particolare l’imprevedibilità
dell’evoluzione del titolo __________, sfociata con la sospensione delle sue
contrattazioni in borsa nel settembre - ottobre 1990 e con il suo conseguente
crollo alla riapertura dei mercati.
D. Il Pretore nel suo
giudizio ha accolto la petizione per fr. 61’275.-.
Il giudice di prime cure
ha in sostanza ritenuto che nelle particolari circostanze, visto il profilo
conservativo del cliente e ritenuto il carattere parzialmente speculativo delle
obbligazioni __________, sarebbe stato opportuno e necessario da parte della
banca vendere i titoli già nel dicembre 1989, quando la quotazione ebbe
un’importante flessione dal 100.5% al 88%; il fatto che i titoli fossero stati
acquistati dal cliente stesso, prima e dopo il conferimento del mandato, non
doveva indurre la banca ad agire diversamente. Escluso, stante l’esistenza di
una sua colpa grave, che la convenuta potesse far capo a una clausola
contrattuale di limitazione della responsabilità, agli attori andava senz’altro
risarcita la perdita subita, che corrispondeva alla differenza tra il ricavo
della vendita nel dicembre 1989 con una quotazione dell’88% (fr. 83’600.-) e
quanto effettivamente incassato nel marzo 1991 (fr. 22’325.-).
E. Con l’appello la
convenuta auspica la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere
integralmente la petizione.
L’appellante rimprovera
innanzitutto al Pretore di non aver assolutamente considerato che la banca e il
cliente avevano a suo tempo concluso un accordo transattivo in merito al
risarcimento delle perdite subite sui titoli __________ e __________, ciò che
di fatto impediva l’inoltro di una causa.
Il giudizio con cui il
perito giudiziario e con lui il primo giudice avevano concluso che la banca
avrebbe dovuto vendere i titoli in questione già nel dicembre 1989 era in ogni
caso errato per tutta una serie di motivi: intanto proprio in quel mese il
cliente aveva rinnovato alla banca il mandato, autorizzando oltretutto
nuovamente le operazioni sulle opzioni, per loro natura di carattere
speculativo; proprio per il fatto che il cliente interveniva personalmente nel
decidere la politica degli investimenti, assumendosi la relativa
responsabilità, il mandato era stato retribuito in maniera ridotta; il rating
lievemente speculativo attribuito al titolo __________ era ampiamente
compensato dal buon rendimento percentuale dello stesso, mentre che i giudizi
della stampa specializzata, che si era espressa in termini positivi nei
confronti della debitrice obbligazionaria, confermavano pur sempre la bontà
dell’investimento; in ogni caso nemmeno il calo della quotazione poteva
costituire un concreto segnale d’allarme, tale evoluzione essendo dovuta a
motivi tecnici e meglio all’aumento dei tassi d’interesse sul franco svizzero,
tanto più che in seguito il titolo era comunque ancora risalito al 93.5%.
In sostanza non vi era
pertanto alcuna negligenza a carico della convenuta. Nel primo giudizio non era
infine stata considerata la buona performance ottenuta dalla gestione, né la
limitazione pattizia della responsabilità per colpa lieve.
F. Delle osservazioni
con cui gli attori hanno postulato la reiezione del gravame si dirà, se necessario,
nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto
- Nel caso di specie è
pacifico che ci si trovi di fronte ad un mandato di amministrazione, contratto
che come tale sottostà alle norme del mandato (art. 394 e segg. CO; Spälti,
Die rechtliche Stellung der Bank als Vermögensverwalterin, Zurigo 1989, p. 55 e
segg.; cfr. anche IICCA 4 gennaio 1991 in re I. SA/B., 22 gennaio 1996
in re B./S.).
In forza del mandato la
banca è tenuta a salvaguardare gli interessi del cliente nel modo che essa ritiene
più opportuno (perizia p. 1 e 2, cfr. doc. 5 e 6): alla banca compete in
particolare l’obbligo di sorvegliare regolarmente il patrimonio affidatole, il
che significa che essa non può accontentarsi di osservare passivamente
l’evoluzione del patrimonio, ma che, qualora le condizioni particolari
dovessero evidenziare la necessità di un intervento, essa ha senz’altro
l’obbligo di agire tempestivamente in tal senso (Spälti, op. cit., p.
75), ritenuto che il mancato intervento costituisce una violazione contrattuale
che può dar luogo ad una pretesa per risarcimento danni (art. 398 CO).
- L’appellante afferma
innanzitutto che a suo tempo i funzionari della banca si sarebbero accordati bonalmente
con __________ circa il risarcimento dovuto al cliente per le perdite subite
con le obbligazioni __________ e __________, per cui gli attori sarebbero malvenuti
a pretendere ora un risarcimento.
La censura è del tutto
infondata.
È ben vero che nel corso
del 1991 le parti si erano accordate nel senso di risarcire a __________ un
terzo (fr. 15’000.-) della perdita da lui subita con le obbligazioni
__________. Non è per contro provato e la circostanza deve in definitiva andare
a scapito della convenuta -cui incombeva l’onere della prova (art. 8 CC)- che
in margine a quell’accordo le parti abbiano inteso regolare e abbiano
concretamente regolato anche la questione relativa alla perdita risultante
dalle obbligazioni __________ __________ in particolare concludendo che per
quest’ultima non vi sarebbe stato alcun risarcimento. Un accordo in tal senso,
la cui esistenza è stata evidenziata per altro in termini assai vaghi dal teste
__________ (verbale p. 28: “ci siamo lasciati con una stretta di mano e con la
sua affermazione ádi __________ ñ che avrebbe dato fiducia sia al mandato che
alla gestione: per noi e per lui la faccenda era chiusa, inteso su tutta la
questione ivi compreso i __________ ”), oltre che improbabile nella sua
collocazione temporale -non appare in effetti possibile, per il fatto che
l’esito della discussione è stato il pagamento del risarcimento per i
__________, avvenuto il 15 marzo 1991 (doc. 11), che tale incontro possa aver
avuto luogo, come indicato dal teste __________ alla fine del 1991- è stato
infatti espressamente negato dal teste __________ (verbale p. 24), di modo che,
per giurisprudenza invalsa, di fronte a riscontri probatori contraddittori il
giudice, nella sua valutazione, deve concludere per la loro reciproca elisione,
ciò che di fatto impone di decidere in sfavore della parte caricata dell’onere
probatorio (Cocchi/ Trezzini, CPC, N. 7 ad art. 90; IICCA 9
dicembre 1993 in re O./P. SA, 7 settembre 1994 in re I. SA/T. SA, 13 febbraio
1995 in re C. S.r.l./L. SA, 9 maggio 1995 in re S./M. SA, 9 novembre 1995 in re
Z./G. S.p.A.).
- Questa Camera
concorda per contro con la parte appellante laddove quest’ultima ha affermato
che il 31 dicembre 1989 non vi era ancora la necessità di vendere i titoli
__________.
È ben vero che il corso
delle obbligazioni __________ era sceso in poco meno di un anno dal 100.5%
all’88%. Nonostante il diverso avviso del perito giudiziario (che invero si è
espresso in termini condizionali, cfr. perizia p. 8 e 11), tale dato, che
comunque doveva indurre la banca ad una certa prudenza e a controllare con
maggiore attenzione l’evoluzione del mercato, non appare tutto sommato
decisivo.
È in primo luogo evidente
-si veda l’analoga evoluzione avuta da altri titoli presenti nel portafoglio
del cliente (doc. 9)- che il calo in quel periodo delle quotazioni delle obbligazioni
__________, in quanto titoli esteri in franchi svizzeri, fosse in parte dovuto
a motivi tecnici e segnatamente all’aumento dei tassi d’interesse sul franco
svizzero (cfr. doc. 14, perizia p. 17).
Va pure rilevato che a
quel momento il titolo __________, specialmente quello azionario, era
sostanzialmente ben considerato dalla stampa specializzata (cfr. Financial Times
20.10.1989 e dell’8.11.1989, Wall Street Journal 8.11.1989, 5.12.1989 e
15-16.12.1989, Neue Zürcher Zeitung 2.11.1989, doc. 18).
Ma soprattutto -circostanza,
questa, di cui il perito non ha assolutamente tenuto conto- il cliente, proprio
pochi giorni prima, l’11 dicembre 1989 (doc. 6) aveva provveduto a rinnovare
alla banca il mandato d’amministrazione, dando con ciò il suo implicito avallo
alla scelta dell’istituto di credito di mantenere nel portafoglio i titoli
__________, anche se scesi all’88%; d’altro canto, contrariamente a quanto
ritenuto dal perito (perizia p. 10), ad ulteriore conferma del fatto che il
cliente non aveva escluso a priori gli investimenti parzialmente speculativi, e
con questi anche quello sui titoli __________ (i quali per altro, secondo il
perito, avevano comunque un futuro assicurato, perizia p. 4), va pure
evidenziato che in quell’occasione __________ aveva altresì rinnovato alla
banca l’autorizzazione ad operare sul mercato delle opzioni (perizia p. 9, doc.
6).
In definitiva, nella
situazione concreta, non vi è motivo per ritenere che la banca fosse
contrattualmente tenuta a vendere già a quel momento i titoli in questione, la
decisione di vendere o non vendere, visto anche l’andamento altalenante tenuto
dal titolo in precedenza (perizia p. 8), rientrando nel suo potere
discrezionale (cfr. perizia p. 7), senza che in ciò si potesse ravvisare una
negligenza.
- L’accoglimento della
testi dell’appellante non consente tuttavia ancora di concludere per il buon
fondamento del gravame.
L’istruttoria di causa ha
in effetti provato che le obbligazioni __________ nell’estate 1990 non sono
crollate improvvisamente, ma che il crollo era stato preceduto da segnali che
la banca, in quanto amministratrice di patrimoni a titolo professionale,
avrebbe senz’altro dovuto recepire.
È l’appellante stessa che
ha affermato che tra le azioni __________ e le obbligazioni __________ vi fosse
un evidente legame, nel senso che i giudizi che valevano per le une potevano
essere riportati, in misura lievemente attenuata, anche sulle altre (cfr.
conclusioni p. 13 e appello p. 17 e seg.): ebbene, dagli atti è risultato che
in un solo mese, tra l’agosto ed il settembre 1990, le azioni __________ -prima
ancora del loro crollo a 108 p. il 20 settembre alla borsa di __________ e
della successiva sospensione delle contrattazioni sul titolo (cfr. Basler Zeitung
del 4.10.1990, doc. 19)- erano passate da una quotazione superiore ai 450 p. in
agosto (cfr. Neue Zürcher Zeitung 21.9.1990, doc. 19) a 243 p. il 19 settembre
(Basler Zeitung 4.10.1990, doc. 19), con in particolare un repentino calo da
417 p. (Wall Street Journal 14.8.1990, doc. 18) a 307 p. (Financial Times
21.8.1990, doc. 18) nella settimana dal 14 al 21 agosto. La stampa
specializzata non aveva del resto mancato di far rilevare che in quel periodo
la società __________ era oggetto di un’inchiesta da parte delle autorità
finanziarie inglesi per sospette irregolarità (Financial Times 19.8.1990 e
21.8.1990, doc. 18).
L’obbligazione __________
aveva pure subito in quel periodo un’analoga evoluzione, passando dal 93.5%
all’82% in un solo mese (doc. 13 p. 1), ciò che non poteva unicamente lasciarsi
ricondurre al lieve aumento dei tassi d’interesse sul franco svizzero,
intervenuto nel frattempo (doc. 14).
In definitiva, a giudizio
della scrivente Camera, il calo delle obbligazioni dell’11.5% in un mese
(considerato invero dal perito un “forte squillo d’allarme”, cfr. complemento
peritale p. 2), il calo delle azioni del 30% in una sola settimana e
complessivamente del 46% in un mese, il tutto accompagnato da informazioni non
proprio rassicuranti da parte della stampa specializzata, avrebbero senz’altro
dovuto indurre una banca attenta e, a maggior ragione, la più importante banca
svizzera a vendere il titolo prima del crollo il 20 settembre delle azioni
sulla piazza di __________ della conseguente sospensione delle contrattazioni
in Inghilterra e in Svizzera, e del successivo crollo delle obbligazioni, a
metà ottobre, alla riapertura delle contrattazioni a Zurigo.
- La banca non può
sottrarsi alle sue responsabilità asserendo che la performance a medio termine
del portafoglio era rimasta buona e che in ogni caso la sua responsabilità era
limitata da una clausola contrattuale.
È in effetti evidente che
la ricerca della performance (nel senso del “rendimento medio”) non deve andare
a scapito del capitale messo a disposizione dal cliente, come è invece avvenuto
nel caso concreto; in ogni caso il perito (perizia p. 14) non è stato in grado
di accertare i dati sulla “performance globale” (cioè comprensiva degli utili e
delle perdite di capitale), per cui in pratica nemmeno è possibile stabilire se
la stessa sia effettivamente stata buona.
Quanto alla limitazione
pattizia della responsabilità della banca alla sola colpa grave e al dolo, il
Pretore ha giustamente rilevato che nel caso concreto la stessa non esplicava
alcun effetto, atteso che alla convenuta andava senz’altro rimproverata una
colpa grave (IICCA 22 agosto 1996 in re G. SA/B.).
-
Appurato così che i
titoli avrebbero dovuto essere venduti al più tardi il 18-19 settembre 1990 con
una quotazione dell’84% (cfr. doc. 13 p. 2, con un ricavo di fr. 79’800.-) e
che gli stessi sono invece stati venduti nel marzo 1991 al 23.5% (con un
beneficio di fr. 22’325.-, cfr. doc. 11 e perizia p. 8), il danno da risarcire
agli attori può pertanto essere quantificato in fr. 57’475.-.
-
L’appello è pertanto
parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
La tassa di giustizia, le
spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148
CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 29 aprile
1998 __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza
25 marzo 1998 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città è così
riformata:
- La petizione è
parzialmente accolta.
§ Di conseguenza
la convenuta __________, è tenuta a versare in solido ad __________, la somma
di fr. 57’475.- oltre interessi al 5% dal 18 gennaio 1994.
- Le spese di fr.
11’749.80 e la tassa di giustizia di fr. 3’000.-, da anticipare dagli attori in
solido, rimangono a loro carico per 1/5 e sono poste a carico __________ per
4/5. La convenuta rifonderà inoltre agli attori, in solido, l’importo
complessivo di fr. 3’850.- a titolo di ripetibili ridotte.
II. Le spese della
procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
1’550.-
b) spese
fr. 50.-
Totale
fr. 1’600.-
da anticiparsi
dall’appellante, restano a suo carico per 14/15 e per 1/15 sono poste a carico
degli appellati, a cui l’appellante rifonderà inoltre fr. 1’500.- per
ripetibili parziali di appello.
III. Intimazione a: -
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Città
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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