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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.188
Data decisione, Autorità:
05.11.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00188
Lugano
5 novembre 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.94.211 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud
promossa con petizione 27 febbraio 1991 da
rappr.
da: avv. __________
contro
__________ rappr. da: st.leg. __________
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 12’000.--
oltre accessori a titolo di mercede dell’appaltatrice;
Domanda
avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione e che
il Pretore con sentenza 5 maggio 1997 ha accolto;
Appellante
la convenuta, che con atto di appello del 25 giugno 1997 postula la riforma del
querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione per fr. 6’000.-- oltre
accessori;
Mentre
l’attrice con osservazioni del 27 agosto 1997 postula la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se deve
essere accolto l’appello
-
- tassa di
giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. La
convenuta nel 1989 ha appaltato all’attrice la fornitura e la messa in opera di
un ascensore idraulico per un’abitazione unifamiliare contro una mercede di fr.
36’000.--, pagata dalla committente solo in misura di fr. 24’000.--, dal che la
presente causa per il saldo di fr. 12’000.-- oltre interessi.
B. La
convenuta nella risposta del 22 aprile 1991 si è opposta alla petizione,
adducendo la difettosità dell’opera fornita, conseguente al fatto che l’attrice
ha omesso di segnalare che l’impresa di costruzione aveva eseguito la tromba
dell’ascensore non a piombo, difetto visibile ad occhio nudo.
L’attrice
dopo la tempestiva segnalazione di tale difetto avrebbe tentato la sua
correzione, ma senza ottenere risultato.
Stante
il difetto, l’attrice sarebbe tenuta al risarcimento del danno e a lasciarsi
imputare la riduzione della mercede ai sensi dell’art. 368 cpv. 2 CO, con il
che nulla le sarebbe dovuto.
C. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’esistenza tra le parti di un
contratto di appalto, ha rilevato che la difettosità dell’ascensore sarebbe
dovuta alle manchevolezze dell’opera precedentemente fornita dall’impresa di
costruzioni. Contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, l’attrice l’avrebbe
informata del difetto, ricevendone l’indicazione di posare comunque l’ascensore
allineandolo alla porta d’entrata superiore.
L’appaltatrice
non potrebbe di conseguenza essere ritenuta responsabile per il difetto, e
perciò la petizione sarebbe da accogliere.
D. Con
l’appello la convenuta postula la riforma del querelato giudizio nel senso di
ammettere la petizione limitatamente a fr. 6’000.-- oltre interessi.
L’avviso
della difettosità della tromba dell’ascensore sarebbe stato dato dall’attrice
ad un capocantiere, persona non abilitata, secondo la dottrina, alla ricezione
di simili avvisi, mentre la committente si sarebbe accorta da sola del difetto
in una fase avanzata dei lavori di posa dell’ascensore.
Mancando
l’avviso di cui all’art. 365 cpv. 3 CO, l’attrice dovrebbe rispondere delle
conseguenze del difetto, ovvero dei costi di riparazione del difetto,
quantificati in fr. 6’000.-- dal perito.
E. Delle
osservazioni 27 agosto 1997 dell’attrice, che conclude per la reiezione del
gravame protestando spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei
successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
-
Dall’esame
degli atti, ed in particolare della perizia giudiziaria, si rileva che la
fornitura dell’opera complessiva costituita da un ascensore funzionante
tecnicamente e correttamente inserito dal profilo estetico nel contesto della
casa in questione richiedeva il concorso dell’impresa di costruzioni, preposta
alla costruzione del vano, della ditta attrice, responsabile della fornitura e posa
dell’ascensore, del falegname, addetto alla rifinitura estetica mediante la
posa di stipiti in legno, ed evidentemente della direzione lavori, incaricata
del coordinamento e della sorveglianza dei vari artigiani.
-
Di
queste persone, l’unica ad avere lavorato secondo le regole dell’arte è
indubbiamente stata l’attrice, la quale ha fornito un apparecchio perfettamente
funzionante e si è adoperata per ridurre al minimo le conseguenze dei
grossolani errori commessi dal capomastro nella costruzione della tromba
dell’ascensore, tanto che il perito afferma che il problema residuo è
unicamente di natura estetica (risposta 6, pag. 3).
Tale
problema residuo avrebbe potuto (e dovuto) essere risolto dal falegname, che se
avesse eseguito un lavoro di rifinitura più curato avrebbe notevolmente
migliorato e perfino trovato soluzione al problema estetico (perizia, risposta
7, pag. 4).
Non
va inoltre dimenticata la manifesta responsabilità della direzione dei lavori,
imputabile alla convenuta, che ha omesso di rilevare e di far correggere prima
dell’arrivo della ditta attrice i vizi di costruzione della tromba
dell’ascensore, che la stessa convenuta afferma essere gravi e accertabili
anche da un profano (risposta, punto 9, pag. 4).
- In
simili circostanze mal si comprende come la convenuta insista nel cercare delle
pecche nell’operato dell’unico artigiano (o professionista) che ha dato buona
prova di sé per il fatto che questi avrebbe omesso di notificare il difetto
della tromba dell’ascensore a persona atta a ricevere la notifica.
Tale
argomentazione, senza che nemmeno occorra esaminarne il fondamento, è comunque
destituita da rilevanza alcuna per il semplice motivo che, a ben vedere, il
lamentato difetto di fr. 6’000.-- non riguarda affatto l’opera dell’attrice ma
bensì quella del falegname che, come afferma il perito, ha omesso di dedicare
la necessaria cura alla rifinitura del suo lavoro, cosa che avrebbe permesso la
soddisfacente soluzione del problema estetico, peraltro causato da deficienze
altrui e non da errori dell’attrice.
Non
può che seguirne la reiezione del gravame.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
25 giugno 1997 __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 230.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 250.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere
all’attrice fr. 600.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura di Mendrisio-Sud.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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