AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.231
Data decisione, Autorità:
20.04.1998, IICCA
Incarto n.
12.97.00231
Lugano
20 aprile 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. OA.96.00252 (già 7099) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
promossa con petizione 14 gennaio 1994 da
rappr.
dall’avv. __________
contro
tutti
rappr. dall’avv__________
con cui l’attrice ha
chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 231’375.- oltre
interessi e spese esecutive, nonché il rigetto in via definitiva delle
opposizioni interposte ai PE n. __________e __________dell’UE di Locarno;
domande avversate dai
convenuti, i quali hanno postulato la reiezione della petizione, e che il
Pretore con sentenza 19 agosto 1997 ha integralmente respinto;
appellante
l’attrice con atto di appello 19 settembre 1997 con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili
di entrambe le sedi;
mentre
con osservazioni 14 novembre 1997 i convenuti hanno postulato la reiezione del
gravame, protestando spese e ripetibili;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto
A. Nel corso del 1993 la
società __________, ditta che tra l’altro si occupa del deposito di mobili, è
stata condannata in qualità di depositaria a risarcire a __________ la somma di
fr. 255’000.- oltre interessi, per non esser stata in grado nella primavera del
1987 di restituirgli 4 preziosi tappeti orientali, 3 __________ e 1 __________,
che quest’ultimo in qualità di depositante le aveva consegnato nel giugno 1985.
L’istruttoria di causa aveva
permesso di accertare che i 4 tappeti erano stati erroneamente inseriti
nell’inventario dei beni della successione fu __________, pure depositati in
quel luogo, e venduti ai pubblici incanti con un ricavo di fr. 23’000.-.
B. Dopo aver già
denunciato loro la lite nell’ambito della causa contro di lei promossa da
__________, con la petizione qui in esame la __________ ha chiesto la condanna
in solido di __________ i, ufficiale dell’UEF di Locarno, di __________,
funzionario UEF che ha materialmente allestito l’inventario della successione,
e dello Stato del Cantone Ticino, entità da cui essi dipendono, al pagamento di
fr. 231’375.- oltre accessori, corrispondenti ai 2/3 delle somme in capitale,
interessi e ripetibili che essa ha dovuto rifondere al predetto __________
(doc. O), nonché la rifusione delle spese esecutive e il rigetto in via
definitiva delle opposizioni interposte ai PE n. __________e __________dell’UE
di Locarno.
L’attrice rimprovera in
sostanza ai convenuti di aver contribuito in maniera determinante alla
confusione delle partite __________ e __________ in particolare per non aver
ossequiato le disposizioni di legge relative all’allestimento degli inventari
rispettivamente per non aver chiarito il motivo per cui i tappeti inventariati erano
risultati 18, cioè 4 in più di quelli indicati in un precedente inventario
allestito con brevetto notarile dal notaio __________
C. I convenuti si sono
opposti alla petizione, eccependo preliminarmente la loro carente
legittimazione passiva.
Nel merito, dopo aver
sollevato l’eccezione di prescrizione -tuttavia abbandonata nei successivi
allegati scritti- essi hanno contestato che i tappeti venduti all’asta fossero
proprio quelli di __________; in ogni caso, a loro dire, la presunta confusione
delle due partite sarebbe stata causata esclusivamente o comunque in modo
preponderante dalla controparte; rilevano inoltre che le eventuali violazioni
da loro commesse, del tutto marginali, non erano comunque causali con il danno
e infine ne contestano l’ammontare.
D. Con sentenza 19
agosto 1997 il Pretore ha respinto la petizione.
Il giudice di prime cure
ha innanzitutto accertato la carente legittimazione passiva dello Stato del
Cantone Ticino, rilevando che in base alle norme applicabili (art. 5 vLEF) la
sua responsabilità fosse sussidiaria a quella dei funzionari UEF. Nel merito ha
dapprima escluso che il convenuto __________ potesse aver personalmente aver
causato la confusione delle partite; egli ha quindi ritenuto che nel caso di
specie la presenza di 4 tappeti in più non era tale da imporgli accertamenti
supplementari; infine ha rilevato che il mancato ossequio delle disposizioni
inerenti l’allestimento dell’inventario non erano state causali con il danno,
per cui la petizione andava respinta anche nei confronti degli altri due
convenuti.
E. Con appello 19
settembre 1997 l’attrice chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di
accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
L’appellante ritiene
innanzitutto che al Cantone debba essere riconosciuta la legittimazione
passiva, per aver quest’ultimo sottoscritto un’espressa dichiarazione di
assunzione della lite. Nel merito rimprovera nuovamente ai convenuti una colpa
grave nell’episodio della confusione delle partite: rileva dapprima che la
stessa è sicuramente avvenuta in presenza del funzionario __________ o per sua
stessa mano o per mano degli operai dell’attrice che nell’occasione tuttavia si
erano limitati ad eseguire le istruzioni di quest’ultimo; a prescindere da ciò,
il fatto che egli si fosse accorto della presenza di 4 tappeti in più avrebbe
certo dovuto consigliargli di agire con maggiore prudenza, cioè di interpellare
il notaio __________ o l’attrice o altri ancora; quanto alle violazioni delle
norme per l’allestimento dell’inventario, le stesse erano a loro volta causali
per l’insorgere del danno.
F. Delle osservazioni 14
novembre 1997 con cui i convenuti hanno postulato la reiezione del gravame
protestando spese e ripetibili si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto
-
Nella causa che qui
ci occupa, che è chiaramente una causa di regresso ai sensi dell’art. 51 CO,
l’attrice che intende rivalersi nei confronti dei convenuti in applicazione
degli art. 5 e 6 vLEF (nella versione, pacificamente applicabile, in vigore
fino al 31 dicembre 1996), è innanzitutto tenuta a dimostrare l’esistenza di un
atto illecito e di una colpa da parte loro, di un danno e del necessario nesso
causale (DTF 80 III 53).
-
Preliminarmente
l’appellante ritiene che al convenuto Stato del Cantone Ticino debba essere
riconosciuta la legittimazione passiva: essa invero non contesta il fatto
accertato dal Pretore secondo cui la sua responsabilità sarebbe unicamente
sussidiaria rispetto a quella dei funzionari UEF, ma è del parere che
quest’ultimo sottoscrivendo la dichiarazione di cui al doc. A abbia dichiarato
di assumersi personalmente la lite.
La tesi è infondata.
In realtà nel menzionato
doc. A lo Stato del Cantone Ticino si è limitato ad assumersi la difesa ed il
patrocinio dei due funzionari UEF, ma, pur essendosi prestato ad esaminare una
proposta transattiva formulata dall’attrice - per altro respinta - non ha per
nulla dichiarato, né lo ha lasciato intendere in altro modo, di volersi
assumere la causa intentata contro di loro, né di rinunciare a eventualmente
sollevare l’eccezione di carenza di legittimazione passiva; per questo motivo è
pure da respingere la richiesta dell’appellante volta a far accertare un abuso
di diritto (“venire contra factum proprium”) nell’atteggiamento di
quest’ultimo.
- Anche in questo
processo, come già in quello promosso da __________, l’istruttoria non ha
permesso di appurare con certezza in quali circostanze sia avvenuta la
confusione delle due partite, rispettivamente quali persone - gli operai
dell’attrice oppure i funzionari UEF - l’abbiano materialmente posta in atto.
L’appellante ritiene
tuttavia che l’atteggiamento tenuto in concreto dai funzionari dell’UEF sarebbe
tale da innescare una loro responsabilità.
3.1 A questo stadio della
lite è innanzitutto certo che la confusione delle due partite sia avvenuta al
più tardi il 16 luglio 1986 (dalle 8.00 alle 17.30) oppure il 18 luglio 1986
(dalle 8.00 alle 10.30), allorché il funzionario dell’UEF di Locarno __________
ha provveduto, su delega dell’UEF di Zurigo-Enge (doc. 1) e con l’ausilio di
alcuni operai dell’attrice (doc. 5, teste __________ verbale p. 9), ad
allestire l’inventario dei beni della successione __________
È ben vero - come
correttamente asserito dall’appellante - che le risultanze di causa hanno
provato che __________ il giorno 18 sia rimasto da solo nel deposito di
__________ dalle 10.30 alle 12.00 (doc. L p. 15), ma è altrettanto evidente che
il fatto che i 4 tappeti __________ siano stati registrati con i n. 17-18 e
24-25 nell’inventario - che a quel momento di voci ne prevedeva 94 (doc. L) -
esclude senz’ombra di dubbio che in quell’ora e mezza egli possa essersi
occupato, oltretutto da solo, dell’inventario di quei tappeti.
3.2 A giudizio
dell’appellante, il fatto che la confusione sia avvenuta in presenza del
funzionario UEF sarebbe comunque già più che sufficiente per ammettere una sua
responsabilità, e ciò in quanto gli operai che lo aiutavano altro non facevano
che seguire alla lettera le istruzioni che questi impartiva loro.
Pur essendo provato che
effettivamente gli operai erano soliti seguire le istruzioni che venivano loro
impartite dai funzionari UEF, senza prendere iniziative (teste __________ doc.
C p. 10, teste __________ doc. EE p. 25, teste __________ doc. EE p. 27), va
innanzitutto rilevato che nel caso di specie non è affatto dato a sapere in che
cosa consistessero le istruzioni date in concreto da __________ ovvero se egli
avesse semplicemente detto di portargli tutta la merce presente nel box, o
ancora tutta la merce della successione __________, oppure se avesse
personalmente indicato quale merce gli andava portata. Non va d’altro canto
neppure dimenticato che gli operai in questione erano pur sempre quelli
dell’attrice stessa, che in quanto tali sapevano o quanto meno dovevano saper
distinguere due differenti partite e che dunque, se del caso, avrebbero dovuto
rendere attento il funzionario UEF del pericolo di confusione.
Stando così le cose, la
circostanza qui evocata dall’appellante non comporta ancora una responsabilità
a carico di controparte.
3.3 L’appellante intravede
un ulteriore motivo di responsabilità a carico dei convenuti nel fatto che in
ogni caso __________ si sia accorto che i tappeti inventariati erano 4 in più
di quelli registrati dal notaio __________ (doc. E), ma abbia nondimeno omesso
di interpellare il notaio o la ditta attrice o altri per chiarire tale
discordanza.
Ora, l’istruttoria ha
effettivamente provato che __________i, che nell’occasione si era presentato
con in mano l’inventario del notaio __________ (teste __________ doc. C p. 12),
notò la discordanza nel numero dei tappeti (“egli mi disse che si ricordava che
erano 4 in più ma che pensava che facessero parte pure della partita __________
perché erano lì vicino”, teste __________ doc. N p. 15) e che nonostante ciò quest’ultimo
non si curò di chiedere lumi al notaio o alla ditta attrice.
Pendente causa, i
convenuti, oltre a contestare la rilevanza probatoria della testimonianza
__________ - a torto, in quanto egli non riferisce quanto ha sentito da terzi,
ma riporta una discussione telefonica avuta personalmente con __________ni - si
sono arrovellati per spiegare i motivi di tale omissione, asserendo che
l’inventario __________ era un semplice punto di riferimento, che lo stesso era
lacunoso e sommario anche in altre posizioni, che era comunque superato
risalendo ad oltre un anno prima, che i valori attribuiti dal perito __________
a quei tappeti non si differenziavano in modo sostanziale dagli altri: in
realtà tutte queste tesi, non sollevate a suo tempo negli allegati preliminari,
sono però irricevibili e non possono perciò essere prese in considerazione.
Pacifico che l’inventario __________ costituisse un mezzo di aiuto, l’unica
giustificazione in definitiva validamente riportata negli allegati preliminari
- per altro apparentemente abbandonata in sede di osservazioni all’appello -
cioè che nell’occasione non s’imponeva nessuna particolare reazione in quanto
il mandato affidato dall’UEF di Zurigo-Enge era di procedere all’erezione
dell’inventario dei beni depositati presso l’attrice e non quello di accertare
la concordanza con quello allestito dal notaio (risposta p. 13) non può in
alcun modo giovare ai convenuti, tale mandato presupponendo chiaramente che si
inventariassero unicamente i beni di spettanza della successione e non quelli
di competenza di altri depositari.
Fatto sta che inserendo
nell’inventario beni di terzi, essi hanno manifestamente violato l’incarico
ricevuto.
Per il resto non vi è chi
non veda come nel caso di specie il comportamento tenuto dal funzionario
__________ in un’operazione delicata, quale l’allestimento di un inventario
precedente alla vendita all’asta, sia risultato manifestamente superficiale e
comunque per nulla consono ai dettami di diligenza imposti dalle circostanze:
egli in sostanza, pur rilevando una chiara discordanza con l’inventario
__________ che - e la circostanza va evidenziata - era stato oltretutto
allestito nella forma qualificata del brevetto notarile, non si è curato di
chiedere informazioni supplementari al notaio, che per altro gli era a
disposizione (doc. 1), né agli operai dell’attrice ed anzi - come riferito dal
teste __________ doc. N p. 15) - si è messo il cuore in pace pensando
semplicemente che quei tappeti “facessero parte pure della partita __________
perché erano lì vicino”.
3.4 Ai convenuti
l’appellante rimprovera infine di non aver adempiuto le prescrizioni di legge
relative alle modalità di allestimento degli inventari di cui agli art. 25 e
segg. del Regolamento concernente l’amministrazione degli uffici dei
fallimenti, in particolare per non aver indicato la data, la durata, i nomi
delle persone che avevano preso parte al suo allestimento, la firma
dell’ufficiale e dei periti (art. 29), rispettivamente per non aver preteso dai
conviventi della defunta la dichiarazione inerente l’inventario e ciò senza
indicarne i motivi (art. 30).
Tale rimprovero, oltre che
parzialmente infondato, è comunque privo di conseguenze.
In realtà l’inventario dei
beni della successione (doc. 21) adempie buona parte dei presupposti di legge:
lo stesso è stato infatti datato, vi sono menzionate le persone che hanno
partecipato al suo allestimento - il funzionario UEF __________ ed i periti,
dei quali è stata inoltre allegata la perizia (ad es. doc. 10; cfr. pure doc.
14) -, esso risulta firmato dall’ufficiale dell’UEF competente, cioè quello di Zurigo-Enge,
e contiene infine la dichiarazione indicante i motivi per cui i parenti non
hanno preso posizione in merito allo stesso; contrariamente a quanto ritenuto
dall’attrice, la durata della procedura d’inventario non deve essere oggetto di
menzione; non vi sono per contro né la data in cui lo stesso ha effettivamente
avuto luogo, né le firme dei periti (se non nelle rispettive perizie).
Nel caso di specie le
violazioni alle disposizioni di legge così accertate, del tutto marginali, non
sono in ogni caso causali con il danno a carico di __________ e per esso
dell’attrice, né per altro l’appellante ha indicato in che modo le stesse
potessero avergli o averle cagionato quel danno.
Quanto al mancato
allestimento della dichiarazione di riconoscimento dell’inventario da parte dei
parenti, la misura era senz’altro corretta e in ogni caso non era assolutamente
tale da provocare il danno, atteso che nessun parente adulto risultava aver
vissuto assieme alla defunta (doc. 21).
- A giudizio di questa
Camera, ai convenuti, e meglio al solo __________ - mentre una responsabilità
di __________, che si fondava sull’eventuale violazione delle disposizioni di
legge di cui al cons. 3.4, viene senz’altro meno - può pertanto essere
rimproverata una negligenza e con ciò una responsabilità per il danno che è
derivato a __________ e indirettamente all’attrice.
Quanto alle censure
sollevate dagli appellati in merito all’esistenza del presupposto dell’atto
illecito e del danno, si osserva quanto segue:
4.1 Contrariamente a
quanto da loro ritenuto, nell’episodio trattato al cons. 3.3 va senz’altro
ravvisato un atto illecito a carico del convenuto __________ egli, attivo
nell’allestimento di un inventario di una successione finalizzata ad un’asta (cfr.
doc. 1), cioè in un’attività che potenzialmente potrebbe portare nocumento a
terzi che nulla hanno a che fare con la successione, non ha in effetti fatto il
possibile affinché lo stesso fosse ragionevolmente escluso; in sostanza, pur
non essendone consapevole - ma ciò non basta per escludere l’atto illecito (Brehm,
Commentario bernese, n. 57 ad art. 41 CO) - gli va perciò rimproverato di non
aver agito in modo tale da evitare un danno che la sua attività avrebbe potuto
comportare (Brehm, op. cit., n. 56 e 57 ad art. 41 CO).
4.2 Quanto all’ammontare
del danno, i convenuti ammettono che punto di partenza per la sua definizione
sia l’indennità in capitale (fr. 255’000.-), corrispondente al valore dei
tappeti che l’attrice ha dovuto rifondere a __________ essi tuttavia sono
contrari a conteggiare nel danno gli interessi di mora riconosciuti su tale
somma e le ripetibili attribuite a __________i.
Effettivamente nel caso di
specie non vi è motivo per includere nel danno gli interessi moratori e le
ripetibili: con la risposta presentata a suo tempo dai qui convenuti, allora
agenti in qualità di litisdenunciati, essi avevano infatti postulato
l’integrale accoglimento della petizione di __________i, rilevando in sostanza
come nell’occasione la resistenza in lite della __________ fosse sicuramente
destinata all’insuccesso, ciò che le imponeva di rifondere alla controparte il
valore dei tappeti di fr. 255’000.-. Se ciononostante quest’ultima ha ritenuto
- più che altro a salvaguardia dei propri interessi, piuttosto che di quelli
dei litisdenunciati - di continuare quella causa sino al Tribunale federale, con
il conseguente aggravio del danno (aumento degli interessi da risarcire e delle
ripetibili), è in definitiva stata una decisione esclusivamente sua, che non
può ora essere ribaltata sui convenuti nella causa di regresso.
Ne discende che il danno
di cui il convenuto __________ è responsabile, o - come si vedrà nei prossimi considerandi
- corresponsabile, ammonta a fr. 255’000.-.
- Giusta l’art. 50
cpv. 2 CO, applicabile anche nel caso di responsabilità di più persone per
cause diverse (art. 51 cpv. 1 CO; Keller/Gabi, Haftpflichtrecht, Basilea
e Francoforte sul Meno 1985, p. 135 e segg.; Honsell/Vogt/Wiegand, Kommentar
zum schweizerischen Privatrecht, OR I, 2. ed., Basilea e Francoforte sul Meno
1996, n. 1 ad art. 51 CO), la misura del regresso verso un corresponsabile
viene decisa dal giudice secondo il suo libero apprezzamento, ritenuto in
particolare che il grado di colpa imputabile a ciascun responsabile assume in
questo ambito una notevole importanza (Keller/Gabi, op. cit., ibidem).
5.1 Ora, è chiaro che nel
caso di specie altre circostanze - imputabili all’attrice - oltre a quella
rimproverata a __________ per non aver ritenuto di dover chiarire la
discordanza nel numero dei tappeti inventariati, hanno contribuito a produrre
il danno.
Innanzitutto va
evidenziato che l’attrice da un lato si era contrattualmente impegnata con
__________ a custodire i suoi 4 tappeti, fallendo per altro tale impegno, e che
dall’altro essa sapeva esattamente che nei beni della successione __________ vi
erano 14 tappeti, tale circostanza risultando chiaramente dal contratto di
deposito concluso a suo tempo con il notaio __________ (doc. 27), documento quest’ultimo
di cui l’UEF non era invece in possesso.
L’istruttoria ha provato
che i tappeti __________ vennero depositati nel medesimo box dove già erano
stati deposti i beni della successione (teste __________a doc. C p. 9, 11 e
12), con il potenziale pericolo di confusione che tale pratica poteva
comportare.
Non è certo - il teste
__________ (verbale p. 8) sembra in effetti negare la circostanza - se gli
stessi siano stati imballati in una plastica gialla, o se furono solo
etichettati con il numero riportato nel contratto, depositati su una paletta,
provvisti di un cartello indicante il proprietario della partita e separati dai
beni della successione con un cartone ondulato di 1.50 m: atteso che il
deposito nel medesimo box di beni appartenenti a diverse partite, pur potendo
talora capitare, non era pratica usuale (teste __________ doc. C p. 9, teste
__________ verbale p. 5; in particolare per quanto riguarda la merce depositata
dall’UEF, cfr. teste __________ verbale p. 8), le misure prese in concreto
dalla depositaria non appaiono francamente tali da escludere con assoluta
certezza un’eventuale confusione delle partite.
Le modalità di custodia
dei tappeti __________ semplicemente deposti su di una paletta con etichette e
separazioni in cartone, erano in ogni caso insufficienti per rapporto
all’ingente valore - noto agli operai (teste __________ doc. C p. 12) - della
merce.
All’attrice va inoltre
rimproverato di aver lasciato eccessiva libertà ai funzionari dell’UEF (teste __________
doc. D p. 21, teste __________ doc. N p. 13 e verbale p. 7), anche se in
definitiva la stessa costituiva un’agevolazione nei confronti di questi ultimi:
tale modo di agire non è in effetti compatibile con l’attività di depositante
da lei svolta a titolo oneroso e professionale.
Come già accennato in
precedenza, i lavori di manipolazione della merce, pur in base alle istruzioni
impartite dai funzionari UEF, venivano materialmente effettuati dagli operai
dell’attrice, che dunque sapevano o comunque dovevano sapere cosa appartenesse
a un cliente e cosa a un altro; tanto più che nel deposito al momento della
confusione non vi erano altre grosse partite con tappeti (teste __________ doc.
C p. 11, teste __________ doc. N p. 15).
All’attrice va pure
rimproverato di aver messo a disposizione del funzionario UEF il secondo giorno
l’operaio __________ semplice autista (teste __________ doc. EE p. 27 e verbale
p. 4) e non un magazziniere - mentre non è dato a sapere se __________,
presente il primo giorno, avesse tale qualifica, avendo egli negato la
circostanza nel processo __________i (teste __________ doc. C p. 9), ma avendo
asserito il contrario in questa procedura (verbale p. 13) - che avrebbe potuto
riconoscere le due partite.
Gli operai ed in
particolare __________ ammettendo con ciò di essere a conoscenza della
circostanza, non hanno neppure ritenuto di attirare l’attenzione in modo
specifico di __________i sul fatto che nel medesimo box vi fossero merci
appartenenti a diverse partite (teste __________ doc. C p. 12).
L’attrice - il che è
particolarmente grave - ha inoltre omesso di controllare i beni in uscita dal
deposito: a prescindere dal fatto che i beni erano stati depositati a suo tempo
dall’avv. __________ per cui non si vede proprio come mai in casu il controllo
in uscita non dovesse avvenire, va rilevato che la pratica in uso presso
l’attrice di non controllare i beni depositati dall’UEF (teste __________ doc.
D p. 21, teste __________ doc. N p. 13), pur giustificabile da un punto di
vista pratico, è alquanto pericolosa e comunque manifestamente contraria
all’impegno assunto da un depositario professionista; va d’altro canto
osservato che nel caso di specie tale controllo non sarebbe stato per nulla
difficoltoso, trattandosi in sostanza di contare una ventina di tappeti.
In ogni caso l’attrice
avrebbe potuto accorgersi a più riprese del fatto che i tappeti __________ non
si trovavano più nel posto in cui erano stati a suo tempo depositati, si pensi
al fatto che questi ultimi nel momento della confusione certo avevano cambiato
posto: ciò poteva essere accertato sia al momento dell’allestimento
dell’inventario, sia al momento in cui il perito __________ ha valutato tutti i
tappeti, sia dopo il trasporto per la vendita all’asta, atteso che nel box si
sarebbe potuto notare la mancanza di quei tappeti.
L’attrice avrebbe pure
potuto accorgersi del fatto che i tappeti inventariati dall’UEF erano 18 - di
cui 17 messi all’asta - mentre quelli depositati a nome della successione erano
solo 14: in quanto creditrice (doc. 19) alla stessa venne infatti trasmessa una
copia dell’avviso d’incanto (doc. 16), ove i tappeti erano indicati in tale
maggior numero; in precedenza, sul Foglio Ufficiale era stato pubblicato
l’avviso di deposito della graduatoria e d’inventario (doc. 18), di modo che
l’attrice, se avesse voluto, avrebbe pure già potuto visionare l’incarto UEF.
Se ciò non bastasse, va rilevato che il trasporto dei tappeti per l’asta è
avvenuto ad opera della stessa attrice (doc. FF, teste __________ doc. N p. 15,
teste __________ doc. D p. 21 e suo interrogatorio formale ad 4).
5.2 Tutto sommato, atteso
da una parte che l’attrice, tenuta per contratto a salvaguardare gli oggetti
depositati, aveva a disposizione tutta una serie di mezzi per poter evitare una
confusione delle partite e comunque altrettanti per porvi eventualmente
rimedio, ma gli stessi a seguito della sua grave negligenza sono rimasti del
tutto infruttuosi e dall’altra che __________ si è per contro accorto che
qualcosa non andava, ma non ha intrapreso alcunché per chiarire la questione,
ben si può concludere che la responsabilità del danno (di fr. 255’000.-) debba
essere caricata in ragione di 2/3 all’attrice e per 1/3 al convenuto __________
- Ne discende, in
parziale accoglimento della petizione e del gravame, che il convenuto
__________ è tenuto a rifondere all’attrice, oltre a fr. 52.65 per parti delle
spese esecutive (1/3), l’importo di fr. 85’000.- oltre interessi, somma per la
quale va inoltre rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al PE n.
__________dell’UE di Locarno (doc. P), mentre nei confronti degli altri
convenuti la petizione è integralmente respinta.
La tassa di giustizia, le
spese e le ripetibili di primo e secondo grado seguono la soccombenza, ritenuto
che nel caso di specie vi sono giusti motivi - accoglimento parziale della
petizione nei confronti di un litisconsorte per circa un terzo del valore
litigioso e reiezione della stessa nei confronti degli altri due litisconsorti
- per caricare le spese in ragione di 5/6 all’attrice e per 1/6 ai convenuti e
per essi allo Stato del Cantone Ticino, che si è assunto il loro patrocinio e
difesa (doc. A), ritenuto inoltre che a quest’ultimo andrà pure attribuita
un’indennità per ripetibili parziali (art. 148 cpv. 2 e 4 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 19
settembre 1997 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza
19 agosto 1997 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna, è così
riformata:
- La petizione è
parzialmente accolta.
§ Di conseguenza
__________, è condannato a pagare a __________ la somma di fr.
85’000.- oltre interessi al 5% dal 13 febbraio 1992 e fr.
52.65 di spese esecutive.
§§ Limitatamente
alla somma di fr. 85’000.- oltre interessi al 5% dal 13
febbraio 1992 è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta
al PE n. __________dell’UE di Locarno.
§§§ Ogni altra
richiesta è respinta.
- La tassa di
giustizia di fr. 5’000.- e le spese, da anticipare dalla ditta
attrice, restano a suo carico per 5/6 e per 1/6 sono poste a carico dello
Stato del Cantone Ticino, cui l’attrice rifonderà fr. 8’000.- a
titolo di ripetibili parziali.
II. Le spese della
procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
3’450.-
b) spese
fr. 50.-
Totale
fr. 3’500.-
da anticiparsi
dall’appellante, restano a suo carico per 5/6 e per 1/6 sono poste a carico
dello Stato del Cantone Ticino, a cui l’appellante rifonderà fr. 3’000.- per
parti di ripetibili di appello.
III. Intimazione a: __________
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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