AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.265
Data decisione, Autorità:
29.05.1998, IICCA
Incarto n.
12.97.00265
Lugano
29 maggio 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.90 della Pretura del distretto di Bellinzona, promossa
con istanza 23 giugno 1994 da
__________ rappr. __________ a
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui l’istante ha
chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 5’000.-- oltre accessori
a titolo di mercede dell’appaltatore;
Domanda avversata dai
convenuti che hanno postulato la reiezione dell’istanza e che in via
riconvenzionale hanno chiesto la condanna dell’istante al pagamento di fr.
54’000.-- oltre interessi quale risarcimento del danno contrattuale;
Il Pretore con sentenza 30
settembre 1997 ha respinto l’istanza e ammesso la riconvenzionale per fr.
25’758.-- oltre interessi;
Appellanti i convenuti, che
con atto di appello del 14 ottobre 1997 postulano la riforma del querelato
giudizio nel senso di ammettere la riconvenzionale per fr. 46’230.50 oltre
accessori;
Mentre l’istante con
osservazioni e appello adesivo del 24 novembre 1997 chiede la reiezione del
gravame avversario e l’accoglimento della propria impugnativa, con cui postula
la riforma del giudizio pretorile nel senso di ammettere l’istanza e respingere
la riconvenzionale;
Letti ed esaminati gli atti e i
documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di
questione
-
- se deve essere accolto
l’appello
-
- se deve essere accolto
l’appello adesivo
-
- tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’attore nel 1992 ha
eseguito per conto dei convenuti prestazioni d’ingegnere consistenti
nell’esecuzione dello studio e dei calcoli statici per la loro costruenda casa
di abitazione a __________ Con l’istanza in
rassegna egli procede nei confronti dei convenuti per l’incasso del saldo di
fr. 5’000.-- oltre interessi della propria mercede, da lui quantificata in
complessivi fr. 20’000.--.
B. I convenuti si sono
opposti all’istanza in conseguenza delle gravi inadempienze contrattuali del
procedente, che avrebbe agito in maniera negligente causando un superamento del
preventivo di fr. 108’000.--, che egli dovrebbe risarcire nella misura del 50%,
ovvero per fr. 54’000.--, somma oggetto della domanda riconvenzionale.
C. L’istante ha
contestato la domanda riconvenzionale, asserendo la totale correttezza del
proprio operato e l’inesistenza di un sorpasso del preventivo a lui
ascrivibile.
Le parti hanno per il
resto mantenuto le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle
della parte avversaria.
D. Nel giudizio qui
impugnato il Pretore, posta l’esistenza tra le parti di un contratto per
prestazioni d’ingegnere sottoposto alle norme SIA, ha ritenuto che l’istante
non abbia effettuato tutte le prestazioni previste a suo carico dal contratto,
e non potrebbe perciò pretendere il versamento integrale dell’onorario.
L’onorario complessivo da lui richiesto sarebbe inoltre eccessivo per rapporto
all’estensione delle prestazioni a suo carico, così il saldo di fr. 5’000.-- da
lui preteso non sarebbe in definitiva neppure dovuto dai convenuti.
Quo alla riconvenzionale, il
Pretore ha ritenuto che l’istante abbia contravvenuto alle regole dell’arte,
causando con ciò un superamento del preventivo per le opere di sua competenza
di fr. 51’456.-- di cui, secondo dottrina e giurisprudenza, si giustificherebbe
di riconoscere ai committenti una quota del 50%, pari a fr. 25’758.--.
Dal che la reiezione
dell’istanza e l’accoglimento per detto importo della riconvenzionale.
E. Con l’appello i
convenuti chiedono la riforma della sentenza pretorile nel senso di ammettere
la riconvenzionale per fr. 46’230.50 oltre accessori.
Il Pretore avrebbe a
torto, e senza fornire motivazione, optato per la cosiddetta “variante 2” del
computo del superamento del preventivo indicata dal perito giudiziario, quando
invece si sarebbe giustificato di determinarsi in base alla “variante 1”, che
conclude per un superamento del preventivo di fr. 92’461.--, somma che sarebbe
per il 50% da porre a carico dell’istante.
F. Con l’appello adesivo
l’istante postula invece la riforma del giudizio impugnato nel senso di
ammettere l’istanza e respingere la riconvenzionale, sostenendo -in sintesi-
che il Pretore avrebbe erroneamente disatteso la correttezza del di lui operato
e la congruità della sua fatturazione.
G. Delle rispettive
osservazioni agli appelli avversari, concludenti per la loro reiezione con
protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi
considerandi.
Considerato
in diritto:
- Ricevibilità
dell’appello adesivo
I convenuti considerano
irricevibile l’appello adesivo.
A torto.
È innanzitutto del tutto
pacifico che l’appellazione adesiva è a prima vista ricevibile nella misura in
cui concerne dispositivi del giudizio pretorile già impugnati con l’appello
principale, non potendovi per essi esistere alcuna finzione di crescita in
giudicato, inibita appunto dall’appello della controparte, così che l’appello
adesivo dell’istante è sicuramente ammissibile in quanto rivolto contro il
giudizio sulla riconvenzionale.
La questione della
ricevibilità dell’appello adesivo è per contro lecita in quanto inerente quei
dispositivi del pronunciato del Pretore che non sono stati impugnati con
l’appello principale, ovvero in concreto al proposito del dispositivo n. 1
concernente la domanda del’istante di condanna dei convenuti al pagamento di
fr. 5’000.-- oltre interessi.
La giurisprudenza delle
Camere civili del Tribunale di appello consente per principio di impugnare con
l’appello adesivo anche dei dispositivi non impugnati dall’appello principale (Cocchi/Trezzini,
CPC, ad art. 314, n. 3; Anastasi, Il sistema dei mezzi d’impugnazione
del CPCT, pag. 150 e segg.).
Dalla lettura del
riferimento di cui a Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 314, n. 8,
questa facoltà sembrerebbe trovare un limite nell’esigenza del solo parziale
accoglimento o dalla sola parziale reiezione delle domande dell’appellante
adesivo nel processo di prima istanza, mentre nel caso di integrale
accoglimento o reiezione di una domanda sembrerebbe non potervi essere appello
adesivo. Il significato di questa indicazione giurisprudenziale deve tuttavia
qui essere precisato: se da un lato è pacifico che l’integrale accoglimento in
prima sede delle proprie domande non legittima all’appello adesivo (ma neppure
a quello principale) per mancanza di gravamen, non è per contro a prima vista
chiaro il motivo per cui l’integrale reiezione del proprio postulato dovrebbe
inibire la ricevibilità dell’appello adesivo.
La sentenza indicata e
pubblicata in Rep. 1990, pag. 280, non fornisce in effetti la risposta
al quesito, limitandosi a riprendere sul tema le indicazioni scaturite dalla
precedente Rep. 1940, pag. 226 e segg., laddove il problema di
ricevibilità dell’appello adesivo era legato anche ad una situazione di
litisconsorzio che in concreto non si verifica.
La contraddizione può in
questa sede essere superata, come riferito in ingresso, nel senso di ammettere
a livello generale la possiblità di impugnare con l’appello adesivo anche i
dispositivi non toccati da quello principale, così come del resto previsto
dalla procedura federale (DTF 65 II 253; Poudret, Commentaire de
la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. 2, pag. 479) e da quella di
numerosi altri cantoni (SJZ, 1974, n. 71, pag. 283 e 284).
- Determinazione
del consuntivo delle opere di competenza dell’istante
Il Pretore, seguendo le
indicazioni peritali (pag. 15 e 16), ha ritenuto che le opere di competenza
dell’istante abbiano comportato un costo totale di fr. 178’324.-- (consid. 17,
pag. 8).
Siffatta quantificazione è
implicitamente accettata dai convenuti, che chiedono che il sorpasso del
preventivo sia calcolato in modo differente (“variante 1” invece di “variante
2”) ma comunque sulla base di detto importo (perizia, pag. 15), ed è invece
contestata dall’istante.
2.1 Egli contesta in primo
luogo l’inserimento del costo di fr. 21’000.-- del muro in pietra, sostenendo
che esso non figurava nel capitolato e nel preventivo di dettaglio su specifica
indicazione dell’architetto. La sua costruzione sarebbe comunque stata inutile,
essendo il muro inizialmente previsto stato sostituito dalla parete stessa
della casa, realizzata in cemento armato anziché in mattoni e più alta di circa
1.40 ml (appello adesivo, ad E, 1a, pag. 8 e 9).
Si tratta di
argomentazioni infondate.
Il perito ha infatti
ascritto a dimenticanza dell’istante il mancato inserimento nel suo modulo
d’offerta del costo del muro in questione (complemento di perizia, pag. 15),
muro la cui costruzione era secondo il perito indispensabile, a meno di
apportare importanti modifiche al progetto della casa (ibidem).
Avendo secondo il perito
il muro realizzato in pietra un costo lievemente inferiore a quello previsto ed
indispensabile di cemento armato (ibidem), se ne conclude che la circostanza
non comporta modifiche del consuntivo ritenuto dal perito e dal Pretore.
2.2 L’istante censura
inoltre l’aggiunta da parte del perito di ulteriori fr. 20’500.-- all’importo
preventivato, pari al costo di altre opere ivi non incluse ancorché di
competenza dell’ingegnere, sostenendo che il maggior costo a lui imputabile
sarebbe semmai di soli fr. 13’152.10 (appello adesivo, ad E, 1b e 1c, pag. 9).
L’obiezione è parzialmente
giustificata.
Per giungere al cennato
importo finale di fr. 178’324.--, il perito ha infatti aggiunto all’importo di
partenza di fr. 122’304.-- (di cui si dirà al considerando 3) i fr. 21’000.--
per il muro in pietra (cfr. consid. 2.1) e un ulteriore importo di fr.
35’020.-- per il costo della sistemazione esterna (perizia, pag. 10), ottenuto
partendo da un importo di fr. 50’300.-- (ibidem).
Il perito in sede di
complemento ha tuttavia ammesso di non avere potuto verificare l’esattezza
dell’importo di fr. 50’300.-- in conseguenza di lacune della documentazione
prodotta dai convenuti, e l’ha pertanto rettificato in fr. 47’300.--
(complemento di perizia, pag. 6), con la conseguenza che anche il consuntivo
finale delle opere di competenza dell’istante andrà ridotto di fr. 3’000.--.
Sono per contro infondate
le altre contestazioni dell’istante, ed in particolare l’affermazione secondo
cui il costo delle opere da lui non previste ammonterebbe a soli fr. 13’152.10,
trattandosi di una tesi che -come gli altri conteggi dell’istante costruiti in
base a tale tesi e non considerando il costo del muro in pietra- non trova riscontro
alcuno nelle risultanze peritali, risultanze che l’istante nemmeno è in grado
di confutare in maniera convincente.
2.3 Si deve pertanto
ritenere che le opere di competenza dell’istante hanno comportato un costo di fr.
175’324.--.
- Determinazione
del preventivo delle opere di competenza dell’istante
Il perito (pag. 15), in
assenza di un vero e proprio preventivo delle opere d’ingegnere, ha ritenuto di
difficile soluzione il quesito a sapere a quanto ammontasse la stima dei
relativi costi, e ha pertanto ipotizzato tre diverse soluzioni dalle quali,
fermo restando l’importo del consuntivo, dipende alla fine l’ammontare del
sorpasso (perizia, pag. 15 e 16).
Una prima soluzione
(“variante 1”) prevede l’importo di fr. 85’863.-- figurante sul doc. 7 della
causa richiamata inc. 12’392, ovvero sul preventivo di massima del 21 maggio
1992 allestito dallo studio d’architettura __________.
La seconda soluzione
(“variante 2”) prevede invece l’importo di fr. 132’796.-- risultante dal modulo
d’offerta della ditta __________ con i relativi quantitativi (doc. A; perizia,
pag. 7).
La terza soluzione
(“variante 3”) contempla infine l’importo di fr. 120’000.-- ritenuto
dall’istante quale base di calcolo del suo onorario nel doc. B del 2 dicembre
1991.
3.1 Il Pretore ha optato
per la seconda soluzione, senza fornire particolari spiegazioni per la sua
scelta, ma rettificando in fr. 126’868.-- l’importo dell’offerta in conseguenza
di una correzione effettuata sul capitolato (consid. 17, pag. 8).
L’istante, nell’ipotesi
(sostanzialmente verificatasi) della reiezione delle sua suddette censure alla
quantificazione del consuntivo, concorda con la decisione pretorile (appello,
punto 5, pag. 12), mentre i convenuti la contestano in favore della tesi di un
preventivo di soli fr. 85’863.--.
3.2 Il preventivo dei
costi ha da una parte lo scopo di mettere al riparo l’appaltatore dalle
obiezioni del committente qualora ad opera compiuta il computo del dispendio di
lavoro e materiale dell’appaltatore conduca ad un risultato situato entro i
limiti del preventivo, e d’altra parte quello di fornire al committente
un’adeguata e attendibile prognosi sui costi dell’opera e di accordargli
-qualora il preventivo venga allestito dall’appaltatore- i mezzi di difesa
previsti dalla legge o dal contratto per il caso in cui l’importo ivi previsto
venga sproporzionatamente ecceduto.
Evidentemente, affinché
nel committente possa sorgere un giustificato affidamento nelle risultanze del
preventivo, questo gli deve essere validamente comunicato.
3.3 Ciò premesso, la tesi
dei convenuti secondo cui il preventivo delle opere dell’istante sarebbe di fr.
85’863.--, così come al doc. 7, implica necessariamente che all’istante possa
essere ascritto quanto figurante nel cennato doc. 7, che è un preventivo di
massima dei costi dell’intera costruzione, e perciò anche dei costi delle opere
di ingegneria, formalmente redatto dallo studio d’architettura __________
3.4 E’ pacifico -e nemmeno
i convenuti pretendono il contrario- che non esiste alcun automatismo giuridico
in virtù del quale un’azione compiuta da un soggetto giuridico possa essere
ascritta ad un altro soggetto giuridico.
Nel caso, come quello in
rassegna, di atto compiuto da una persona giuridica ci si potrebbe chiedere se
non torni applicabile il principio della trasparenza, ma la tesi, neppure
sollevata dai convenuti, deve di primo acchito essere scartata già solo per il
motivo che non risulta affatto che l’istante fosse il socio dominante al quale
imputare gli atti commessi dalla società -risulta invece dalla deposizione
__________ che la società apparteneva ad entrambi i soci in misura uguale-, né
si può ammettere che con la comunicazione del preventivo da parte dello studio
d’architettura vi sia stato l’intento di violare il principio della buona fede
o l’interesse legittimo di un terzo (II CCA 27 agosto 1996 in re C.
srl/P. SA, 16 giugno 1994 in re M./V. e Z.).
I convenuti pretendono
invece di ascrivere all’istante l’operato di __________ da un lato sulla base
del contenuto delle “10 pagine fitte di dettagliate argomentazioni” (appello,
pag. 6) di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 delle loro conclusioni che “gli appellanti
sono di conseguenza costretti a riproporre integralmente anche in questa sede”
(appello, pag. 7). Se non che siffatto modo di procedere degli appellanti non è
proceduralmente corretto e comporta l’irricevibilità delle argomentazioni
richiamate, non essendo ammissibile in sede di appello il vuoto richiamo di
precedenti motivazioni (da ultimo: II CCA 30 gennaio 1998 in re
O./Comune di L.).
Da quanto sostenuto
nell’appello, è comunque chiaro che il motivo addotto dai convenuti a sostegno
della tesi dell’ascrivibilità all’istante del contenuto del preventivo doc. 7 è
quello secondo cui lo stesso sarebbe stato da lui materialmente redatto, almeno
per quanto riguarda l’importo riguardante le sue opere (appello, pag. 7-12).
Quand’anche ciò fosse vero
-è pertanto inutile risolvere la disputa riguardante le asserite contraddizioni
o comunque le sfumature delle deposizioni rese dal __________ in sede civile e
penale- l’atto non diviene per questo solo motivo un atto dell’istante, e non
gli è pertanto direttamente opponibile, dovendosi anche in questo caso
rispettare l’autonomia della persona giuridica che si è assunta la responsabilità
contrattuale di quell’informazione, resa appunto nell’ambito di un rapporto
contrattuale differente da quello dal quale gli istanti vogliono oggi trarre
diritto.
3.5 Vero è invece che la
fiducia dei convenuti circa i futuri costi dell’opera dell’istante è stata
fondata da altre comunicazioni, segnatamente -in ordine cronologico- dapprima
dal preventivo dell’istante relativo ai suoi onorari (doc. B), dal quale si
poteva evincere che alla base del calcolo vi era un costo dell’opera di circa
fr. 120’000.--, ed in seguito dall’offerta dell’impresa esecutrice di fr.
126’868.-- (doc. A).
Ed infatti, a riprova di
questo fatto si rileva che nella corrispondenza preprocessuale mai i convenuti
hanno tentato di prevalersi dell’importo di fr. 85’863.-- sostenendo che
sarebbe stato quello del preventivo, mentre invece hanno invocato quello di
fr. 120’000.-- dedotto dal calcolo dell’onorario (doc. H11, pag. 2).
3.6 Può di conseguenza
essere confermata la decisione pretorile di ritenere che le opere di competenza
dell’istante siano state preventivate in fr. 126’868.--.
- Determinazione
del sorpasso e del risarcimento spettante ai convenuti
4.1 La richiesta di
giudizio dei convenuti verte sull’attribuzione in loro favore dell’importo di
fr. 46’230.50 oltre interessi.
La quantificazione di
questo importo da parte dei committenti è, come già nella corrispondenza
preprocessuale e nel processo di prime cure (doc. H8; risposta e
riconvenzionale, pag. 11), dettata dal convincimento che al committente spetti
unicamente una quota fisa del 50% del sorpasso del preventivo.
Si tratta tuttavia di una
motivazione giuridica inesatta, che non vincola il giudice chiamato a
pronunciarsi sulla concreta domanda di causa (art. 87 CPC; Cocchi/Trezzini,
opera citata, ad art. 87, n. 3, 4).
4.2 La precedente
giurisprudenza, alla quale si appoggia la decisione del Pretore, considerava in
effetti che se al sorpasso del preventivo, pur se dovuto ad errore del
professionista, corrispondeva un oggettivo maggiore valore dell’opera si
giustificava di computare detto maggior valore nella determinazione del danno,
così che al committente veniva riconosciuto soltanto il 50% del sorpasso
imputabile al professionista (Rep. 1987, pag. 217 e riferimenti).
Nella sentenza DTF
119 II 249 e segg. (commentata in: BR, 4/93, pag. 96 e segg.) il
Tribunale federale ha modificato questo criterio di computo del danno,
ritenendo che lo stesso deve piuttosto essere pari alla differenza tra i costi
effettivi di realizzazione e il valore soggettivo dell’opera risultante dal
contratto. Questo perché il danno deriva in ultima analisi dal fatto che viene
disattesa la fiducia del committente nella possibilità di realizzare l’opera al
costo preventivato, benché ciò sia stato ritenuto possibile. Sarebbe perciò
iniquo computare per intero sul maggiore onere del committente un maggior
valore che egli potrebbe non avere voluto, così da rendere preferibile per la
determinazione del danno il criterio costituito dal valore soggettivo che
l’opera ha per il committente, valore eruibile in base al contratto o, se ciò
non è possibile, in applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO (DTF 119 II 253;
II CCA 20 gennaio 1995 in re V./W.).
Nella sentenza DTF
122 III 61 e segg. (commentata in: BR, 2/96, pag. 57 e segg. l’Alta
corte ha ribadito e precisato (consid. 2 aa, pag. 64) che il danno del
committente non corrisponde all’oggettivo maggior valore dell’opera conseguente
al sorpasso del preventivo, e che tale maggior valore deve essere imputato al
committente solo se questo ha per lui un soggettivo interesse, mentre il danno
risiede appunto nella differenza tra il valore oggettivo dell’opera e
l’interesse che essa ha soggettivamente per il committente.
4.3 Nel caso in esame
occorre ritenere che il sorpasso di preventivo concerne opere strutturali
indispensabili alla realizzazione della casa dei convenuti, ma non per questo
deve o può automaticamente essere dedotta l’esistenza di un interesse
soggettivo dei committenti alla loro realizzazione pari all’ammontare dei costi
effettivi.
Si deve invece considerare
che dette opere sono state realizzate sostanzialmente così come progettate
(perizia, pag. 6), di modo che ci si deve in primo luogo chiedere se il maggior
dispendio occorso alla loro esecuzione abbia realmente comportato un oggettivo
maggior valore dell’opera, dal momento che i committenti si ritrovano alla fine
con nulla di più dell’opera prevista.
In secondo luogo, a
prescindere dall’ovvio interesse del committente alla corretta esecuzione delle
opere strutturali, nulla depone in favore dell’esistenza di un interesse
soggettivo dei committenti ad un maggiore dispendio rispetto a quanto essi
potevano ritenere essere il costo di dette opere.
Si ha così, a mente di
questa Camera, quel caso, configurante il limite massimo del risarcimento
accordabile ai committenti, in cui al sorpasso del preventivo non corrisponde
un reale maggior valore oggettivo dell’opera, oppure in cui se detto maggior
valore è dato esso è nondimeno privo di particolare interesse soggettivo per il
committente, così che il danno corrisponde in pratica alla differenza tra il
preventivo maggiorato della soglia di tolleranza del 10%, invocata dallo stesso
istante (risposta riconvenzionale, punto 9, pag. 10; appello adesivo, pag. 10 e
11), e l’importo di cui al consuntivo dei costi delle opere di competenza
dell’istante.
4.4 Stante un preventivo
di fr. 126’868.--, la soglia di tolleranza si situa a fr. 139’555.--, e perciò
il danno risarcibile ammonta alla differenza tra questo importo e quello a
consuntivo di fr. 175’324.--, ovvero a fr. 35’769.-- oltre interessi,
importo per il quale va ammessa la riconvenzionale.
- Determinazione
dell’onorario dell’istante
Il Pretore ha respinto la
pretesa dell’istante del saldo dei propri onorari con la duplice motivazione
secondo cui egli non potrebbe pretendere l’intero importo di fr. 20’000.-- in
conseguenza della sua inadempienza, e che tale importo sarebbe comunque
eccessivo rispetto alle prestazioni effettuate, quand’anche ineccepibili, e
perciò da ridurre.
La seconda di queste
motivazioni è infondata per il motivo che l’onorario di fr. 20’000.-- è stato
liberamente pattuito dalle parti (doc. B, pag. 3) così che, non ricorrendo una
fattispecie di lesione ai sensi dell’art. 21 CO -circostanza neppure paventata
dai convenuti-, è irrilevante il fatto che questo importo sia superiore al
valore delle prestazioni pattuite.
La motivazione relativa
all’inadempienza dell’attore va invece precisata: nella misura in cui
l’inadempienza del professionista ha causato danni ai convenuti, la questione è
superata dal fatto che l’istante è astretto al risarcimento del danno
cagionato, di modo che non vi è motivo di ridurre l’onorario in conseguenza
dell’inadempienza, essendo questa compensata dalla pronuncia del risarcimento
del danno (Fellmann, Berner Kommentar, n. 504 ad art. 394 CO); nella
misura in cui con l’inadempienza si fa riferimento a prestazioni non eseguite,
è pacifico che le stesse non vanno remunerate, e che l’onorario va ridotto in
proporzione.
La perizia giudiziaria,
così come rettamente citata dal Pretore (consid. 7, pag. 4), è univoca nel
giustificare la riduzione dell’onorario a fr. 15’000.-- alla luce “delle
prestazioni effettivamente fornite ed ipotizzando l’assenza di errori”, così
che le censure dell’istante sul tema, fondate oltretutto sull’errata premessa
della correttezza del suo adempimento, possono senz’altro essere respinte.
- Spese e ripetibili
I convenuti
censurano infine anche il giudizio del Pretore su spese e ripetibili,
contestando, a torto, la ripartizione dei costi eseguita sulla base del calcolo
aritmetico del grado di soccombenza.
Essi disattendono in
effetti che la loro soccombenza è stata determinata dall’erronea invocazione di
un importo di preventivo manifestamente inferiore a quello imputabile
all’istante, così da non potersi ammettere l’esistenza di particolari motivi
per derogare al calcolo rigoroso delle soccombenze, che viene comunque rivisto
in conseguenza della modifica del giudizio sulla riconvenzionale.
Infondata è anche la
critica alla decisione del Pretore, che gode di un ampio margine di
apprezzamento in proposito, di suddividere i costi di perizia in ragione di 1/3
a carico dell’azione principale e di 2/3 a carico della riconvenzionale,
essendo il valore della seconda manifestamente superiore a quello dell’istanza,
ed essendo inoltre lievemente preponderante l’impegno profuso dal perito nella
questione dei sorpassi rispetto a quello necessario per la quantificazione
dell’onorario dell’istante.
Ne conseguono, ai sensi
dei considerandi, il parziale accoglimento sia dell’appello principale che di
quello adesivo.
Tassa di giustizia, spese
e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza delle parti (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 14
ottobre 1997 di __________ e l’appello adesivo 24 novembre 1997 dell’ing.
__________ sono parzialmente accolti.
Di conseguenza la sentenza
30 settembre 1997 della Pretura del distretto di Bellinzona è riformata nel
modo seguente:
Invariato.
1.1 Invariato.
- La domanda
riconvenzionale è parzialmente accolta.
Di conseguenza l’ing.
__________, è condannato a pagare a __________, fr. 35’769.-- oltre interessi
al 5% dal 25 novembre 1994.
2.1 La tassa di giustizia
di fr. 1’500.-- e le spese di fr. 6’800.-- sono poste per 13 a carico
degli attori riconvenzionali e per 2/3 a carico del convenuto riconvenzionale,
che rifonderà loro complessivi fr. 1’700.-- per ripetibili parziali.
II. Le spese della
procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
780.--
b) spese fr.
20.--
T o t a l e fr.
800.--
già anticipati dagli
appellanti, sono a carico delle parti per metà ciascuna, compensate le
ripetibili di appello.
III. Le spese della
procedura d’appello adesivo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
780.--
b) spese fr.
20.--
T o t a l e fr.
800.--
già anticipati
dall’appellante, restano a suo carico per 9/10 e per 1/10 sono a carico dei
convenuti, ai quali egli rifonderà fr. 300.-- per ripetibili di appello.
IV. Intimazione: __________
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Bellinzona.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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