AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.68
Data decisione, Autorità:
28.04.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00068
Lugano
28 aprile 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa a procedura accelerata -inc. no. EF.96.02371 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5- promossa con
petizione 17 luglio 1996 da
rappr.
dallo Studio legale __________
contro
Stato
del Cantone Ticino, Bellinzona
rappr.
dall’Amministrazione cantonale delle contribuzioni - Ufficio esazione e
condoni, Bellinzona
intesa a
contestare la graduatoria del fallimento della società __________ in
liquidazione, __________, ed in particolare l’elenco oneri relativo alla part.
no. __________ RFD di __________, di proprietà della fallita;
chiedente,
in accoglimento della petizione, lo stralcio dall’elenco oneri dei crediti al
beneficio dell’ipoteca legale vantati dallo Stato del Cantone Ticino per imposte
cantonali relative agli anni 1988-1993 pari a complessivi fr. 64’742.-;
domande
avversate dal convenuto, che ha aumentato a fr. 70’220.75 oltre interessi i
suoi crediti per imposte cantonali, e sulle quali il Pretore con sentenza 10
marzo 1997 si è così pronunciato:
- La
petizione è parzialmente accolta.
§ L’elenco
oneri speciale dell’8 luglio 1996 relativo alla part. __________ RFD di
__________ deposto come parte integrante della graduatoria del fallimento della
__________ in liquidazione è modificato nel senso che i crediti d’imposta
insinuati dallo Stato del Cantone Ticino per gli anni 1988, 1989 e 1990 per fr.
29’544.05 oltre interessi sono registrati pro memoria (art. 63 cpv. 1 RUF) nel
medesimo, mentre quelli per gli anni 1991-1992-1993 vengono stralciati.
- La
tassa di giustizia in fr. 1’200.- da anticipare dall’attrice resta a suo carico
per 2/5, mentre i restanti 3/5 sono a carico della parte convenuta, con
l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 2’000.- a titolo di ripetibili.
Appellanti
entrambe le parti:
-
la
parte convenuta con atto di appello 17 marzo 1997 con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso che il credito di fr. 70’220.75 oltre interessi
relativo alle imposte cantonali 1988-1993 venga mantenuto nell’elenco oneri o
in subordine che lo sia almeno quello relativo alle imposte 1988-1992, mentre
quello per l’anno 1993 poteva essere stralciato; il tutto, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
-
la
parte attrice, con atto di appello 24 marzo 1997 con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso che il credito annotato pro memoria dal Pretore e
relativo alle imposte 1988 -1990 venga ridotto da fr. 29’544.05 oltre interessi
a fr. 21’858.30, con protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado;
mentre
il convenuto e l’attrice con osservazioni 11 aprile 1997 rispettivamente15
aprile 1997 hanno postulato la reiezione del gravame di parte avversa con
protesta di spese e di ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti ed i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto
A. Nell’ambito
del fallimento della __________ in liquidazione, __________, decretato il 28
luglio 1992, la __________ n in Nachlassliquidation ha notificato all’UEF di
Lugano un credito di fr. 200’000.- oltre accessori garantito tra l’altro da una
cartella ipotecaria di VI grado gravante la particella N. __________ RFD di
__________ di proprietà della fallita (doc. D). A sua volta, lo Stato del
Cantone Ticino nella medesima procedura ha insinuato, tra l’altro, tutta una
serie di crediti per imposte cantonali, a suo dire al beneficio dell’ipoteca
legale di cui all’art. 836 CCS, 183 LAC e 229 vLT, per complessivi fr.
64’742.-.
Tutti
questi crediti, insieme ad altri, sono stati iscritti dall’UEF di Lugano
nell’elenco oneri annesso alla graduatoria dell’8 luglio 1996 (doc. E-F).
B. Ritenendo
ingiustificata l’iscrizione nell’elenco oneri dei crediti insinuati dallo Stato
del Cantone Ticino, il 17 luglio 1996 la __________ n in Nachlassliquidation ha
avviato nei confronti di quest’ultimo un’azione di contestazione dell’elenco
oneri ex art. 250 LEF, con l’obiettivo di far depennare i relativi crediti di
fr. 64’742.-.
In
particolare, con la petizione l’attrice ha contestato che i crediti d’imposta
insinuati dal convenuto potessero essere posti al beneficio dell’ipoteca
legale: lo Stato non aveva infatti prodotto le decisioni definitive di
tassazione, che erano la premessa per la validità dell’ipoteca legale, né
tantomeno i conteggi dell’ipoteca legale allestiti in forza dell’art. 229 vLT;
non era oltretutto provato che i crediti vantati dall’ente pubblico, definiti
genericamente “imposte cantonali”, avessero una relazione particolare con il
fondo .
C. Con
risposta 16 agosto 1996, lo Stato del Cantone Ticino, dopo aver preliminarmente
aumentato a fr. 70’220.75 oltre interessi i suoi crediti per imposte cantonali
(imposta immobiliare e imposta per utile immobiliare), ha affermato che, a suo
parere, le premesse per la costituzione dell’ipoteca legale erano senz’altro
date.
D. Con
sentenza 10 marzo 1997 il Pretore, in parziale accoglimento della petizione, ha
stralciato dall’elenco oneri i crediti relativi all’imposta cantonale 1991-1993
ed ha per contro annotato pro memoria ai sensi dell’art. 63 RUF quelli relativi
alle imposte 1988-1990 di complessivi fr. 29’544.05.
Il
giudice di prime cure ha innanzitutto ammesso che l’iscrizione nell’elenco
oneri di un’ipoteca legale a favore dell’ente pubblico presupponeva l’esistenza
di una tassazione definitiva nonché dei relativi conteggi per la quantificazione
dell’importo al beneficio dell’ipoteca legale: in effetti soltanto decisioni
amministrative cresciute in giudicato potevano essere collocate in graduatoria;
per contro in presenza di tassazioni non ancora cresciute in giudicato la
pretesa non poteva essere iscritta nell’elenco oneri ma poteva unicamente
esservi annotata pro memoria ai sensi dell’art. 63 RUF, mentre in assenza di
una decisione definitiva, non ancora emessa o comunque provvisoria, era
ipotizzabile sia una sospensione della graduatoria ex art. 59 cpv. 2 RUF sia
un’annotazione pro memoria ex art. 63 RUF, quest’ultima eventualità entrando in
linea di conto se l’autorità fiscale successivamente avesse almeno intimato una
decisione d’imposizione suscettibile di reclamo.
Pacifico
nel caso concreto il principio che l’imposta immobiliare cantonale potesse
godere del beneficio dell’ipoteca legale -siccome in connessione particolare
con l’immobile- l’assenza della prova della crescita in giudicato delle
tassazioni e dei conteggi per la quantificazione non permetteva tuttavia di
iscrivere nell’elenco oneri i crediti relativi alle imposte cantonali
1988-1990, gli stessi potendo unicamente esservi annotati pro memoria ex art.
63 RUF; per quanto riguardava le imposte per gli anni 1991-1993, mancando agli
atti qualsivoglia documentazione che permettesse di ritenere avviata la
procedura fiscale, si imponeva il loro stralcio dall’elenco oneri.
E. Con
atto di appello 17 marzo 1997 il convenuto chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso che il credito di fr. 70’220.75 oltre interessi relativo
alle imposte cantonali 1988-1993 venga mantenuto nell’elenco oneri o in
subordine che lo sia almeno quello relativo alle imposte 1988-1992, mentre
quello per l’anno 1993 poteva essere stralciato; il tutto, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi.
Con
riferimento alle imposte 1991-1993, l’appellante ritiene innanzitutto che il
giudice di prime cure non abbia sufficientemente tenuto conto del fatto che
l’ipoteca legale nasceva ope legis al momento dell’esigibilità della pretesa
fiscale, indipendentemente dalla presenza di una tassazione definitiva o del
conteggio che attestasse l’ammontare dell’ipoteca legale stessa; in ogni caso,
la giurisprudenza della seconda Camera civile del Tribunale d’appello
-influenzata da una recente sentenza del Tribunale federale (DTF 120 III
32), che non aveva escluso che nell’ambito di un procedimento di contestazione
della graduatoria il giudice del fallimento potesse essere investito dell’esame
circa l’esistenza e l’ammontare di un credito fiscale- in casi analoghi (in
mancanza cioè dell’allestimento della tassazione o di una decisione di
conteggio per la quantificazione) sembrava essersi orientata a permettere al
giudice del fallimento di fungere concretamente da giudice fiscale. Quanto alle
imposte 1988 - 1990, l’ente pubblico aveva regolarmente notificato
all’amministrazione del fallimento i relativi conteggi per la quantificazione
dell’ipoteca legale: non essendo tuttavia risultato agli atti che gli stessi fossero
stati impugnati e non avendo la controparte del resto eccepito alcunché in sede
d’istruttoria, ben si poteva concludere per la loro crescita in giudicato, ciò
che permetteva senz’altro la registrazione dei crediti fiscali negli elenchi
oneri.
F. Con
atto di appello 24 marzo 1997 l’attrice chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso che il credito annotato pro memoria dal Pretore e relativo
alle imposte 1988 -1990 venga ridotto da fr. 29’544.05 oltre interessi a fr.
21’858.30, con protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado: era in
effetti quest’ultimo (esclusi gli interessi) l’importo che era stato insinuato
dall’ente pubblico per quegli anni sulla base di una notifica di tassazione; il
giudice non poteva pertanto ammettere gli importi rettificati in sede di
risposta, sia perché non suffragati da una nuova tassazione, sia perché lo
Stato non aveva inoltrato un’azione di contestazione dell’elenco oneri in tal
senso, né aveva formulato una domanda riconvenzionale per far valere questi
maggiori importi.
G. Delle
osservazioni 11 aprile 1997 rispettivamente 15 aprile 1997 del convenuto e
dell’attrice con cui si postula la reiezione del gravame di parte avversa
protestando spese e ripetibili si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto
- L'art. 836 CCS
stabilisce che le ipoteche legali determinate dalle leggi cantonali per i
rapporti di diritto pubblico od altri rapporti di carattere obbligatorio
generale per tutti i proprietari di fondi, non richiedono per la loro validità
l'iscrizione nel registro fondiario, salvo contraria disposizione. La
giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che questa norma lascia
semplicemente sussistere i diritti di pegno legali delle legislazioni
cantonali, le quali sono pertanto libere nella determinazione dell'estensione e
del grado: il diritto federale impone soltanto la forma dell'ipoteca e,
trattandosi di garanzie per pretese fiscali cantonali, esige che l'imposta
abbia una relazione particolare con il fondo da gravare (DTF 110 II 237
con rif.).
In Ticino giusta l'art.
229 cpv. 1 vLT (cfr. art. 252 cpv. 1 LT) per il pagamento di tutte le imposte
cantonali e comunali che hanno una relazione particolare con l'immobile è
riconosciuta al Cantone ed ai Comuni un'ipoteca legale secondo l'art. 836 CCS
(cfr. pure art. 183 LAC). Il cpv. 2 della medesima norma prevede che la
relativa pretesa d'imposta è stabilita mediante conteggio da intimare per
raccomandata alle parti interessate, con facoltà di reclamo all'autorità di
tassazione ex art. 175 segg. vLT, nonché di ricorso alla Camera di diritto
tributario del Tribunale di appello ex art. 181 segg. vLT (cfr. art. 253 cpv. 1
e 2 LT).
- Ci si potrebbe
innanzitutto chiedere se il giudice civile, cui sono demandate le azioni di
contestazione della graduatoria ex art. 250 LEF, sia o meno competente a
decidere su questioni di carattere fiscale, chiaramente di natura
pubblicistica, come quelle che ci occupano.
2.1 A questo proposito va
rilevato che, con sentenza 24 marzo 1994 in re Stato del Cantone Ticino,
ricorrente contro l'operato dell'autorità di vigilanza del Canton Soletta in
materia LEF (DTF 120 III 32), il Tribunale federale ha mutato la
giurisprudenza pubblicata in DTF 48 III 228 e di seguito ripetutamente
confermata, argomentando che nel corso di una procedura fallimentare non poteva
essere del tutto esclusa la possibilità di contestare l’esistenza e la misura
di un credito di diritto pubblico: ciò valeva in particolare a proposito
dell’ipoteca legale, giacché il fatto che un credito fosse collocato in un
rango che non gli spettava poteva arrecare pregiudizio agli altri creditori.
L’alta Corte ha quindi concluso che l’azione di contestazione della graduatoria
doveva essere ammessa anche per i crediti di diritto pubblico e che competente
a dirimere in concreto il contenzioso fosse il giudice del fallimento.
Questo nuovo indirizzo
giurisprudenziale, peraltro già fatto proprio da questa Camera (IICCA 5
maggio 1994 in re S. in liq./Comune di B., 26 maggio 1994 in re G.K./S.C.T., 22
maggio 1995 in re G.M. SA/Comune di G. e lc., 27 settembre 1995 in re
L.K./S.C.T., 29 agosto 1996 in re G.K./S.C.T., 4 novembre 1996 in re S. in
liq./Comune di A.), trova consenziente anche parte della dottrina (Fritsche/Walder,
Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. 2, Zurigo 1993, §
49 N. 30; Zucker, Das Steuerpfandrecht in den Kantonen, Zurigo 1988, p.
138; critico Pedroli, L'ipoteca legale per crediti d'imposta, in RDAT
1995/I, p. 556 segg.).
2.2 La competenza formale
del giudice del fallimento a statuire in un contenzioso di carattere fiscale
nell’ambito di una procedura di contestazione della graduatoria -sancita dal
Tribunale federale- deve tuttavia essere ben distinta dalla competenza
materiale: in altre parole, se è vero che una tale contestazione deve essere
considerata ricevibile in ordine e può di conseguenza essere decisa dal giudice
civile, nulla è però ancora dato a sapere sulle modalità di esecuzione di tale
esame.
Questa Camera ha già avuto
modo di pronunciarsi in merito alla competenza materiale del giudice del
fallimento in tali vertenze (IICCA 22 maggio 1995 in re G.M. SA/Comune
di G. e lc., 27 settembre 1995 in re L.K./S.C.T., 29 agosto 1996 in re
G.K./S.C.T.), giungendo alla conclusione che nell'ambito di un'azione di
contestazione dell'elenco oneri il giudice civile non era assolutamente
vincolato da eventuali decisioni dell'autorità fiscale (anche quelle cresciute
in giudicato; di altro parere: Lorandi, in AJP 1994 p. 1328; Amonn/Gasser,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, N. 49
p. 373): in effetti la circostanza che la procedura fiscale -con il suo
eventuale corollario di un contenzioso di carattere amministrativo-giudiziario,
da effettuarsi nelle forme stabilite dal diritto tributario- fosse terminata,
pendente o neppure iniziata, se da un lato poteva senz’altro importare al
debitore d’imposta (in casu: la fallita), dall’altro però non risultava in
alcun modo determinante per il terzo creditore che interveniva nell’ambito
dell’azione di contestazione dell’elenco oneri, tanto è vero che questi nella
procedura civile di cui all’art. 250 LEF (basata, diversamente da quella
fiscale, sul principio attitatorio) poteva comunque ancora contestare
l’esistenza, l’ammontare ed il rango del credito insinuato dall’ente pubblico,
ritenuto che spettava a quest’ultimo -in base ai principi che regolano l’onere
della prova (art. 8 CC; IICCA 22 maggio 1995 in re G.M. SA/Comune di G.
e lc., 27 settembre 1995 in re L.K./S.C.T., 29 agosto 1996 in re G.K./S.C.T., 4
novembre 1996 in re S. in liq./Comune di A.; Cocchi/Trezzini, CPC, ad
art. 183, n. 12; Brunner/Houlmann/Reutter, Kollokations- und
Widerspruchsklagen nach SchKG, Berna 1994, p. 129)- provare che le premesse per
iscrivere in graduatoria il credito fiscale erano date.
Vero è che in alcune
recenti sentenze, era stata indicata l’applicazione dell’art. 63 RUF da parte
del giudice civile nel caso in cui la procedura fiscale fosse ancora pendente,
o ancora in assenza della prova della sua effettiva crescita in giudicato (IICCA
5 maggio 1994 in re S. in liq./Comune di B., 26 maggio 1994 in re G.K./S.C.T.,
4 novembre 1996 in re S. in liq./Comune di A.): come noto, in virtù di questa
norma i crediti che formano oggetto di liti già pendenti davanti all'autorità
giudiziaria al momento dell'apertura del fallimento vengono dapprima registrati
nella graduatoria soltanto pro memoria, senza fare oggetto di speciale
decisione da parte dell'amministrazione, precisando ai capoversi seguenti che,
se il processo viene continuato, il credito sarà, a seconda dell'esito di
quella procedura, cancellato o collocato definitivamente nella graduatoria
(cfr. anche Fritsche/Walder, op. cit., ibidem). Tale indirizzo deve
tuttavia essere abbandonato: in primo luogo per il fatto che la competenza ad
annotare un credito pro memoria ex art. 63 RUF spetterebbe unicamente
all’amministrazione del fallimento o, a seguito di un reclamo giusta l’art. 17
LEF, alla Camera di esecuzione e fallimento del Tribunale di appello quale
autorità di vigilanza (cfr. Lorandi/Camponovo, Die Kollokation
öffentlich-rechtlicher Geldforderungen im Konkurs und beim Nachlassvertrag mit
Vermögensabtretung, in AJP 1993 p. 1476; Pedroli, op. cit., p.
554) -ciò che comporterebbe l’inammissibilità di un’eventuale annotazione
ordinata dal Pretore o da questa Camera civile d’appello (IICCA 29
novembre 1993 in re G. e lc./Banca X; DTF 86 III 23); in secondo luogo
vista la sostanziale irrilevanza della procedura fiscale per il terzo
creditore, perché non vi è alcun valido motivo per derogare alla regola
generale e con ciò escludere in tali circostanze la competenza materiale del
giudice civile.
- sull’appello
dell’attrice
Come accennato, con il suo
gravame l’attrice postula la riduzione dei crediti d’imposta che il Pretore
aveva provveduto ad annotare pro memoria nella graduatoria.
Per le ragioni appena
esposte, l’appello deve essere dichiarato irricevibile: se, come si è detto, è
infatti inammissibile chiedere con un’azione di contestazione dell’elenco oneri
un’annotazione pro memoria ai sensi dell’art. 63 RUF -tale richiesta dovendo
semmai essere proposta mediante reclamo alla Camera di esecuzione e fallimento
del Tribunale d’appello- deve parimenti essere considerato inammissibile un appello
che si limita a chiedere la riduzione degli importi così annotati, lo stesso
essendo a sua volta finalizzato all’annotazione di determinati importi (anche
se ridotti).
-
Ne discende la
reiezione in ordine dell’appello dell’attrice, ritenuto che la tassa di
giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
-
sull’appello del
convenuto
Ciò premesso, nella
fattispecie si tratta di esaminare se possano essere iscritte nell’elenco oneri
da un lato le imposte immobiliari 1988-1993 (cons. 6) e dall’altro le imposte
sull’utile relative agli anni 1988-1993 (cons. 7).
- imposte
immobiliari 1988-1993
Concretamente,
mentre la registrazione nell’elenco oneri della graduatoria dell’imposta
immobiliare 1993 non può essere ammessa, tale imposta non essendo dovuta dalla
fallita, ma rientrando invece tra i debiti della massa -l’imposta immobiliare
1993 è infatti a carico di colui che è proprietario dell’immobile il 1.1.1993
(art. 89 vLT; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, Porza
1977, p. 194)- nulla osta all’iscrizione delle imposte immobiliari 1988 - 1992:
il credito fiscale è infatti scaduto (art. 217 cpv. 4 lett. d e art. 89 vLT) ed
esigibile, mentre non è più contestato a questo stadio della lite che l’imposta
immobiliare possa regolarmente godere del beneficio dell’ipoteca legale.
Quanto
all’ammontare del credito fiscale dovuto -per altro nemmeno contestato-,
quest’ultimo dipende dal valore di stima del fondo, atteso che per l’imposta
cantonale si farà capo all’aliquota dello 0.2 % (art. 92 lett. b vLT): nel caso
concreto, tenuto conto che il valore di stima dell’immobile della fallita è di
fr. 2’230’160.- (cfr. doc. C, F e 2) l’imposta immobiliare annualmente dovuta
ammonta a fr. 4’460.30.
- imposte
sull’utile 1988-1993
Pacifico che l’imposta
sull’utile di una società immobiliare e meglio l’imposta su quella parte di
utile che deriva direttamente dalla gestione di un immobile possa godere del
beneficio dell’ipoteca legale (IICCA 29 agosto 1995 in re G.K./S.C.T.,
27 settembre 1995 in re L.K./S.C.T.), è innanzitutto chiaro che le imposte
sull’utile 1991-1993 non possono essere ammesse e ciò già per il semplice fatto
che il convenuto ed appellante non ha saputo portare alcun elemento atto a
determinare se ed eventualmente in quale misura tali imposte fossero dovute
(tanto è vero che, per quegli anni, non è stata prodotta né la dichiarazione
d’imposta della fallita, né la relativa tassazione, ordinaria o d’ufficio), non
potendo evidentemente neppure essere sufficiente a tale scopo la sola
circostanza che nell’anno 1990 la società abbia conseguito un utile (è infatti
addirittura notorio che l’utile di una società varia di anno in anno, e ciò per
via delle incognite che si presentano in ogni esercizio annuale).
Per gli anni 1988-1990 la
situazione è per contro diversa, se non altro per il fatto che le dichiarazioni
d’imposta e le notifiche di tassazione sono state allestite, versate agli atti
(doc. 4-6): dalla documentazione allegata -ed in particolare dai bilanci
1988-1990 della fallita- si è così potuto appurare che la società in questione
aveva conseguito un utile di fr. 11’277.- nell’esercizio 1988, di fr. 43’210.-
nel 1990 e una perdita di fr. 800.- nel 1989; per il pagamento delle imposte
erano stati accantonati fr. 1’600.- nel 1988, fr. 8’837.- nel 1989 e fr.
8’964.- nel 1990; quanto alle riprese operate dal fisco per “interessi sul
capitale proprio dissimulato”, le stesse sono state calcolate conformemente al
diritto tributario (la relativa aggiunta corrisponde infatti alla differenza
tra tutti gli interessi passivi esposti dalla società nel conto perdite e
profitti e quelli massimi ammessi, a loro volta calcolati retribuendo il
capitale proprio dissimulato -la parte di capitale eccedente quello imponibile,
che per una società immobiliare non può essere inferiore ad 1/5 degli attivi
determinanti (attivi del bilancio dedotte le perdite riportate)- in base a
tassi d’interesse stabiliti annualmente dall’Amministrazione federale delle
contribuzioni con i prontuari 28 dicembre 1987, 1° febbraio 1990, 10 luglio
1990 e 10 luglio 1993; cfr. art. 71 e 79 vLT; RDAT II/1994 sentenza 8t
p. 359 e segg.), di modo che vanno senz’altro confermate quale ulteriore
elemento dell’utile le somme di fr. 12’366.- nel 1988, di fr. 32’629.- nel 1989
e di fr. 26’911.- nel 1990; non è stato per contro provato il motivo per una
ripresa di altri fr. 5’330.- per “adeguamento interessi attivi” operata nel
1989, di modo che quest’ultima posizione dell’utile non può essere considerata.
Essendo stato provato un
utile imponibile nel 1988 di fr. 25’243.- (fr. 11’277.- + fr. 1’600.- + fr.
12’366.-), nel 1989 di fr. 40’666.- (fr. 8’837.- ./. fr. 800.- + fr. 32’629.-)
e nel 1990 di fr. 79’085.- (fr. 43’210.- + fr. 8’964.- + fr. 26’911.-), la relativa
imposta sull’utile ammonta nel 1988 a fr. 1’811.25, nel 1989 a fr. 4’475.10 e
nel 1990 a fr. 9’480.- (art. 72 vLT); tenuto conto che nel 1989 e nel 1990 una
minima parte dell’utile (fr. 452.90 su fr. 173’275.90 rispettivamente fr.
8’007.70 su fr. 199’034.80) non è stato conseguito tramite gli affitti, ma
tramite una posizione “interessi attivi”, che come tale non concerne
direttamente l’immobile, le somme al beneficio dell’ipoteca legale vanno
ridotte per quegli anni rispettivamente a fr. 4’463.40 e a fr. 9’098.60.
-
Poiché
l’appellata non ha contestato le modalità di conteggio degli interessi dovuti
sull’imposta, nel presente giudizio gli stessi verranno riconosciuti secondo la
medesima proporzione con cui sono stati insinuati a suo tempo (IICCA 22
maggio 1995 in re G.M. SA/Comune di G. e lc., 27 settembre 1995 in re
L.K./Comune di A.). Le imposte a favore dello Stato, al beneficio dell’ipoteca
legale, saranno quindi per l’anno 1988 di fr. 7’370.40 (imposta immobiliare fr.
4’460.30 + imposta sull’utile fr. 1’811.25 + interessi fr. 1’098.85), per
l’anno 1989 di fr. 4’343.35 (imposta immobiliare fr. 4’460.30 + imposta
sull’utile fr. 4’463.40 ./. accredito fr. 4’689.- + interessi fr. 108.65), per
l’anno 1990 di fr. 9’049.85 (imposta immobiliare fr. 4’460.30 + imposta
sull’utile fr. 9’098.60 ./. accredito fr. 4’740.- + interessi fr. 230.95), per
l’anno 1991 di fr. 4’616.05 (imposta immobiliare fr. 4’460.30 + interessi fr.
155.75) e per l’anno 1992 di fr. 4’552.75 (imposta immobiliare fr. 4’460.30 +
interessi fr. 92.45).
-
Ne discende, in
parziale accoglimento dell’appello, che i crediti d'imposta cantonale 1988-1992
di complessivi fr. 29’932.40 vengono mantenuti nell’elenco oneri della
graduatoria, mentre l’imposta 1993 viene stralciata.
-
La tassa di giustizia,
le spese e le ripetibili di primo e secondo grado seguono la soccombenza (art.
148 CPC), ritenuto che il giudizio su spese e ripetibili del Pretore -in
assenza di appello su questo punto- deve essere confermato (art. 86 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati, per le spese gli art. 148 CPC e seg. e la TG
dichiara e pronuncia
I. L'appello 24 marzo
1997 di __________ in Nachlassliquidation è irricevibile.
II. Le spese della
procedura d'appello, consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 130.-
b) spese fr.
20.-
Totale fr. 150.-
da anticiparsi
dall'appellante __________ in Nachlassliquidation, restano a suo carico, con
l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 150.- a titolo di indennità.
III. L'appello 17 marzo
1997 dello Stato del Cantone Ticino è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza
10 marzo 1997 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5, invariati gli
altri dispositivi, è così riformata:
- La
petizione è parzialmente accolta.
§ L’elenco
oneri speciale dell’8 luglio 1996 relativo alla part. __________ RFD di
__________ deposto come parte integrante della graduatoria del fallimento della
__________ in liquidazione è modificato nel senso che i crediti d’imposta
insinuati dallo Stato del Cantone Ticino per gli anni 1988-1992 vengono
iscritti per complessivi fr. 29’932.40 nel medesimo, mentre il credito
d’imposta 1993 viene per contro stralciato.
IV. Le spese della
procedura d'appello, consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 480.-
b) spese fr.
20.-
Totale fr. 500.-
da anticiparsi
dall'appellante Stato del Cantone Ticino, restano a suo carico nella misura di
4/7 e per 3/7 sono poste a carico dell’appellata, a cui l’appellante rifonderà
fr. 200.- per parti di ripetibili d’appello.
V. Intimazione a: -
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Lugano, Sezione 5
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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