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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.235
Data decisione, Autorità:
23.10.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00235
Lugano
23 ottobre 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Pellegrini (quest'ultimo in sostituzione del giudice Zali, astenuto)
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. OA.95.823
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2 promossa con petizione 29
dicembre 1993 da
__________ rappr. dallo studio legale __________
contro
__________ rappr. dall’avv. __________
con la
quale si chiedeva la condanna della convenuta al pagamento dell’importo di Fr.
302’416,20 e che il Pretore, con decisione sulle eccezioni del 21 agosto 1996,
ha respinto, per carenza di legittimazione della convenuta, limitatamente
all’importo di Fr. 288’440.70; pure respinta l’eccezione di prescrizione per il
credito rimanente.
Appellante
la parte convenuta, con atto di ricorso 22 settembre 1997, nei confronti del
dispositivo su spese e ripetibili della sentenza pretorile.
Letti ed esaminati
gli atti ed i documenti di causa.
Considerato
in fatto ed in
diritto
che
il Pretore ha giudicato nel merito così come alle premesse ripartendo la tassa
e le spese di giudizio per 19/20 a carico dell’attore e per 1/20 a carico della
convenuta alla quale ha pure attribuito Fr. 1’800.- per ripetibili parziali;
che
con l’appello che ci occupa la convenuta si lamenta dell’indennità ripetibile
accordatale che ritiene, con confronto del valore di causa e dell’esito della
procedura, troppo esigua e postula la riforma di quest’importo in almeno Fr.
6’750.-;
che
la controparte non ha presentato osservazioni all’appello ma ha invece chiesto
al Pretore, con lettera 1° ottobre 1997, non intendendo proseguire nella lite
di voler stralciare la causa dai ruoli;
che
la decisione di stralcio riferita al residuo credito ancora litigioso dopo la
sentenza del 26 agosto 1997 compete al Pretore che vorrà provvedervi dopo
ricevuta questa pronuncia;
che
le ripetibili minime - che avrebbero dovuto essere accordate alla convenuta se
la reiezione della petizione per l’importo di Fr. 288’440.70, rispetto al
valore di causa di Fr. 302.416.20, fosse avvenuta con una sentenza sul merito -
non avrebbero dovuto essere inferiori, nella proporzione di soccombenza di
1/20, a Fr. 13.500.- (art. 9 TOA);
che
il fatto che per quell’importo la lite è venuta meno a seguito della
risoluzione di un problema preliminare (eccezione di carenza di legittimazione)
impone l’applicazione della norma dell’art. 11 TOA e quindi della nota formula
che media l’onorario ad valorem con quello a tempo;
che
il dispendio di tempo indicato dall’appellante in 25 ore è senz’altro corretto
tenuto conto degli atti compiuti e del tema della lite così come appare consona
la retribuzione oraria indicata in 200.- Fr./h;
che
applicando questi parametri si ha un onorario e quindi un’indennità per
ripetibili di Fr. 6’750.-;
che
in questo senso l’impugnato dispositivo sulle spese e ripetibili della sentenza
del Pretore dev’essere riformato;
Per i quali motivi
visti, per le
spese, glia art. 148 e seg. CPC e la vigente TG
pronuncia
-
L’appello
è accolto e di conseguenza il dispositivo 3. della sentenza 26 agosto 1997 del
Pretore di Lugano, sez. 2 viene così riformato:
-
La
tassa di giudizio in Fr. 1’200.- e le spese sono a carico dell’attore per 19/20
e a carico della convenuta per 1/20.
L’attore
rifonderà alla convenuta Fr. 6’750.- per ripetibili parziali.
-
Le
spese della procedura d’appello consistenti in Fr. 220.- di tassa di giustizia
e in Fr. 30.- di spese (totale Fr. 250.-), già anticipati dall’appellante, sono
a carico di __________ che rifonderà alla controparte Fr. 300.- per
ripetibili.
-
Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, sez. 2
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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