AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.17
Data decisione, Autorità:
08.04.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00017
Lugano
8 aprile 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa ordinaria appellabile OA.95.489 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2,
promossa con petizione 16 dicembre 1992 da
rappr.
dall'avv. __________
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
con cui
l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 8’138.75
oltre interessi a titolo di mercede dell’appaltatore;
Domanda
avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione e che il
Pretore con sentenza 13 dicembre 1996 ha accolto per fr. 7’879.-- oltre
interessi;
Appellante
il convenuto, che con atto di appello del 21 gennaio 1997 postula la riforma
del querelato giudizio in via principale nel senso di respingere la petizione,
e in via subordinata nel senso di ammetterla per fr. 2’000.-- oltre accessori;
Mentre
l’attore con osservazioni 6 marzo 1997 chiede la reiezione del gravame
protestando spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i
documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di
questione
-
- se deve essere accolto
l’appello
-
- tassa di giustizia e
ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’attore
all’inizio del 1991 su richiesta del convenuto si è recato a __________ per
assisterlo nell’acquisto di un furgone di marca __________, che il convenuto ha
poi comprato per fr. 2’000.--.
L’attore
ha in seguito effettuato opere necessarie al superamento del collaudo tecnico,
in parte affidate a terzi specialisti.
La
mercede complessiva di fr. 8’138.75, rimasta impagata, è oggetto della presente
causa.
B. Nella
risposta del 22 marzo 1993 il convenuto si è opposto alla petizione.
L’attore
l’avrebbe indotto all’acquisto del furgone affermando che il furgone avrebbe
superato il collaudo con l’esecuzione di opere del costo di fr. 1’500.--,
acquisto che egli non avrebbe effettuato se avesse saputo che la spesa sarebbe
stata di oltre fr. 8’000.--.
L’attore
avrebbe inoltre ritardato l’inizio dei lavori, e il collaudo sarebbe stato
superato solo al quinto tentativo, dopo che il convenuto si era rivolto ad un
altro artigiano, con una spesa di altri fr. 2’500.--.
L’attore
si sarebbe perciò rivelato incapace di fornire l’opera richiesta, e avrebbe
richiesto una mercede eccessiva in relazione alla prospettata cifra di fr.
1’500.--.
Stanti
le inadempienze dell’attore, nulla gli sarebbe dovuto, e comunque il convenuto
potrebbe opporre in compensazione con l’eventuale credito di controparte i
danni da lui subiti, costituiti dal costo dell’intervento del secondo
artigiano, dalle spese per un veicolo sostitutivo nelle more della riparazione
di quello in questione e dalla perdita di guadagno subita durante 40 giorni
lavorativi.
C. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore, ritenuta l’esistenza tra le parti di un
contratto di appalto avente per oggetto l’esecuzione dei lavori necessari al
collaudo del noto furgone, ha constatato che il risultato promesso dall’attore
non sarebbe stato raggiunto.
Il
convenuto avrebbe però omesso di mettere in mora l’attore per l’esecuzione
dell’opera, di modo che la sua decisione di ritirare il veicolo e farlo
collaudare da un altro garagista dovrebbe essere valutata alla luce dell’art.
377 CO, secondo il quale il committente può in ogni tempo recedere dal
contratto, tenendo però indenne l’appaltatore per il lavoro già fatto e per
l’eventuale danno.
Ne
seguirebbe l’obbligo del convenuto di onorare la pretesa dell’attore, eccezion
fatta per il costo dell’intervento della ditta __________ rivelatosi inutile.
Sarebbero
per contro infondate le pretese compensatorie del convenuto, non essendo data
la mora dell’attore.
Dal
che l’accoglimento della petizione per fr. 7’879.-- oltre interessi.
D. Delle
argomentazioni dell’appellante -che postula la riforma della sentenza in via
principale nel senso di respingere la petizione e in via subordinata nel senso
di ammetterla limitatamente a fr. 2’000.-- oltre interessi- e di quelle
dell’attore -che chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e
ripetibili- si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- Il
Pretore ha giudicato l’intera fattispecie in base alle norme sul contratto di
appalto ai sensi degli art. 363 e segg. CO.
Ciò
è senza dubbio corretto per quanto attiene ai lavori di riparazione del furgone
effettuati dall’attore o da questi affidati a terzi specialisti, mentre le
trasferte dell’attore in __________ per assistere il convenuto nell’acquisto
del furgone nel senso di dargli un “preavviso tecnico” (petizione, punto 1,
pag. 2) a seguito di almeno un “più che superficiale esame” (ibidem), devono
ricadere, in quanto prestazioni di consulente, nell’ambito del contratto di
mandato (in questo senso: II CCA 16 gennaio 1997 in re M./F.).
- In
esecuzione di tale mandato, l’attore ha indicato in circa fr. 2’000.-- la spesa
da affrontare per poter collaudare il veicolo (rogatoria __________, risposta
a domanda 9.1) e per tale prestazione l’attore ha chiesto fr. 600.-- (doc. A,
pag. 1).
Si
può concordare con l’attore sul fatto che tale indicazione, resa dopo un esame
superficiale del veicolo, non poteva in buona fede essere intesa come un
preventivo, seppure approssimativo, nell’ambito di un futuro contratto di
appalto, ed è di conseguenza nell’ambito di tale contratto ininfluente.
Tuttavia
il senso di tale indicazione, per quanto approssimativa, era quello di fornire
al convenuto almeno un idea di massima sull’ordine di grandezza della spesa da
affrontare per collaudare il veicolo.
Data
questa finalità, a fronte di un’indicazione di fr. 2’000.--, un consuntivo di
fr. 3’000.-- o anche di fr. 4’000.-- avrebbe potuto essere accettabile.
Non
invece il consuntivo di circa fr. 10’000.-- (doc. A, tolti i fr. 600.-- della
consulenza, e doc. 6) di costi complessivi di riparazione che si è ritrovato il
convenuto, importo appartenente a prima vista ad un ordine di cifre diverso da
quello prospettato dall’attore, e a fronte del quale si può ben pensare che,
secondo la comune esperienza, il convenuto avrebbe rinunciato all’acquisto.
- Questa
Camera ha già avuto modo di stabilire che il mandatario non può pretendere la
propria remunerazione, se non nella misura in cui i suoi servigi siano
utilizzabili per il mandante, mentre per il resto deve accettare di vedersi
ridurre il proprio onorario (Rep. 1970, pag. 212; Fellmann, Berner
Kommentar, n. 498 e 502 ad art. 394 CO).
Di
conseguenza, se l’agire del mandatario si rivela inutilizzabile per il
mandante, nessuna retribuzione gli è dovuta (II CCA 16 gennaio 1997 in
re M./F., 26 settembre 1996 in re G.L. SA/C.).
Ciò
è quanto è avvenuto nella specie, essendosi l’indicazione dell’attore rivelata
del tutto inaffidabile, stante in particolare l’omessa constatazione del grave
danno al motore.
Ne
deve conseguire che l’attore non può richiedere alcunché al convenuto a seguito
delle trasferte in __________.
- Per
quanto attiene invece al contratto di appalto, secondo l’art. 366 cpv. 2 CO se
durante l’esecuzione dell’opera sia prevedibile con certezza, che per colpa
dell’appaltatore essa risulterà difettosa o non conforme al contratto, il
committente può fissargli o fargli fissare un congruo termine per rimediarvi,
sotto comminatoria che in caso di inadempienza la riparazione o la
continuazione dell’opera sarà affidata ad un terzo a rischio e spese
dell’appaltatore.
Le
premesse per l’applicazione di questa norma in favore del committente sono la
sicura previsione, durante l’esecuzione dell’opera, della sua difettosità; la
colpa dell’appaltatore e l’infruttuosa scadenza di un congruo termine a questi
assegnato per ovviare all’incombente difetto (Gauch, Der Werkvertrag, 4.
edizione, Zurigo, 1996, n. 873, 879, 882).
Da
quest’ultima premessa si può tuttavia prescindere se vi è dall’inizio la
certezza che l’assegnazione di un termine sarebbe inutile in conseguenza
dell’atteggiamento dell’appaltatore, che rifiuta di procedere a quanto
richiestogli, oppure della sua incapacità a compiere l’opera nei termini
contrattuali (Gauch, opera citata, n. 885 e riferimenti).
- A
mente di questa Camera, ricorrono nella specie gli estremi per applicare in
favore del committente il predetto disposto di legge in conseguenza dell’
incapacità dell’attore ad ottenere il risultato contrattualmente stabilito
costituito dal superamento del collaudo tecnico.
5.1 L’attore
non si è in primo luogo avveduto di avere preavvisato l’acquisto di un veicolo
con il motore bisognoso di una revisione totale in conseguenza della mancanza
di compressione, che causava elevata fumosità per il trafilamento e la
combustione di olio e difficoltà di accensione (deposizione __________, pag. 3;
, pag. 1; , pag. 4 pag. 2).
Egli
si è presentato una prima volta al collaudo il 6 febbraio 1991 senza avere
proceduto alla revisione del motore, di modo che il veicolo già solo per questo
motivo, ma non solo per questo motivo (cfr. doc. 15), è puntualmente stato
respinto.
Dopo
di ciò l’attore ancora non aveva capito che il problema del fumo era dovuto al
motore, prova ne è il fatto che egli il 13 febbraio 1991 si è rivolto alla
__________ di __________ per la sostituzione degli iniettori (doc. E, pag. 2).
5.2 Solo
il 15 febbraio 1991 egli si è rivolto alla ditta specializzata __________ per
chiedere la revisione della testata del motore, al fine di eliminare la perdita
di compressione dovuta al cattivo funzionamento delle valvole (doc. B).
Nemmeno
questo intervento si è però rivelato sufficiente, ed è pertanto stato
necessario sostituire anche i pistoni e i cilindri, e con essi le fasce
elastiche e le bronzine (doc. C e D).
Con
ciò il motore era pressoché revisionato a nuovo, nondimeno il veicolo non ha
superato nemmeno il secondo tentativo di collaudo il 13 marzo 1991, per la
persistenza di problemi di fumosità e a i freni (doc. 15).
5.3 Il
veicolo è pervenuto al __________ alla vigilia del terzo tentativo di collaudo,
svoltosi il 18 marzo 1991 (doc. 15).
Secondo
il teste __________, titolare di quel garage, il veicolo era in quel momento
già preparato per il collaudo (pag. 2). Nondimeno esso denotava ancora i
problemi di fumosità allo scarico, non più dovuti al motore ma bensì all’errata
regolazione della pompa di alimentazione, e ai freni posteriori, che erano da
sostituire (pag. 2 e 3).
Non
essendovi il tempo per la riparazione, il collaudo non è stato superato,
risultato tuttavia raggiunto in occasione del quarto tentativo, effettuato solo
due giorni dopo (doc. 15).
5.4 Dagli
atti risulta perciò che il convenuto ha trattenuto presso di sé il furgone dal
momento dell’acquisto, ovvero l’8 gennaio (doc. 2), fino a marzo del 1991.
In
questo periodo di oltre due mesi, solo parzialmente spiegabile con i ritardi
nella fornitura di alcuni pezzi occorsi alla subappaltante __________, egli
risulta avere effettuato solo 30 ore di lavoro sul veicolo (doc. A, pag. 1),
ovvero meno di 4 giornate lavorative.
Per
due volte egli si è recato al collaudo, senza superarlo, e per una terza volta
egli ha allestito il veicolo in vista del collaudo, ma anche in questa
occasione senza avere ovviato a gravi difetti che non ne permettevano il
superamento.
5.5 La
valutazione globale di queste circostanze porta a concludere per l’incapacità
dell’attore di fronteggiare i particolari problemi verificatisi sul veicolo del
convenuto, così che a questi non si può imputare di avere ripreso il proprio
furgone senza avere preventivamente assegnato un termine all’attore per
rimediare alla situazione, potendosi ammettere l’inutilità di un tale termine,
visto in particolare che il veicolo era stato preparato per il terzo collaudo,
ma ancora aveva difetti tali da non permetterne il superamento.
- Lo
scopo di un’equa applicazione delle norme di legge in materia contrattuale è
quello di ottenere la ragionevole equivalenza delle rispettive prestazioni, per
far sì che nessuna delle parti abbia ad avvantaggiarsi ingiustificatamente a
discapito dell’altra.
La
soluzione indicata dal Pretore non raggiunge questo scopo, dal momento che
l’attore, incapace di fornire la prestazione promessa, viene sicuramente
premiato oltre i suoi meriti.
Altrettanto
iniqua sarebbe però l’opposta soluzione, non potendosi disattendere che il
convenuto, seppure dopo molte difficoltà, è entrato in possesso di un veicolo
funzionale, il cui motore è addirittura revisionato a nuovo.
6.1 Proprio
in ossequio al principio del mantenimento dell’equivalenza delle prestazioni
contrattuali, questa Camera ritiene che all’attore, nonostante il mancato
compimento dell’opera promessa, sia da rimborsare almeno il valore del
materiale da lui fornito e la mercede della subappaltante __________, prestazioni
delle quali il convenuto ha indubitabilmente profittato, così che egli sarebbe
indebitamente arricchito se dovesse essere esentato dal loro pagamento.
Deve
in particolare essere respinta la censura del convenuto secondo cui la ditta
__________ avrebbe fornito un’opera inutile o difettosa (appello, punto 6, pag.
7), dato che egli confonde manifestamente il problema dell’emissione di fumo
dovuta al motore esausto, problema risolto dalla subappaltatrice, con quello
della fumosità causata dall’errata regolazione dell’alimentazione, problema di
competenza di __________ e non della __________, poi risolto da __________ A.
Dall’importo
della fattura devono perciò essere dedotte le posizioni di fr. 600.-- per le
trasferte in ____________________ (cfr. consid. 3), quella di fr. 1’800.-- per
le 30 ore di lavoro dell’attore (doc. A, pag. 1) e quelle di complessivi fr.
259.-- relative alle prestazioni della ditta __________ (doc. A, pag. 3), già
negate dal Pretore con decisione rimasta incontestata.
Il
credito dell’attore si riduce pertanto a fr. 5’479.-- oltre interessi.
6.2 Questo
importo sarebbe suscettibile di ulteriore riduzione a dipendenza del fondamento
delle pretese risarcitorie del convenuto.
Quella
di fr. 2’500.-- di cui alla fattura 22 marzo 1991 di __________ (doc. 6) non
può essere accolta, in quanto trattasi di mercede di appaltatore per lavori che
erano necessari, e ai quali corrisponde un maggior valore del veicolo del
convenuto. Tale pretesa avrebbe potuto essere accolta nella misura in cui fosse
stato necessario rifare lavori già fatturati dall’attore (o più esattamente per
i quali gli è stato riconosciuto in questa sede il diritto al rimborso dei
costi del materiale), ma siffatta tesi non è stata sostenuta dal convenuto, e
del resto l’istruttoria ha dimostrato la tesi contraria.
Anche
le pretese in risarcimento di presunte spese di trasporto devono essere
disattese.
Contrariamente
alla pretesa per la mercede richiesta da __________, l’esame di tali pretese
non ricade nel campo di applicazione dell’art. 366 cpv. 2 CO, ma è invece
fondato sull’asserita mora dell’attore nel compimento dell’opera.
Come
rettamente osservato dal Pretore, l’attore non è però mai stato validamente
costituito in mora, né risulta essere stato pattuito un termine fisso per il
compimento dell’opera, così che le pretese risarcitorie sono da respingere già
solo per questo motivo.
E’
perciò a titolo meramente abbondanziale che si rileva che le stesse non
potevano comunque essere ammesse per intero, avendo il convenuto nel loro
computo omesso di dedurre quanto da lui risparmiato per non aver dovuto
impiegare il proprio veicolo o il proprio tempo nelle circostanze di cui alla
documentazione prodotta.
Ne
consegue, ai sensi dei considerandi, il parziale accoglimento del gravame.
Indipendentemente
dall’aspetto prettamente aritmetico, lievemente favorevole all’attore, questa
Camera ravvisa gli estremi per ritenere le parti sostanzialmente soccombenti in
parti uguali in entrambe le sedi, e per attribuire perciò in maniera corrispondente
gli oneri di causa.
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
21 gennaio 1997 __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 13 dicembre 1996 della Pretura del distretto di Lugano,
sezione 2 è riformata nel modo seguente:
- La
petizione è parzialmente accolta.
__________,
è condannato a pagare a __________, fr. 5’479.-- oltre interessi al 5% dal 7
dicembre 1991.
-
Per
tale importo è tolta l’opposizione interposta al precetto esecutivo n.
__________dell’Ufficio esecuzioni di Lugano.
-
La
tassa di giustizia di fr. 800.-- e le spese, da anticipare dall’attore, sono a
carico delle parti per metà ciascuno, compensate le ripetibili.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 380.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 400.--
già
anticipati dal convenuto, sono a carico delle parti per metà ciascuno,
compensate le ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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