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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.299
Data decisione, Autorità:
21.07.1998, IICCA
Incarto n.
12.97.00299
Lugano
21 luglio 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. OA.96.156
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord promossa con petizione 16
marzo 1995 da
rappr.
contro
rappr.
chiedente la condanna del convenuto al pagamento di
Fr. 23'097.-- oltre interessi del 5% dal 1.1.1994 per titolo di garanzia per
difetti e di inadempienza contrattuale (compravendita), pretesa alla quale il
convenuto si è opposto chiedendo in via riconvenzionale la condanna dell'attrice
a versargli Fr. 7'740.90 oltre interessi al 5% dal 7.4.1995 per fatture
scoperte;
nella quale il Pretore, con sentenza 14 novembre 1997,
ha respinto la petizione e accolto la domanda riconvenzionale.
Appellante la parte attrice la quale, con atto di
appello 9 dicembre 1997, chiede che in riforma del primo giudizio sulle sue
pretese le domande di petizione vengano accolte;
mentre la controparte, con osservazioni 21 gennaio
1998, postula la reiezione dell'appello e la conferma del primo giudizio.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa
Considerato
in fatto ed in diritto
- __________ ha
fornito all'impresa di piastrellista __________ A, nel corso dei mesi di
luglio/agosto 1991, delle piastrelle in cotto destinate ad essere posate
nell'abitazione del signor __________ a __________
A seguito di
difetti apparsi nella partita di piastrelle fornita da __________ la
__________, nel gennaio e nell'aprile 1992, ha proceduto ad una prima serie di
piccoli lavori di sistemazione per poi eseguire, nel febbraio 1993, la
sostituzione delle piastrelle difettose attraverso nuovo materiale sempre
fornito da __________
- Con la petizione che
ci occupa l'attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di Fr.
23'097.-- oltre interessi al 5% dal 1.1.1994 L'importo preteso comprende il
costo dei lavori del 1992 (Fr. 435.-- per il primo e Fr. 298.--per il secondo
intervento), quello per la sostituzione delle piastrelle del febbraio 1993 (Fr.
13'800.--) per i lavori di febbraio 1993 (doc. M), il costo delle spese di
pulizia e sistemazione mobili casa __________ (Fr. 3'564.--) e la somma di Fr.
5'000.-- per il minor valore della nuova fornitura delle piastrelle sulle quali
si sarebbe nuovamente manifestato lo stesso difetto.
Il convenuto si è
integralmente opposto a tali pretese sostenendo la prescrizione dell'azione per
i difetti (art. 205 e seg. CO) e dell'azione per inadempienza contrattuale (art.
97 e seg. CO), rilevando altresì la non tempestività della notifica dei difetti
ed eccependo comunque l'infondatezza nel merito della pretesa avversa. Con
domanda riconvenzionale ha chiesto che la __________ fosse condannata al
pagamento di Fr. 7'740.90 oltre interessi al 5% dal 7 aprile 1995 per la
fornitura del materiale.
Con l'allegato
conclusionale la parte attrice ha ridotto la pretesa per il minor valore delle
piastrelle a Fr. 606.- così come alle indicazioni della perizia di causa per
una definitiva domanda di causa di Fr. 18'703.-- oltre interessi e spese.
-
Con sentenza 14 novembre
1997 il Pretore di Mendrisio-Nord ha respinto, in applicazione dell'art. 210
CO, la petizione per intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, non
riconoscendo alcun motivo di interruzione ai sensi dell'art. 135 CO e negando
inoltre che l'avere sollevato unicamente in corso di causa l'eccezione di
prescrizione potesse costituire un abuso di diritto ai sensi dell'art. 2 CC. Ha
per contro accolto la domanda riconvenzionale di __________
-
Con l'appello 9
dicembre 1997 la __________ chiede la riforma della decisione pretorile
limitatamente ai dispositivi che respingono le sue domande di petizione
argomentando che l'aver sollevato in corso di causa l'eccezione di prescrizione
costituisce abuso di diritto da parte del convenuto il quale, essendosi assunto
esplicitamente l'onere di fornire gratuitamente le piastrelle di rimpiazzo e le
spese per la loro sostituzione, l'avrebbe, con tale comportamento, portato a
credere di non dover essere necessario interrompere la decorrenza del termine
di prescrizione.
Alle conclusioni
dell'appellante si oppone, con osservazioni 21 gennaio 1998, __________
riconfermandosi nell'argomento dell'intervenuta prescrizione e soprattutto
obiettando che l'invocazione da parte dell'appellante dell'abuso di diritto -
esaminato dal Giudice di prime cure di propria iniziativa nella sentenza
impugnata senza che l’attore l'avesse mai sollevato tale argomento -
costituisce assunto improponibile in sede di appello poiché eccezione nuova ai
sensi dell'art. 321 lit. b) CPC .
-
L'appellante non
contesta più l'intervenuta prescrizione della sua pretesa creditoria né
ripropone la tesi secondo cui la prescrizione sarebbe stata interrotta in base all'art.
137 CO mediante riconoscimento di debito ma si limita ad eccepire che l'invocazione
della prescrizione da parte del convenuto ed appellato rappresenta un abuso di
diritto che non può essere protetto.
-
Il motivo d'appello
invocato dalla __________ (cioè quello del preteso abuso nell'invocare la
prescrizione) è senz'altro proponibile, nonostante la contraria tesi dell'appellato,
anche solo in sede di appello dal momento che, per costante giurisprudenza,
l'abuso di diritto è, indipendentemente da un suo puntuale proponimento,
comunque rilevabile d'ufficio in ogni stadio di procedura (DTF 95 II 109
consid. 4, 94 II 37 consid. 6a; Rep. 1988, 294 e 1979, 402).
L'art. 2 CC è una
regola di diritto materiale che il giudice deve applicare d'ufficio, in tutte
le istanze, quando le circostanze fattuali di natura a costituire o ad estinguere
un diritto secondo questa disposizione sono allegate e provate conformemente
alla procedura applicabile (DTF citate)
- Alla luce
dell'insieme delle circostanze, dei fatti risultanti dall'istruttoria di causa
e dai documenti prodotti e tenuto conto delle allegazioni che le parti hanno
addotto in prima sede, il fatto che il signor __________ abbia sollevato in
corso di causa l'eccezione di prescrizione non può essere ritenuto costitutivo
di un abuso di diritto sanzionabile ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 CC:
l'apprezzamento del Pretore al proposito va così confermato.
Infatti può essere
intravisto un comportamento contrario al principio della buona fede qualora lo
stesso abbia suscitato un affidamento degno di tutela (Merz, Berner Kommentar,
ad art. 2 CC n. 402). Deve però trattarsi di un comportamento che porti la
controparte all’assunzione o alla rinuncia di un obbligo o alla decadenza di un
diritto (DTF 115 II 338 consid. 5a). Il fatto che, come nel caso
concreto, il venditore abbia accettato di discutere e proporre soluzioni
transattive per parare a difetti della merce fornita non gli impediva ancora di
far valere nell’ambito della successiva lite giudiziaria i suoi diritti e le
sue eccezioni (DTF 106 II 320 consid. 3a). A diversa soluzione si dovrebbe
invece giungere se il venditore, con il suo comportamento, avesse indotto la
controparte a non dar seguito agli atti interruttivi della prescrizione (Merz,
op. cit., ad art. 2 CC n. 415). Con riferimento all’eccezione di prescrizione è
stato riconosciuto abuso di diritto il caso in cui il debitore ha avuto, senza
mala intenzione, un comportamento che ha spinto il creditore a non agire in
tempo utile a condizione però che l'inazione del creditore si comprenda da un
punto di vista oggettivo (DTF 106 Ib 231, 89 II 256).
Nella fattispecie l'unica
circostanza che potrebbe far pensare ad assicurazioni date dall'appellato tali
da aver indotto l'appellante ad interpretarle quale tacita rinuncia
all'eccezione di prescrizione sono riconducibili ai contenuti della lettera del
14 marzo 1993 (doc. N). Tuttavia in questa lettera si fa riferimento ad un
impegno di __________i che oltre ad essere di portata limitata (si esprime
sorpresa e contestazione per l’alto costo preteso per il rifacimento di una
minima superficie di pavimento) non è situato nel tempo e quindi non è di
nessuna utilità per la tesi della __________. Se si considera oltretutto che le
prime fatture fatte valere in causa risalgono addirittura al febbraio 1992
(doc. F) e al maggio 1992 (doc. G), il mancato tempestivo pagamento delle
stesse avrebbe dovuto indurre la ditta __________ ad una maggiore prudenza
interrompendo, per tempo, il decorso del termine della prescrizione che invece
è stato interrotto, mediante notifica di un precetto esecutivo, solo nel maggio
1994 (doc. 5) quando erano trascorsi 3 anni dalla fornitura e quasi due anni
dal compimento della prescrizione di un anno dell’art. 210 CO.
Le argomentazioni
dell’appellante si rifanno, del resto, a presunti comportamenti venuti in
essere dopo lo spirare del termine di prescrizione (agli inizi dell’anno 1993 a
seguito della decisione del proprietario di sostituire il cotto difettato
espressa nel dicembre 1992: cfr. doc. C) quando, come già visto, delle semplici
trattative o delle offerte di transazione non costituiscono un riconoscimento
di debito assimilabile ad una rinuncia alla prescrizione acquisita (art. 141
CO): queste trattative e queste offerte non rendono abusiva l'eccezione di
prescrizione (DTF 113 II 264).
- L'appello deve così
essere respinto con il carico di spese e ripetibili alla parte appellante,
interamente soccombente.
Per i quali motivi
visti, per le spese, l'art. 148 CPC e la vigente TG
dichiara e pronuncia
-
L'appello 9 dicembre
1997 di __________ è respinto.
-
La tassa di
giustizia di Fr. 600.-- e le spese di Fr. 50.- (totale Fr. 650.-) della
procedura d'appello, già anticipate dall'appellante, rimangono a suo carico a
suo carico con l'obbligo di rifondere inoltre a controparte Fr. 1’000.-- per
ripetibili d'appello.
-
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
di Mendrisio-Nord
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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