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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.106
Data decisione, Autorità:
29.09.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00106
Lugano
29 settembre 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. OA.96.454
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 1
marzo 1996 da
__________ ora d’ignota dimora
contro
__________ rappr. dall’avv. dott. __________
in
materia di revoca del sequestro che il Pretore, con sentenza 26 marzo 1997, ha
accolto revocando il sequestro __________ dell’UEF di Locarno decretato il 21
febbraio 1996.
Appellante
la parte convenuta la quale, con appellazione 7 aprile 1997, chiede la riforma
del primo giudizio nel senso di respingere la domanda di revoca del sequestro
con protesta di spese e ripetibili.
Mentre
la controparte, alla quale l’atto di appello è stato intimato nelle forme
edittali (FUCT n. 59 del 25.7.1997), non ha presentato osservazioni.
Letti ed esaminati gli atti di causa
Considerato
in
fatto ed in diritto
che l’istante aveva
chiesto la revoca del sequestro poiché, trattandosi di garantire crediti
condominiali, gli stessi già erano garantiti dall’ipoteca legale dell’art. 712i
CC e di conseguenza non vi era più spazio per un provvedimento di sequestro dal
momento che l’art. 271 cpv. 1 vLEF permette il sequestro solo ed in quanto i
crediti non siano garantiti da pegno;
che il Pretore ha ritenuto
che la sola possibilità di garantire con pegno un credito, e non la già
effettiva esistenza di un pegno, non esclude la procedura di sequestro;
che tuttavia ha ugualmente
revocato il sequestro ritenendolo sproporzionato ed assurdo in riferimento
all’esigua entità del credito;
che tale ultima
considerazione, pur permeata di praticità e di grande buon senso, non può
supplire alla constatazione che la revoca del sequestro dipende dalla mancanza
di una delle cause di sequestro nelle quali è pure compresa quella dell’esistenza
di un pegno (Jäger, Commentaire de la LP, ad art. 279 n. 5);
che, di conseguenza,
accertata, come in concreto correttamente, l’inesistenza di una preesistente
garanzia pignoratizia, il Pretore non poteva far altro che respingere la domanda
di revoca del sequestro fondata su quel fatto e caricare le tasse e le spese di
giudizio così come l’indennità per ripetibili alla parte istante;
che l’appello della parte
convenuta va così accolto;
Per i quali motivi
visto gli art. 271 e 279 vLEF
e, per le spese, l’art. 148 CPC e la vigente TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello è accolto
e di conseguenza la sentenza 26 marzo 1997 del Pretore di Locarno-Campagna
viene così riformata:
-
La
petizione di revoca del sequestro è respinta.
-
La
tassa di giustizia di Fr. 200.- e le spese sono a carico dell’attrice che
rifonderà alla convenuta Fr. 500.- per ripetibili.
II. Le spese della
procedura d’appello consistenti in:
a)tassa di giustizia Fr.
80.-
b)spese Fr.
80.-
totale Fr.160.-
anticipate e da
anticiparsi dall’appellante sono a carico della controparte che rifonderà alla
Comunione dei comproprietari __________ l’importo di Fr. 150.- per ripetibili
d’appello.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura
di Locarno-Campagna
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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