AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.19
Data decisione, Autorità:
06.08.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00019
Lugano
6 agosto 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa - inc. no. OA.94.01032 (già 735) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3 -
promossa con petizione 13 giugno 1989 da
contro
__________ rappr. dall’avv. __________
con
cui l’attrice ha chiesto il disconoscimento di un debito di fr. 70’000.- nonché
la condanna del convenuto al pagamento di fr. 7’406.- oltre interessi;
domande
avversate dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione e in via riconvenzionale
ha a sua volta chiesto la condanna di controparte a rifondergli la somma di fr.
23’511.43 oltre interessi;
domanda
riconvenzionale cui l’attrice si è opposta;
sulle
quali il Pretore si è pronunciato con sentenza 18 dicembre 1996, con cui ha
parzialmente accolto la petizione accertando l’inesistenza del debito
limitatamente a fr. 15’801.- ed ha per contro respinto le ulteriori pretese
creditorie di cui alla petizione ed alla domanda riconvenzionale;
appellante
la parte attrice con atto di appello 20 gennaio 1997 con cui chiede la riforma
del querelato giudizio nel senso che la petizione venga integralmente accolta
con protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado;
mentre
la parte convenuta con osservazioni 6 marzo 1997 ha postulato la reiezione del
gravame, protestando spese e ripetibili;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto
A. Con contratto 22
febbraio 1985 la __________ ha incaricato l’arch. __________ delle prestazioni
d’architetto relative alla realizzazione di un centro alberghiero-terapeutico
sui mappali n. __________, __________e __________RFD di Lugano - __________
(doc. B).
La procedura di
approvazione del progetto fu alquanto laboriosa, tanto è vero che una prima
domanda di costruzione, inoltrata il 22 aprile 1985 (doc. 8) ed accolta da
Municipio e Cantone nel gennaio-febbraio 1987 (doc. 16 e 17), il 26 febbraio
1988 fu annullata dal Tribunale cantonale amministrativo (doc. 21); la domanda
di costruzione (variante 1988) poté pertanto essere approvata solo il 26 maggio
1989.
B. Oggetto della
presente vertenza sono gli onorari vantati dall’architetto per le sue
prestazioni e che quest’ultimo ha fatturato in complessivi fr. 174’997.43, di
cui fr. 81’486.- già soluti mediante acconti (doc. C).
Mentre con la petizione 13
giugno 1989 la ____________________ritenendo in sostanza che le prestazioni
effettuate dalla controparte potessero tutt’al più giustificare
complessivamente un onorario di fr. 74’080.-, ha chiesto che fosse accertata
l’inesistenza di un debito a suo carico di fr. 70’000.- -somma per la quale il
convenuto il 23 maggio 1989 (doc. T), sulla base di un riconoscimento di debito
(doc. I), aveva ottenuto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione
interposta al PE no. __________dell’UE di Lugano, Circ. 1 (doc. Q)- nonché la
condanna di controparte a restituirle gli acconti versati in eccedenza (fr.
7’406.-); con la risposta e domanda riconvenzionale 3 gennaio 1990, il
convenuto, oltre a postulare la reiezione della petizione, ha a sua volta
chiesto il versamento del saldo per le sue prestazioni professionali, ovvero di
ulteriori fr. 23’511.43 (che risultavano dall’importo fatturato di fr.
174’997.43, dedotti gli acconti già percepiti di fr. 81’486.- ed il credito di
fr. 70’000.- di cui all’azione di disconoscimento).
C. Con sentenza 18
dicembre 1996 il Pretore, in parziale accoglimento della petizione, ha
accertato l’inesistenza del debito limitatamente a fr. 15’801.- ed ha per
contro respinto le ulteriori pretese creditorie di cui alla petizione ed alla
domanda riconvenzionale.
Il giudice di prime cure
ha innanzitutto escluso che a carico del convenuto potesse essere ravvisata
un‘inadempienza colpevole nell’espletamento dell’incarico, segnatamente per
quanto riguardava la mancata approvazione della prima domanda di costruzione ed
i ritardi che si erano progressivamente accumulati; sulla base del referto
peritale, egli ha quindi accertato che l’onorario a favore del convenuto andava
fissato complessivamente in fr. 135’685.- e di conseguenza ha concluso che l’importo
ancora dovuto a quest’ultimo, dedotti gli acconti già percepiti, ammontava a
soli fr. 54’199.-: di qui l’accoglimento dell’azione di inesistenza del debito
limitatamente a fr. 15’801.-, pari alla differenza tra il credito così
accertato e quello di cui al riconoscimento di debito.
D. Con appello 20
gennaio 1997 l’attrice chiede la riforma del querelato giudizio nel senso che
la petizione venga integralmente accolta con protesta di spese e ripetibili di
primo e secondo grado.
L’appellante espone
innanzitutto diffusamente i motivi giustificanti -a suo dire- il riconoscimento
di un’inadempienza colpevole e pregiudizievole a carico del convenuto; per
quanto riguarda l’accertamento delle prestazioni effettivamente svolte da
quest’ultimo, ribadisce la correttezza dell’importo di fr. 74’080.- che essa
aveva indicato in petizione: in effetti, sempre a suo dire, il convenuto non
avrebbe presentato la stima dei costi di costruzione e delle scadenze, non
avrebbe allestito né gli studi di dettaglio, né il preventivo di costruzione,
né tanto meno i piani esecutivi provvisori, l’esecuzione di questi ultimi
essendo oltretutto impossibile in mancanza del necessario predimensionamento da
parte dell’ingegnere; in ogni caso andava tenuto conto del fatto che l’attrice
a suo tempo aveva anticipato alla ditta __________ una somma di fr. 20’000.-
che questa vantava nei confronti del convenuto, e non da ultimo del danno che
all’attrice stessa era derivato per il fatto che, a seguito degli ingenti
ritardi, un finanziatore aveva infine deciso di ritirarsi dal progetto.
E. Delle osservazioni 6
marzo 1997 della parte convenuta con cui si postula la reiezione del gravame
protestando spese e ripetibili si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto
- Come già accennato,
con la petizione l’attrice ha innanzitutto rimproverato al convenuto una grave
inadempienza nello svolgimento del suo mandato, sia per aver commesso un grave
errore nella presentazione del progetto -che costò l’annullamento della prima
domanda di costruzione- sia per non aver ossequiato i tempi previsti per la
progettazione; essa ha quindi contestato gli onorari esposti dallo specialista,
ritenendo che buona parte delle prestazioni fatturate non fossero state
eseguite.
In realtà, però, oggetto
della causa che qui ci occupa è unicamente quest’ultima questione, ovvero
quella a sapere se l’architetto abbia effettivamente prestato quanto ha
fatturato.
1.1 Sempre in petizione,
infatti, l’attrice, pur osservando da una parte che le gravi manchevolezze a
carico del convenuto -con i ritardi che ne erano conseguiti- le avevano
comportato un grave danno finanziario, configurabile negli interessi passivi
subiti, nell’aumento dei costi di costruzione e nel mancato guadagno, e pur
asserendo dall’altra che questo danno dovuto ad inadempienza dell’architetto
doveva andare a carico di quest’ultimo sia in base agli accordi contrattuali
sia in base alle norme di cui agli art. 97 e ss. CO, ha espressamente concluso
che essa si riservava comunque di farlo valere successivamente, e meglio
allorquando lo stesso sarebbe stato definitivamente cifrabile (p. 7); nella
sede pretorile -così sempre l’attrice in petizione- essa si limitava pertanto a
chiedere il disconoscimento del debito ed il risarcimento di quanto pagato alla
controparte oltre alle prestazioni da lui effettivamente svolte (p. 7); detto
altrimenti, si trattava in sostanza di stabilire qual era l’importo
effettivamente dovuto al convenuto per le prestazioni valide effettuate,
dedotti gli acconti versati (p. 7).
1.2 Se ciò non bastasse,
in replica l’attrice è stata ancor più esplicita: dopo aver meglio esposto le
posizioni di danno che le era derivato a seguito delle manchevolezze
rimproverate alla controparte, essa ha infatti precisato a chiare lettere che,
“non essendo per ora richiesto un risarcimento al convenuto”, la prova formale
del danno poteva essere omessa (p. 11); quindi ha ribadito che il mancato
pagamento del saldo di fr. 70’000.- era dovuto unicamente al fatto che il convenuto
non aveva realizzato parte delle prestazioni di cui chiedeva di essere onorato
(p. 18 e 19).
- Ciò premesso, le
argomentazioni con cui l’appellante rimprovera alla controparte gravi
manchevolezze nell’adempimento del mandato -e se ne avvede anche la parte
appellata a p. 10 delle osservazioni al gravame- devono essere senz’altro
considerate irricevibili: nella misura in cui già non potevano giustificare la
reiezione della petizione in prima sede (in quanto l’attrice stessa si era
espressamente riservata di far valere in altra sede il risarcimento a lei
eventualmente dovuto a questo titolo), a maggior ragione esse non possono
comportare ora, in sede di appello, una modifica in tal senso del giudizio di
prime cure.
Abbondanzialmente,
ancora con riferimento alle eventuali manchevolezze rimproverate al convenuto,
si osserva che questa Camera ha già avuto modo di stabilire che il
mandatario può pretendere la propria remunerazione, solo nella misura in cui i
suoi servigi siano utilizzabili per il mandante: nel caso contrario dovrà
accettare di vedersi ridurre il proprio onorario (Rep. 1970, p. 212; Fellmann,
Commentario bernese, n. 498 e 502 ad art. 394 CO) rispettivamente, se il suo
agire si rivela -stante la sua responsabilità- inutilizzabile per il mandante,
non potrà pretendere alcuna retribuzione (IICCA 26 settembre 1996 in re G.L.
SA/C., 16 gennaio 1997 in re M./F.).
Nel
caso di specie l’attrice tuttavia non ha assolutamente affermato nel corso di
causa che le prestazioni del convenuto, fossero state anche manchevoli,
avrebbero giustificato una riduzione del suo onorario o addirittura il suo
mancato riconoscimento, siccome le stesse sarebbero state inutilizzabili. In
ogni caso, è chiaro che una tale riduzione non poteva assolutamente entrare in
linea di conto, in quanto il progetto -nella forma della variante- è stato
infine approvato ed era perciò perfettamente utilizzabile: giova al proposito
ricordare che per l’allestimento della variante il convenuto non ha esposto
alcun onorario e che, anzi, si è limitato a chiedere la remunerazione di quanto
svolto con riferimento al primo progetto (risposta p. 21 e 22, duplica p. 10).
- In
questa sede si tratterà perciò unicamente di esaminare le censure sollevate in
relazione alle prestazioni fatturate dal convenuto e che -a giudizio
dell’appellante- in realtà non sarebbero state eseguite, se non parzialmente.
L’art.
253 CPC stabilisce che il giudice non è di principio vincolato dall’opinione
dei periti e che egli si pronuncia secondo la propria convinzione, così come
del resto previsto dall’art. 90 CPC. In presenza di una perizia giudiziaria il
giudice deve pertanto esaminare se il perito ha tenuto conto dei fatti e degli
argomenti a favore e contro le rispettive tesi e -ritenuto che il giudice non è
esperto della materia specifica- se le conclusioni a cui egli è giunto sono
logiche e convincenti, cioè prive di punti oscuri, lacune o contraddizioni. Ciò
nondimeno, il giudice che decide di aderire alle conclusioni del perito non è
tenuto a darne una motivazione particolareggiata nella sentenza. Se per contro
egli intende distanziarsi dalle conclusioni a cui è giunto il perito, onde non
eccedere il proprio potere di apprezzamento, deve motivare in modo concreto e
rigoroso le ragioni che lo hanno condotto a dissentire dall’opinione
dell’esperto, non bastando in proposito l’adduzione di mere congetture o di
considerazioni soggettive (Cocchi/Trezzini, CPC, N. 3 e 4 ad art. 253; IICCA
7 marzo 1994 in re A./L.; 14 marzo 1994 in re F. G. SA/M., 19 dicembre 1994 in
re R. e T./P. S.A., 13 giugno 1995 in re L./E., 13 luglio 1995 in re M./C., 27
marzo 1996 in re I. SA/I. SA, 12 aprile 1996 in re P./R.).
Nel
caso di specie, a prescindere da alcune critiche mosse dall’appellante nei
confronti di singoli accertamenti del perito giudiziario -che verranno
esaminate, in quanto rilevanti, nei prossimi considerandi- si prende atto che
il referto peritale in quanto tale non è stato sostanzialmente contestato
dall’appellante. Non essendovi motivi particolari che possano farlo apparire
erroneo, questa Camera ritiene senz’altro di poter far capo alle sue
risultanze.
3.1 L’appellante
sostiene innanzitutto che il convenuto non avrebbe presentato la stima dei
costi di costruzione e delle scadenze, ciò che giustificherebbe una riduzione del
suo onorario per la fase del progetto di massima.
La
censura è del tutto infondata, tanto è vero che il perito ha confermato che la
stima sommaria dei costi, prevista dall’art. 4.1.4. SIA 102, è stata
effettivamente eseguita (perizia p. 9) e corrisponde ai doc. 33 (perizia p. 4,
complemento perizia p. 9) e doc. 35 (perizia p. 11); è ben vero che agli atti
non risulta esservi un piano generale delle scadenze: secondo il perito, è
tuttavia prassi che in quella fase un tale piano difficilmente possa essere
realizzato, non conoscendosi ancora i tempi tecnici per ottenere l’approvazione
del progetto (perizia p. 11).
3.2 L’appellante
contesta inoltre l’allestimento da parte dell’architetto degli studi di
dettaglio nonché l’esistenza del preventivo di costruzione, per cui chiede che
la percentuale d’onorario relativa alla fase del progetto definitivo sia
ridotta dal 26% previsto nella fattura di cui al doc. C al 14%: essa non sia
avvede tuttavia che per questa fase della progettazione il primo giudice ha riconosciuto
una percentuale di remunerazione ridotta nella misura del 16.5% (perizia p.
13), che a giudizio di questa Camera può senz’altro essere confermata.
Il
perito, una volta esaminati i documenti agli atti è innanzitutto giunto alla
conclusione che il convenuto aveva eseguito circa il 50% della prestazione
relativa agli studi di dettaglio di cui all’art. 4.2.4 SIA 102 (per i
particolari della posizione, cfr. perizia p. 13, complemento perizia p. 5), il
che imponeva di riconoscergli a quel titolo una percentuale del 2.5%, invece
del 5% (perizia p. 13): di questa riduzione il Pretore ha comunque già tenuto
conto nel querelato giudizio.
Quanto
al preventivo vero e proprio, il primo giudice, riferendosi alla perizia
giudiziaria (perizia p. 13 e 14, complemento perizia p. 9), ne ha già escluso
la remunerazione, rilevando come tale prestazione, prevista dall’art. 4.2.5 SIA
102, non fosse stata concretamente eseguita: la censura dell’appellante in tal
senso è pertanto priva d’oggetto.
3.3 A
giudizio dell’appellante nulla dovrebbe infine essere riconosciuto alla
controparte per la fase di preparazione dell’esecuzione, non essendovi agli
atti alcun piano esecutivo provvisorio; in mancanza del predimensionamento da
parte dell’ingegnere, l’allestimento di questi ultimi era, a suo parere,
oltretutto impossibile.
Il
Pretore, facendo ancora una volta proprio il parere del perito (perizia p. 4,
12 e 14, doc. 48), ha per contro ammesso l’esistenza dei piani esecutivi
provvisori, riconoscendo quindi la pretesa parziale -70% dell’intero ammontare
(12%)- che il convenuto aveva esposto a questo titolo (perizia p. 14,
complemento perizia p. 6). Il perito ha d’altro canto ritenuto, a ragione, che
l’ingegnere, prima della sua rinuncia al mandato, avesse già effettuato, almeno
in parte, il predimensionamento e l’impostazione statica dell’edificio,
interventi necessari per consentire l’allestimento dei piani provvisori
(perizia p. 4, 6 e 7, complemento perizia p. 2, 4 e 6): tale circostanza è
stata per altro confermata dall’ingegnere incaricato (teste __________ p. 1).
- In
merito alle altre censure sollevate dall’appellante, si osserva quanto segue:
4.1 La
circostanza che l’attrice a suo tempo possa aver anticipato alla ditta
__________ una somma di fr. 20’000.- che questa vantava nei confronti del
convenuto, somma che essa intende ora porre in compensazione, è del tutto
irrilevante: a parte il fatto che la censura è irricevibile, siccome la stessa
non è stata formulata nell’ambito dell’azione principale, bensì unicamente con
riferimento alla domanda riconvenzionale (cfr. risposta riconvenzionale p. 20,
replica riconvenzionale p. 5 e 6, duplica riconvenzionale p. 3 e 4) -il
giudizio sulla quale, non impugnato, è ormai cresciuto in giudicato-, e che il
credito eventualmente dovuto dal convenuto alla __________ ammontava semmai a
fr. 5’000.- (cfr. doc. 36 e 45; teste __________ p. 6), in ogni caso non
risulta che il pagamento della nota della __________ da parte dell’attrice sia
avvenuto con l’accordo del convenuto debitore, per cui non si può assolutamente
ritenere che essa sia surrogata nella posizione del creditore (art. 110 cifra
2 CO; IICCA 13 giugno 1995 in re S./G.) e che possa ora quindi
compensare quell’importo.
4.2 Il
fatto infine che all’attrice sia derivato un danno in quanto, per gli ingenti
ritardi riscontrati, l’ing. __________ avrebbe infine deciso di ritirarsi dal
progetto, è, ancora una volta, irricevibile.
Già
è stato detto nei considerandi precedenti che l’attrice ha voluto escludere
dalla presente causa qualsiasi pretesa di risarcimento verso il convenuto per
le eventuali manchevolezze da lui commesse e per i ritardi nell’approvazione
del progetto; la richiesta qui in esame sarebbe in ogni caso infondata anche
nel merito, la parte non avendo minimamente provato in che ordine di grandezza
si muovesse quel danno.
- L’appello,
del tutto infondato ed al limite del temerario, deve pertanto essere respinto.
La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148
CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 20
gennaio 1997 __________ nella misura in cui è ricevibile è respinto.
II. Le spese della
procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
850.-
b) spese fr.
50.-
Totale fr.
900.-
da anticiparsi
dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte
appellata fr. 1'500.- per ripetibili.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Lugano, Sezione 3
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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