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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.281
Data decisione, Autorità:
12.12.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00281
Lugano
12 dicembre 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa - inc. no. OA.97.00256 (già 60/1997) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1 -
promossa con petizione 11 aprile 1997 da
contro
con
cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr.
13’472.40 oltre interessi al 18% dal 17 febbraio 1997 nonché il rigetto in via
definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________dell’UE di Kloten;
domande
avversate dal convenuto e che il Pretore con sentenza 14 ottobre 1997 ha
integralmente accolto;
appellante
il convenuto con scritto 18 novembre 1997, tradotto in lingua italiana il 3
dicembre 1997, con cui chiede la revisione del giudizio pretorile;
Letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
Considerato
in
fatto e in diritto
che
nel corso del 1996 la __________ ha rilasciato al signor __________ la carta
__________ n__________
che,
sottoscrivendo il formulario per l’ottenimento della carta di credito (doc. A),
il cliente ha espressamente dichiarato di accettare le condizioni generali
della carta __________, di cui confermava di aver ricevuto un esemplare (doc.
D);
che
a seguito dell’utilizzo della carta in questione ne è derivato uno scoperto di
fr. 13’472.40 (doc. B-C), di cui la banca il 27 febbraio 1997 ha invano chiesto
il versamento al cliente (doc. E);
che
con petizione 11 aprile 1997 la __________ ha pertanto chiesto la condanna di
__________ al pagamento del saldo e dei relativi interessi di mora nonché il
rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE (doc. F);
che
il convenuto si è opposto alla petizione osservando innanzitutto che l’attrice
non avrebbe in realtà pagato i beneficiari delle somme qui in questione, tali
importi non essendo mai stati da lui ratificati; i relativi giustificativi
sarebbero stati da lui sottoscritti in un momento di confusione mentale; a lui
mancherebbero inoltre il numero IVA e le pezze giustificative per le
prestazioni fornite dai beneficiari; questi ultimi non sarebbero state infine
delle persone serie;
che
il Pretore, preso atto che in forza di una proroga di foro contenuta nelle
condizioni generali (doc. D) la sua competenza territoriale era data e che
dalla documentazione allegata si evinceva il ben fondato della pretesa attorea,
ha senz’altro ammesso la petizione;
che
con scritto 18 novembre - 3 dicembre 1997 il convenuto ha chiesto la revisione
del giudizio di primo grado, contestando in ordine la competenza territoriale
del Pretore, mentre nel merito ha osservato che in assenza di prove sufficienti
la pretesa non era fondata, e che in ogni caso il tasso di interesse
riconosciuto nella misura del 18% sconfinava nell’usura;
che
lo scritto del convenuto, ancorché denominato “Einsprache” (“protesta”), deve
essere trattato come appello, essendo questa la forma corretta ed ammissibile
per contestare il pronunciato pretorile del 14 ottobre 1997;
che
la procedura di appello si caratterizza quale accertamento critico della
decisione del primo giudice senza possibilità che queste emergenze processuali
possano essere mutate, per cui alle parti non è permesso -in quanto l’art. 321
cpv. 1 lett. b CPC esclude la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed
eccezioni- avvalersi di contestazioni e di eccezioni non sollevate in prima
istanza e non rilevabili d’ufficio dal giudice;
che,
ciò premesso, anche prescindendo dalle gravi carenze formali del gravame (che
viola in più punti l’art. 309 cpv. 1 CPC) -ciò che di per sé già ne
implicherebbe la nullità (cpv. 5)- è evidente come le censure sollevate
dall’appellante nel suo scritto ricorsuale siano perlopiù irricevibili in
ordine e comunque infondate nel merito;
che
innanzitutto la contestazione della competenza territoriale del Pretore del
distretto di Lugano, oltre che irricevibile siccome non formulata negli
allegati preliminari ma solo all’udienza preliminare (art. 78 CPC), è del tutto
infondata, atteso che -come correttamente ha rilevato il giudice di prime cure,
alla cui pertinente motivazione si può senz’altro rinviare- tale foro era stato
espressamente previsto al punto 7 delle condizioni generali della carta
__________ (doc. D; IICCA 8 aprile 1997 in re C.B. SA/M.)
che
il rilievo dell’appellante secondo cui la pretesa (non è dato a sapere se si
tratti di quella della banca oppure dei beneficiari) non sarebbe giustificata
in assenza di prove sufficienti è del tutto priva di fondamento: nella misura
in cui l’appellante si riferisce alla pretesa dei beneficiari, è evidente che
giusta il punto 3 delle condizioni generali la banca non era tenuta a
verificare -e non si assumeva in merito alcuna responsabilità- se la pretesa
del beneficiario fosse o meno esistente; nella misura in cui, sempre a giudizio
del convenuto, a non essere sufficientemente provata sarebbe invece la pretesa
dell’attrice, è chiaro che in forza del punto 4 delle condizioni generali il
ben fondato delle sua pretesa è già provato dal fatto che l’estratto conto
trasmesso al cliente non è stato contestato per iscritto nei 30 giorni dalla
data riportata sullo stesso;
che
infine la censura in merito alla misura degli interessi è pure irricevibile,
siccome sollevata solo in appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), ed è inoltre
del tutto infondata, il tasso d’interesse moratorio annuo del 18% previsto al
punto 8 delle condizioni generali della carta di credito (doc. D; sentenza IICCA
citata) corrispondendo al tasso massimo ammesso dall’art. 1 del Concordato intercantonale
concernente la repressione degli abusi in materia d’interesse convenzionale (SR
221.121.1), normativa che, nonostante il Cantone Ticino non vi abbia a
tutt’oggi aderito, può nondimeno essere considerata un valido punto di
riferimento (DTF 93 II 192);
che
di conseguenza il giudizio pretorile, che ha condannato il convenuto al
pagamento del saldo derivante dall’utilizzo della carta di credito, appare del
tutto corretto e può senz’altro essere confermato;
che
l’appello deve pertanto essere respinto già all’esame preliminare dell’art.
313bis CPC, siccome del tutto infondato, per cui si può senz’altro prescindere,
per motivi di economia processuale, dal verificare presso l’amministrazione
postale se lo stesso sia stato inoltrato tempestivamente, nei 20 giorni dal
ricevimento della decisione impugnata (art. 308 CPC; ciò che di primo acchito
non sembrerebbe, l’intimazione della sentenza pretorile risalendo al 14 ottobre
e l’appello essendo stato consegnato alla posta il 18 novembre);
che
la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC);
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
(“Einsprache”) 18 novembre - 3 dicembre 1997 di __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 230.-
b)
spese fr. 20.-
Totale fr. 250.-
già
anticipate dall’appellante, restano a suo carico.
III. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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