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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.282
Data decisione, Autorità:
02.03.1998, IICCA
Incarto n.
12.97.00282
Lugano
2 marzo 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa ordinaria appellabile OA.97.429 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3,
promossa con petizione 2 giugno 1997 da
__________ rappr. dallo studio legale __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con la
quale l'attrice ha chiesto il disconoscimento di un debito di fr. 59’522.40
oltre interessi di cui alla decisione di rigetto provvisorio dell'opposizione
23 aprile 1997 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 5, in merito
all’esecuzione no. __________dell'UE di Lugano;
Domanda
respinta in ordine dal Pretore con sentenza del 12 novembre 1997 in conseguenza
della tardività dell’azione;
Appellante
l'attrice, che con atto di appello del 19 novembre 1997 chiede la riforma del
primo giudizio nel senso di dichiarare la tempestività dell’azione;
Mentre la convenuta con osservazioni del 22 dicembre 1997 postula la reiezione
del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto
A. L’attrice
afferma di avere ricevuto il giudizio di rigetto dell’opposizione, datato 23
aprile 1997, solo il 2 maggio 1997, dal che, a mente sua, la tempestività
dell’azione di disconoscimento recante la data del 2 giugno 1997.
B. La
convenuta nell’allegato di risposta ha preliminarmente eccepito la tardività
dell’azione avversaria.
C. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore ha accertato che la decisione di rigetto
dell’opposizione è stata inviata all’indirizzo dell’amministratrice unica
dell’attrice, via __________ __________, e ritirata il 28 aprile 1997 da
__________ sorella dell’amministratrice unica della società.
Essendo
il recapito della famiglia dell’amministratrice unica identico a quello della
società, il ritiro dell’invio raccomandato da parte di un membro della
famiglia varrebbe quale valida ricezione anche se la persona in questione non
svolgeva funzione alcuna in seno alla ditta.
Di
conseguenza non potrebbe essere ritenuta quale data di notifica quella del 2
maggio 1997, in cui __________ __________, direttore della società, è rientrato
da un viaggio di affari, dovendo la società, che ben poteva attendersi l’arrivo
della sentenza, provvedere affinché gli invii postali le vengano
tempestivamente notificati.
Dal
che la reiezione in ordine della petizione, ritenuta tardiva.
D. Delle
argomentazioni dell’attrice -che postula la riforma del primo giudizio nel
senso di ammettere la tempestività della sua petizione, ribadendo in sostanza
la tesi sostenuta nel primo processo dell’inefficacia della notifica effettuata
a persona priva del potere di rappresentare la società- e di quelle della
resistente -che propone la reiezione del gravame- si dirà, per quanto
necessario, nei successivi considerandi.
considerato
in diritto
- Secondo
l’art. 124 cpv. 1 CPC la forma della notifica degli atti giudiziari è di regola
quella dell’invio postale raccomandato (II CCA 5 settembre 1995 in re C.
SpA/B.), mentre l’art. 124 cpv. 5 CPC stabilisce che la notificazione di un
atto per la quale sono state rispettate le prescrizioni della legge di
procedura è ritenuta validamente effettuata anche se il destinatario ha
rifiutato o impedito la consegna.
In
applicazione di queste norme si deve pertanto ritenere che la notifica di un
atto per invio postale raccomandato è di regola validamente effettuato il 7°
giorno di giacenza presso l’ufficio postale (DTF 100 III 3; II CCA
16 gennaio 1997 in re P./D. SA, 24 febbraio 1995 in re H. AG/Z.; Cocchi/Trezzini,
CPC, ad art. 124, n. 4).
-
Nella
specie le circostanze sono tuttavia differenti per il motivo che l’invio in
questione è stato ritirato il 28 aprile 1997 ma, a mente dell’attrice, da
persona non abilitata a rappresentarla a questo scopo, così che il direttore
della società ne avrebbe preso conoscenza solo il 2 maggio 1997, e perciò solo
da questo momento avrebbero iniziato a decorrere i termini per l’impugnazione e
per l’inoltro dell’azione di disconoscimento.
-
Si
tratta di una tesi che non merita protezione.
Anche
volendo ammettere che la signora __________, sorella dell’amministratrice
unica, non fosse autorizzata a ricevere validamente la sentenza di rigetto
dell’opposizione, non vi è dubbio che essa l’ha nondimeno regolarmente portata
alla sede della società, che difatti non nega di averne avuto conoscenza.
Essa
differisce tuttavia l’effetto di tale conoscenza al 2 maggio 1997, data del
rientro in sede di __________, asseritamente direttore della società.
A
torto.
L’asserito
direttore della società non figura infatti iscritto a registro di commercio
quale organo della società, e perciò la sua posizione, per quanto risulta
provato, non è a priori diversa da quella della sorella dell’amministratrice
unica.
Ma
un altro argomento è decisivo per il giudizio: l’attrice ha lamentato per il
giorno 28 aprile 1997 l’assenza del predetto sedicente direttore, ma non anche
quella dell’amministratrice unica, che in assenza di specifica affermazione in
tal senso deve di conseguenza essere ritenuta come presente alla sede della
società, corrispondente peraltro al suo indirizzo privato.
Ne
consegue che, in assenza della prova ma anche solo dell’affermazione del
contrario, va ammesso secondo l’ordinario andamento delle cose che il 28 aprile
1997 la sorella dell’amministratrice unica abbia recapitato la raccomandata in
questione proprio all’amministratrice unica, con il che va ritenuto che la
società attrice abbia preso conoscenza della sentenza di rigetto provvisorio
dell’opposizione già quel medesimo giorno.
- E’
di conseguenza a giusta ragione che il Pretore ha ritenuto tardiva la petizione
in oggetto, dovendosi ammettere che la notifica dell’atto è avvenuta il 28
aprile 1997 al recapito della società -che contrariamente alle affermazioni
dell’attrice è in via __________ a __________, conformemente alle risultante
del registro di commercio- e che quello stesso giorno l’amministratrice unica
dell’attrice ne ha preso conoscenza.
Ne
consegue la reiezione del gravame.
Spese,
tassa di giustizia e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali
motivi,
richiamati, per le
spese, l'art. 148 CPC e la TG
dichiara e
pronuncia
I. L'appello
19 novembre 1997 di __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d'appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 480.-
b)
spese fr. 20.-
Totale fr.
500.-
già
anticipati dall'appellante, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere
alla controparte fr. 600.- per ripetibili di appello.
III. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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