AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.16
Data decisione, Autorità:
27.06.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00016
Lugano
27 giugno 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa, Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.95.456 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2,
promossa con petizione 15 aprile 1993 da
rappr.
dall'avv. __________
Contro
__________ rappr. dall'avv. __________
con cui
l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 48’986.30
oltre interessi e al rilascio di un attestato ex art. 330a cpv. 1 CO in
conseguenza del contratto di lavoro;
Domanda
avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che
il Pretore con sentenza 18 dicembre 1996 ha respinto;
Appellante
l’attore, che con appello del 20 gennaio 1997 chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di ammettere la petizione;
Mentre
la convenuta nelle osservazioni del 13 febbraio 1997 postula la reiezione del
gravame protestando spese e ripetibili
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’attore
ha lavorato alle dipendenze della convenuta fin dal 1976 in qualità di commesso
viaggiatore per i prodotti farmaceutici della convenuta.
L’11
novembre 1992 il diretto superiore dell’attore, signor __________ gli ha
telefonato per stabilire un incontro, avvenuto il 17 novembre.
In
quell’occasione il __________ ha sospeso l’attore dalle sue mansioni e gli ha
consigliato di dimettersi per risparmiargli un licenziamento in tronco, che è
però stato pronunciato il 24 novembre 1992.
B. Con
la petizione l’attore contesta il fondamento del licenziamento in tronco e
chiede di conseguenza il versamento di fr. 18’794.50 per il salario e la
tredicesima del periodo di disdetta di 3 mesi, fr. 2’881.80 di rimborso di
spese legate all’uso della vettura, fr. 7’000.-- in rimborso del costo
dell’apparecchio telefonico Natel C, 3 mesi di indennità ex art. 337c cpv. 3 CO
per fr. 20’310.-- e il rilascio di un attestato ai sensi dell’art. 330a CO.
C. La
convenuta si è opposta alla petizione rilevando gravi inadempienze dell’attore,
che avrebbe falsificato i rapporti relativi alle visite ai medici da lui
effettuate, indicando visite che non avrebbero mai avuto luogo.
Dovendosi
ammettere la liceità del licenziamento in tronco, nulla sarebbe dovuto
all’attore.
D. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto che l’istruttoria avrebbe
confermato l’avvenuta falsificazione da parte dell’attore dei formulari che era
tenuto a compilare, sui quali avrebbe indicato visite a medici che non erano
mai avvenute, o avrebbe qualificato come presentazioni di prodotti delle
semplici visite di contatto.
Ciò
costituirebbe motivo grave tale da giustificare il licenziamento in tronco, il
quale sarebbe stato pronunciato tempestivamente dal momento che il ritardo di 7
giorni nella sua comunicazione sarebbe stato dovuto al fatto che al dipendente
era stata offerta la possibilità di rassegnare le proprie dimissioni.
Dal
che la reiezione della petizione.
E. Delle
argomentazioni dell’appellante -che ribadisce la mancanza di giustificazione
del licenziamento in tronco e chiede perciò la riforma del giudizio impugnato
nel senso di accogliere la petizione- e di quelle della resistente -che postula
la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili- si dirà, per quanto
necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- In
base all’art. 337 CO, norma sostanzialmente immutata anche dopo la riforma
legislativa in vigore dal 1° gennaio 1989, “il datore di lavoro e il lavoratore
possono in ogni tempo recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause
gravi”.
Presupposto
è quindi il sussistere di un motivo grave, cioè tale rendere oggettivamente
intollerabile la prosecuzione del contratto secondo il principio generale della
buona fede anche solo fino al prossimo termine ordinario di disdetta (art. 337
cpv. 2 CO; DTF 117 II 562, 111 II 245; Brühwiler, Handkommentar zum
Einzelarbeitsvertrag, Berna, 1978, pag. 201; Streiff/Von Känel, Arbeitsvertrag,
5. edizione, Zurigo, 1992, n. 2 ad art. 337 CO).
Le
circostanze invocate per il licenziamento in tronco devono essere esaminate dal
giudice secondo il suo libero apprezzamento ed in rapporto al singolo caso,
alla qualifica del lavoratore, alla natura e alla durata del contratto, così
come al genere e alla gravità dei rimproveri sollevati (art. 337 cpv. 3 CO; DTF
108 II 466; Rep. 1985, pag. 130).
Le
“cause gravi” dell’art. 337 CO vengono in linea di principio suddivise da
dottrina e giurisprudenza in due grandi categorie:
Tale
suddivisione non vuole essere esaustiva, in quanto anche “schwere Verfehlungen,
die das Arbeitsverhältnis an sich nicht berühren” possono essere considerate
causa grave ai sensi dell’art. 337 CO (Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht,
8. edizione, Zurigo, 1991, pag. 464).
Il
giudice non deve però prendere in considerazione il sentire soggettivo di colui
che recede con effetto immediato dal contratto, ma la situazione oggettiva
venutasi a creare (Rapp, Die fristlose Kündigung des Arbeitsvertrages,
in: BJM 1978, pag. 171 e segg.; Brühwiler, opera citata, pag.
201), ed esaminare se fosse impensabile poter esigere da colui che recede dal
contratto, se del caso adottando altri possibili provvedimenti (Rehbinder,
Berner Kommentar, n. 2 ad art. 337 CO), la continuazione dello stesso sino al
prossimo termine di disdetta (Guhl, opera citata, pag. 464).
Non
si può escludere che anche mancanze lievi possano giustificare la rescissione
in tronco del rapporto di lavoro. La loro ripetizione deve però portare a una
situazione oggettivamente insostenibile e grave per quanto riguarda la fiducia
su cui deve fondarsi il rapporto contrattuale (DTF 116 II 150; Rehbinder,
ibidem). Inoltre il datore di lavoro deve aver avvertito, senza successo, il
lavoratore delle conseguenze del suo agire anticontrattuale (Rapp, opera
citata, pag. 176; Decurtins, Die fristlose Entlassung, Muri bei Bern,
1981, pag. 27).
In
altre parole, dottrina e giurisprudenza dettano la regola secondo cui, ai fini
dell’applicazione dell’art. 337 CO, quanto più lievi sono le infrazioni, tanto
più altri elementi devono concorrere a rendere oggettivamente insostenibile la
situazione tra le parti, in particolare la ripetitività e una chiara minaccia
da parte del datore di lavoro (DTF 117 II 561, 116 II 150, 112 II 50; II
CCA 10 ottobre 1995 in re T./K. SA).
- Il
diritto di una parte alla disdetta con effetto immediato -non importa se
originato da un unico grave episodio o dalla ripetizione di mancanze di minore
rilevanza- deve essere esercitato entro breve termine dalla (o dall’ultima)
violazione contrattuale commessa dal partner.
Questo
perché la continuazione del rapporto contrattuale per un tempo maggiore di un
breve periodo di riflessione viene di fatto ad escludere che esista una
situazione di gravità tale da rendere insopportabile la prosecuzione del
rapporto contrattuale fino al prossimo termine di disdetta ordinaria, e
comporta perciò la perdita automatica del diritto di pronunciare la disdetta
del contratto per motivi gravi (DTF 97 II 146, 75 II 322, 69 II 311; II
CCA 21 gennaio 1994 in re S./S. SA; Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht,
13. edizione, Berna, 1997, pag. 137; Streiff/von Kanael, opera citata,
n. 17 ad art. 337 CO).
Alla
situazione della ritardata pronuncia del licenziamento in tronco deve
necessariamente essere parificata la fattispecie in cui la parte che disdice il
contratto con effetto immediato sulla base della medesima situazione aveva
dapprima pronunciato una disdetta ordinaria (II CCA 7 novembre 1994 in
re F./A. SA) oppure continua per qualche tempo nel rapporto di lavoro dopo la
pronuncia della licenziamento in tronco (II CCA 15 luglio 1996 in re
S./A. SA), dovendosi ammettere anche in simili situazioni l’evidenza della
possibilità di proseguire il rapporto contrattuale fino al prossimo termine di
disdetta.
- Nel
caso in esame già solo le modalità e le circostanze il cui il licenziamento è
stato pronunciato impongono di riformare il giudizio pretorile sulla
legittimità dello scioglimento del contratto con effetto immediato.
Decisiva
ai fini del giudizio è in effetti la circostanza secondo cui la convenuta, in
piena conoscenza delle mancanze contrattuali che essa addebitava all’attore,
gli ha nondimeno offerto, in considerazione di tutte le circostanze ed in
particolare del fatto che l’attore da lungo tempo era alle sue dipendenze, la
possibilità di disdire lui stesso il rapporto di impiego per la prossima
scadenza contrattuale (risposta, punti 6 e 7, pag. 7; duplica, punto 6, pag.
15), dichiarandosi per tale eventualità disposta a rispettarne le modalità fino
a quel momento (deposizione __________, pag. 3).
L’attore
invece di aderire immediatamente alla proposta ha temporeggiato, inviando al
direttore della convenuta dott. __________la lettera del 20 novembre 1992 (doc.
G), con la quale pretendeva esplicite garanzie (“rechtsgültige Bestätitung”)
sul rispetto del contratto da parte della convenuta fino al prossimo termine
ordinario di disdetta e solo dopo aver visto tale scritto dell’attore, ritenuto
“senza senso” (deposizione __________, pag. 3), la convenuta ne ha pronunciato
il licenziamento in tronco (doc. H).
In
simili circostanze si deve ammettere che le sole violazioni contrattuali
dell’attore non avevano ancora indotto la convenuta a pronunciare il
licenziamento in tronco, e che lo stesso è perciò la sanzione, illecita, per
non avere ottemperato all’invito a disdire il contratto per il prossimo termine
contrattuale, non potendo essere disatteso il rilievo secondo cui se questo,
come sembra, era veramente il risultato auspicato dalla convenuta, essa lo
poteva facilmente ottenere per mezzo di una disdetta ordinaria da lei stessa
pronunciata.
- Stante
la natura illecita della disdetta con effetto immediato, occorre esaminare le
pretese risarcitorie dell’attore.
4.1 Il
procedente rivendica in primo luogo fr. 18’794.50 per lo stipendio e la quota
parte della tredicesima mensilità durante il periodo di disdetta (petizione,
pag. 10; appello, pag. 6).
L’ammontare
di questa pretesa non è in quanto tale contestato dalla convenuta, e
meriterebbe perciò integrale accoglimento.
Risulta
però dall’intervento in lite dell’Arbeitsamt del Canton Soletta (atto II) che
all’attore sono già stati versati a questo titolo fr. 16’431.70, somma che egli
non può di conseguenza più rivendicare (art. 29 LADI; II CCA 3 ottobre
1995 C./O.F. SA), e il cui recuperò spetterà semmai all’ente che l’ha
anticipata.
La
pretesa va perciò accolta unicamente per la differenza di fr. 2’362.80.
4.2 Le
pretese relative all’uso del veicolo sono per contro state contestate dalla
convenuta (risposta, pag. 8) e a fronte di queste contestazioni l’attore ha dimostrato
solo parzialmente la base contrattuale delle sue rivendicazioni.
Dal
contratto di lavoro in atti si evince in effetti unicamente che per l’uso della
vettura era pattuito un rimborso forfetario di fr. 55.-- durante i giorni di
lavoro e di fr. 20.-- durante gli altri giorni (doc. B, art. 7).
L’attore
non ha dimostrato che successivi accordi abbiano comportato deroghe a questo
sistema di rimborsi forfetari differenziati per i periodi lavorativi e non
lavorativi, ed in particolare non ha per nulla dimostrato il diritto al
rimborso integrale dei costi fissi rivendicati in petizione. mentre è senza
dubbio possibile che, come del resto è avvenuto per il salario, l’ammontare del
rimborso spese forfetario sia stato aumentato.
Dal
doc. D si evince il pagamento dell’importo di fr. 1’550.-- per un mese tipico
di lavoro (luglio 1992) con 21 giorni di lavoro e 10 di riposo, mentre che con
gli importi di cui al contratto il totale avrebbe dovuto essere di fr. 1’355.--
(55 x 21 + 20 x 10).
Se
ne deduce un aumento del 15% circa (1’455 + 15% = 1’558), dal che la deduzione
che per giorni non lavorativi, come quelli dell’ipotetico periodo di disdetta
in questione, sono dovuti fr. 23.-- al giorno, ovvero fr. 2’070.-- per
90 giorni.
4.3 Quo
alla pretesa di fr. 7’000.-- per un telefono portatile, l’attore ha unicamente
dimostrato il disborso (doc. S), ma non il diritto contrattuale alla sua
rifusione, come del resto risulta dalla petizione medesima (pag. 7), dalla
quale si deduce che la promessa verbale di principio in tal senso -non
comprovata dall’istruttoria- necessitava ancora di accordi di dettaglio che non
furono però mai raggiunti.
Nulla
può perciò essere riconosciuto a tal titolo.
4.4 L’attore
rivendica infine 3 mensilità di stipendio a titolo di indennità ex art. 337c
cpv. 3 CO per il licenziamento in tronco ingiustificato.
In
considerazione di tutte le circostanze del caso (DTF 121 III 68), ed in
particolare l’età del lavoratore, la durata del rapporto d’impiego e la sua concolpa
-innegabile e di una certa gravità nonostante le argomentazioni di cui al
gravame- questa Camera ritiene adeguato accordare un indennizzo, da
quantificare in fr. 5’000.--, ovvero poco meno di una mensilità di
salario netto (analoga soluzione per un dipendente gravato da importante concolpa
in: II CCA 18 aprile 1996 in re T./Fondazione G.).
In
definitiva le pretese pecuniarie dell’attore risultano fondate limitatamente a fr.
9’432.80.
Gli
interessi al 5% possono essere accordati dal 4 dicembre 1992 come richiesto
dall’attore, che li fa decorrere dalla prima messa in mora (petizione, pag. 9),
limitatamente alle pretese salariali di fr. 4’432.80.
Sull’importo
dell’indennità non decorrono interessi prima della decisione giudiziale che
riconosce l’indennità e che ne sancisce quindi l’esigibilità da quel momento.
- L’attore
chiede anche che alla convenuta sia fatto ordine di rilasciargli un certificato
ex art. 330a cpv. 1 CO.
Questa
vi si oppone, sostenendo che il contenuto del certificato dipenderebbe
dall’esito della causa (osservazioni all’appello, pag. 14), il che è tuttavia
questione irrilevante ai fini del presente giudizio, essendo questa Camera
unicamente chiamata ad esprimersi sull’esistenza del diritto del dipendente al
certificato, in sé innegabile, e non sul contenuto del medesimo.
Ne
consegue in tale misura il parziale accoglimento dell’appello.
Spese,
tassa di giustizia e ripetibili delle due sedi seguono la preponderante
soccombenza dell’attore (art. 148 CPC).
Per i quali
motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e
pronuncia
I. L’appello
20 gennaio 1997 __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 18 dicembre 1996 della Pretura del distretto di Lugano,
sezione 2 è riformata nel modo seguente:
- La petizione è parzialmente
accolta.
1.1 __________,
è condannata a pagare a __________, fr. 9’432.80 oltre interessi al 5% dal 4
dicembre 1992 su fr. 4’432.80.
1.2 A
__________, è fatto ordine di rilasciare a __________, un certificato
qualificato ai sensi dell’art. 330a CO.
- La
tassa di giustizia di fr. 1’800.-- e le spese, da anticipare dall’attore,
restano a suo carico per 3/4 e per 1/4 sono a carico della convenuta, alla
quale l’attore rifonderà fr. 2'800.-- per parte di ripetibili.
II. Le
spese della procedura di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 950.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 1’000.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico per 3/4 e per 1/4 sono a
carico della convenuta, alla quale l’attore rifonderà fr. 1’300.-- per
ripetibili parziali d’appello.
III. Intimazione: - __________;
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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