AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.132
Data decisione, Autorità:
22.09.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00132
Lugano
22 settembre 1997/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria
appellabile OA.96.166 della Pretura di Locarno-Campagna, promossa con petizione
10 luglio 1992 da
e per essa ora il cessionario
(rappr. dall’avv. __________)
contro
(rappr. dall’avv. __________)
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 48’652.--
oltre interessi a titolo di mercede dell’appaltatrice, domanda aumentata a fr.
49’171.90 oltre accessori incorso di causa;
Domanda
avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione, e che
il Pretore con sentenza 7 aprile 1997 ha integralmente accolto;
Appellante
il convenuto, che con atto di appello del 29 aprile 1997 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre
l’attore con osservazioni e domanda di assistenza giudiziaria del 12 giugno
1997 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se deve
essere accolto l’appello
-
- tassa di
giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto: A. Nel
1983 l’attrice ha eseguito opere da capomastro nell’ambito della riattazione ed
ampliamento della casa del convenuto al mappale n. __________, e nella presente
causa, ritenuta l’anticipata cessazione del contratto per causa del convenuto,
procede per l’incasso dell’asserito saldo della propria mercede di fr.
48’652.-- dopo l’incasso di acconti per complessivi fr. 108’941.--.
Nella
risposta del 4 dicembre 1992 il convenuto si è opposto alla petizione lamentando
le inadempienze della ditta attrice che, oltre ad allestire un’opera difettosa,
avrebbe dapprima ridotto gli effettivi presenti sul cantiere, ed in seguito
l’avrebbe addirittura abbandonato, dopo avere oltretutto arrecato danni alla
struttura esistente.
L’opera
sarebbe stata completata da altro artigiano contro una mercede di fr. 70’274.--
di modo che, a distanza di svariati anni dall’abbandono del cantiere, l’attrice
nulla potrebbe più pretendere dal convenuto, dovendosi compensare il maggior
costo da lui sopportato con la pretesa dedotta in causa.
Le
parti, laddove l’ing. __________ è subentrato all’attrice in qualità di
cessionario della pretesa, hanno in seguito sostanzialmente confermato le
rispettive, antitetiche tesi e domande, contestando nel contempo quelle della
parte avversaria.
B. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’esistenza tra le parti di un
contratto di appalto dal quale il convenuto si sarebbe dipartito in data 21
novembre 1985, ha ritenuto non provati gli asseriti difetti dell’opera, ed ha
perciò negato la riduzione della mercede richiesta per questo motivo.
Il
convenuto non avrebbe nemmeno provato gli asseriti danni alla piscina, così che
anche per questo titolo nulla gli potrebbe essere riconosciuto.
Vi
sarebbe per contro stato un maggior costo dell’opera di fr. 10’000.-- a seguito
del fatto che l’opera è stata terminata da un’altra impresa, ma essendo la
rescissione del contratto ascrivibile al convenuto, che avrebbe colpevolmente
rifiutato di pagare un acconto sulla mercede, tale danno dovrebbe rimanere a
carico del resistente.
Dal
che l’accoglimento della petizione.
C. Con
l’appello il convenuto postula la riforma della sentenza pretorile nel senso di
respingere la petizione.
Egli
contesta la decisione del Pretore di non riconoscere la deduzione di fr.
15’700.-- per i difetti dell’opera e quella di fr. 10’000.-- per il maggior
costo causato dal cambio dell’impresa, così come riconosciuto dal perito.
Dal
credito dell’attore dovrebbe inoltre essere dedotto l’importo di fr. 6’872.40
per lavori a regia non riconosciuti, con il che il saldo in suo favore si ridurrebbe
a fr. 16’599.50.
Si
dovrebbe poi tenere conto anche del fatto che il perito non ha eseguito la
verifica del contenuto delle fatture dell’impresa, e che questa ha eseguito
solo circa i 2/3 dell’opera, così che l’eventuale saldo spettante all’attore
andrebbe calcolato partendo dai 2/3 dell’importo globale previsto di fr.
120’000.--, di modo che nulla gli sarebbe più dovuto.
D. Delle
osservazioni 12 giugno 1997 e della domanda di assistenza giudiziaria di pari
data dell’attore si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto: 1. Per
costante giurisprudenza di questa Camera (II CCA 26 gennaio 1996 in re
N./F., 11 luglio 1995 in re A. AG/B. SA) la parte che, come il convenuto,
solleva l’eccezione di compensazione (esplicito: risposta, punto 8, pag. 10),
ammette con ciò l’esisten-za della pretesa che per effetto di tale
compensazione si vorrebbe estinguere.
La
conseguenza pratica è che il procedente ha con ciò fornito la prova della sua
pretesa, mentre colui che oppone la compensazione rimane gravato del pieno
onere della prova al riguardo dell’esistenza e dell’entità del credito compensatorio
(II CCA 7 marzo 1994 in re C. & Co/S.).
1.1 Come
rettamente ravvisato dal Pretore, il debitore che oppone in compensazione
all’appaltatore il suo credito relativo ad un eventuale minor valore dell’opera
ex art. 368 cpv. 2 CO solleva, a ben vedere, l’eccezione in maniera impropria,
in quanto non è in realtà sua intenzione ammettere l’esistenza di quella parte
di mercede che egli vorrebbe ridurre e considera pertanto inesistente.
1.2 Diverso
è però il discorso per la pretesa deduzione dalla mercede di fr. 6’872.40 per
“alcuni lavori a regia che non sono stati riconosciuti né dal proprietario né
dalla direzione lavori” (appello, punto 7, pag. 7): in tal caso si deve infatti
ritenere che tale parte della mercede -costitutiva dell’importo per il quale è
stata dichiarata la compensazione- sia stata ammessa, e non può pertanto più
essere messa in discussione in questa sede.
Al
medesimo risultato si dovrebbe comunque giungere in base al rilievo secondo cui
l’allegato responsivo non contiene un’esplicita contestazione dell’ammontare
della mercede dell’attrice, e non indica affatto che vi sarebbe un reale problema
di consenso -tale non è la sola questione formale della firma dei bollettini-
quo all’esecuzione delle opere a regia e alla loro quantificazione (art. 78,
170 e 321 CPC).
1.3 Allo
stesso modo, l’eccezione di compensazione e il tenore dell’allegato responsivo
escludono che in sede di appello si possa ragionevolmente affermare che
l’impresa ha eseguito unicamente i 2/3 dei lavori contrattualmente previsti,
così che la base di computo della mercede sarebbe l’importo di fr. 120’000.--,
ovvero circa i 2/3 della mercede inizialmente pattuita, e non l’importo posto a
base di quello dedotto in causa.
Ne
deve seguire pertanto la reiezione della corrispondente censura del convenuto
nella misura in cui essa dovesse rivelarsi ricevibile.
- Il
convenuto ribadisce poi, invocando le risultanze peritali, l’esi-stenza di
difetti dell’opera giustificanti la riduzione della mercede in misura di fr.
15’700.--.
A
torto.
Il
perito non ha infatti constatato alcun difetto, così che l’indica-zione di fr.
15’700.-- costituisce a ben vedere un’indicazione teorica del costo di
eliminazione di presunti difetti unilateralmente indicati dal convenuto nel
doc. 1 e non riscontrati in loco (cfr. la formulazione del quesito peritale 6,
pag. 11 della perizia).
Incomprensibile
è comunque anche la risposta del perito, che calatosi nei panni di
“un’ipotetica Direzione lavori” (pag. 11) effettua una teorica deduzione per
difetti risultanti dalle fotografie doc. 2, salvo poi precisare alla risposta 7
(pag. 12) che in base a dette foto non è riscontrabile con certezza alcun
difetto.
Di
nessun valore è pertanto detta indicazione di difetti per fr. 15’700.--,
ritenuto che nemmeno il complemento di perizia fornisce migliori indicazioni
sull’argomento (la percentuale del 10% parrebbe costituire, a mente del perito,
un giuridicamente irrilevante margine di negoziazione sull’ammontare della
liquidazione finale, cfr. pag. 4), così che nulla può essere riconosciuto al convenuto
in conseguenza dei pretesi, ma non dimostrati difetti dell’opera.
- Sono
per contro giustificate le obiezioni del convenuto relative alle circostanze
del recesso contrattuale.
3.1 Come
rettamente constatato dal Pretore, l’impresa il 26 ottobre 1983 ha inviato al
committente una richiesta di acconto (doc. PP) alla quale era allegato l’elenco
dei lavori eseguiti, che non gli era pertanto stato trasmesso 10 giorni prima
della richiesta di acconto, come invece previsto dal contratto di appalto.
Il
2 novembre 1983, dopo avere ricevuto la richiesta di acconto (risulta dal doc.
DDD), il convenuto ha scritto all’impresa la lettera doc. TT nella quale non
prendeva posizione sulla richiesta di acconto, ma lamentava presunti ritardi
sul programma dei lavori, assegnando dei termini per il compimento di
determinate opere e minacciando di pretendere una pena convenzionale.
Il
4 novembre l’impresa ha sospeso i lavori adducendo il mancato rispetto dei
termini di pagamento degli acconti (doc. UU).
3.2 E’
in primo luogo indubbio che l’impresa con la sospensione dei lavori ha assunto
un atteggiamento anticontrattuale, non potendo essa invocare la mora nel
pagamento dell’ultimo acconto prima di 10 giorni dalla ricezione della
richiesta, cioè il termine contrattualmente previsto per il committente per la
verifica della richiesta.
Contrariamente
all’opinione del Pretore, la decisione del Pretore non può essere giustificata
sulla base dell’atteggia-mento del committente: l’affermazione contenuta nella
sentenza impugnata, secondo cui dalla sua lettera del 2 novembre 1983 sarebbe
evidente che egli non avrebbe versato l’acconto a causa degli asseriti difetti
e ritardi è in effetti priva di riscontro nello scritto in questione, dove il
committente si limita a fissare dei termini per l’esecuzione e/o la correzione
di determinati lavori, e menziona la questione degli acconti solo per ricordare
che l’impresa pretendeva un’inconsueta sollecitudine nel loro pagamento, così
che egli si riteneva autorizzato ad esigere la medesima attitudine
nell’esecuzione dell’opera (doc. TT, pag. 2). Di un esplicito rifiuto del
pagamento del richiesto acconto non vi è per contro traccia, si deve perciò
ritenere la responsabilità dell’impresa per la cessazione anticipata del
rapporto contrattuale, e di conseguenza il suo obbligo al risarcimento del
danno.
3.3 A
mente di questa Camera tale danno, in deroga alle risultanze peritali, non
ammonta però a fr. 10’000.--, ma solo a fr. 7’000.--.
Il perito ha infatti
computato una posizione di circa fr. 3’000.-- “per spese amministrative
supplementari e riapertura del concorso” (risposta 4, pag. 10), che avrà forse
senso nel caso di appalti di grandi proporzioni e complessità, ma che è a prima
vista sproporzionata ed incomprensibile qualora, come nella specie, il
committente debba unicamente contattare alcune ditte per farsi sottoporre delle
offerte (per principio gratuite) in vista della delibera della parte restante
dei lavori.
Lo
stesso convenuto ha del resto addotto quale danno unicamente il maggior costo
delle opere medesime a seguito della sostituzione dell’appaltatrice (risposta,
punto 4, pag. 7), ma mai ha asserito di avere sopportato particolari maggiori
costi di ordine amministrativo.
- Il
gravame risulta perciò fondato limitatamente ad una riduzione di fr. 7’000.--
del credito dell’attore.
Questi
ha formulato domanda di assistenza giudiziaria per la procedura di appello,
ritenuto però che la stessa sia da considerare come ritirata per il caso della
reiezione del gravame e dell’assegnazione delle ripetibili.
Ciò
può essere ammesso anche per il caso, come quello di specie, di parziale ma
limitato accoglimento del gravame, essendovi comunque una ragionevole attribuzione
di parziali ripetibili in favore del richiedente.
Per i quali
motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e
pronuncia:
I. L’appello
29 aprile 1997 di __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 7 aprile 1997 della Pretura di Locarno-Campagna è riformata
nel modo seguente:
- La
petizione è parzialmente accolta.
__________,
è condannato a pagare a __________, fr. 42’171.90 oltre interessi al 5% dal 18
settembre 1985.
- La
tassa di giustizia di fr. 2’000.-- e le spese sono a carico di __________ per
1/7 e per 6/7 sono a carico del convenuto, che rifonderà a controparte fr.
5’500.-- per parte di ripetibili.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 950.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 1’000.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico per 6/7 e per 1/7 sono
a carico di __________, al quale il convenuto rifonderà fr. 2’500.-- per
ripetibili parziali di appello.
III.
Intimazione:
–
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Campagna.
Per la seconda
Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster