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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.199
Data decisione, Autorità:
22.07.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00199
Lugano
22 luglio 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. DI 97.122
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 15
maggio 1997 da
__________ rappr. dall’ avv. __________
contro
in
materia di validità della disdetta del contratto di locazione nella quale il
Pretore, con sentenza 8 luglio 1997, ha così pronunciato:
-
La
disdetta 5 febbraio 1997 fatta notificare dalla signora __________ al convenuto
signor __________ e concernente il contratto di locazione 23 maggio 1994 per
l’appartamento nello stabile __________in via __________, __________, è
dichiarata valida.
-
La
domanda di protrazione formulata dal convenuto __________ è respinta.
-
La
tassa di giustizia di Fr. 200.- e le spese, da anticipare dall’istante, sono a
carico del convenuto.
Appellante
il convenuto __________ con ricorso in appello 17 luglio 1997, con il quale
chiede, in via principale, l’effetto sospensivo della sentenza del Pretore e,
in via subordinata, la sospensione di ogni azione intesa allo sfratto sino al
25 agosto 1997, data alla quale egli potrà occupare un nuovo alloggio.
Letti
ed esaminati gli atti ed i documenti di causa
Considerato
in fatto ed in diritto
che l’appellante,
nelle stringate motivazioni di ricorso, indica che il suo appello “concerne la
sentenza citata in oggetto” (ossia quella del Pretore di Locarno-Campagna
dell’8 luglio 1997) ed aggiunge che “contesta integralmente la succitata
sentenza, rimandando in merito agli atti depositati presso la predetta Pretura”
per poi concludere con le domanda sottoposte a giudizio dell’autorità d’appello
così come evidenziato in ingresso della presente decisione;
che le domande come tali,
intese unicamente ad ottenere l’effetto sospensivo della sentenza impugnata
rispettivamente la sospensione di una procedura di sfratto - per di più nemmeno
iniziata - non soddisfano il requisito per il quale lo scopo dell’appello è
quello di sottoporre a verifica il giudizio di primo grado affinché l’autorità
di ricorso abbia, se del caso, a riformarlo con un diverso giudizio che quello
sostituisce (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 309 n. 4);
che infatti, con le
domande formulate in appello, l’appellante non sembra assolutamente mettere in
discussione la validità della contestata disdetta e nemmeno la mancata
concessione della protrazione della locazione tanto è vero che lo scopo
perseguito è solo ed inequivocabilmente quello di non far eseguire la sentenza
prima del 25 agosto 1997 quando potrà occupare un nuovo alloggio;
che, mancando domande
precise d’appello, l’atto di ricorso è nullo (art. 309 cpv. 5 CPC);
che, anche se si volesse
prescindere dalla mancanza di qualsiasi domanda intesa alla riforma del primo
giudizio, l’appello sarebbe comunque nullo poiché fa difetto ogni e qualsiasi
motivazione intesa a criticare la soluzione adottata dal Pretore (art. 309 cpv.
5 CPC con riferimento al cpv. 2 litt. f dello stesso articolo);
che infatti il richiamo a
motivazioni espresse in altri allegati o in altra sede non vale a supplire la
motivazione totalmente mancante dell’appello all’esame ed è proceduralmente
inammissibile (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 309 n. 7; II CCTF 10
febbraio 1997 B. c. N.; DTF 110 II 74 consid. I 1; Rep. 1982,
40);
che l’appello, nullo, può
così essere sanzionato già all’esame preliminare dell’art. 313bis CPC senza
necessità di intimazione per osservazioni alla controparte;
Per i quali motivi
vista, per le spese, la vigente TG
dichiara e pronuncia
-
L’appello 17 luglio
1997 __________ è nullo.
-
La tassa di
giustizia in Fr. 50.- e le spese in Fr. 20.- (totale Fr. 70.-) sono a carico
dell’appellante.
-
Intimazione a: -
Comunicazione alla Pretura
di Locarno-Campagna
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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