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Numero d'incarto:
12.1998.107
Data decisione, Autorità:
09.09.1998, IICCA
Incarto n.
12.98.00107
Lugano
9 settembre 1998/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.97.4 della Pretura del distretto
di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 31 dicembre 1996 da
(entrambi rappr.
dall'avv. __________)
contro
(rappr.
dall'avv. __________
con cui
gli attori hanno chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr.
53’205.-- oltre interessi;
Domanda avversata
dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione;
E ora
sull’eccezione del convenuto di incompetenza del Pretore per effetto di una clausola
compromissoria, eccezione che il Pretore con decreto 23 marzo 1998 ha parzialmente
accolto, respingendo di conseguenza la petizione in ordine per quanto fondata
sul contratto di appalto;
Appellanti
gli attori con atto di appello del 28 aprile 1998 e resistente il convenuto con
osservazioni del 23 giugno 1998;
Ritenuto
in fatto: che
il 21 febbraio 1991 il convenuto ha venduto agli attori il fondo n. __________
di __________ al prezzo di fr. 365’000.-- (doc. A);
che
il medesimo giorno le parti hanno sottoscritto anche un contratto di appalto -gli
attori committenti e il convenuto appaltatore- per l’edificazione di una casa
unifamiliare sul fondo venduto contro una mercede di fr. 225’000.-- (doc. B);
che
il contratto di appalto contiene una clausola compromissoria (doc. B, punto 9);
che
con la petizione gli attori chiedono la condanna del convenuto al pagamento di
fr. 53’205.-- oltre interessi adducendo la difettosità delle canalizzazioni
destinate ad evacuare l’acqua piovana e invocando i diritti di garanzia sia del
contratto di compravendita che di quello d’appalto;
che
il convenuto in risposta si è opposto alla petizione eccependo preliminarmente
la competenza funzionale del giudice adito per effetto della clausola
compromissoria di cui al contratto di appalto, ritenendo che la stessa estenda
i propri effetti alla globalità dei rapporti giuridici esistenti tra le parti;
che
nel decreto impugnato il Pretore ha accertato l’esistenza nel contratto di
appalto di una valida clausola compromissoria, i cui effetti non si
estenderebbero tuttavia anche al contratto di compravendita, ed ha perciò
parzialmente ammesso l’eccezione nel senso che la petizione è stata respinta in
ordine per quanto fondata sulle normative inerenti il contratto di appalto;
che
con l’appello gli attori, pur riconoscendo l’esistenza di due separati
contratti, contestano il giudizio pretorile invocando l’istituto della
congiunzione di più azioni e il principio dell’economia processuale e
sostenendo che il Pretore a questo stadio della causa non sarebbe in grado di
stabilire se i difetti invocati derivino dal contratto di compravendita o al
contratto di appalto;
che
in sostanza si sarebbe in presenza di due fori alternativi a dipendenza del contratto
al quale va ascritto il difetto, ovvero con due fori giurisdizionali
concorrenti, così che varrebbe la giurisdizione adita per prima, ovvero quella
del Pretore;
che
delle osservazioni del resistente, che chiede la reiezione del gravame con protesta
di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto: che
la domanda di giudizio dell’appello è unicamente quella della declaratoria di
nullità del decreto impugnato (pag. 1);
che
gli appellanti non invocano tuttavia alcun motivo di nullità;
che
di principio l’appello dovrebbe pertanto essere sanzionato di nullità in applicazione
dell’art. 309 CPC (II CCA 21 luglio 1997 in re C./R. SA, 14 ottobre 1994
in re P. SA/P. e G.; Cocchi/Trez-zini, CPC, ad art. 309, n. 4), senza
che ciò costituisca eccesso di formalismo in presenza di una parte debitamente
patrocinata (ICCTF 7 marzo 1997 in re C./C.);
che
a titolo abbondanziale si rileva comunque che lo stesso è palesemente privo di
fondamento;
che
stante infatti la pacifica ammissione da parte degli attori dell’esistenza di
due distinti contratti, e dell’incontestata validità della clausola
compromissoria, bene ha fatto il Pretore ha respingere in ordine la petizione
in quanto fondata sul contratto di appalto per carenza di giurisdizione;
che
un diverso risultato non si giustifica adducendo l’istituto della congiunzione
di più azioni, esistendo in concreto con ogni evidenza una sola azione risarcitoria
degli attori nei confronti del convenuto;
che
l’invocazione di due distinti contratti nulla muta all’unicità dell’azione così
come introdotta;
che
il principio dell’economia processuale, invocato a torto dai ricorrenti, non consente
al giudice di pronunciarsi oltre i limiti della sua competenza;
che
l’eventualità che a questo stadio della causa non sia possibile stabilire se i
difetti attengono all’uno o all’altro contratto è un problema degli attori e
non del giudice, che rettamente ha limitato la propria competenza all’azione di
garanzia derivante dal contratto di compravendita immobiliare, e che perciò non
dovrà fare altro che respingere la petizione nel merito qualora si avveri che
gli asseriti difetti attengono al contratto di appalto e non a quello di
compravendita;
che
è infine del tutto infondata l’apodittica affermazione dei ricorrenti secondo
cui esisterebbero due fori alternativi o due giurisdizioni concorrenti, essendo
al contrario lo scopo e l’effetto della clausola compromissoria quello di
escludere la competenza del giudice ordinario nella misura in cui essa sia
stata validamente pattuita;
che
il gravame, infondato in ogni suo punto, deve perciò essere respinto anche volendolo
dichiarare ricevibile;
che
la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza degli appellanti
(art. 148 CPC);
Per i quali
motivi, vista la LTG, la TOA, e l’art. 148 CPC
dichiara e
pronuncia:
I. L’appello
28 aprile 1998 di __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 280.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 300.--
già
anticipati dagli appellanti, restano a loro carico, con l’obbligo solidale di
rifondere al convenuto fr. 600.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione:
–
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda
Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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