AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.187
Data decisione, Autorità:
14.10.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00187
Lugano
14 ottobre 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa per mercedi e salari DI.96.79 della Pretura del distretto di Riviera, promossa con istanza
25 giugno 1996 da
__________ rappr. da__________ __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui
l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 8’864.95
oltre accessori in conseguenza del contratto di lavoro, domanda aumentata a fr.
11’762.35 oltre accessori in corso di causa;
Domanda
avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione dell’istanza e che il
Pretore con sentenza 5 giugno 1997 ha accolto per fr. 9’270.35 oltre interessi;
Appellante
la convenuta, che con atto di appello con richiesta di effetto sospensivo del
19 giugno 1997 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere
l’istanza;
Appello sul quale
l’istante non si è espressa.
Richiamato
il decreto 25 giugno 1997 del Presidente di questa Camera che ha concesso
effetto sospensivo al gravame;
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’istante
ha iniziato a lavorare per la convenuta il 18 gennaio 1995 in qualità di
cameriera contro un salario mensile di fr. 2’650.-- lordi, previsto dal
contratto doc. B.
Il
18 aprile 1996 le parti hanno sottoscritto un nuovo contratto prevedente un
salario lordo di fr. 2’459.25 (doc. C).
Il
13 giugno 1996 la convenuta ha disdetto il contratto di lavoro per il 31 luglio
addebitandole gravi mancanze nella condotta professionale (doc. E).
Il
21 giugno 1996 il legale della convenuta, ritenendosi ora certo della
sussistenza degli addebiti, ha pronunciato il licenziamento con effetto
immediato (doc. F).
B. Ritenendo
ingiustificato tale provvedimento, l’istante ha chiesto la condanna della
convenuta al pagamento di fr. 8’864.95 oltre interessi, corrispondenti al
salario per il periodo di disdetta, alla quota parte della tredicesima
mensilità e alla differenza sul salario pattuito per il periodo dal gennaio
1995 all’aprile del 1996, domanda poi estesa a fr. 11’762.35 oltre interessi
sulla base del conteggio doc. I.
C. All’udienza
di discussione del 18 luglio 1996 la convenuta si è opposta all’istanza,
confermando gli addebiti di cui alla lettera di licenziamento.
Sarebbero
comunque contestate le pretese dell’istante, che, per quanto fondate,
andrebbero inoltre compensate con contropretese della convenuta conseguenti
alle gravi inadempienze dell’istante.
D. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto ingiustificato il licenziamento
in tronco pronunciato dalla convenuta.
Essa
avrebbe da tempo conosciuto le asserite inadempienze dell’istante, ma non
avrebbe provato di averla precedentemente ammonita, mentre senza riscontro
sarebbe rimasta l’affermazione di cui alla lettera di licenziamento in tronco,
secondo cui essa avrebbe nel frattempo acquisito le prove certe
dell’inadempienza dell’istante.
Contro
la di lei pretesa, che sarebbe di principio da ammettere in toto, la convenuta
potrebbe opporre in compensazione unicamente fr. 2’492.--, e perciò l’istanza
sarebbe da accogliere per la differenza di fr. 9’270.35 oltre interessi, mentre
non si giustificherebbe di attribuire alla procedente anche un’indennità
fondata sull’art. 337c cpv. 3 CO.
E. Con
tempestivo gravame datato 19 giugno 1997 la convenuta chiede la riforma della
sentenza pretorile nel senso di respingere l’istanza.
Contrariamente
a quanto ritenuto dal Pretore, l’istante sarebbe stata debitamente e
ripetutamente richiamata al riguardo delle sue violazioni contrattuali, da
ultimo con la raccomandata del 31 maggio 1996, ma senza risultato.
Sarebbe
inoltre errato affermare che la convenuta ha integralmente riconosciuto le pretese
dell’istante, avendole essa ammesse solo per fr. 4’554.80 e fr. 1’119.70.
A
torto sarebbe poi stata negata la pretesa risarcitoria di fr. 582.-- per il
biglietto aereo, avendo la convenuta fornito la prova del fatto che essa non
intendeva regalare l’importo in questione all’istante, tanto più che l’onere
della prova graverebbe l’istante.
Pure
a torto sarebbero infine state respinte le pretese compensatorie relative alla
sottrazione dei gettoni della slot-machine e al tempo che l’istante dedicava al
gioco, dal momento che il Pretore stesso avrebbe ammesso siffatto comportamento
anticontrattuale della dipendente.
F. L’istante
non ha presentato osservazioni all’appello della convenuta.
Considerato
in diritto:
- In
base all’art. 337 CO, norma sostanzialmente immutata anche dopo la riforma
legislativa in vigore dal 1° gennaio 1989, “il datore di lavoro e il lavoratore
possono in ogni tempo recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause
gravi”.
Presupposto
è quindi il sussistere di un motivo grave, cioè tale rendere oggettivamente
intollerabile la prosecuzione del contratto secondo il principio generale della
buona fede anche solo fino al prossimo termine ordinario di disdetta (art. 337
cpv. 2 CO; DTF 117 II 562, 111 II 245; Brühwiler, Handkommentar zum
Einzelarbeitsvertrag, Berna, 1978, pag. 201; Streiff/Von Känel, Arbeitsvertrag,
5. edizione, Zurigo, 1992, n. 2 ad art. 337 CO).
Le
circostanze invocate per il licenziamento in tronco devono essere esaminate dal
giudice secondo il suo libero apprezzamento ed in rapporto al singolo caso,
alla qualifica del lavoratore, alla natura e alla durata del contratto, così
come al genere e alla gravità dei rimproveri sollevati (art. 337 cpv. 3 CO; DTF
108 II 466; Rep. 1985, pag. 130).
Le
“cause gravi” dell’art. 337 CO vengono in linea di principio suddivise da
dottrina e giurisprudenza in due grandi categorie:
Tale
suddivisione non vuole essere esaustiva, in quanto anche “schwere Verfehlungen,
die das Arbeitsverhältnis an sich nicht berühren” possono essere considerate
causa grave ai sensi dell’art. 337 CO (Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht,
8. edizione, Zurigo, 1991, pag. 464).
Il
giudice non deve però prendere in considerazione il sentire soggettivo di colui
che recede con effetto immediato dal contratto, ma la situazione oggettiva
venutasi a creare (Rapp, Die fristlose Kündigung des Arbeitsvertrages,
in: BJM 1978, pag. 171 e segg.; Brühwiler, opera citata, pag.
201), ed esaminare se fosse impensabile poter esigere da colui che recede dal
contratto, se del caso adottando altri possibili provvedimenti (Rehbinder,
Berner Kommentar, n. 2 ad art. 337 CO), la continuazione dello stesso sino al
prossimo termine di disdetta (Guhl, opera citata, pag. 464).
Non
si può escludere che anche mancanze lievi possano giustificare la rescissione
in tronco del rapporto di lavoro. La loro ripetizione deve però portare a una
situazione oggettivamente insostenibile e grave per quanto riguarda la fiducia
su cui deve fondarsi il rapporto contrattuale (DTF 116 II 150; Rehbinder,
ibidem). Inoltre il datore di lavoro deve aver avvertito, senza successo, il
lavoratore delle conseguenze del suo agire anticontrattuale (Rapp, opera
citata, pag. 176; Decurtins, Die fristlose Entlassung, Muri bei Bern,
1981, pag. 27).
In
altre parole, dottrina e giurisprudenza dettano la regola secondo cui, ai fini
dell’applicazione dell’art. 337 CO, quanto più lievi sono le infrazioni, tanto
più altri elementi devono concorrere a rendere oggettivamente insostenibile la
situazione tra le parti, in particolare la ripetitività e una chiara minaccia
da parte del datore di lavoro (DTF 117 II 561, 116 II 150, 112 II 50; II
CCA 10 ottobre 1995 in re T./K. SA).
- Il
diritto di una parte alla disdetta con effetto immediato -non importa se
originato da un unico grave episodio o dalla ripetizione di mancanze di minore
rilevanza- deve essere esercitato entro breve termine dalla (o dall’ultima)
violazione contrattuale commessa dal partner.
Questo
perché la continuazione del rapporto contrattuale per un tempo maggiore di un
breve periodo di riflessione viene di fatto ad escludere che esista una situazione
di gravità tale da rendere insopportabile la prosecuzione del rapporto
contrattuale fino al prossimo termine di disdetta ordinaria, e comporta perciò
la perdita automatica del diritto di pronunciare la disdetta del contratto per
motivi gravi (DTF 97 II 146, 75 II 322, 69 II 311; II CCA 21
gennaio 1994 in re S./S. SA; Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht,
13. edizione, Berna, 1997, pag. 137; Streiff/von Kanael, opera citata,
n. 17 ad art. 337 CO).
Alla
situazione della ritardata pronuncia del licenziamento in tronco deve
necessariamente essere parificata la fattispecie in cui la parte che disdice il
contratto con effetto immediato sulla base della medesima situazione aveva
dapprima pronunciato una disdetta ordinaria (II CCA 27 giugno 1997 in re
B./I. SA, 7 novembre 1994 in re F./A. SA) oppure continua per qualche tempo nel
rapporto di lavoro dopo la pronuncia della licenziamento in tronco (II CCA
15 luglio 1996 in re S./A. SA), dovendosi ammettere anche in simili situazioni
l’evidenza della possibilità di proseguire il rapporto contrattuale fino al
prossimo termine di disdetta.
- Nel
caso in esame già solo le modalità e le circostanze il cui il licenziamento è
stato pronunciato impongono di confermare il giudizio pretorile
sull’illegittimità dello scioglimento del contratto con effetto immediato.
La
convenuta, apparentemente in piena conoscenza delle mancanze contrattuali che
essa addebitava all’istante, il 13 giugno 1996 ha nondimeno pronunciato una
disdetta ordinaria (cfr. doc. E), sottintendendo con ciò la propria
disponibilità, nonostante i gravi addebiti, a protrarre il rapporto di impiego
fino alla successiva scadenza contrattuale.
L’istante
ha preso posizione sulla lettera di licenziamento solo il 21 giugno per
contestare gli addebiti a lei mossi (doc. G), ma la sua risposta si è
incrociata con la comunicazione del licenziamento in tronco, inviata quello
stesso 21 giugno (doc. F), mentre già il 26 giugno 1996 è stata introdotta
l’istanza che ci occupa.
Come
si è detto, la disponibilità inizialmente manifestata dalla convenuta a
proseguire il rapporto di lavoro fino al 31 luglio ha influenza decisiva sul
giudizio sulla liceità del licenziamento in tronco che, contrariamente
all’opinione della resistente (appello, punto 11, pag. 9), risulta
ingiustificato già solo per questo motivo.
La
convenuta nella lettera di licenziamento in tronco, non a caso redatta da un
legale, si è indubbiamente avveduta dell’incongruenza del proprio
comportamento, e ha tentato di giustificarla adducendo che solo nell’intervallo
tra la disdetta ordinaria e quella in tronco (“ora”) essa sarebbe venuta “in
possesso di prove inconfutabili attestanti i comportamenti rimproverateli nella
raccomandata 13 giugno 1996”.
Siffatta
tesi è tuttavia rimasta allo stadio di affermazione di parte: la stessa
convenuta ancora con l’appello la invoca a più riprese (punto 4, pag. 4; punto
11, pag. 9), ma in maniera del tutto apodittica, senza cioè sapere indicare le
risultanze istruttorie da cui emergerebbe il suo fondamento, ed infatti
dall’istruttoria nulla risulta in tal senso, così che si deve ritenere che si
sia unicamente trattato di un artifizio volto a giustificare un licenziamento
in tronco delegittimato già in partenza dal fatto che per quegli stessi motivi
pochi giorni prima si era deciso di agire in maniera meno incisiva.
- Dovendosi
confermare il giudizio pretorile sulla mancanza di giustificazione del
licenziamento in tronco, rimangono da esaminare le altre censure della
convenuta relative all’importo riconosciuto dal Pretore all’istante.
4.1 E’
in primo luogo da rettificare la data di decorrenza degli interessi di mora,
che è quella del 22 giugno 1996 e non 1995 come indicato nel giudizio
impugnato.
4.2 E’
invece infondata la censura con cui la convenuta tenta di sminuire
l’accertamento pretorile della sostanziale ammissione da parte della convenuta
delle pretese dell’istante, sostenendo che queste sarebbero state riconosciute
solo per fr. 4’554.80 e fr. 1’119.70.
E’
infatti vero che la convenuta ha esplicitamente riconosciuto unicamente detti
importi (memoriale di risposta, pag. 4), ma è altrettanto vero -e le due cose
non vanno confuse- che non vi è per il resto alcuna circostanziata
contestazione delle maggiori richieste dell’istante, così che a giusta ragione
il Pretore ha concluso che anch’esse erano da ritenere sostanzialmente ammesse
dalla resistente (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 170, n. 2 e 3).
In
aggiunta a ciò non si può che rilevare che la convenuta neppure in questa sede
avanza particolari contestazioni su quanto richiesto dalla controparte,
limitando le proprie argomentazioni sul tema ad un’irrilevante questione di
rettifica di pretesi errori di scritturazione (pag. 11), il che evidentemente
non inficia la globale ammissione ritenuta dal primo giudice.
4.3 E’
per contro irricevibile, prima ancora che infondata, la censura relativa al
mancato accoglimento della pretesa compensatoria di fr. 582.-- relativa al
biglietto aereo pagato dalla convenuta, essendosi l’appellante limitata ad
affermare che “contrariamente a quanto stabilito dal Pretore (cfr. sentenza,
cons. 7c, p. 6), l’appellante ha prodotto durante l’istruttoria di causa le
prove necessarie, atte a suffragare le proprie asserzioni, vale a dire che il
biglietto aereo pagato dall’appellante e utilizzato dall’appellata non
rappresenta affatto un regalo” (punto 14, pag. 11).
Il
fatto di limitarsi a contestare il giudizio pretorile e ad affermare la verità
della propria tesi, senza tuttavia indicare i motivi di fatto e di diritto che
giustificherebbero siffatta opinione, non costituisce infatti valida
argomentazione di un appello ai sensi dell’art. 309 cpv. 2 lit. f CPC (Cocchi/Trezzini,
opera citata, ad art. 309, n. 3).
E’
perciò unicamente a titolo abbondanziale che si rileva che nessun elemento
istruttorio ha confermato la tesi della convenuta, che essa (e non l’istante) è
gravata dell’onere della prova sull’argomento per il semplice motivo che è lei
e non l’istante a volere trarre diritto dalla circostanza, che in assenza di
migliori evidenze non vi è alcuna presunzione di onerosità o di gratuità per un
episodio del genere, di modo che la pretesa appare infondata anche nel merito.
4.4 Analoghe
considerazioni valgono infine anche per la pretesa compensatoria di fr.
13’000.-- relativa al fatto che l’istante nel tempo di lavoro avrebbe giocato
con le slot machines utilizzando gettoni prelevati dal fondo cassa.
Infatti,
a fronte di un giudizio di reiezione per il motivo che la pretesa non sarebbe
stata provata e addirittura sarebbe stata abbandonata in sede di conclusioni (consid.
6, pag. 5 e 6), l’appellante si limita ad argomentare che l’importo sarebbe
sufficientemente motivato per il fatto che l’istruttoria avrebbe stabilito che
l’istante giocava alle slot machines prelevando i gettoni dalla cassa (appello,
pag. 12), il che, come si è detto, non costituisce valida confutazione in fatto
ed in diritto del pronunciato pretorile.
Infondata
è per contro l’invocazione della massima ufficiale ai fini dell’accertamento
“dell’esatto ammontare di tale pretesa” e della “partita quantificazione di
questo importo”, non avendo questa, per consolidata giurisprudenza, lo scopo di
sanare le lacune della parte astretta all’adduzione di fatti e prove (in
concreto addirittura manifeste) nell’amministrazione del processo di prima sede
(Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 417, n. 1 e 4).
Inoltre
va rilevato che l’argomentazione pretorile secondo cui la pretesa in questione
sarebbe stata abbandonata dalla convenuta, che non l’avrebbe riproposta in sede
di conclusioni, è rimasta del tutto incontestata, cosa che, a ben vedere, rende
superflua in questa sede ogni altra considerazione in proposito.
Ne
consegue il parziale accoglimento dell’appello, limitatamente alla decorrenza
degli interessi di mora, senza che ciò influisca sulle altre parti del
dispositivo della sentenza impugnata.
Non
si prelevano tasse o spese, non si assegnano ripetibili all’istante, che non ha
presentato osservazioni all’appello.
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia
I. L’appello
19 giugno 1997 __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza il dispositivo n. 2 della sentenza 5 giugno 1997 della Pretura del
distretto di Riviera è riformato nel modo seguente:
- __________, è condannata a pagare a
____________________, fr. 9’270.35 oltre interessi al 5% dal 22 giugno 1996.
II. Non
si prelevano tasse o spese, non si assegnano ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Riviera.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster