AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.58
Data decisione, Autorità:
15.07.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00058
Lugano
15 luglio 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.94.1030 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3,
promossa con petizione 26 febbraio 1992 da
rappr.
dall'avv. __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui l’attrice ha
chiesto la condanna della convenuta al pagamento di U$ 195’800.-- oltre
interessi in conseguenza del contratto di compravendita;
Domanda avversata dalla
convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con
sentenza 12 febbraio 1997 ha accolto;
Appellante la convenuta,
che con atto di appello del 4 marzo 1997 chiede la riforma del querelato
giudizio in via principale nel senso di respingere la petizione, e in via
subordinata nel senso di accoglierla per U$ 62’300.-- oltre interessi;
Mentre l’attrice con
osservazioni del 14 aprile 1997 postula la reiezione del gravame con protesta
di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i
documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di
questione
-
- se deve essere accolto
l’appello
-
- tassa di giustizia e
ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’attrice
sostiene con la petizione di avere venduto alla convenuta il 9 luglio 1990,
accettando una sua richiesta, 1’780 tonnellate di carne di manzo argentina al
prezzo di U$ 1’750.-- per tonnellata.
La
convenuta avrebbe rifiutato l’adempimento del contratto, dal che la presente
causa in cui, in applicazione dell’art. 215 CO, l’attrice ne postula la
condanna al pagamento di U$ 110.-- per tonnellata, ovvero la differenza tra il
prezzo pattuito e quello di mercato nel giorno del contratto, il tutto per U$
195’800.-- oltre interessi.
B. La
convenuta si è opposta alla petizione negando l’acquisto da parte sua della
merce, dal momento che essa avrebbe unicamente inteso agire quale mediatrice,
nel senso che l’attrice l’avrebbe incaricata di trovare un acquirente per la
carne in questione.
C. Nel
giudizio impugnato il Pretore, contrariamente alle tesi della resistente, ha
ritenuto che nella fattispecie entrambe le parti avrebbero agito come
commissionarie per conto di terze persone, ma che nei rapporti tra di loro si
sarebbe effettivamente perfezionato un vincolante contratto di compravendita,
così come sostenuto dall’attrice.
Questa
potrebbe pertanto esigere la differenza tra il prezzo di vendita convenuto e
quello di mercato ai sensi dell’art. 215 cpv. 2 CO, dal che l’accoglimento
della petizione.
D. Con
l’appello la convenuta chiede la riforma della sentenza pretorile in via
principale nel senso di respingere la petizione, e in via subordinata nel senso
di ammetterla limitatamente a U$ 62’300.-- oltre interessi.
In
primo luogo non vi sarebbe contratto per vizio di forma, avendo l’attrice
risposto oralmente ad un’offerta scritta e dovendosi ammettere la pattuizione
di tale forma ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 CO.
Il
Pretore avrebbe inoltre ammesso a torto l’esistenza di un contratto di
compravendita tra le parti nel contesto di un duplice rapporto di commissione,
dal momento che l’attrice medesima avrebbe dichiarato nelle trattative
contrattuali di non agire quale venditrice, così che dovrebbe essere ammesso
che entrambe le parti hanno in realtà svolto funzione di mediatore.
Anche
volendo ammettere la tesi del contratto di compravendita, il danno subito
dall’attrice sarebbe minore rispetto a quanto rivendicato in petizione, avendo
questa unicamente perso una commissione del 2%, per un totale di U$ 62’300.--.
E. Nelle
osservazioni del 14 aprile 1997 l’attrice ha chiesto la reiezione del gravame
protestando spese e ripetibili sulla base di argomentazioni che, per quanto
necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- Secondo
l’art. 184 cpv. 1 CO la compravendita di cose mobili è il contratto in cui il venditore
si obbliga a consegnare l’oggetto venduto al compratore e a procurargliene la
proprietà, e il compratore a pagare al venditore il relativo prezzo.
L’offerta
per la stipulazione del contratto può indifferentemente provenire dal venditore
come dall’acquirente, e il contratto, per cui la legge non prevede alcuna forma
particolare, viene in essere dal momento in cui dalle rispettive manifestazioni
di volontà contrattuale si può dedurre il consenso sul prezzo e sull’oggetto
della vendita, che ne costituiscono gli elementi oggettivamente essenziali.
- Nel
caso di specie è addirittura manifesto, contrariamente all’opinione della
convenuta, che il suo telefax del 9 luglio 1990 (doc. C) non può che essere
inteso quale un’offerta (testualmente: “Gebot”) per l’acquisto di 1’780
tonnellate carne di manzo argentina al prezzo di U$ 1’750.-- per tonnellata,
offerta la cui validità era limitata nel tempo fino alle 12.00 di quel giorno.
Alla
luce di questa chiara offerta, divengono prive di rilevanza tutte le
antecedenti trattative, nelle quali le parti possono benissimo aver desiderato
la stipulazione di un diverso tipo di contratto, senza tuttavia concluderlo.
La
tesi della convenuta, secondo cui essa avrebbe inteso agire quale mediatrice,
rimane perciò -per quanto soggettivamente fondata- allo stadio di irrilevante
intenzione, ma dall’offerta da lei esplicitata, come si è detto, si può e si
deve trarre l’unica possibile soluzione dell’offerta per la stipula di un
contratto di compravendita.
Non
meno inconferente è l’obiezione secondo cui non vi sarebbe contratto per il
motivo che l’attrice avrebbe ripetutamente ammesso di non essere la venditrice
e di non agire in nome proprio.
E’
in effetti addirittura manifesto che, dal punto di vista giuridico, l’attrice è
la venditrice della carne per il semplice motivo di avere stipulato in nome
proprio -non risulta alcun rapporto di rappresentanza- il relativo contratto
con l’accettazione dell’offerta della convenuta.
Stante
questa situazione di diritto, è del tutto irrilevante il fatto che nella
successiva corrispondenza (p. es. il doc. E) l’attrice abbia indicato quale
venditore una terza persona, intendendo in realtà con ciò, in forma impropria,
il proprietario della carne, dal quale essa ben poteva procurarsi anche
successivamente alla stipula con la convenuta -nessuna norma lo vieta- la
disponibilità della merce venduta, così da poter adempiere al proprio obbligo
di consegna.
- A
questo stadio della causa la convenuta non contesta più l’avvenuta tempestiva
accettazione da parte dell’attrice della suddetta offerta, ma ne contesta la
validità per il fatto che essa è stata espressa in forma orale.
3.1 L’art.
16 cpv. 1 CO prevede che la parti possono decidere di sottomettere i loro
accordi contrattuali a dei precetti di forma anche se questi non sono imposti
dalla legge per quel tipo di contratto.
Se
ciò avviene, la validità del contratto dipende dal rispetto delle formalità
pattuite, dovendosi ritenere che in caso contrario le parti non hanno inteso
obbligarsi.
L’esistenza
di una siffatta pattuizione non è da presumere, e non va confusa con il caso,
in pratica assai più frequente, in cui le parti si servono di una determinata
forma (di regola la forma scritta semplice) al solo scopo di assicurarsi un
mezzo di prova del contenuto di pattuizioni oramai acquisite (DTF 112 II
326), senza che però dal rispetto della forma debba dipendere l’esistenza del
contratto.
L’onere
della prova per l’esistenza di una valida riserva in favore di una particolare
forma contrattuale incombe alla parte che invoca il vizio di forma (II CCA
3 dicembre 1996 in re C./V. e R.; Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, 2.
edizione, n. 12 ad art. 16 CO).
Se
dall’allestimento di un contratto in due esemplari da firmare in originale si
deduce di regola una valida riserva in favore della forma scritta (Honsell/Vogt/Wiegand,
opera citata, n. 5 ad art. 16 CO), si deve per contro in linea generale
ritenere che la semplice aspettativa di un futuro contratto scritto non
equivalga ancora alla stipula (o alla riserva di una parte) della forma
contrattuale ex art. 16 cpv. 1 CO (DTF citato).
Ne
discende che dal solo invio di un’offerta in forma scritta, priva tuttavia
-come nella specie (cfr. doc. C)- di un’esplicita riserva in favore di quella
forma, non può ancora essere dedotta l’applicabilità della predetta norma (cfr.
Kramer/Schmidlin, Berner Kommentar, n. 10 e segg. ad art. 16 CO).
3.2 Nel
caso di specie, la convenuta in sede di risposta (pag. 8) ha affermato che le
parti avrebbero (preventivamente) stabilito “che un eventuale contratto di
compra-vendita avrebbe dovuto soggiacere, considerata l’importanza della
trattazione il cui importo ammontava a USD 3’115’000.--, ad una precisa forma
scritta”, ma tale asserita pattuizione (cfr. anche la risposta, pag. 9) è
rimasta allo stadio di vuota allegazione di parte.
Con
l’appello (punto 4, pag. 3) la convenuta sostiene invece che l’imprescindibile
esigenza della forma scritta risulterebbe dal fatto che la dipendente
dell’attrice __________ in occasione della telefonata della ditta attrice con
cui essa dichiarava di accettare l’offerta doc. C richiese una conferma
scritta.
A
prescindere dall’irricevibilità procedurale di questa nuova versione dei fatti
(art. 321 CPC), anche la conseguenza giuridica che la convenuta ne trae è
errata: si ritiene infatti che la riserva di una data forma deve essere
formulata prima della conclusione del contratto (Honsell/Vogt/Wiegand,
opera citata, n. 4 ad art. 16 CO; Kramer/Schmidlin, opera citata, n. 13
ad art. 16 CO), di modo che la richiesta di una conferma scritta, avanzata dopo
che la controparte ha già informalmente ma validamente accettato l’offerta, non
può più costituire la premessa ex art. 16 CO per la validità del consenso già
intervenuto.
- La
convenuta, infine, contesta anche l’ammontare del danno, così come calcolato
dal Pretore, sostenendo che all’attrice dovrebbe unicamente essere rifusa la
commissione del 2% sul prezzo di vendita pattuito.
Anche
questa argomentazione, oltre che infondata, è irricevibile, dal momento che
proprio la convenuta nel suo allegato responsivo (pag. 11) aveva correttamente
esposto i diritti accordati al venditore dall’art. 215 CO, contestando quanto
fatto valere dall’attrice per il solo motivo che non vi era la prova
dell’acquisto della merce da parte dell’attrice e dell’esistenza di una
quotazione di mercato per quel tipo di prodotto.
Solo
con le conclusioni, e perciò tardivamente (art. 78 CPC), la convenuta ha
avanzato per la prima volta la tesi secondo la quale il danno sarebbe limitato
al 2% del prezzo di vendita che l’attrice avrebbe ottenuto a titolo di
provvigione.
E’
perciò a titolo abbondanziale che si può rilevare che -nonostante l’intenzione
iniziale (peraltro espressa nei confronti di __________ e non della convenuta)
di agire quale commissionaria, risultante dal doc. A- ben si può ammettere che
l’attrice vista l’offerta d’acquisto di cui al doc. C abbia (o avrebbe)
modificato la propria attitudine, acquistando in proprio la carne da rivendere
alla convenuta -nessun elemento in atti depone contro questa possibilità-, così
da poter conseguire un’utile superiore a quello della sola provvigione,
prevista peraltro per l’ipotesi iniziale, non verificatasi, in cui __________
avesse trovato un terzo acquirente per la carne in questione.
La
perizia ha confermato la correttezza della pretesa dell’attrice, mentre di
nessuna rilevanza, trattandosi di un rapporto tra commercianti, è il fatto che
l’attrice non abbia effettivamente proceduto all’acquisto della carne da
rivendere alla convenuta, essendo il risarcimento del danno ex art. 215 cpv. 2
CO dovuto in base ad un suo calcolo astratto, dipendente unicamente
dall’esistenza di un prezzo di mercato e non anche dalla reale effettuazione
dell’acquisizione prima, e della rivendita a terzi poi, della merce rifiutata
dal compratore inadempiente (Giger, Berner Kommentar, n. 64 ad art. 215
CO).
Ne
consegue la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto.
Le
spese della presente procedura seguono la soccombenza della convenuta (art. 148
CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli
art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
4 marzo 1997 di __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 2’950.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 3’000.--
già
anticipati dall’appellante restano a suo carico.
La
convenuta rifonderà all’attrice fr. 5’000.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________;
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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