Damage not proven in mandate liability case

12.1997.283Autre juridiction15 avr. 1998Modified

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Résumé

The plaintiff, who had entrusted the defendant with accounting and management services for a restaurant, sued for contractual damages after a later transfer of the business. The first instance awarded only part of the claim. On appeal, the appellate court held that the plaintiff failed to prove a compensable loss: it was not established that the purchaser would have assumed additional debts without corresponding consideration. As damage was not proven, the court did not need to address the alleged breaches or fault in detail. The defendant's appeal was upheld, the plaintiff's appeal dismissed, and the claim rejected in full. Costs were allocated against the plaintiff.

Regest

Art. 398 CO, Art. 97 CO; contractual liability of the mandatary; burden of proof of damage and adequate causation. The mandator claiming damages must prove not only breach and causal nexus but above all the existence of a compensable patrimonial loss. Damage is the difference between the actual patrimony and the hypothetical patrimony absent the harmful event. Where the asserted loss rests on the assumption that a third party would have accepted additional liabilities without corresponding consideration, such hypothesis must be shown with reasonable certainty; it cannot be presumed from commercial practice. If damage is unproven, the court need not examine fault or further elements of liability (consid. 1-2).

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.1997.283

Data decisione, Autorità: 15.04.1998, IICCA

Incarto n. 12.97.00283

Lugano 15 aprile 1998/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. OA.95.1688 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 22 dicembre 1995 da

__________ rappr. dall'avv. __________

contro

__________ rappr. __________

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 53’851.15 oltre accessori a titolo di risarcimento del danno contrattuale;

Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 30 ottobre 1997 ha accolto per fr. 22’426.45 oltre interessi;

Appellanti entrambe le parti:

  • l’attrice con atto di appello del 20 novembre 1997 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere integralmente la petizione;

  • la convenuta con gravame anch’esso del 20 novembre 1997 ne chiede invece la riforma nel senso dell’integrale reiezione della petizione;

Gravami dei quali è chiesta la reiezione nei rispettivi memoriali di osservazioni;

Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

posti a giudizio i seguenti punti di questione

    • se deve essere accolto l’appello di __________
    • se deve essere accolto l’appello di __________

Ritenuto

in fatto:

A. A partire dal luglio del 1991 la convenuta è stata incaricata dall’attrice de “l’amministrazione contabile e gestionale” (doc. B) relativa all’esercizio pubblico “__________ ” di __________, all’epoca gestito dall’attrice.

B. I conteggi allestiti dalla convenuta sono serviti da base per le trattative riguardanti la cessione del ristorante in questione dall’attrice a tale __________, avvenuta a far tempo dal luglio del 1993, avendo quelle parti pattuito la ripresa di attivi e passivi dell’esercizio sulla base di un bilancio e di conteggi al 30 aprile 1993 ed esplicitamente escluso la responsabilità del __________ per debiti non figuranti nei conteggi in questione (doc. D, punti 2 e 3).

C. Ritenendo che a seguito di negligenze della convenuta nell’esecuzione dei propri compiti i conteggi determinanti per la cessione dell’esercizio non abbiano tenuto conto di posizioni debitorie esistenti per complessivi fr. 53’851.15, l’attrice con la petizione ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di tale importo invocando la di lei responsabilità contrattuale ai sensi dell’art. 398 cpv. 2 e dell’art. 97 CO.

D. Nella risposta del 14 marzo 1996 la convenuta si è opposta alla petizione contestando la propria asserita negligenza, ed evidenziando invece quella dell’attrice, che non avrebbe trasmesso la documentazione contabile necessaria o non l’avrebbe trasmessa tempestivamente, così che sarebbero mancate le premesse necessarie ad una corretta esecuzione dei compiti ricevuti.

E. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’esistenza tra le parti di un rapporto contrattuale da giudicare ai sensi degli art. 394 e segg. CO, ha ritenuto che la convenuta non avrebbe adempiuto con la dovuta diligenza al mandato affidatole.

Dovendosi ritenere a seguito di tale negligenza la mancata contabilizzazione di passivi per complessivi fr. 44’852.90, ma dovendosi altresì considerare importanti responsabilità dell’attrice per questa situazione, si giustificherebbe di accordare il risarcimento del danno nella misura della metà, ovvero per fr. 22’426.45 oltre interessi.

F. Con il proprio appello la convenuta postula la riforma del giudizio impugnato nel senso della reiezione della petizione.

Essa sostiene che il suo operato non sarebbe stato causale per il verificarsi dell’asserito danno, che comunque un eventuale nesso causale sarebbe stato interrotto dal comportamento dell’attrice, e che infine non vi sarebbe la prova del fatto che il __________ avrebbe acquistato l’esercizio pubblico conoscendo la reale portata dei debiti da assumere.

G. Nel proprio gravame l’attrice ha invece chiesto che la sentenza pretorile sia riformata con l’integrale accoglimento della petizione.

A torto il Pretore avrebbe infatti ritenuto delle responsabilità a suo carico e pure a torto avrebbe limitato il danno a soli fr. 44’852.90, dovendosi invece ammettere l’integrale ed esclusiva responsabilità della convenuta per l’intero importo di fr. 53’851.15.

H. Delle argomentazioni dei rispettivi memoriali di osservazioni all’appello -concludenti per la reiezione del gravame avversario- si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.

Considerato

in diritto:

  1. In base all’art. 398 CO, norma la cui applicabilità non è nella fattispecie controversa, il mandatario è tenuto ad eseguire il mandato in modo diligente e fedele, e risponde del danno che cagiona intenzionalmente o per negligenza (art. 321e cpv. 1 CO su rinvio dell’art. 398 cpv. 1 CO).

In generale la responsabilità del mandatario è subordinata a quattro condizioni cumulative (per tante: II CCA 8 luglio 1996 in re F.C. SA/F.):

  • il mandante ha subito un danno;

  • il mandatario ha violato un dovere contrattuale;

  • esiste un nesso di causalità adeguata tra la violazione contrattuale e il pregiudizio subito dal mandante;

  • il mandatario ha commesso una colpa.

Il mandante che chiede risarcimento deve provare il danno subito, la violazione contrattuale e il nesso di causalità adeguata, la colpa è invece presunta e, in base all’art. 97 cpv. 1 CO, spetta piuttosto al mandatario provare che nessuna colpa gli è imputabile (DTF 113 II 433).

  1. Il danno, l’accertamento del cui ammontare secondo corretti criteri giuridici costituisce questione di diritto, è in sostanza la differenza tra la situazione patrimoniale del leso creatasi in conseguenza del danneggiamento e quella che sarebbe intervenuta in assenza dell’evento che ha causato il danno (DTF 104 II 199; II CCA 9 novembre 1995 in re G. SA/N.; Brehm, Berner Kommentar, n. 70 ad art. 41 CO; Von Thur/Peter, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, 3. edizione, Zurigo, 1979, vol. 1, pag. 84; Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht, 8. edizione, 1991, pag. 62; Oftinger, Schweizerisches Haftpflichtrecht, vol. 1, 2. edizione, 1958, pag. 41 e 42).

2.1 L’attrice individua il proprio asserito danno nell’importo di fr. 53’851.15, corrispondente a debiti del __________ che a seguito di omissioni della convenuta non sarebbero stati inclusi nei conteggi posti a base della cessione dell’esercizio, e che per questo motivo il __________ non avrebbe assunto, con la conseguenza che essi sarebbero rimasti a carico dell’attrice (petizione, punto 4, pag. 5 e 6; appello, punto 2, pag. 7).

2.2 Siffatta nozione del danno non può essere senz’altro condivisa.

L’attrice, senza spendere una sola parola sul tema, sembra in effetti dare per scontato che il __________ avrebbe, senza corrispettivo, accettato di assumersi qualsiasi maggiore importo per debiti che fosse risultato dai conteggi annessi alla convenzione.

Una simile soluzione non è invece in alcun modo da presumere, ed è anzi contraria alla comune esperienza e all’ordinario andamento delle cose in materia commerciale. Si deve infatti considerare che la convenzione stipulata dall’attrice con il __________ (doc. D) è nella sua sostanza economica la vendita dell’inventario e dell’attività del ristorante in questione, fondata giuridicamente sul libero consenso delle parti al riguardo delle condizioni ivi previste. Anche se la prestazione del __________ non ha comportato pagamenti in favore dell’attrice, ma unicamente l’assunzione di debiti esistenti nei confronti di terzi (doc. D, punti 2.2-2.8), non esiste alcun automatismo giuridico in virtù del quale egli avrebbe dovuto assumersi ulteriori fr. 50’000.-- e rotti di debiti qualora essi fossero stati contabilizzati, ma al contrario, stante la natura bilaterale dell’accordo e dovendosi presumere fino a prova del contrario che la convenzione stipulata rispecchi negli intenti delle parti l’equivalenza delle prestazioni contrattuali, si deve desumere che egli non avrebbe accettato senza corrispettivo ulteriori aggravi. Indicativo in tal senso è del resto il fatto che egli non ha accettato di assumersi tutti i debiti dell’esercizio, ma ha al contrario posto dei limiti quo ai debiti nei confronti della convenuta (doc. D, punto 2.2), mentre sorprendente è il fatto che nessuna delle parti abbia avvertito l’esigenza di chiamare a deporre l’acquirente __________ così che la sua eventuale disponibilità ad assumersi ulteriori debiti deve ritenersi non provata, e questo nonostante la diversa opinione del teste __________ che ipotizza un’improbabile (e giuridicamente discutibile) disponibilità del __________ in sede di accordi preliminari ad “un’assunzione generale ed illimitata di tutti i creditori che la gestione __________ avesse prodotto sino al momento della cessione” (verbale, pag. 4).

Non vi è perciò, in definitiva, alcuna ragionevole prova del fatto che senza l’evento dannoso la situazione patrimoniale dell’attrice sarebbe stata differente da quella che si è verificata a seguito delle asserite negligenze della convenuta, sulle quali non vi è di conseguenza più necessità di chinarsi.

Dovendosi negare l’esistenza o comunque la prova del sussistere di un danno risarcibile, ne devono conseguire, ai sensi dei considerandi, la reiezione del gravame dell’attrice e l’accoglimento di quello della convenuta.

Tassa di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello 20 novembre 1997 di __________ è accolto.

Di conseguenza la sentenza 30 ottobre 1997 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1, è riformata nel modo seguente:

  1. La petizione 22 dicembre 1995 di __________ ed __________ è respinta.

  2. La tassa di giustizia di fr. 1’500.-- e le spese di fr. 295.-- sono a carico dell’attrice, che rifonderà alla convenuta fr. 3’500.-- per ripetibili.

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 780.--

b) spese fr. 20.--

T o t a l e fr. 800.--

già anticipati dall’appellante, sono a carico dell’attrice, che rifonderà alla convenuta fr. 1’200.-- per ripetibili di appello.

III. L’appello 20 novembre 1997 di __________ ed __________ è respinto.

IV. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 780.--

b) spese fr. 20.--

T o t a l e fr. 800.--

già anticipati dall’appellante, restano a suo carico.

L’attrice rifonderà alla convenuta fr. 1’200.-- per ripetibili di appello.

V. Intimazione: __________

Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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