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Numero d'incarto:
12.1997.18
Data decisione, Autorità:
30.01.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00018
Lugano
30 gennaio 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa per mercedi e salari inc. no. DI.96.00269 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con
istanza 20 settembre 1996 da
__________ rappr. dall’ avv. __________
contro
rappr.
dall’ avv. __________
ed
ora sull’appello 20 gennaio 1997 della parte convenuta nei confronti del
decreto 9 gennaio 1997 del Pretore con il quale la parte convenuta è stata
condannata a versare a __________ la somma complessiva di Fr. 2’900.- per il
periodo di stipendio dal 1. luglio al 28 agosto 1996, quale parte
impignorabile.
Considerato
in fatto ed in diritto
che l’attrice pretende
l’importo di Fr. 23.804.20 (ridotto a Fr. 20’000.- per poter beneficiare della
procedura per mercedi e salari) nei confronti della ditta convenuta a titolo di
stipendi pretesi dovuti stante l’inefficacia della disdetta immediata del
contratto di lavoro;
che, in occasione
dell’udienza di discussione sull’istanza, la parte convenuta ha chiesto che la
stessa venisse respinta opponendo sue pretese per risarcimento danni per le
quali ha formulato eccezione di compensazione rispettivamente domanda riconvenzionale;
che, sempre in
quell’occasione, il Pretore ha ordinato la disgiunzione dell’ istruttoria
sull’azione derivante dal contratto di lavoro da quella sulla domanda riconvenzionale
ed ha dato avvio alla fase probatoria del processo citando alcuni dei testi
notificati dall’istante;
che, dando seguito ad una
domanda processuale della parte istante, alla quale controparte si è opposta,
il Pretore, in calce al verbale di udienza di audizione testi del 9 gennaio
1997 ha decretato, sulla base dell’art. 323b CO, la condanna della ditta
convenuta al pagamento dell’importo di Fr. 2’900.- e meglio come specificato in
ingresso della presente decisione,
che la parte convenuta ha
interposto appello nei confronti di questa pronuncia;
che è pacifico che il
Pretore ha voluto applicare la disposizione dell’art. 417d CPC per la quale,
una volta ordinata la disgiunzione del giudizio su un’eventuale riconvenzione
nel caso di istruttoria troppo lunga rispetto a quella richiesta dalla domanda
principale, l’attore (il lavoratore) può, prima della sentenza definitiva sulla
riconvenzione, esigere la somma riconosciuta nei limiti dell’art. 323b cpv. 2
CO che impedisce la possibilità di compensazione del salario per quella parte
impignorabile di questo;
che è altrettanto pacifico
che questa norma procedurale non istituisce la possibilità di ottenere la
condanna ad un pagamento prima ancora di concludere l’istruttoria,
rispettivamente procedere alla discussione finale dell’azione principale per
mercedi e salari quasi fosse una decisione di natura cautelare;
che infatti il significato
di questa disposizione è unicamente quello di poter esigere, ossia di poter
incassare, da parte del lavoratore, una volta ottenuta una decisione finale
sulla pretesa per stipendio, pur ancora pendente la domanda proposta nei suoi
confronti in via riconvenzionale ed oggetto di altra procedura per la disgiunzione,
quella sola parte del credito riconosciutogli per salario esclusa per legge da
qualsiasi possibilità di compensazione;
che quindi prima di poter
decidere al proposito il giudice, come in ogni altro procedimento, deve
compiutamente istruire e concludere l’azione principale per mercedi e salari;
che, nel caso concreto,
ciò non è avvenuto tanto è vero che nemmeno tutti i testi offerti dalla parte
istante sono stati sentiti e che una nuova udienza di audizione testimoniale è
già prevista per il prossimo mese di febbraio;
che avendo emanato un
giudizio incidentale invece che una sentenza di merito dopo esecuzione regolare
della procedura il primo giudice ha violato norme di procedura che comportano
un pregiudizio insanabile, in particolare la violazione del diritto di essere
sentito ancorato nell’art. 4 Cost., con la conseguenza della nullità della
sentenza (art. 142 cpv. 1 litt. b CPC) od almeno della sua annullabilità (art.
143 CPC);
che è possibile, in
occasione dell'esame preliminare dell'art. 313bis CPC, accogliere l'appello - e
non solo respingerlo come prescrive la norma - quando la decisione appellata é
nulla poiché la nullità é rilevabile d'ufficio ed il principio dell'economia
di giudizio impone di evitare inutili interventi delle parti che poi causano
spese e obbligo di attribuire indennità (cfr. II CCA 19 settembre 1994
F. SA c. I.; II CCA 26 settembre 1994 B. c. S. );
che pronunciata la nullità
del decreto impugnato la causa va ritornata al Pretore affinché proceda
nell’istruttoria;
che non si prelevano tasse
o spese di giustizia mentre le ripetibili sono a carico dello Stato dal momento
che l’appello, accolto, è la conseguenza di un’iniziativa processualmente
scorretta, del giudice di prima istanza;
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia
-
L’appello 20 gennaio
1997 è accolto e di conseguenza il decreto 9 gennaio 1997 del Pretore di Mendrisio-Nord
è annullato.
-
Non si prelevano
tasse o spese mentre lo Stato del Canton Ticino verserà all’appellante Fr. 200.-
per ripetibili.
-
Intimazione a: -__________
Comunicazione alla Pretura
di Mendrisio-Nord
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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