AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.43
Data decisione, Autorità:
26.08.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00043
Lugano
26 agosto 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa, Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa LA.95.87 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 4, in
materia di contratto di locazione, promossa con istanza 23 giugno 1995 da
rappr.
dallo studio legale __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
cui l’istante ha
chiesto il disconoscimento di un debito di fr. 80’000.-- oltre accessori;
Domanda
avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione dell’istanza, e che il
Pretore con sentenza 10 febbraio 1997 ha accolto per fr. 75’000.-- oltre
interessi;
Appellante
il convenuto, che con atto di appello del 24 febbraio 1997 chiede la riforma
del giudizio impugnato nel senso di respingere l’istanza;
Mentre
l’istante con osservazioni 28 marzo 1997 postula la reiezione del gravame con
protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’istante
ha condotto in locazione l’ente denominato “__________ ” di __________, di
proprietà del convenuto, dal 1° maggio 1993 al 31 luglio 1994.
Ritenendo
di non avere ricevuto il pagamento del canone, il convenuto ha escusso
l’istante per fr. 80’000.-- oltre interessi, somma per la quale la Pretura del
distretto di Lugano, sezione 5, il 27 marzo 1995 ha rigettato in via
provvisoria l’opposizione interposta dal qui istante al precetto esecutivo a
suo tempo intimatogli.
B. Dopo
l’infruttuoso svolgimento della procedura di conciliazione, con l’istanza in
rassegna __________ ha chiesto il disconoscimento di tale debito, affermando
che la pigione, convenzionalmente ridotta a fr. 75’000.-- sarebbe da lui stata
integralmente pagata, ma il convenuto non avrebbe rilasciato ricevuta.
Il
convenuto all’udienza dell’11 settembre 1995 ha contestato sia l’asserita
riduzione del canone a fr. 75’000.-- che l’avvenuto pagamento di tale importo
da parte dell’istante.
C. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto non provata l’asserita riduzione
a fr. 75’000.-- del canone di locazione ma, pur in assenza di una prova certa,
sulla base di numerosi indizi e secondo il normale andamento delle cose, ha
ammesso l’avvenuto pagamento di tale importo ed ha pertanto disconosciuto in
tale misura il debito risultante dalla procedura di rigetto dell’opposizione.
D. Con
l’appello il convenuto postula la riforma del pronunciato pretorile nel senso
della reiezione dell’istanza asserendo, in sostanza, che il Pretore avrebbe
ammesso a torto in base a supposti, ma in realtà inconsistenti indizi
l’avvenuto pagamento, a due riprese, di complessivi fr. 75’000.--.
Delle
osservazioni 28 marzo 1997 dell’istante, che propone a giudizio la reiezione
del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario,
nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- La
presente procedura non pone particolari problemi quo all’applicazione dell’art.
8 CC, essendo a questo stadio della causa del tutto pacifico che il convenuto
era in tal senso gravato dell’onere di dimostrare l’esistenza di un credito di
fr. 80’000.-- per canoni di locazione -onere da lui ossequiato- mentre
all’istante incombe la dimostrazione delle circostanze di fatto a sostegno
dell’avvenuta estinzione di tale credito a seguito del pagamento del
conduttore.
E’
invece controverso, ed in ciò risiede la questione centrale di questa causa,
l’apprezzamento che deve essere fatto del materiale probatorio emerso a seguito
dell’istruttoria.
- L’art.
90 CPC stabilisce che il giudice valuta secondo il suo libero convincimento
quale sia la forza probatoria degli elementi forniti dalla parte tenuta a farlo
e, di conseguenza, se un certo fatto debba o meno ritenersi provato (Rep.
1989, pag. 440; II CCA 31 luglio 1995 in re F./T. SA; Kummer,
Berner Kommentar, n. 64 ad art. 8 CC).
Il
principio del libero convincimento sancito dall’art. 90 CPC non esime però il
giudice dall’esigere una prova certa del fatto da provare.
La
prova indiziaria è possibile, ma costituisce un caso eccezionale, nel senso che
la sua ammissibilità è subordinata all’impossibilità di fornire una prova
completa (Rep. 1974, pag. 128; 1973, pag. 138; II CCA 12 dicembre
1989 in re M./H.).
In
tale eventualità il giudice può dedurre il proprio convincimento della certezza
dei fatti che stanno a fondamento del rapporto giuridico litigioso anche da
prove indirette o da indizi (DTF 90 II 227; II CCA 6 settembre
1993 in re C./C.).
Dovrà
comunque trattarsi di un insieme concorde di indizi, da apprezzare nella loro
globalità, fermo restando che anche in tal caso vale la regola secondo cui
elementi probatori tra loro contraddittori si elidono a vicenda, con il
risultato di lasciare senza prova la circostanza di fatto sulla quale vi sono
le prove contrastanti (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 90, n. 7; II CCA
15 febbraio 1995 in re C. srl/L. SA).
- L’appellante
sostiene in primo luogo che nelle circostanze date non vi sarebbe stato spazio
per un giudizio indiziario, poiché lo stesso sarebbe ammissibile in
sostituzione della prova diretta solo laddove la stessa sia esclusa per la
natura stessa delle cose, e non anche nel caso in cui, come nella specie, la
prova diretta sarebbe in teoria possibile ma non può in concreto essere assunta
a seguito di omissioni della parte che la doveva fornire.
A
torto.
E’
ben vero che la prova indiziaria non vuole essere un mezzo per porre rimedio
alle omissioni della parte gravata dell’onere della prova, ma questa
affermazione va intesa nel senso che con ciò non si possono sanare le
negligenze processuali di una parte -cioè il comportamento di chi dispone di
una prova certa ma omette di versarla agli atti e si affida a soli elementi
indiziari- e non nel senso, più restrittivo, secondo cui la prova indiziaria è
esclusa in presenza di qualsivoglia omissione.
Sicuramente
colui che omette di farsi rilasciare la ricevuta di un pagamento commette
un’ingenuità dettata dalla fiducia o dalla superficialità, ma non per questo
gli deve essere preclusa a priori la prova indiziaria, dal momento che proprio
in un tal caso vi è l’impossibilità di fornire la prova certa in forma
documentale dell’avvenuto pagamento.
Ad
ogni buon conto, la giurisprudenza di questa Camera ha già ritenuto ammissibile
la prova indiziaria per la dimostrazione, come nella specie, di un pagamento
per cui non è stata rilasciata ricevuta (II CCA 6 settembre 1993 in re
C./C.), oppure per il contrario caso in cui nonostante il rilascio della
ricevuta il pagamento non è avvenuto (II CCA 24 marzo 1995 in re N./M.),
di modo che nulla si oppone in questo caso alla ricevibilità di elementi
probatori di carattere indiziario.
- Per
il resto il convenuto con il proprio gravame si limita a fornire la sua
personale interpretazione degli elementi indiziari ritenuti dal Pretore, senza
che però la sua critica riesca a far dubitare della correttezza del processo di
valutazione che ha portato il primo giudice ha maturare il proprio
convincimento.
Ad
ogni buon conto questa Camera dopo valutazione di tutti gli elementi raggiunge
il medesimo convincimento del Pretore circa l’avvenuto pagamento di fr.
75’000.--.
4.1 E’
prassi quasi indiscussa che in materia di locazione di enti abitativi il canone
vanga pagato in via anticipata. per il periodo di locazione in corso.
A
maggior ragione si può comprendere il legittimo desiderio del locatore di
tutelarsi in questo modo contro il possibile mancato pagamento, nel caso, come
quello in rassegna, di contratti conclusi per tempo determinato e per un
periodo non molto lungo.
La
teste __________ rammenta che la moglie del convenuto le disse di essere
intenzionata a chiedere il pagamento anticipato della pigione per tutto il
periodo di locazione, mentre il teste __________, proposto dal convenuto,
riferisce che la moglie del convenuto 3 o 4 mesi dopo l’inizio della locazione
si era lamentata con lui di problemi nell’incasso della pigione.
Pur
volendo tralasciare le risultanze dell’interrogatorio formale dell’attore,
queste dichiarazioni sembrano indicare in maniera pressoché certa che fu
pattuito il pagamento anticipato del canone, ed è perciò smentita appieno
l’improbabile versione dei fatti del convenuto, secondo cui la locazione non
avrebbe avuto scopo di lucro (ancorché il canone equivalga a circa ben il 70%
del suo reddito imponibile) e pertanto, per simpatia verso la moglie
dell’istante, sarebbe stato pattuito il pagamento posticipato (appello, pag.
11), o addirittura secondo cui (a fronte di un contratto firmato per un anno)
non sarebbe stato possibile l’incasso anticipato in assenza di dati certi sulla
durata della locazione (IF del convenuto, risposta 3).
4.2 Dovendosi
ammettere, e non solo su basi indiziarie, che fu pattuito il pagamento
anticipato del canone, mal si comprende come per tutta la durata della
locazione l’istante non sia mai stato interpellato per il pagamento se questo
non fosse intervenuto nei termini addotti dall’istante (una cospicua parte in
anticipo, ed un’altra parte a qualche mese di distanza, così da dar tempo alla
moglie dell’istante di lamentare con terzi problemi di incasso).
Ancor
più inspiegabile -se non ammettendo che il pagamento della pigione era già
avvenuto- è il comportamento tenuto dal convenuto alla fine del contratto e
dopo la riconsegna dell’ente locato.
Nella
lettera del 15 luglio 1994 (doc. F) egli si dichiara preoccupato per i danni
che sarebbero stati arrecati alla villa, e si augura che gli stessi vengano
riparati, mentre nulla viene detto circa il pagamento del canone.
Dopo
la riconsegna vengono allestiti un verbale di constatazione (doc. 5b) e un
preventivo delle spese di ripristino dei danni causati dai conduttori (doc. 5d
per fr. 75’650.--), ma solo il 9 dicembre 1994, a margine di un’asserita
esecuzione già in corso (per detti danni), viene sollevata la questione del
mancato pagamento del canone, e questo in uno scritto destinato in primo luogo
a richiedere la rifusione di circa fr. 7’000.-- di spese vive (doc. G), e
addirittura ancora nella presente causa il patrocinatore esibisce una procura
rilasciatagli nel settembre 1994 per la sola azione di risarcimento danni (doc.
1).
Questo
comportamento, di sicuro valore indiziario, viene commentato dall’appellante
unicamente con la laconica osservazione del fatto che il credito per pigioni si
prescrive in 5 anni (appello, pag. 9), mentre in sede di IF egli aveva
affermato di essere stato occupato, non avvedendosi che il punto non risiede
tanto nell’attesa di qualche mese per l’incasso del canone, ma nella
contraddizione insita nel comportamento di chi di tale consistente credito si ricorda
solo mesi dopo aver prontamente confidato al proprio legale la questione del
risarcimento dei danni, quando invece il normale comportamento sarebbe quello
di sollecitare prontamente il pagamento di ogni credito, specie se un eventuale
precedente rapporto privilegiato è oramai venuto meno a causa dell’asserito
comportamento anticontrattuale (mancato pagamento del canone e grave
danneggiamento dell’immobile) dei conduttori.
4.3 A
questi elementi si aggiungono le deposizioni dei testi __________ e __________,
che seppure non costituenti prova diretta degli asseriti pagamenti di fr.
50’000.-- e fr. 25’000.--, rappresentano almeno degli indizi in tal senso.
La
deposizione __________, anche se fondata in buona parte sulle affermazioni
dell’istante stesso, è nondimeno confortata indirettamente dal prelievo di fr.
50’000.-- effettuato dall’istante presso la propria banca, mentre la
deposizione __________ non costituisce prova definitiva solo quo all’ammontare,
ma è comunque prova diretta dell’avvenuto pagamento alla moglie del convenuto
di una non precisata somma a valere sul canone di locazione.
4.4 Una
possibile spiegazione per il mancato rilascio di ricevute è fornita dalle
affermazioni di __________, che già in epoca non sospetta (ovvero a pochi giorni
dalla stipula del contratto) aveva fatto riferimento ad “una trattativa
riservata per una contabilizzazione non ufficiale dell’affitto annuale pagato
dal signor __________ anticipatamente” (doc. L; cfr. anche il doc. 4e, pag. 2),
affermazione che fu più o meno smentita dal convenuto quo al pagamento “non
ufficiale” (“Del pagamento non ufficiale e dei soldi era Lei, signora
__________, che parlava di questi fatti”), ma che è rimasta del tutto
incontestata quo all’avvenuto pagamento anticipato del canone (doc. 2c).
Del
resto, a riprova di una possibile intenzione del convenuto di sottacere al
fisco del suo cantone l’avvenuto pagamento depongono (oltre al mancato rilascio
della ricevuta) anche il fatto che i soldi provenivano da un conto cifrato, e
perciò per sua natura anonimo (doc. N), e la circostanza che gli stessi non
affluirono su un conto del convenuto (esplicito: appello, pag. 9), mentre
contro tale intenzione, come giustamente osserva il convenuto, depone il fatto
che il contratto di locazione fu stipulato in forma scritta.
Di
nessun aiuto è in questo contesto è la dichiarazione fiscale del convenuto (in
cui figura un reddito imponibile di fr. 111’000.--, cfr. doc. richiamati),
presentata dopo l’avvio della presente causa e in cui, conformemente alle tesi
ivi esposte, viene dichiarato il credito ma se ne nega l’avvenuto incasso (doc.
7).
4.5 Il
convenuto tenta infine di trarre conclusioni a lui favorevoli dalla secondo lui
insolita reazione dell’istante, che non avrebbe risposto alla richiesta di
pagamento del canone, non avrebbe motivato l’opposizione al precetto esecutivo
e nella procedura di rigetto dell’opposizione si sarebbe limitato a sollevare
eccezioni processuali.
A
mente di questa Camera si tratta di argomenti poco rilevanti.
Gli
ultimi due sono addirittura inconsistenti -non vi è infatti alcuna necessità di
motivare l’opposizione al PE (art. 75 cpv. 1 LEF), né ciò è usuale, mentre a
fronte di un contratto da lui firmato e senza prove dirette del pagamento è
pacifico che nella procedura sommaria l’istante poteva appigliarsi solo ad
argomenti formali- mentre il primo non deve essere sopravvalutato.
Non
è infatti insolito che la parte confrontata ad una richiesta che ritiene
assurda reagisca con il silenzio, specie se la richiesta -come nella specie
(doc. G)- non è l’oggetto principale del sollecito, ma è inserita nel contesto
di altre questioni, già oggetto di separata procedura.
Non
avendo l’appellante saputo validamente confutare la valutazione del materiale
probatorio contenuta nel giudizio impugnato, che peraltro è sostanzialmente
condivisa da questa Camera, ne deve seguire la reiezione del gravame.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
21 febbraio 1997 di __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1’600.--
b)
spese fr. 100.--
T
o t a l e fr. 1’700.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere a
controparte fr. 2’500.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 4.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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