AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.146
Data decisione, Autorità:
26.08.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00146
Lugano
26 agosto 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria
appellabile OA.95.4 della Pretura del
distretto di Bellinzona, promossa con petizione 12 dicembre 1995 da
rappr.
dall'avv. __________
contro
con cui l’attrice ha
chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 16’623.-- oltre interessi
a titolo di mercede dell’appaltatrice e spese di parcheggio, domanda ridotta a
fr. 11’603.-- oltre interessi in corso di causa;
Domanda avversata dal
convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con
sentenza 29 aprile 1997 ha respinto;
Appellante l’attrice, che
con atto di appello del 15 maggio 1997 postula la riforma del querelato
giudizio nel senso di ammettere la petizione per fr. 11’603.-- oltre interessi;
Mentre il convenuto con
osservazioni del 30 giugno 1997 chiede la reiezione del gravame con protesta di
spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i
documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di
questione
-
- se deve essere accolto
l’appello
-
- tassa di giustizia e
ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’attrice sostiene di
essere stata incaricata dal convenuto nel 1988 dell’esecuzione dei lavori di
restauro della di lui vettura VW Cabriolet.
L’importo di fr. 5’795.--
previsto con il preventivo del 2 marzo 1988 sarebbe stato superato per il
motivo che solo in corso d’opera sarebbe stato possibile constatare il reale
stato della vettura, maggiormente degradato rispetto al previsto, del che il
convenuto sarebbe stato immediatamente avvisato.
Nel 1992 il convenuto
sarebbe stato invitato a regolarizzare la propria posizione debitoria nei
confronti dell’attrice, mentre in seguito gli sarebbero state inviate le
fatture per i lavori e il posteggio della vettura, rimaste impagate e oggetto
della presente causa per complessivi fr. 16’623.-- oltre interessi.
B. Nella risposta del 19
febbraio 1995 il convenuto si è opposto alla petizione sostenendo che l’attrice
avrebbe ingiustificatamente superato il preventivo senza peraltro compiere
l’opera o avvisare che essa doveva costare più di quanto preventivato.
La pretesa mercede
d’appaltatrice sarebbe pertanto del tutto ingiustificata, così come lo sarebbe
la pretesa per il posteggio della vettura.
C. L’attrice in corso di
causa ha ridotto la propria pretesa a fr. 11’603.-- oltre interessi.
Le parti hanno per il
resto confermato le rispettive tesi ed eccezioni, contestando nel contempo
quelle della parte avversaria.
D. Nel giudizio qui
impugnato il Pretore, posta l’esistenza tra le parti di un contratto di
appalto, ha ritenuto vincolante il preventivo del 2 marzo 1988, mentre non si
potrebbe ritenere provato un successivo consenso del committente al suo
superamento.
L’opera non sarebbe stata
portata a termine, ma il convenuto il 23 dicembre 1993 (a quasi due anni
dall’invio delle fatture contestate) avrebbe chiesto all’attrice la
restituzione della vettura smontata, dal che si dovrebbe dedurre il suo recesso
dal contratto ai sensi dell’art. 377 CO e il diritto dell’attrice al pagamento
di quanto effettuato.
Il valore dell’opera
dell’attrice, da valutare comunque entro i limiti del preventivo vincolante,
sarebbe tuttavia inferiore agli acconti ricevuti, di modo che la richiesta
mercede non sarebbe dovuta.
Anche la pretesa per il
posteggio sarebbe priva di base contrattuale, così che la petizione
risulterebbe del tutto infondata.
E. Con il gravame in
rassegna l’attrice postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di
ammettere la petizione per fr. 11’603.-- oltre interessi.
L’istruttoria avrebbe
dimostrato l’esecuzione di un lavoro di portata ampiamente superiore a quanto
previsto dal preventivo, che non potrebbe pertanto essere ritenuto vincolante,
visto oltretutto che il convenuto, regolarmente informato, aveva consentito
alla sua modifica.
Sarebbe dovuto anche
l’importo richiesto per il posteggio, trattandosi di una prassi usuale,
adottata dalle carrozzerie anche nel caso, come quello di specie, di
contestazioni comportanti lunghi periodi di giacenza del veicolo del committente.
F. Delle osservazioni 30
giugno 1997 del convenuto, che chiede la reiezione del gravame con protesta di
spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- L’art. 372 cpv. 1 CO
stabilisce che il committente deve pagare la mercede all’atto della consegna
dell’opera.
Da questa norma deriva da
una parte che la mercede dell’appaltatore diviene esigibile solo con la
consegna dell’opera (II CCA 23 agosto 1995 in re B. & Co/F., 30 aprile
1993 in re G. & Co/P. e G. SA; Gauch, Der Werkvertrag, 4. edizione,
n. 1153), e d’altra parte -indirettamente- che se l’opera non è completa non
può essere consegnata al committente, con il che non è esigibile il diritto
alla mercede (II CCA 3 aprile 1996 in re R./F., 12 gennaio 1995 in re B.
SA/Z.).
La norma non ha tuttavia
carattere imperativo.
Le parti sono perciò
libere di stipulare accordi differenti, secondo cui l’opera deve essere pagata,
del tutto o in parte, prima della sua consegna al committente (Gauch,
opera citata, n. 1162 e segg.).
- La stessa attrice a
questo stadio della causa non adduce più l’esistenza di accordi con il
convenuto deroganti all’art. 372 cpv. 1 CO, in virtù dei quali egli avrebbe
dovuto pagare tutta o parte della mercede prima della consegna dell’opera, e
comunque l’esistenza di un simile accordo non risulta in alcun modo dagli atti.
Ne consegue che nonostante
il pagamento dei due primi acconti da parte del convenuto -uno di fr. 1’000.--
il 18 gennaio 1989 e uno di fr. 2’000.-- il 18 maggio 1989-, egli in assenza di
un’esplicita pattuizione in tal senso (a prescindere da qualsiasi
considerazione sul fondamento materiale di quelle pretese) non era tenuto né al
versamento dell’ulteriore acconto di fr. 5’000.-- richiestogli il 17 ottobre
1991 (doc. C), né al pagamento della fattura dell’11 febbraio 1993 (doc. D).
- Stante questa
importante premessa, devono essere valutate con maggiore attenzione le
circostanze in base alle quali si deve ritenere l’intervenuta cessazione del
rapporto contrattuale.
3.1 Il Pretore nel
giudizio impugnato ha stabilito che il contratto sarebbe cessato a causa della
lettera 23 dicembre 1993 (doc. 4) con la quale il convenuto ha chiesto la
restituzione della sua vettura smontata, ed ha perciò applicato l’art. 377 CO,
attribuendo di conseguenza all’attrice il diritto alla mercede per i lavoro
svolto nonché quello al risarcimento dell’eventuale danno.
Ovviamente l’attrice nel
gravame (pag. 3) non contesta l’applicazione di detta norma, a lei favorevole,
ma si limita a rilevare che in altra occasione il primo giudice aveva ritenuto
che il contratto, sempre per recesso del committente, avesse preso termine il
22 novembre 1994.
3.2 La tesi del Pretore
circa l’applicabilità alla fattispecie dell’art. 377 CO non può tuttavia essere
condivisa.
Basta in effetti leggere
attentamente la lettera 11 febbraio 1993 dell’attrice al convenuto (doc. D),
alla quale era annessa la fattura di pari data, per capire che non si è
trattato dell’invio di una fattura intermedia, pagata la quale l’attrice
avrebbe ripreso l’esecuzione dell’opera, ma che con tale scritto l’appaltatrice
manifestava l’evidente volontà di porre termine al rapporto contrattuale: nelle
intenzione dell’attrice a tale lettera dovevano unicamente seguire il pronto
pagamento della fattura annessa, e poi lo sgombero del materiale.
Ma anche se detta lettera
non fosse stata a tal punto esplicita, dall’invio di una fattura intermedia
facente seguito ad una richiesta di acconto rimasta inevasa il convenuto poteva
in buona fede ritenere che senza il pagamento della fattura i lavori non
sarebbero proseguiti, e questo a maggior ragione ritenuto il lunghissimo tempo
trascorso dalla consegna della vettura.
Posto che, come già detto,
in difetto di accordi in tal senso l’attrice non poteva legittimamente chiedere
acconti o emettere fatture intermedie, il convenuto, senza bisogno di assegnare
all’attrice un termine che si sarebbe rivelato inutile (art. 108 cifra 1 CO),
aveva in tal caso la facoltà di recedere dal contratto senza preavviso per la
mora dell’appaltatrice, e in questo senso doveva essere semmai intesa la
richiesta di restituzione della vettura (art. 107 cpv. 2 CO), e non nel senso
di un recesso a cui applicare l’art. 377 CO.
3.3 Se ne deve pertanto
concludere che è stata l’attrice, senza alcun valido motivo, a recedere dal
contratto senza avere compiuto l’opera.
- In siffatte
circostanze va senza dubbio confermata la decisione pretorile laddove
stabilisce che l’attrice non può richiedere al convenuto a titolo di mercede
dell’appaltatrice nulla di più di quanto già ricevuto.
4.1 Un primo sostenibile
punto di vista, rigoroso nella valutazione della mancata esecuzione
contrattuale da parte dell’appaltatrice, consiste nella semplice considerazione
secondo cui non essendo stata eseguita l’opera pattuita, l’attrice sopporta la
conseguenza della propria inadempienza nel senso che nulla deve esserle
corrisposto, con il risultato che essa perde così la remunerazione dei lavori
preparatori da lei effettuati (in questa direzione: DTF 115 II 55).
Un secondo punto di vista,
più indulgente nei confronti dell’artigiano ma riguardante il caso (non
verificatosi) in cui è il committente a recedere dal contratto a seguito della
mora dell’appaltatore, può essere quello di ritenere che la parte di opera
eseguita deve essere sì rimunerata, ma solo nella limitata misura in cui essa
può essere utilizzata dal committente (Gauch, opera citata, n. 687 e
688).
In entrambi i casi,
differentemente da quanto accade sotto l’egida dell’art. 377 CO, non è
l’appaltatore ma bensì il committente a poter vantare una pretesa di
risarcimento danni nei confronti della propria controparte (art. 109 cpv. 2 CO;
Gauch, opera citata, n. 689).
4.2 Volendo chiedersi se
quanto eseguito dall’attrice è di qualche utilità per il convenuto, va da un
lato ritenuto che egli ha consegnato una vettura integra e apparentemente in
decorose condizioni (cfr. le foto di cui al plico doc. 29) per ritrovarsi 9
anni dopo con una serie di componenti smontate che, pur se in parte
riverniciate, sono in quanto tali inutilizzabili, al punto da dover essere
ritenute “lavoro preparatorio” nell’ambito del compimento dell’opera di
restauro globale piuttosto che “parti d’opera” soggette a remunerazione.
E’ in questo senso
innegabile che il risultato delle 150/170 ore di lavoro svolte dall’attrice
(complemento alla perizia, risposta 4), oltre a essersi parzialmente degradato
per il lungo tempo trascorso (perizia, pag. 4, risposta 2), necessita ancora di
importanti lavori (verniciatura completa del veicolo e suo rimontaggio) con una
spesa che il perito in maniera piuttosto ottimistica valuta in circa fr.
3’000.-- (perizia, pag. 11, risposta 8).
La possibilità per il
committente di utilizzare il lavoro già svolto è perciò nella migliore delle
ipotesi subordinata alla delibera di importanti lavori ad altro artigiano,
mentre allo stato attuale delle cose quanto eseguito è di per sé
inutilizzabile.
In simili circostanze un
giudizio equitativo, quand’anche volto a favorire l’attrice potrebbe al massimo
stimare in fr. 3’000.-- il valore per il committente (il che non equivale
evidentemente al costo per l’appaltatrice e tanto meno alla mercede che essa
ritiene dovuta), di modo che, come detto in ingresso, nulla è più dovuto per
questo titolo dal convenuto, e questo anche adottando la soluzione giuridica
più favorevole all’attrice tra quelle indicate al consid. 4.1.
- Rimane da decidere
la pretesa per il posteggio della vettura, destinata anch’essa al totale insuccesso
data la sua natura manifestamente ritorsiva.
La stessa attrice ha in
effetti negato la natura contrattuale di siffatta pretesa, visto che dopo il
silenzio della petizione -che nulla dice sul motivo del credito- essa con la
replica ha specificato che il diritto le derivava dall’interruzione dei lavori
causata dall’atteggiamento del convenuto (pag. 4).
Si tratterebbe perciò di
una sorta di risarcimento del danno causato dalla permanenza della vettura nei
locali dell’attrice, tesi espressamente confermata nell’appello (pag. 9).
Se non che, nessuna
violazione contrattuale è ascrivibile al convenuto, così che la pretesa si
rivela infondata già solo per questa ragione.
Ne segue la reiezione del
gravame.
Tassa di giustizia spese e
ripetibili seguono la soccombenza della ricorrente.
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 15 maggio
1997 di __________ è respinto.
II. Le spese della
procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
580.--
b) spese fr.
20.--
T o t a l e fr.
600.--
già anticipati
dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere al convenuto
fr. 900.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Bellinzona.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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