Conditional withdrawal made strike-out decree void

12.1997.38Autre juridiction20 févr. 1997Granted

Ouvrir la source

Résumé

In a civil appeal concerning a strike-out after withdrawal of a suit challenging a FOFT assembly resolution, the Court of Appeal held that the plaintiff’s withdrawal was expressly conditional on the defendant waiving costs. Because the defendant denied any waiver and this condition did not emerge from the record, the withdrawal could not justify striking the case off. The court further held that the first judge should have heard the parties on the disputed costs arrangement before issuing the decree, otherwise the right to be heard was violated. The strike-out decree was therefore declared null, with no appeal fees and CHF 150 indemnity payable by the State to each party.

Regest

Art. 142 lit. b CPC; strike-out based on withdrawal conditioned on the opponent's waiver of costs; right to be heard. A declaration of withdrawal that is expressly made subject to an unproven procedural condition does not produce the procedural effect of terminating the case. Before striking an action from the roll in such circumstances, the first judge must hear the parties regarding any agreement or disagreement on costs and party indemnities; failing this, the strike-out decree is null for violation of the right to be heard (consid. 3-4).

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.1997.38

Data decisione, Autorità: 20.02.1997, IICCA

Incarto n. 12.97.00038

Lugano 20 febbraio 1997/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per statuire nella causa inc. no. 12497 della Pretura del distretto di Bellinzona promossa con petizione 25 maggio 1994 da


rappr. dall’ avv. __________

contro


rappr. dall’ avv. __________

che il Pretore, con decisione 8 novembre 1996, ha stralciato dai ruoli per desistenza compensando tra le parti l’indennità ripetibile.

Appellante la parte convenuta la quale con appello 2 dicembre 1996, chiede che in riforma del giudizio sulle spese la controparte sia tenuta a versarle l’importo di Fr. 2’500.- per ripetibili mentre l’attore, con osservazioni e appello adesivo, postula l’annullamento del decreto di stralcio.

Trasmesso, per ragioni di competenza, l’incarto dalla I Camera civile (inc. no. 11.96.189) alla II Camera civile.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

Considerato

in fatto ed in diritto

  1. Con la causa che ci occupa l’attore ha chiesto che fosse annullata una delibera votata in occasione dell’ assemblea generale della FOFT tenutasi il 26 marzo 1994.

Al termine dell’udienza di audizione testi del 23 ottobre 1996 il Pretore ha fatto verbalizzare che “l’attore comunicherà entro il 15 novembre 1996 se intende mantenere la petizione”.

Con lettera 6 novembre 1996 il patrocinatore dell’attore ha scritto nei seguenti termini al Pretore:

“a seguito dell’udienza del 23 ottobre 1996 ho interpellato il mio cliente ai fini di decidere se egli intendesse o meno mantenere la petizione.

Ritenuta la disponibilità della controparte di rinunciare alle ripetibili e ritenuto l’esito delle audizioni testimoniali......, il mio cliente dichiara di ritirare la domanda formulata mediante petizione 25 maggio 1994.

Pertanto a queste condizioni la causa di cui all’incarto a margine può essere stralciata dai ruoli.”

  1. Con decreto 8 novembre 1996, apposto a tergo della lettera dell’attore, il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli ed ha compensato le ripetibili.

Contro la pronuncia sulla spese si aggrava la convenuta la quale chiede le venga riconosciuta un’indennità per ripetibili di Fr. 2’500.-. A sostegno della sua pretesa argomenta che non ha mai rinunciato alle ripetibili delle quali si è parlato, informalmente e senza alcuna rinuncia definitiva e vincolante da parte sua, in occasione dell’udienza istruttoria del 23 ottobre 1996.

L’attore confrontato con l’appello della controparte insorge pure lui, con appello adesivo, nei confronti del decreto di stralcio chiedendone l’annullamento per il fatto che il ritiro della causa era condizionato dalla rinuncia della controparte ad ottenere ripetibili e che, pretendendo invece l’indennità come alle motivazioni dell’appello, la rinuncia non ha più ragione di essere e la causa continuata con il dibattimento finale.

  1. Una dichiarazione di stralcio é inappellabile e quindi un appello che verta sulla validità dell'acquiescenza é inammissibile (il problema potrebbe essere vagliato tutt'al più, dandosene gli estremi, nell'ambito di una restituzione in intero) mentre invece la contestazione dell'esistenza stessa dell'acquiescenza - rispettivamente della situazione processuale che ha portato allo stralcio come avviene in concreto con l’appello adesivo - siccome in contrasto con la realtà processuale rende ricevibile il gravame (I CCA 13 ottobre 1994 G. c. B.; II CCA 8 maggio 1996 R. c. S. SA).

È pacifico che la rinuncia a proseguire nella causa, così come dichiarata dall’attore con lo scritto del 6 novembre 1996, fosse condizionata alla disponibilità della controparte di rinunciare alle ripetibili. Il Pretore ha dato per scontato questo presupposto, probabilmente rifacendosi alle discussioni avvenute tra le parti in occasione della precedente udienza. Ciò non è però stato il caso poiché la convenuta, come appare dalle motivazioni del suo appello, nega di aver mai rinunciato a quell’indennità. In queste condizioni la dichiarazione di ritiro della petizione di causa non poteva avere alcun effetto pratico e di conseguenza non poteva condurre allo stralcio della causa.

  1. Inoltre, proprio perché la rinuncia era condizionata ad un atteggiamento della controparte che non risulta da alcun atto processuale, il Pretore avrebbe dovuto, prima di stralciare la causa dai ruoli, sentire la parte interessata e quindi prendere atto degli eventuali accordi o disaccordi intervenuti tra le parti sulla ripartizione di spese e ripetibili. Il non averlo fatto rende nullo il decreto ai sensi dell’art. 142 litt. b) CPC per violazione del diritto di essere sentito (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 351 n. 4).

  2. Non si prelevano tasse e spese per la procedura d’appello mentre lo Stato verserà alle parti l’importo di Fr. 150.- ciascuna per ripetibili d’appello in considerazione del fatto che l’esito positivo della procedura di seconda istanza è frutto di un’iniziativa processualmente scorretta del primo giudice (I CCA 27 settembre 1993 P. c. P. e II CCA 19 settembre 1994 F. SA c. I.).

Per i quali motivi

pronuncia

  1. Il decreto di stralcio 8 novembre 1996 del Pretore di Bellinzona nella causa inc. no. 12497 (OA 96.335) è dichiarato nullo.

  2. Non si prelevano tasse o spese mentre lo Stato verserà alle parti Fr. 150.- ciascuna per ripetibili d’appello.

  3. Intimazione a: -__________

Comunicazione alla Pretura di Bellinzona

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster

Mots-clés

conditional withdrawalright to be heardstrike-outappellate costsparty indemnitynullitycivil procedure