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Numero d'incarto:
12.1997.127
Data decisione, Autorità:
05.05.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00127
Lugano
5 maggio 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. 2703 della Pretura del distretto di Riviera promossa con
petizione 11 agosto 1993 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui
gli attori hanno chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 8’000.-
oltre interessi e in via subordinata che venga fatto ordine alla __________,
alle __________ e a __________ di bloccare l’erogazione di elettricità, della
corrente bassa, del telefono e della TV attraverso il fondo di proprietà del
convenuto;
domanda
integralmente avversata dal convenuto e accolta dal pretore limitatamente alla
subordinata;
appellante
il convenuto, che con atto di appello del 28 agosto 1996 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso che venga integralmente respinta la petizione;
mentre
con osservazioni 29 ottobre 1996 gli attori postulano la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili,
letti ed esaminati
gli atti,
ritenuto
in fatto e in
diritto:
che
con petizione 11 agosto 1993 __________ e __________ i, comproprietari della
particella n. __________RFP __________ sulla quale è edificata la loro casa di
abitazione, hanno convenuto in giudizio , proprietario della
confinante part. n., al fine di ottenere il pagamento di fr. 8’000.-,
importo corrispondente alla quota parte di spese a carico di quest'ultimo per
il prolungamento dal fondo degli attori sino al suo della condotta della
canalizzazione, degli allacciamenti al telefono, alla corrente elettrica e al
cavo TV della __________somma che gli attori sostengono aver pattuito con il
convenuto come risulta dalla convenzione di cui al doc. B che quest’ultimo, pur
avendo richiesto e ottenuto i lavori di cui si è detto, si è rifiutato di sottoscrivere;
che
in via subordinata i coniugi __________ hanno chiesto che fosse fatto ordine
alla __________ (__________S), alle __________ e a __________ di bloccare
l’erogazione di energia elettrica, della corrente bassa, del telefono e della
TV attraverso la particella n. __________ RFP __________ di proprietà del
convenuto e che fosse fatto ordine a quest’ultimo di allacciarsi in futuro ad
un’altra canalizzazione che non fosse la loro;
che
il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando l’esistenza di un
qualsiasi accordo con controparte in merito all’esecuzione dei lavori
controversi e alla sua partecipazione al loro pagamento, contesta inoltre il benfondato
della domanda fatta valere in via subordinata non essendovi connessione tra la
stessa e la procedura creditoria promossa dagli attori;
che
con il querelato giudizio il primo giudice, preso atto della rinuncia di parte
attrice alla domanda principale tendente al pagamento di fr. 8’000.-, accertata
l’inapplicabilità in concreto dell’art. 691 CC e l’improponibilità dell’azione
possessoria ex art. 928 CC in quanto tardiva, ha invece accolto la domanda
subordinata proposta dagli attori ordinando alle aziende interessate
(__________, __________, ____________________la sospensione delle loro
prestazioni attraverso il fondo del convenuto, ordine che il primo giudice ha
ritenuto giustificato in virtù dell’art. 641 cpv. 2 CC intravvedendo
nell'utilizzo da parte del convenuto delle infrastrutture degli attori per il
passaggio di energia e corrente, un'indebita ingerenza sul loro fondo;
che
con tempestivo gravame datato 28 agosto 1996, al quale è stato concesso effetto
sospensivo con decreto 13 settembre 1996 del presidente della Camera di
cassazione civile, __________ è insorto contro il predetto giudizio
postulandone la riforma nel senso di respingere integralmente la petizione;
l’appellante ritiene errata la sentenza pretorile laddove conclude alla sua
legittimazione passiva nonostante riconosca a carico delle aziende citate l'utilizzo
delle infrastrutture degli attori per rifornirlo di energia e corrente;
che
con osservazioni 29 ottobre 1996 gli attori postulano la reiezione del
ricorso;
che
l’appello erroneamente attribuito alla Camera di cassazione civile che ha
concesso l’effetto sospensivo e l’ha intimato per le osservazioni, è stato
ritrasmesso a questa Camera per sua competenza (Cocchi/Trezzini, CPC, n.
1 ad art. 12);
che
a prescindere dal fatto di sapere se la controversia, limitatamente alla sua
domanda subordinata, attenga alla giurisdizione civile e non a quella
amministrativa in quanto concerne prestazioni elargite da aziende che agiscono
in virtù di concessioni di diritto pubblico (art. 19 Legge sulle
telecomunicazioni; art 39 Legge federale sulla radiotelevisione), la sentenza
impugnata non può essere condivisa per motivi di natura procedurale e di
diritto sostanziale;
che
sono considerate parti nel processo quelle che vi hanno preso parte, ossia
quelle che compiono gli atti processuali e ne subiscono gli effetti; parte è
quindi colui che propone la domanda in proprio nome e colui nei confronti del
quale essa è proposta (Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese,
1989, pag. 1 e 3; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 1979, §
11, pag. 124 segg.);
che
diritto fondamentale della parte è quello di essere sentito, facoltà nella
quale è compresa, oltre la possibilità di esprimersi sull'oggetto della lite
prima che una decisione venga presa, anche quella di consultare gli atti e di
proporre le prove a sostegno delle rispettive allegazioni e contestazioni (Ottaviani,
op. cit., pag. 5; Walder-Richli, Zivilprozessrecht, 1996, § 21), diritto
che in concreto non è stato minimamente ossequiato nei confronti delle aziende
menzionate nel dispositivo del giudizio pretorile, rimaste estranee a tutto
l'iter processuale;
che
nel caso concreto i coniugi __________ hanno promosso un'azione ordinaria nei
confronti di __________, mentre nessuna azione è stata proposta nei confronti
della __________, delle __________ e di ____________________ tantomeno sono
stati richiesti provvedimenti cautelari, misure che possono essere ordinate
anche nei confronti dei terzi quando vi è fondato motivo di temere che dal
ritardo a procedere nelle vie ordinarie potrebbe derivare un danno
considerevole (art. 376 CPC);
che
quindi, il pretore ha a torto condannato la __________le __________ e
__________ a sospendere le loro prestazioni a favore del fondo del convenuto,
domanda che se del caso andava formulata convenendo in causa direttamente le
aziende interessate e non l'appellante;
che
anche dal punto di vista del diritto materiale la sentenza del primo giudice,
che ha accolto la domanda subordinata degli attori basandola sull’art. 641 CC,
non può essere confermata;
che
con la cosiddetta azione negatoria (art. 641 cpv. 2 CC), il proprietario di una
cosa può rivendicarla contro chiunque la ritenga senza diritto e respingere
qualsiasi indebita ingerenza;
che
per giustificare l’applicazione dell’art. 641 CC è quindi necessaria un’indebita
ingerenza a carico del fondo del richiedente (Meier-Hayoz in Berner Kommentar,
n. 89 e 99 segg. ad art. 641 CC);
che
a prescindere dal fatto di sapere se il passaggio di corrente ed energia sotto
il fondo degli attori costituisca un’ingerenza (Meier-Hayoz, op.cit. n.
99 segg.), va rilevato che l'ordine di sospensione di erogazione di energia e
corrente -erogazione nella quale il pretore ha intravisto la turbativa della
proprietà degli attori- è stato formulato con riferimento al fondo dell'appellante
e non a quello degli attori ai quali difetterebbe pertanto la legittimazione
attiva (Steinauer, Les droits réels, Tome premier, 1985, n. 1030);
che
quindi, la fornitura di energia e corrente attraverso il fondo del convenuto
non può essere considerata illecita e tantomeno potrebbe costituire un atto di
indebita ingerenza nei confronti del fondo degli attori, neppure menzionato nel
dispositivo del giudizio dedotto in appello;
che
l'appello deve essere accolto con il carico alla parte soccombente di tasse,
spese e ripetibili di prima e seconda sede (art. 148 CPC)
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
I.
L’appello 28 agosto 1996 __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 21 giugno 1996 della Pretura del distretto di Riviera è
così riformata:
-
La petizione è respinta.
-
Gli
oneri processuali consistenti in:
spese fr.
390.-
tassa
di giustizia fr. 900.-
per
un totale di fr. 1’290.-
vanno
posti a carico degli attori in solido i quali rifonderanno al convenuto fr.
1’000.- a titolo di ripetibili.
II. Le
spese della procedura d’appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 400.-
b)
spese fr. 50.-
fr.
450.-
già
anticipate dall’appellante, vanno poste a carico dei signori __________ e
__________ i quali rifonderanno all’appellante fr. 450.- per ripetibili.
III. Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Riviera
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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