AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.238
Data decisione, Autorità:
27.07.1998, IICCA
Incarto n.
12.97.00238
Lugano
27 luglio 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. OA.96.00199 (già 4797) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
promossa con petizione 24 febbraio 1995 da
__________ rappr. dall’avv. __________
contro
__________ entrambi rappr. dallo studio legale __________
con cui
l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr.
348’530.- oltre interessi, nonché il rigetto in via definitiva delle
opposizioni interposte ai PE n. __________dell’UEF di Locarno e n. __________
del Betreibungsamt di __________;
domande
avversate dai convenuti, i quali hanno postulato la reiezione della petizione,
e che il Pretore, con sentenza 21 agosto 1997, ha accolto limitatamente a fr.
260’400.- più interessi ed accessori;
appellanti
i convenuti con atto di appello 19 settembre 1997 con cui chiedono la riforma
del giudizio pretorile nel senso che la petizione sia integralmente respinta
con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
con osservazioni 3 novembre 1997 l’attore ha postulato la reiezione del
gravame, protestando spese e ripetibili;
letti ed esaminati
gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto
A. Nell’ambito
della procedura esecutiva promossa nei confronti di __________ e __________,
l’UEF di Bellinzona ha fissato per il 12 ottobre 1993 l’incanto pubblico della
part. n. __________di proprietà della __________ Interessato
all’immobile, __________ prese
immediatamente contatto con la __________ creditrice ipotecaria di __________a-
ed in particolare con il condirettore della succursale di Locarno __________
che si occupava concretamente della pratica, per esaminare la possibilità di
acquistare il fondo in questione. Vista la sostanziale disponibilità della
banca a trattare l’affare, le parti, in particolare al fine di evitare
possibili problemi di ordine fiscale, si accordarono nel senso che __________o
in occasione dell’asta non avrebbe formulato alcun’offerta e che la banca, una
volta ritirato l’immobile, glielo avrebbe rivenduto a trattative private.
All’asta,
l’immobile è stato aggiudicato alla __________, unica offerente, per fr.
5’000.-.
B. Nel
febbraio 1994, __________, essendosi informato da __________ sulla prosecuzione
dell’affare, venne a conoscenza del fatto che l’immobile stava per essere
venduto a __________ per la somma di fr. 2.5 mio.
Nonostante
egli avesse ricordato alla banca i termini degli accordi ed avesse inoltre
offerto fr. 20’000.- in più, il 19 aprile il fondo è stato venduto al terzo per
fr. 2’525’000.-.
C. Con
la petizione 24 febbraio 1995 __________ ha chiesto la condanna in solido della
__________ -ora __________ e di __________ al pagamento di fr. 348’530.- oltre
interessi, rimproverando in sostanza ad entrambi la violazione degli art. 2 CC,
41 e 97 CO per non aver rispettato gli impegni assunti ed in particolare per
non avergli venduto l’immobile pur avendolo promesso (culpa in contrahendo): a
titolo di danno egli postula la rifusione di fr. 14’800.- relativi
all’allestimento di una perizia privata sull’immobile, di fr. 3’730.- per spese
vive varie e fr. 330’000.- risultanti dalla differenza tra il prezzo di
acquisto che egli era disposto a pagare alla banca (fr. 2’520’000.-) e il
prezzo di rivendita che avrebbe potuto ottenere da __________ o (fr.
2’850’000.-).
I
convenuti resistono in lite contestando sia l’esistenza di un’eventuale loro
responsabilità, sia l’esistenza e l’ammontare delle singole posizioni di danno.
D. Con
sentenza 21 agosto 1997 il Pretore, in parziale accoglimento della petizione,
ha condannato i convenuti in solido al pagamento di fr. 260’400.- oltre
interessi ed accessori.
Il
giudice di prime cure, esclusa l’esistenza di una responsabilità contrattuale a
carico dei convenuti, ha tuttavia ritenuto che il comportamento tenuto da
questi ultimi fosse stato lesivo delle regole della buona fede e quindi
giustificasse una loro responsabilità per culpa in contrahendo rispettivamente,
per quanto riguardava il convenuto __________, pure per atto illecito. Quanto
al danno, il primo giudice ha respinto siccome non necessarie rispettivamente
non provate le posizioni di danno relative alla perizia privata sull’immobile e
per spese varie; il mancato utile derivante dall’impossibilità di rivendere
l’immobile a __________ è stato per contro riconosciuto, dedotta l’imposta sul
maggior valore immobiliare a carico del venditore, in fr. 260’400.-, somma per
la quale la petizione è stata accolta.
E. Con
appello 19 settembre 1997 i convenuti, dopo aver chiesto l’assunzione di una
prova documentale a suo tempo non ammessa dal Pretore, chiedono la riforma del
giudizio di primo grado nel senso che la petizione sia integralmente respinta
con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi.
Gli
appellanti, riaffermando la totale nullità per vizio di forma degli accordi
conclusi tra le parti, contestano l’esistenza di una loro responsabilità per
culpa in contrahendo o per atto illecito; pure contestata è l’esistenza del
danno conseguente al mancato guadagno, come pure il fatto che lo stesso possa
costituire un danno risarcibile.
F. Delle
osservazioni 3 novembre 1997 con cui l’attore ha postulato la reiezione del
gravame protestando spese e ripetibili si dirà, se necessario, nei successivi
considerandi.
considerando
in diritto
- Prima
di esaminare il merito della vertenza, è necessario risolvere alcune questioni
di natura processuale formulate con riferimento alla testimonianza __________
1.1 È
innanzitutto a ragione che il Pretore ha respinto l’istanza di assunzione
suppletoria formulata dai convenuti, osservando come il documento di cui essi
chiedevano l’ammissione nell’incarto (doc. 9) fosse già a loro disposizione al
momento dell’inoltro degli allegati preliminari, per cui la sua mancata
produzione era in definitiva dovuta a volontà (esigenze tattiche) della parte
stessa, la quale non poteva ora ovviare alla sua negligenza mediante l’istituto
di cui all’art. 192 CPC.
Ai
convenuti non può neppure giovare il fatto che la rilevanza di quel documento,
a loro dire consistente nella circostanza che lo stesso poteva mettere in
dubbio la credibilità del teste __________ sia stata riscontrata unicamente
dopo l’assunzione testimoniale di quest’ultimo: la massima dell’eventualità,
pacificamente applicabile nel caso di specie, imponeva in effetti alle parti di
produrre già nella prima fase della procedura tutti gli eventuali mezzi di
prova che potevano aver rilevanza nella fattispecie. Atteso che l’istituto
dell’assunzione suppletoria delle prove non ha lo scopo di porre rimedio alle
negligenze delle parti ed in particolare di permetter loro l’acquisizione
nell’incarto di prove che esse avrebbero potuto indicare in precedenza (Cocchi/Trezzini,
CPC, n. 2 ad art. 191 e n. 4 ad art. 192), la richiesta di assunzione del doc.
9 non può essere accolta.
1.2 Statuendo
nell’ambito dell’inchiesta penale promossa dai convenuti contro il teste
__________ per il reato di falsa
testimonianza (art. 307 CPS), il Procuratore pubblico, con decreto 27 aprile
1998, aveva concluso per l’abbandono del procedimento penale nei suoi
confronti: egli aveva in sostanza ritenuto che al momento dell’interrogatorio
del teste in Pretura non erano state adempiute le formalità prescritte
dall’art. 235 cpv. 1 CPC con la conseguenza che la sua testimonianza era da
ritenersi nulla (art. 238 bis CPC), motivo per cui non era neppure possibile,
in assenza di una testimonianza valida, che il teste stesso si fosse reso
colpevole del reato di cui all’art. 307 CPS.
A
parte il fatto che per costante giurisprudenza la sentenza penale di
assoluzione (e, analogamente, l’emanazione di un decreto di abbandono: IICCA
16 agosto 1994 in re I. e llcc./A. e llcc., 12 settembre 1996 in re M./A.) non
vincola il giudice civile in particolare per quanto riguarda l’accertamento dei
fatti (art. 112 cpv. 1 CPC e contrario; Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 3
ad art. 112; IICCA 6 giugno 1996 in re L. e lc./N. e lc., 26 marzo 1996
in re F./B. e lc.) e che comunque il solo dispositivo e non le motivazioni a
suo sostegno crescono in giudicato, nel caso di specie questa Camera non può
assolutamente condividere l’assunto del Procuratore pubblico circa la nullità
della testimonianza __________ in effetti dal verbale d’udienza si evince
chiaramente che il teste era stato avvisato del suo obbligo di testimoniare, delle
conseguenze penali in caso falsa testimonianza e che gli era stato deferito il
giuramento, ciò che risultava dalla menzione in quella sede “ni, np, ammonito,
giura”. La giurisprudenza ha del resto già avuto modo di precisare che in un
caso del genere non è possibile ammettere la nullità della testimonianza (Rep.
1964 p. 262).
- Passando
al merito, va immediatamente rilevato che, contrariamente a quanto ritenuto dal
Pretore -il quale aveva escluso l’esistenza di accordi contrattuali tra le
parti - queste ultime hanno in realtà concluso verbalmente due accordi
contrattuali ben distinti (cfr. teste __________
dapprima l’accordo secondo cui l’attore si impegnava a non presentare offerte
all’asta in cambio della rivendita del fondo a trattative private da parte
della banca;
successivamente, dopo l’asta, la promessa di quest’ultima di rivendere
l’immobile per fr. 2.5 mio.
2.1 Entrambi
gli accordi, trattandosi in realtà di un precontratto di compravendita
rispettivamente di una promessa di vendita aventi per oggetto un immobile, sono
tuttavia di principio nulli per vizio di forma, siccome non conclusi nella
forma dell’atto pubblico (art. 216 cpv. 2 CO).
La
circostanza non poteva certo sfuggire all’attore, per altro non sprovveduto in
materia, per cui se quest’ultimo, contrariamente alla prudenza che si impone in
ambito commerciale, non ha ritenuto di cautelarsi facendo capo alle formalità
di legge, deve subirne le conseguenze.
Ne
discende, per questo motivo, che l’attore nulla può pretendere in adempimento
di quegli accordi (art. 97 CO).
2.2 Secondo
la dottrina e la giurisprudenza tradizionali, la nullità per vizio di forma era
ritenuta assoluta ed insanabile, anche per il caso di adempimento volontario,
con l’obbligo per il giudice di considerarla d’ufficio (DTF 44 II 347; Von
Tuhr/Peter, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, 3.
ed., vol. 1, Zurigo 1979, p. 237; Bucher, Schweizerisches
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 2. ed., Zurigo 1988, p. 172; Guhl,
Das Schweizerische Obligationenrecht, 8. ed., Zurigo 1991, p. 118).
La
più recente dottrina e giurisprudenza ha però allentato questo principio della
nullità assoluta, stemperandolo alla luce del principio dell’affidamento (Merz,
Berner Kommentar, n. 461 e segg. ad art. 2 CC).
Fin
dalla sentenza DTF 50 II 142 veniva perciò riconosciuto che l’eccezione
del vizio di forma sollevata abusando della buona fede non era meritevole di
protezione (cons. 4 a p. 148).
Questa
deroga al principio della nullità assoluta è stata costantemente confermata e
precisata dal Tribunale federale (ad es. DTF 53 II 165, 72 II 39, 78 II
227, 86 II 404, 87 II 28, 90 II 156, 104 II 101, 106 II 151, 112 II 107, 112 II
330, 115 II 338).
Nella
sentenza DTF 87 II 28 veniva riconosciuto che un contraente può
contestare alla controparte il diritto di valersi delle conseguenze della
nullità dimostrando l’esistenza di particolari circostanze che rendano
manifesto che la denuncia del vizio di forma avviene in urto al principio
dell’affidamento (cons. 4 a p. 31). Queste particolari circostanze sono da
valutare in ogni singolo caso tenendo conto di tutti gli elementi e senza
essere legati a regole fisse (DTF 104 II 101, 90 II 156; IICCA 11
aprile 1988 in re A./G.).
Vale
comunque il principio che vi è abuso di diritto nell’invocazione del vizio di
forma solamente se il contratto in suoi punti importanti è già stato
volontariamente adempito in coscienza dell’esistenza del vizio di forma (DTF
115 II 338 e 339, con riferimenti a DTF 104 II 101 e segg., 112 II 111 e
segg.; Merz, op. cit., n. 485 e segg. ad art. 2 CC).
Nel
caso concreto, pacifico il fatto che il secondo accordo -quello relativo alla
promessa di vendere il terreno per fr. 2.5 mio- non è stato adempiuto per cui
lo stesso è senz’altro nullo, va invece osservato che il primo accordo -quello
cioè in base al quale l’attore si impegnava a non presentare offerte all’asta e
la banca a rivendergli l’immobile, senza che a quel momento fossero ancora noti
i dettagli (essenziali) per la vendita, ad es. il prezzo (quest’ultimo venne
infatti fissato in fr. 2.5 mio unicamente dopo l’asta (teste __________)- è
stato liberamente adempiuto da entrambe le parti: l’attore in effetti non ha
presentato offerte a quel momento e la convenuta da parte sua ha sicuramente
dato seguito al suo impegno preliminare, tant’è che in seguito è giunta a
indicare il prezzo di vendita.
In
tali circostanze, ben si può concludere in applicazione dei principi
giurisprudenziali appena evocati che questo accordo, liberamente adempiuto
dalle parti, era dunque valido, nonostante il vizio di forma.
- Conseguenza
di quanto precede è che nelle trattative per la vendita vera e propria
dell’immobile, che la banca si era così impegnata a portare avanti -ma comunque
non ancora a concludere- essa era tenuta ad attenersi alle regole della buona
fede nei rapporti d’affari (art. 2 CC).
In
linea di principio ad entrambe le parti in questa fase è data la facoltà di
ritirarsi o di rompere unilateralmente le trattative, senza addurre motivi (Bucher,
op. cit., p. 249). In tal caso la controparte dovrà sopportare il danno così
cagionatole, salvo violazione da parte di colui che recede delle regole della
buona fede che reggono anche il rapporto precontrattuale: in tal caso è data
responsabilità per culpa in contrahendo (cfr. DTF 77 II 135 e segg., 105
II 79; Von Tuhr/Peter, op. cit., p. 193).
Ciò
si verifica non solo qualora una parte intavola delle trattative volendo
danneggiare l’altra, oppure già avendo l’intenzione di interromperle o ancora facendole
dolosamente credere di voler concludere un contratto senza aver mai avuto
l’intenzione (cfr. Von Tuhr/Peter, op. cit., ibidem; DTF 77 II
135), ma anche ogni qual volta il rifiuto di concludere il contratto trattato è
contrario all’atteggiamento ed alle promesse formulate nel corso della
relazione precontrattuale, la responsabilità per culpa in contrahendo non
esigendo il presupposto del dolo (DTF 105 II 79).
In
particolare le parti, agendo correttamente, sono reciprocamente tenute
all’informazione leale di controparte sulle caratteristiche del negozio in
discussione (IICCA 17 aprile 1990 in re H./V.).
3.1 Il
Pretore ha ritenuto che parte convenuta si sarebbe comportata in modo contrario
alla buona fede durante le trattative, in particolare inducendo l’attore a
concludere i due accordi di cui sopra quando essa in realtà era già
intenzionata a rivendere quel medesimo fondo ad un terzo, il che innescherebbe
una sua responsabilità per culpa in contrahendo rispettivamente per atto
illecito.
A
prescindere dall’irricevibilità di questa tesi, mai evocata negli allegati
preliminari dall’attore -che di fatto aveva unicamente rimproverato alla banca
di averlo imbrogliato, inducendolo in particolare a non presentare offerte
all’asta al solo scopo di ottenere lei sola un profitto dall’operazione
(petizione p. 6, replica p. 7)- circostanza che imporrebbe già di respingere la
posta di danno, va in ogni caso puntualizzato, per fugare ogni dubbio in
proposito, che l’attore, pur lamentando il fatto di essere stato distolto dal
presentare offerte all’asta e pur affermando di esser stato in grado di
acquistare a quel momento l’immobile ad un prezzo vantaggioso (inferiore a fr.
2.5, cioè con un risparmio di circa fr. 300’000.-), in questa causa non ha mai
chiesto -nemmeno in via subordinata- che questo presunto danno gli fosse
riconosciuto, limitandosi invece a chiedere la rifusione del mancato utile
dovuto all’impossibilità di rivendere lo stesso fondo a __________ ne discende
che il fatto che egli sia stato indotto dalla controparte a non presentare
offerte all’asta non ha tutto sommato alcuna conseguenza diretta nel caso che
qui ci occupa (che, come detto, ha per oggetto altre pretese).
Ferme
queste premesse, in merito all’eventuale responsabilità dei convenuti per culpa
in contrahendo rispettivamente per atto illecito si osserva quanto segue:
3.2 Nel
caso di specie l’istruttoria ha effettivamente provato che allorché __________ propose all’attore di rinunciare alle offerte
all’asta in cambio della rivendita del fondo a trattative private -e perciò
anche in seguito quando si discusse in concreto del prezzo che venne
formalizzato in fr. 2.5 mio- egli era già in contatto con __________ (testi __________ e __________i), per cui il
fatto che egli abbia taciuto alla controparte tale circostanza, dandole di
fatto l’impressione che nulla avrebbe potuto ostare alla vendita, non appare
del tutto consono ai dettami della buona fede, tanto più che l’attore era un
cliente di lunga data della banca.
Contrariamente
a quanto ritenuto dal Pretore, ciò non significa tuttavia ancora che __________ e con lui la banca a quel momento sapessero
con certezza che il contratto sarebbe stato concluso proprio con lui e non con
l’attore, circostanza quest’ultima che, se ammessa, potrebbe fondare una
responsabilità per atto illecito ai sensi dell’art. 41 CO: il fatto che
__________ fosse stato in precedenza
contattato da __________ e che si sia
inoltre presentato all’asta con lui dopo un pranzo in comune (teste __________)
certo evidenzia che questi fosse pure interessato all’acquisto, ma non può
ancora significare in assenza di altri riscontri che la banca avrebbe
senz’altro rivenduto l’immobile a lui piuttosto che all’attore, tanto più che
dagli atti di causa si è potuto evincere che egli presentò un’offerta concreta
alla banca solo diversi mesi dopo (il 30 dicembre 1993; cfr. doc. 8) e comunque
nemmeno è stato provato che il “pasticcio” nel Luganese, dal quale la banca era
stata tolta tramite l’aiuto di quest’ultimo e a seguito del quale la banca
stessa avrebbe finalmente deciso di rivendere a lui l’immobile, al momento
dell’asta fosse già avvenuto (il teste __________ che ha evidenziato la
circostanza, si è in effetti limitato a dire, senza essere in grado di fissarla
nel tempo, che tale scambio di favori sarebbe avvenuto “alcuni mesi prima”).
Ai
convenuti va pertanto riconosciuta una responsabilità unicamente per culpa in
contrahendo e meglio per aver disatteso le aspettative risvegliate nella
controparte (fattispecie, quest’ultima, assimilabile alla culpa in contrahendo
e comunque con le medesime conseguenze dal punto di vista pratico, cfr. DTF
120 II 335 cons. 5a; Gauch/Aepli/Casanova, OR Allgemeiner Teil,
Rechtsprechung des Bundesgerichts, 4. ed., Zurigo 1996, p. 5).
3.3 È
principio unanimemente riconosciuto che nell’ambito della responsabilità per
culpa in contrahendo possa essere risarcito alla parte danneggiata unicamente
l’interesse negativo, ovvero le spese e il danno patito perdendo l’occasione di
stipulare un altro contratto (perdita effettiva o “damnum emergens”), non per
contro il danno positivo quale ad es. il mancato guadagno (“lucrum cessans”) (Rep.
1990 p. 219; IICCA 21 giugno 1991 in re M./S. SA; DTF 105 II 75; Gauch/Schluep,
Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 6. ed., Zurigo 1995, n.
966; Engel, Traité des obligations ed droit suisse, Neuchâtel 1973, p.
137; Von Büren, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil,
Zurigo 1964, p. 209; Gauch/Aepli/Casanova, op. cit., p. 4). Recentemente
alcuni autori hanno comunque teorizzato in casi eccezionali, applicando per
analogia gli art. 26 cpv. 2 e 39 cpv. 2 CO, la legittimità della rifusione
dell’interesse positivo, escludendo tuttavia espressamente tale possibilità nel
caso in cui le parti non erano giunte -come in casu- a concludere il contratto
prospettato (Koller, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner
Teil, vol. 1, Berna 1996, n. 1779; Schwenzer, Schweizerisches
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Berna 1998, n. 47.13).
Nel
caso concreto, la pretesa di fr. 260’400.- riconosciuta dal primo giudice e qui
oggetto di impugnazione costituisce, a non averne dubbi, proprio una pretesa a
titolo di mancato guadagno, per cui la stessa in base ai principi dottrinali e
giurisprudenziali appena evocati non può essere oggetto di risarcimento.
- In
via abbondanziale, si osserva che la dichiarazione (doc. E) con cui __________
si impegnava a riacquistare dall’attore il fondo è stata redatta nella semplice
forma scritta e non nella forma dell’atto pubblico: ne discende che la stessa è
giuridicamente nulla e di null’effetto (art. 216 cpv. 2 CO).
In
tali circostanze, l’attore non avendo cioè provato di poter validamente
rivendere l’immobile al prezzo indicato di fr. 2’850’000.- -l’impegno di
__________, seppur confermato in sede testimoniale, essendo in definitiva
liberamente revocabile e pertanto per nulla vincolante- la posizione
risarcitoria andrebbe comunque respinta già per il fatto che non è stato
provato né l’esistenza né l’ammontare del danno che egli avrebbe concretamente
subito.
- Avendo
il Pretore respinto le altre due posizioni di danno formulate in sede di
petizione, senza che limitatamente a questi punti il suo giudizio sia stato
oggetto di impugnativa, ne deve discendere l’integrale reiezione della
petizione.
L'appello
è pertanto accolto.
- Le
ripetibili di prima sede -riformato il dispositivo principale- devono essere
ricalcolate in base all'intero valore della lite e fissate in fr. 23'000.--.
La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di primo e secondo grado seguono
la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali
motivi,
richiamati l’art.
148 CPC e la TG
dichiara e
pronuncia
I. L’appello
19 settembre 1997 di __________ e __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 21 agosto 1997 della Pretura della giurisdizione di
Locarno-Città è così riformata:
-
La
petizione 24 febbraio 1995 di __________ è respinta.
-
Le
spese di fr. 500.- e la tassa di giustizia di fr. 6’000.-, da anticipare
dall’attore, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alle controparti
fr. 23'000.- a titolo di ripetibili.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 3’450.-
b)
spese fr. 50.-
Totale
fr. 3’500.-
da
anticiparsi in solido dagli appellanti, sono poste a carico dell’appellata, che
rifonderà alla controparte fr. 6’000.- per ripetibili di appello.
III. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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