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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.225
Data decisione, Autorità:
16.12.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00225
Lugano
16 dicembre 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa, Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.78 della Pretura di Locarno-Città promossa con petizione
8 settembre 1995 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
con cui
l’attore ha chiesto il disconoscimento di un debito di fr. 21’000.-- oltre
interessi e la condanna della convenuta al pagamento di fr. 26’430.05 oltre
accessori a titolo di mercede dell’appaltatore;
Domanda
avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che
il Pretore con sentenza 19 agosto 1997 ha respinto;
Appellante
l’attore, che con atto di appello del 18 settembre 1997 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di ammettere l’azione di disconoscimento;
Mentre
la convenuta con osservazioni del 21 ottobre 1997 postula la reiezione del
gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti
Posti a giudizio i
seguenti punti di questione:
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. La
convenuta ha escusso l’attore per un debito di fr. 21’000.-- oltre interessi a
valere quale saldo del prezzo di vendita di un appartamento, ottenendo il 4
agosto 1995 dalla Pretura di Locarno-Città il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta dall’attore al precetto esecutivo a suo tempo
intimatogli.
B. Con
la petizione in rassegna l’attore ha chiesto il disconoscimento di tale debito
e la condanna della convenuta al pagamento di fr. 26’430.05 oltre accessori.
Egli
vanterebbe un credito compensatorio di fr. 47’430.05 relativo ad opere di
sistemazione effettuate in un locale deposito da lui venduto alla convenuta,
ragione per cui, dopo deduzione del di lei credito, sarebbe l’attore ad essere
creditore della convenuta del maggiore importo di fr. 26’430.05 oltre
interessi.
C. Nella
risposta del 22 novembre 1995 la convenuta ha preliminarmente eccepito
l’incompetenza territoriale del giudice adito mentre nel merito ha contestato
la sussistenza della pretesa compensatoria, asserendo che l’accordo preliminare
del 25 febbraio 1992 (doc. F), dal quale l’attore pretendeva di trarre diritto,
era stato superato dall’atto notarile di vendita, così che nulla era dovuto
all’attore per i lavori da lui eseguiti, dovendosi ritenere il loro costo
incluso nel prezzo di vendita dell’immobile.
D. Con
sentenza 25 aprile 1996 questa Camera ha deciso l’eccezione di incompetenza
territoriale nel senso di respingerla al proposito dell’azione di disconoscimento
e di ammetterla al riguardo dell’azione creditoria proposta dall’attore.
E. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore ha respinto la petizione ritenendo non
provata l’esistenza del credito compensatorio vantato dall’attore, mentre
verosimile sarebbe la tesi della convenuta secondo cui con l’atto di vendita,
silente sul tema, sarebbe stata superata la questione dell’eventuale credito
relativo alle opere di sistemazione dell’immobile venduto.
F. Con
l’appello l’attore postula la riforma del giudizio pretorile nel senso di
ammettere l’azione di disconoscimento, ritenendo che il Pretore abbia valutato
erroneamente il materiale probatorio agli atti, in particolare le risultanze
delle deposizioni __________, __________ e
__________r, ed abbia addirittura completamente omesso di considerare i doc. E,
F, G10.
Sottolinea
che in base a dette risultanze istruttorie il silenzio dell’atto notarile
significherebbe che i necessari lavori di sistemazione non erano inclusi nel
prezzo dell’immobile, così che vi sarebbero le premesse per potere accogliere
la fondata eccezione di compensazione sollevata dall’attore.
G. Delle
osservazioni 21 ottobre 1997 della convenuta, che chiede la reiezione del
gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei
successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- Nell’azione
di disconoscimento l’onere della prova circa l’esistenza della pretesa posta in
esecuzione incombe al creditore che vi viene convenuto, e non all’attore (per
tante: II CCA 4 dicembre 1997 in re M./P.; Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs-
und Konkursrecht, 5. edizione, pag. 147).
Se
però, come nella specie, il debitore si limita a sollevare l’eccezione di
compensazione con una contropretesa a lui spettante, si deve ritenere l’implicita
ammissione della pretesa attorea, la cui prova è perciò da ritenere così
fornita dal creditore (II CCA 22 settembre 1997 in re T./W.), mentre il
debitore è per sua parte tenuto a fornire la prova concreta dell’esistenza e
dell’ammontare della pretesa compensatoria.
- L’attore
ravvisa il fondamento della propria pretesa compensatoria nello scritto del 25
febbraio 1992 denominato “Vereinbarung” (doc. F) e sottoscritto dalle parti di
questa causa e dalla ____________________ scritto che, a mente sua, “prevedeva
dei lavori di sistemazione secondo accordi separati” (petizione, pag. 3; cfr.
anche le conclusioni, pag. 2 e 3).
A
prescindere dalla questione della validità di tale “Vereinbarung”, che è nulla
per vizio di forma almeno nella misura in cui costituisce l’impegno
all’acquisto di un fondo (art. 216 CO), risulta evidente già solo ad una prima
lettura che essa non ha natura contrattuale vincolante nemmeno nella misura in
cui riguarda gli asseriti lavori di sistemazione.
La
dicitura “Ausbau nach sep. Abmachungen” non è infatti assimilabile ad un
consenso definitivo sull’esecuzione di non precisati lavori né costituisce
impegno alla stipulazione di un contratto futuro (art. 22 cpv. 1 CO), ma rinvia
esplicitamente ad accordi separati (“sep. Abmachungen”), ovvero, prima di
essi, a future trattative, senza però la garanzia o l’obbligo all’effettivo
raggiungimento di tali accordi separati, e senza nemmeno che si debba ritenere
in qualche maniera implicito l’obbligo della convenuta al pagamento degli
eventuali lavori.
In
altri termini, la “Vereinbarung” doc. F non fornisce da sola la prova che le
parti abbiano effettivamente stipulato un contratto di appalto, o comunque che
la convenuta si sia impegnata al pagamento di futuri lavori di sistemazione.
- Dopo
la predetta “Vereinbarung”, le parti sull’oggetto in questione risultano in
base agli atti avere stipulato, nella forma dell’atto pubblico, solo il
contratto di compravendita dell’unità di proprietà per piani n. __________del
comune di __________ (doc. E del 15
maggio 1992).
Il
contratto al punto 5 fa riferimento a non precisati “Bauarbeiten”, unicamente
per statuire che il venditore, ovvero l’attore, presta garanzia ai compratori
per la corretta esecuzione di detti lavori nel contesto dei contratti da lui
stipulati con architetto, ingegnere, fornitori ed artigiani.
La
clausola non contiene per contro un’esplicita indicazione circa il destino dei
costi derivanti da tali contratti.
- Il
Pretore, in base a vari convergenti elementi, ha ritenuto con convincente
motivazione che tale silenzio significherebbe che il costo dei lavori è da
considerare incluso nel prezzo della vendita immobiliare, decisione che
l’attore contesta.
4.1 In
primo luogo va senz’altro rilevato che dal silenzio dell’atto notarile si deve
almeno concludere che neppure esso costituisce quelle “sep. Abmachungen”
riservate con l’accordo doc. F, e perciò non risulta esistere un atto scritto
che ponga a carico della convenuta i costi in questione.
4.2 Nemmeno
dalle deposizioni testimoniali si può evincere l’esistenza certa di accordi tra
le parti volti a scaricare sulla convenuta l’onere dei lavori di sistemazione.
Anche
volendo non considerare la deposizione __________, esplicitamente contraria
alla tesi dell’appellante e che questi a torto giudica sospetta, si deve
comunque ritenere l’irrilevanza delle deposizioni __________ e __________,
invocate dal ricorrente nel suo gravame, siccome riferite a rapporti
contrattuali differenti da quelli in oggetto in quanto riguardanti altre quote
di proprietà per piani dello stabile in oggetto, e dai quali è perciò
arbitrario volere trarre per analogia conclusioni vincolanti per il caso in
questione.
4.3 Addirittura
incomprensibile è il rimprovero al Pretore di avere totalmente negletto i doc.
E e F, essendo del tutto manifesto che gli stessi sono invece stati considerati
ai fini del giudizio (cfr. il consid. 4).
Quo
al doc. G10, peraltro privo di firma, esso costituisce una mera dichiarazione
della parte attrice, come tale irrilevante dal profilo procedurale.
Ma
quand’anche lo si volesse considerare una ricevuta di fr. 20’000.-- pagati
dalla convenuta per i lavori di sistemazione, esso non permetterebbe
evidentemente di ritenere che questa sia debitrice di ulteriori importi per quel
motivo.
Ne
deve conseguire la reiezione del gravame.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali
motivi, richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e
pronuncia
-
L’appello
18 settembre 1997 __________ è respinto.
-
Le
spese della procedura di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 780.--
b)
spese fr. 20.--
Totale fr.
800.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere
alla convenuta fr. 1’200.-- per ripetibili di appello.
- Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Città.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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