AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.213
Data decisione, Autorità:
30.10.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00213
Lugano
30 ottobre 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa per mercedi e salari OA.96.336 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città,
promossa con istanza 18 settembre 1996 da
__________ rappr. dallo studio legale __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui
l’istante ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 9’300.--
oltre accessori in conseguenza del contratto di lavoro;
Domanda
avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione dell’istanza e che il
Pretore con sentenza 1° settembre 1997 ha accolto per fr. 5’283.60 oltre
interessi;
Appellante
il convenuto, che con atto di appello con richiesta di effetto sospensivo del 9
settembre 1997 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere
l’istanza;
Mentre
l’istante con osservazioni e appello adesivo del 25 settembre 1997 postula la
reiezione del gravame avversario e l’accoglimento del proprio, in cui postula
una l’attribuzione di un’indennità ripetibile più elevata.
Richiamato
il decreto 12 settembre 1997 del Presidente di questa Camera che ha concesso
effetto sospensivo al gravame;
Letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a
giudizio i seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
- se
deve essere accolto l’appello adesivo
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’istante
ha iniziato a lavorare per il convenuto il 23 maggio 1996 in qualità di
cameriera contro un salario mensile di fr. 2’600.-- lordi e una provvigione
sugli utili, previsti dal contratto doc. A, di durata determinata e scadente il
31 ottobre 1996.
B. Il
4 agosto 1996 il convenuto ha scritto all’istante (doc. B) per lamentare la di
lei intenzione, espressa il giorno precedente al termine del turno, “di non
riprendere servizio a partire da subito ed in maniera inderogabile”.
Ritenendo
che ciò costituisse “abbandono senza preavviso del suo posto di lavoro”, il
convenuto ha manifestato l’intenzione di reagire a tale supposta violazione
contrattuale procedendo “alla liquidazione del caso secondo l’art. 18 del CCNL”
e chiedendo perciò alla dipendente un indennizzo per la “rottura del contratto
priva di cause gravi”.
Il
giorno successivo l’istante ha risposto (doc. C) contestando di avere inteso
abbandonare il posto di lavoro, lasciato per un solo giorno in conseguenza di
gravi molestie subite dal barista __________, e dichiarandosi disposta alla
continuazione del lavoro alla condizione che il barista fosse richiamato al
rispetto dei propri doveri nei confronti della collega.
Il
7 agosto 1996 il convenuto ha replicato (doc. E), confutando le asserite
molestie e mantenendo la tesi dell’avvenuto abbandono del posto di lavoro da
parte della dipendente.
Il
10 agosto 1996 l’istante è stata dichiarata inabile al lavoro per il periodo
dal 4 al 6 agosto (doc. D).
Essa
non ha poi più ripreso il posto presso il convenuto.
C. Con
l’istanza in rassegna __________ ha chiesto la condanna del convenuto al
pagamento di fr. 9’300.-- lordi oltre interessi, corrispondenti al salario fino
alla prevista scadenza del contratto a tempo determinato.
Essa
ha sostenuto di non avere affatto inteso abbandonare il proprio posto, così che
il comportamento del convenuto, che le avrebbe impedito la continuazione del
lavoro, costituirebbe in sostanza un illecito licenziamento in tronco, con il
che le dovrebbe essere riconosciuto il diritto al salario sino alla prevista
scadenza del contratto.
D. All’udienza
di discussione del 18 novembre 1996 il convenuto si è opposto all’istanza,
negando di avere licenziato in tronco la dipendente e confermando invece la
tesi secondo cui questa avrebbe abbandonato ingiustificatamente il posto di
lavoro.
E. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore non ha ritenuto che l’istante abbia inteso
abbandonare definitivamente il posto di lavoro ed ha inoltre negato l’esistenza
di gravi motivi giustificanti il licenziamento in tronco della lavoratrice.
Egli
ha perciò ammesso la di lei pretesa nella misura di fr. 5’283.60 oltre
interessi, ritenuto che fr. 4’016.40 le erano già stati versati, per il periodo
in questione, dall’assicurazione contro la disoccupazione.
F. Con
l’appello il convenuto chiede la riforma della sentenza pretorile nel senso di
respingere l’istanza.
Il
Pretore avrebbe male apprezzato le risultanze dell’istruttoria, giungendo
all’errata conclusione di negare l’intenzione dell’istante di abbandonare in
maniera definitiva il posto di lavoro, e con ciò l’applicazione dell’art. 337d
CO. Pure a torto sarebbero stati ritenuti dal primo giudice l’obbligo per il
convenuto di diffidare l’istante alla ripresa del lavoro e la malattia
dell’istante medesima, la cui simulazione avrebbe permesso, subordinatamente
all’applicazione dell’art. 337d CO, il licenziamento in tronco della
dipendente.
Sarebbe
infine errata anche la decisione di ammettere l’istanza per fr. 9’300.-- a
fronte di un salario mensile di soli fr. 2’600.--, non potendosi accettare
quale motivazione in una procedura retta dal principio indagatorio il fatto che
la pretesa non è stata contestata.
G. Con
l’appello adesivo l’istante chiede l’attribuzione di maggiori ripetibili, non
ritenendosi soccombente per il fatto che la parziale reiezione dell’istanza è
stata determinata dall’avvenuto pagamento di parte della pretesa ad opera
dell’assicurazione contro la disoccupazione.
H. Delle
osservazioni delle parti ai gravami avversari, dei quali viene postulata
l’integrale reiezione, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- Il
convenuto nel proprio gravame critica l’apprezzamento delle prove effettuato
dal Pretore (art. 90 CPC), il che è senza dubbio legittimo.
La
critica prescinde tuttavia in parte dal contenuto concreto delle varie
emergenze processuali, per esaurirsi nell’asserzione di supposte regole o
modalità preconcette per la valutazione delle prove.
1.1 Il
ricorrente sembra in effetti sostenere l’esistenza di una sorta di graduatoria
nella dignità dei vari mezzi di prova previsti da codice di rito, laddove
afferma (punto 4, pag. 4) che una deposizione testimoniale avrebbe a priori un
“rango giocoforza nettamente superiore” alle risultanze dell’interrogatorio
formale di una delle parti (cfr. anche il punto 6, pag. 7).
La
tesi, a non averne dubbi, è manifestamente infondata.
Il
legislatore non ha infatti inteso prevedere mezzi di prova di maggiore o minore
efficacia probatoria. Ciò che permette di conferire maggiore credito all’una o
all’altra prova è solo la valutazione critica del giudice della sua concludenza,
operazione che evidentemente può essere eseguita solo sulla concreta base delle
risultanze di tutte le prove assunte, così che non si può affatto a priori
ammettere per vero che una deposizione testimoniale valga più o meno di un
interrogatorio formale o di una perizia o di un documento.
1.2 Non
meno infondato è il rilievo, anche in questo caso aprioristico, che più mezzi
di prova sarebbero meglio di uno solo, ovvero che a due testimonianze
concordanti dovrebbe essere data la preferenza rispetto ad una terza
discordante.
Ciò
potrà essere vero o non esserlo, ma in ogni caso il risultato deve essere
frutto, una volta ancora, della libera valutazione da parte del giudice circa
la concludenza del concreto contenuto delle prove assunte, e non
dell’applicazione di regole preconcette, che svuoterebbero di ogni significato
l’apprezzamento che la procedura ha inteso accordare al giudice.
1.3 Quo
al concreto contenuto delle censure, si rileva che bene ha fatto il Pretore a
misconoscere qualsivoglia rilievo alle deposizioni __________ e __________, a torto invocate al punto 4 del
gravame, dal momento che le stesse non sono fondate sulla percezione personale
dei testi delle circostanze rilevanti, ma al contrario sul semplice racconto di
quelle circostanze da parte di altre persone (il __________ per la teste
__________ e l’istante per la teste
__________), così che le stesse sono in definitiva prive di efficacia
probatoria (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 90, n. 8; II CCA 11
agosto 1995 in re V./C, 27 aprile 1995 in re H./G., 5 gennaio 1995 in re
R./R.).
Allo
stesso modo, non può essere ravvisata nel Pretore violazione del proprio potere
di apprezzamento delle prove per avere eliso le discordanti risultanze della
deposizione __________ e
dell’interrogatorio formale dell’istante circa il contenuto delle affermazioni
fatte dall’istante stessa alla fine del turno del 3 agosto sul fatto di
ripresentarsi al lavoro il giorno successivo (Cocchi/Trezzini, opera
citata, ad art. 90, n. 8; II CCA 13 febbraio 1995 in re C. srl/L. SA).
- Ad
ogni buon conto, quest’ultima circostanza, quand’anche risolta in favore del
convenuto volendo ammettere che l’istante avrebbe dichiarato al __________ che non si sarebbe presentata al lavoro il
giorno successivo, non consentirebbe ancora di ritenere che essa ha inteso abbandonare
il posto di lavoro.
Anche
in tal caso essa non avrebbe infatti con siffatto comportamento per nulla
inteso lasciare in maniera cosciente, intenzionale e definitiva il posto di
lavoro (DTF 112 II 49; II CCA 15 marzo 1994 in re D./M. & Co;
JAR 1994, pag. 229; Brühwiler, Handkommentar zum Einzelarbeitsvertrag,
pag. 214), ma si sarebbe limitata ad annunciare l’assenza per un giorno in
conseguenza di un diverbio con il collega __________, che nega la propria
responsabilità ma ammette lo screzio e l’esistenza di rapporti conflittuali, il
che per costante giurisprudenza di questa Camera non costituisce abbandono del
posto di lavoro (cfr. in materia di cameriere: II CCA 6 dicembre 1995 in
re E./C.: abbandono del posto poco prima della fine del turno per lite con il
titolare; II CCA 3 aprile 1996 in re A./H. AG: dichiarazione alla fine
del turno dell’intenzione di lasciare il posto in conseguenza di discussione
con il marito della gerente).
L’istante
ha del resto prontamente manifestato l’intenzione di riprendere il lavoro con
la lettera del 5 agosto 1996 (così anche in: II CCA 3 aprile 1996
citata, 23 marzo 1994 in re P./R. SA), seppure alla condizione di un
chiarimento con il collega, così che il convenuto non poteva in buona fede
ritenere l’avvenuto abbandono del posto da parte della dipendente, o comunque,
se aveva dei dubbi, era tenuto a procedere così come indicato dal Pretore,
invitandola a ripresentarsi senz’altro al lavoro.
In
difetto di ciò, se ne deve concludere che merita piena conferma il giudizio
pretorile laddove nega che vi sia stato abbandono del posto di lavoro da parte
della dipendente.
- Caduta
la tesi dell’abbandono del posto di lavoro, il convenuto sostiene, in
subordine, la proponibilità di un licenziamento in tronco dell’istante
(appello, punto 8, pag. 10), senza avvedersi che si tratta di una tesi
inammissibile.
Infatti,
la lettera 4 agosto 1996 del convenuto (doc. B) non era assolutamente intesa
alla pronuncia della disdetta con effetto immediato, ma bensì alla constatazione
del preteso abbandono del posto da parte dell’istante, e l’ipotesi della
pronuncia del licenziamento in tronco da parte del datore è del resto stata
esplicitamente smentita dallo stesso convenuto in occasione dell’udienza di
discussione (verbale 18 novembre 1996, pag. 2).
Il
fatto che il Pretore, per un eccesso di zelo, si sia chinato anche sull’ipotesi
del licenziamento in tronco (consid. 5-9), giungendo ad escludere l’esistenza
di motivi gravi, non modifica evidentemente il fatto che tale licenziamento non
è mai stato pronunciato, così che non vi è motivo in questa sede di riesaminare
la questione a sapere se l’istante abbia o meno simulato uno stato di malattia,
e se ciò, se del caso, costituisca motivo grave ai sensi dell’art. 337 CO.
- Il
convenuto contesta infine la decisione del Pretore di ritenere per la durata
residua del contratto un salario di fr. 3’100.-- al mese a fronte di un
contratto che indica soli fr. 2’600.--.
4.1 Il
Pretore ha giustamente rilevato che l’ammontare mensile richiesto è rimasto
all’atto pratico incontestato, con il che esso poteva essere ritenuto quale
base di computo.
Il
convenuto sostiene invece che la massima ufficiale che disciplina la procedura
avrebbe imposto di indagare sulla discrepanza tra il salario contrattuale e
quello richiesto.
A
torto: nonostante la massima ufficiale, il Pretore può e deve comunque tenere
conto delle ammissioni delle parti riguardanti le domande o le tesi di fatto
dell’avversario (per la procedura per mercedi e salari: II CCA 14 ottobre
1997 in re D.F./P., con rinvio a: Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art.
170, n. 2 e 3), così che a giusta ragione il Pretore non si è dipartito dall’incontestata
richiesta dell’istante.
4.2 Ad
ogni modo la pretesa di fr. 3’100.-- mensili appare giustificata anche nel
merito. I conteggi relativi ai salari dei mesi di giugno e luglio 1996 (doc. G
e G1) dimostrano che in conseguenza della clausola contrattuale che accordava
all’istante una partecipazione sugli utili essa, a fronte di un salario teorico
di fr. 2’600.-- lordi, ha in realtà percepito fr. 2’820.55 e fr. 3’382.80
netti, ovvero in media poco più di fr. 3’100.--.
Dovendosi
verosimilmente ammettere che anche nei restanti mesi della stagione estiva vi
sarebbe stata la concreta possibilità di partecipare agli utili (cfr in tal
senso il verbale 18 novembre 1996, pag. 2: “periodo di forte lavoro”), bene ha
fatto il Pretore a determinarsi sulla base dell’importo di fr. 3’100.-- al
mese.
- L’istante
con l’appello adesivo ritiene di non potere essere considerata soccombente ai
fini del computo delle ripetibili per il motivo che la parziale reiezione
dell’istanza è stata determinata dai pagamenti effettuati dall’assicurazione
contro la disoccupazione.
La
tesi, rimasta allo stadio di sterile affermazione di parte, è manifestamente
temeraria: stante la cessione legale di cui all’art. 29 LADI, è pacifico che il
dipendente perde la legittimazione a fare valere in causa quanto gli è già
stato versato (II CCA 3 ottobre 1995 in re C./O. SA), e perciò egli non
può essere altro che soccombente se egli nondimeno procede per quegli importi
nei confronti del datore di lavoro.
Ne
segue la reiezione sia dell’appello principale che di quello adesivo, entrambi
privi di qualsivoglia fondamento.
Non
si prelevano tasse o spese.
Le
ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia
I. L’appello
9 settembre 1997 __________ è respinto.
II. Non
si prelevano tasse o spese. Il convenuto rifonderà all’istante fr. 500.-- per
ripetibili di appello.
III. L’appello
adesivo 25 settembre 1997 __________ è respinto.
IV. Non
si prelevano tasse o spese. L’istante rifonderà al convenuto fr. 150.-- per
ripetibili di appello.
V. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Città.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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