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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.101
Data decisione, Autorità:
11.09.1998, IICCA
Incarto n.
12.98.00101
Lugano
11 settembre 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.438 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città,
promossa con petizione 10 dicembre 1996 da
rappr.
dall'avv. __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 54’498.20
oltre interessi a titolo di prezzo della vendita, domanda ridotta a fr.
54’413.80 oltre interessi in corso di causa;
Domanda
avversata dal convenuto e che il Pretore con giudizio 18 marzo 1998 ha accolto;
Appellante
il convenuto, che con atto di appello del 23 aprile 1998 postula la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre
l’attrice con osservazioni del 26 maggio 1998 chiede la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
Posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se deve
essere accolto l’appello
-
- tassa di
giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’attrice
procede per l’incasso di alcune forniture di calzature effettuate tra il 1993 e
il 1995 e rimaste impagate.
B. Il
convenuto con la risposta del 28 gennaio 1997 si oppone alla petizione.
Pur
ammettendo l’esistenza del credito dedotto in causa, egli sostiene l’esistenza
di un proprio credito conseguente al comportamento anticontrattuale
dell’attrice, che le avrebbe assicurato l’esclusiva della vendita dei prodotti
__________ per le piazze di __________ e che sarebbe venuta meno a tale accordo
con l’apertura di un negozio a __________
Essa
sarebbe così responsabile del danno legato ai notevoli investimenti effettuati
dal convenuto per creare un mercato per i prodotti __________
C. L’attrice
in replica ha contestato l’esistenza dell’asserito patto d’esclusiva in favore
del convenuto, rilevando che già prima dell’apertura del negozio di __________
altri esercizi proponevano in vendita i suoi prodotti.
Il
convenuto ha per sua parte mantenuto le proprie tesi e domande.
D. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore ha rilevato che il danno addotto dal
convenuto sarebbe rimasto allo stadio di puro parlato, e perciò, a prescindere
dalla contestata esistenza di un diritto per il convenuto alla vendita
esclusiva dei prodotti dell’attrice -che comunque non sembrerebbe debitamente dimostrata-,
ne ha rigettato l’eccezione compensatoria, ed ha pertanto ammesso la petizione
per l’incontestato valore delle forniture in oggetto.
E. Il
convenuto insorge contro i pronunciati pretorili ribadendo, in sintesi, sia
l’esistenza del patto d’esclusiva, a suo dire stipulato verbalmente allorché
presero avvio i rapporti commerciali tra le parti, che quella dell’asserito
danno.
F. Delle
osservazioni dell’attrice al gravame del convenuto, concludenti per la sua
reiezione con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario,
nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- A
questo stadio della causa non vi è più contestazione di sorta al riguardo del
credito dell’attrice, che è perciò da ritenere acquisito nei termini indicati
dal giudizio impugnato.
L’esito
della causa dipende pertanto unicamente dall’esistenza della pretesa risarcitoria
che il convenuto oppone in compensazione, ed è in quest’ambito pacifico che il
convenuto sopporta il pieno onere della prova quo all’esistenza e all’ammontare
di tale pretesa (per tante: II CCA 22 settembre 1997 in re T./W.).
- Il
convenuto critica in primo luogo l’apprezzamento delle prove operato dal
Pretore sulla questione dell’esistenza del patto d’esclusiva che l’attrice
avrebbe disatteso.
Si
tratta di una critica del tutto infondata.
2.1 La
tesi del convenuto è infatti quella dell’avvenuta pattuizione orale
dell’accordo di esclusiva in occasione di una fiera a __________ con il signor
__________, rappresentante per la Svizzera (appello, punto 2.1, pag. 5).
Il
__________, assunto quale testimone, ha esplicitamente negato il conferimento
al convenuto di un’esclusiva:
“Confermo
di aver condotto, 7-8 anni fa, le trattative con il sig. __________ in vista
della vendita da parte della sua boutique di prodotti __________. Non si
discusse in quell’occasione di condizioni particolari e segnatamente non si
parlò di vendita in esclusiva.”
Diametralmente
opposte le risultanze della deposizione _________ presente in occasione
del colloquio decisivo:
“Rammento,
non saprei dire quando, di essere andato assieme al sig. __________
all’esposizione di __________; in questa occasione ci recammo allo stand della
__________, dove __________ __________ discusse con il rappresentante di questa
ditta, il quale gli mostrò la collezione. __________ si dichiarò interessato
alla vendita del prodotto, nel caso in cui avesse potuto ottenere l’esclusiva
per il Canton Ticino. Il rappresentante gli promise verbalmente tale
esclusiva.”
2.2 Per
invalsa giurisprudenza, nell’ambito della valutazione delle prove secondo il
principio del libero convincimento (art. 90 CPC) vige la regola secondo cui
elementi probatori tra loro contraddittori si elidono a vicenda, con il
risultato di lasciare senza prova la circostanza di fatto sulla quale vi sono
le prove contrastanti (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 90, n. 7; II CCA
19 febbraio 1998 in re E./Z., 15 febbraio 1995 in re C. srl/L. SA).
Contrariamente
all’opinione del convenuto, ciò è indubbiamente quanto deve avvenire anche per
le due citate deposizioni, non esistendo elemento alcuno che ne farebbe
preferire una a scapito dell’altra -si potrebbe al limite, a sfavore del
convenuto, rilevare la discrepanza tra le affermazioni dell’__________, che
parla di esclusiva per il Cantone Ticino, e quelle del convenuto stesso, che ha
sostenuto di averla ricevuta limitatamente alle piazze di __________ (risposta,
pag. 3)-, e non potendosi neppure conferire valore particolare a quegli
elementi di tipo indiziario, a torto invocati dal resistente, che si rivelano
affatto inconsistenti.
2.3 La
teste __________ afferma di avere assistito nell’estate del 1991 ad una
discussione tra il convenuto e il signor __________ -non è dato di sapere se si
tratta del medesimo colloquio di __________ di cui al punto precedente- in
merito alla possibilità della vendita delle __________, e racconta che:
Il
signor __________ riferì a __________ che sarebbe stato d’accordo nel caso in
cui gli fosse stata concessa l’esclusiva per il __________, ritenuto come a
quel momento già ci fosse un altro punto vendita di scarpe __________. Non
posso affermare se il discorso sulla vendita in esclusiva venne riferito
esplicitamente anche a ; so che di regola il signor __________ quando
fa un discorso di esclusiva lo fa per tutti i suoi negozi ().”
Dalla
deposizione si evince unicamente che il convenuto chiese l’esclusiva al
__________, ma non anche che questi la concesse, non potendosi evidentemente
trarre questa conclusione per il solo fatto che il convenuto iniziò poi a
vendere le scarpe __________ E’ inoltre da segnalare un’ulteriore discrepanza
circa l’estensione territoriale della pretesa esclusiva, che sarebbe stata
questa volta riferita al locarnese, mentre nessun valore hanno le personali
deduzioni della teste in merito fondate sull’abituale comportamento del suo
datore di lavoro.
Parimenti
irrilevante è la circostanza per cui l’esistente punto di vendita delle
calzature __________ a __________ in seguito chiuso, non esistendo in atti
prova alcuna del fatto che ciò avvenne realmente a seguito degli asseriti
accordi di esclusiva piuttosto che per un qualsiasi altro motivo.
Anche
la soggettiva attitudine del convenuto, che afferma di avere in buona fede
ritenuto l’esistenza della pattuizione, è giuridicamente irrilevante, non
potendo essa ovviare alla mancanza di un effettivo consenso, così che egli non
può assolutamente trarre diritto nemmeno dal fatto di avere tempestivamente protestato
per l’apertura del negozio __________ o dalla circostanza per cui l’attrice -che
non vi era in alcun modo tenuta- non ha dimostrato la vendita ad altri negozi
ticinesi dei propri prodotti.
2.4 Dovendosi
confermare, in definitiva, in giudizio per cui non vi è la prova dell’esistenza
della base contrattuale della pretesa compensatoria del convenuto, tanto basta
per respingere la pretesa medesima, e di conseguenza l’intero gravame.
- E’
pertanto a titolo puramente abbondanziale che si rileva che la sentenza
pretorile va esente da critiche anche laddove conclude per la mancata
dimostrazione dell’asserito danno che avrebbe subito il convenuto.
3.1 Secondo
l’art. 42 cpv. 1 CO -applicabile sia in materia di risarcimento del danno
derivante da atto illecito che, in virtù del rinvio di cui all’art. 99 cpv. 3
CO, del danno contrattuale- chi pretende il risarcimento del danno ne deve
fornire la prova.
Il
cpv. 2 del medesimo articolo deroga a tale principio, statuendo che il danno di
cui non può essere provato il preciso importo è stabilito dal prudente criterio
del giudice, avuto riguardo all’ordinario andamento delle cose e alle misure
prese dal danneggiato.
L’art.
42 cpv. 2 CO costituisce però una norma a carattere eccezionale, ed è
applicabile unicamente quando il danno non possa essere dimostrato nel suo
ammontare per mancanza di prove sull’entità esatta del pregiudizio o per
l’impossibilità di esigere ragionevolmente l’assunzione delle prove necessarie
perché ciò comporterebbe oneri e difficoltà sproporzionati (DTF 105 II
89; Rep. 1988, pag. 287; Brehm, Berner Kommentar, n. 47 ad art.
42 CO). La norma non è per contro applicabile quando sarebbe stato possibile
fornire l’esatta prova del pregiudizio subito, e vi si fa nondimeno capo nel
tentativo di sanare la propria negligenza processuale: nella sentenza
pubblicata in Rep. 1974, pag. 330 e segg., l’applicazione dell’art. 42
cpv. 2 era stata negata nel caso di un farmacista che si lamentava del
diminuito introito della sua attività, in quanto egli aveva omesso di annettere
agli atti la documentazione “precisa ed inoppugnabile” delle proprie entrate
nel periodo litigioso (medesima soluzione per l’omessa produzione della
contabilità in: II CCA 24 gennaio 1994 in re G./L.); nella sentenza II
CCA 11 luglio 1995 in re F. SA/D. SA la norma è invece stata dichiarata
inapplicabile in favore di quella parte che invece di suffragare in forma
documentale il proprio mancato guadagno aveva invocato in forma generica
l’esistenza di un margine di profitto del 30%; mentre l’omissione della
richiesta di una perizia contabile ha comportato l’inapplicabilità della norma
nella sentenza II CCA 27 giugno 1997 in re T. SA/N. AG.
3.2 Nel
caso di specie è indubbio che sia in sede di allegazione dei fatti rilevanti,
che nella fase probatoria, il comportamento del convenuto riguardo alla sua
pretesa risarcitoria sia stato quanto meno lacunoso, così che è addirittura
pacifico il rilievo secondo cui non è stata fornita la prova diretta
dell’esistenza dell’asserito pregiudizio.
3.3 Contrariamente
all’opinione del ricorrente, nemmeno vi è in queste circostanze spazio per
l’applicazione in suo favore dell’art. 42 cpv. 2 CO, costituendo a prima vista
l’indicazione di un danno del 16% della cifra d’affari realizzata negli anni
precedenti una finzione chiaramente finalizzata, per esigenze di causa, al
pareggio dei conti con la pretesa dell’attrice, mentre l’asserita esistenza di
un danno per investimenti “immateriali”, così come descritti a pag. 15
dell’appello, non costituisce altro che l’espressione della normale attività
del convenuto, sia per la vendita delle calzature dell’attrice come pure per lo
smercio di qualsiasi altro prodotto, e non è pertanto un pregiudizio
risarcibile.
Ne
consegue la reiezione del gravame, ai limiti del temerario.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e
pronuncia
I. L’appello
23 aprile 1998 di __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1’450.--
b)
spese fr.
50.--
T
o t a l e fr. 1’500.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere
all’attrice fr. 2’500.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: __________
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Città.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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