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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.279
Data decisione, Autorità:
03.03.1998, IICCA
Incarto n.
12.97.00279
Lugano
3 marzo 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa per mercedi e salari CL.97.1 della Pretura di Locarno-Campagna, promossa con
istanza 30 dicembre 1996 da
__________ rappr. __________
contro
con cui
l’istante ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 11’911.80
oltre interessi;
Domanda
avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione dell’istanza e che il
Pretore con sentenza 7 novembre 1997 ha accolto per fr. 9’321.80 oltre
interessi;
Appellante
il convenuto, che con atto di appello del 17 novembre 1997 chiede la riforma
del querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza;
Appello sul quale
l’istante non si è espresso,
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’istante
ha iniziato a lavorare per il convenuto nel maggio del 1994 in qualità di
cuoco.
Il
30 luglio 1996 l’istante ha disdetto il contratto per il termine del 31 agosto
(doc. A), ma già il 6 agosto 1996 egli ha dichiarato di sciogliere il contratto
con effetto immediato adducendo l’insolvenza del proprio datore di lavoro (doc.
B).
B. Con
l’istanza in rassegna __________ ha chiesto la condanna del convenuto al
pagamento di fr. 11’911.80 netti oltre interessi, corrispondenti al salario del
mese di agosto, dei giorni di riposo o di vacanza non goduti, e alla quota
parte della tredicesima mensilità di salario.
C. All’udienza
di discussione del 15 aprile 1997 il convenuto ha riconosciuto l’importo di fr.
4’750.-- vantato dall’istante con la lettera doc. A con cui aveva pronunciato
il licenziamento ordinario, pretesa da compensare con quella di fr. 4’680.--
spettante al datore di lavoro per il consumo di 520 litri di vino, bevuti dal
dipendente nell’anno in cui ha lavorato nel suo esercizio pubblico. Ogni altra
pretesa dell’istante sarebbe infondata, e comunque da calcolare su uno
stipendio di fr. 1’800.-- al mese.
D. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto ingiustificata la rescissione
immediata del contratto pronunciata dall’istante, non potendosi ammettere
l’insolvenza del datore di lavoro da lui addotta, ed ha perciò riconosciuto al
dipendente solo il salario dei 6 giorni del mese di agosto in cui egli ha
effettivamente lavorato.
Le
pretese per i congedi e le ferie non godute sarebbero invece da accogliere
integralmente, essendosi il convenuto limitato ad una loro generica
contestazione, senza fornire alcun elemento atto a metterle in discussione.
Non
potendosi ammettere, siccome non provata, la pretesa compensatoria per il
consumo di vino, ed essendo lo stipendio dell’istante in realtà ben superiore
ai fr. 1’800.-- mensili addotti dal convenuto, l’istanza sarebbe in definitiva
da ammettere per fr. 9’231.80 netti oltre interessi.
E. Delle
argomentazioni dell’appellante, che chiede la riforma del giudizio pretorile
nel senso della reiezione dell’istanza, si dirà, per quanto necessario, nei
successivi considerandi.
L’istante
non ha presentato osservazioni all’appello.
Considerato
in diritto:
- L’appellante
si esprime sull’ammontare dello stipendio corrisposto all’istante, ammettendo
che esso nel 1995 ammontava a fr. 2’600.-- netti e dal gennaio 1996 a fr.
3’200.-- netti (appello, punto 5).
1.1 Si
rileva innanzitutto che tali ammissioni confermano l’esattezza del conteggio
doc. B dell’istante quo al salario computato, essendo per l’esattezza il
conteggio basato su importi lievemente inferiori.
1.2 Il
ricorrente sostiene che l’importo mensile di fr. 3’200.-- pattuito per il 1996
sarebbe stato comprensivo anche delle ferie, dei congedi e dell’eventuale
gratifica.
La
tesi è irricevibile ai sensi dell’art. 321 CPC in quanto formulata per la prima
volta in questa sede.
Essa
è inoltre lesiva di norme di diritto imperativo del CO e del CCL di categoria
almeno nella misura in cui pretende che il salario così pattuito sarebbe stato
comprensivo di ferie e giorni di congedo (art. 329, 329a, 329d cpv. 2 CO), così
che la stessa può essere reietta senza ulteriori approfondimenti.
- L’appellante
contesta poi l’obbligo al pagamento del salario per i 6 giorni del mese di
agosto 1997 argomentando che, stante la mancanza di giustificazione del
licenziamento con effetto immediato pronunciato dal dipendente, egli avrebbe
potuto chiedergli un risarcimento.
La
tesi giuridica è in questo caso di principio corretta (art. 337d CO), ma ciò
non basta a determinare la reiezione della pretesa dell’istante, avendo il
convenuto omesso di sollevare l’argomento nel processo di prima sede invocando
la compensazione per questo titolo, sicché anche in questo caso si tratta di
una nuova argomentazione, irricevibile in conseguenza del precitato art. 321
CPC.
- L’eccezione
di compensazione è per contro stata regolarmente sollevata in ordine alla
pretesa vantata dal convenuto per il consumo da parte dell’istante di vino o di
alcolici in genere, pretesa che il Pretore ha ritenuto non comprovata.
3.1 Contro
questa decisione il convenuto insorge, sostenendo in primo luogo che alla
deposizione scritta della signora __________ dovrebbe essere conferita piena
efficacia probatoria, non potendo essa essere sentita come teste, pena la
forzata chiusura del ristorante
L’argomentazione
è priva di fondamento.
Il
principio dell’inammissibilità della produzione di dichiarazioni scritte in
luogo della deposizione testimoniale è infatti del tutto pacifico (Cocchi/Trezzini,
CPC, ad art. 90, n. 16; II CCA 10 aprile 1997 in re J./K.), mentre
pretestuosa è la questione della paventata chiusura del ristorante, potendosi
il convenuto fare rappresentare in giudizio per rimanere egli stesso sul posto
di lavoro in luogo della dipendente.
In
ogni caso la dichiarante risulta essere la sorella dell’istante (cfr. la
deposizione __________), con il che essa non poteva essere sentita come teste
per effetto dell’art. 228 cifra 2 CPC, norma che non è ovviamente lecito
aggirare con la produzione di una dichiarazione scritta (II CCA 14
gennaio 1997 in re H./O.).
3.2 Il
convenuto lamenta per il resto la difficoltà nel provare la circostanza in
questione, menzionando la scarsa disponibilità dei clienti a fungere da testi e
l’impossibilità stessa di dimostrare il fatto per mezzo della prova
testimoniale.
Anche
queste censure sono pretestuose.
I
clienti del convenuto sono infatti, come chiunque altro, obbligati a fungere da
testi (art. 227 CPC), così che se egli rinuncia a questa facoltà per questioni
di opportunità non se ne può certo lamentare con l’autorità d’appello, mentre
l’asserita difficoltà nel provare il consumo di vino poteva -a fronte dell’asserita
sparizione di 4 litri per giorno lavorativo- essere dimostrata contabilmente
dalla discrepanza tra i giustificativi del vino acquistato e di quello venduto.
Per
il resto, come giustamente rilevato dal Pretore e dagli avventori del
convenuto, egli sopporta le conseguenze della propria tolleranza della
questione, tale da non potere escludere la tacita ratifica dell’agire
dell’istante, così che nemmeno l’eventuale prova del consumo di vino avrebbe
necessariamente condotto all’accoglimento dell’eccezione di compensazione.
- Il
ricorrente espone infine un conteggio dal quale risulterebbe che l’istante ha
fruito di 47 giorni liberi nel 1996.
Si
tratta però, una volta ancora, di una nuova argomentazione, come tale
irricevibile (art. 321 CPC), così che ai fini del giudizio non ci si può
dipartire dalla corretta motivazione del Pretore, che in assenza di
circostanziate contestazioni ha ritenuto siccome proceduralmente ammessi dal
convenuto i conteggi dell’istante relativi alle ferie e ai giorni di congedo
non goduti.
Ne
segue la reiezione del gravame.
Non
si prelevano tasse o spese.
Non
si attribuiscono ripetibili.
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia
I. L’appello
17 novembre 1997 di __________ è respinto.
II. Non
si prelevano tasse o spese.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Campagna.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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