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Numero d'incarto:
12.1997.1
Data decisione, Autorità:
28.03.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00001
Lugano
28 marzo 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella procedura accelerata di contestazione della graduatoria
7.1994.GR della Pretura del distretto di
Lugano, sezione 5, promossa con petizioni 4 luglio 1994 da
rapp.
dall'avv. __________
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
con cui l’attore
ha proposto a giudizio le seguenti domande:
“1. La petizione è integralmente accolta e di
conseguenza la massa della spettabile __________ concordataria è condannata a
pagare al signor __________ la somma di fr. 43’393.25 oltre interessi al 5% a
partire dal 1.6.1992.
- Al credito summenzionato è
integralmente riconosciuto il privilegio di prima classe di cui all’art. 219
LEF.”
Domande
avversate dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che
il Pretore con sentenza 18 dicembre 1996 ha respinto;
Appellante
l’attore, che con atto di appello del 23 dicembre 1996 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione;
Mentre
la convenuta con osservazioni del 27 gennaio 1997 postula la reiezione del
gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti
a giudizio i seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Il
28 giugno 1994 è stata depositata la graduatoria relativa alla __________
concordataria.
L’attore,
direttore dell’attrice dal 1° novembre 1991 al 21 febbraio 1992, data in cui è
stato licenziato in tronco (doc. A e C), ha insinuato in prima classe un
credito di fr. 92’799.85 (doc. L), integralmente contestato dalla massa (doc.
M).
B. Con
la petizione l’attore sostiene la mancanza di fondamento del licenziamento in
tronco pronunciato nei suoi confronti.
La
disdetta avrebbe perciò potuta avere effetto solo per il 30 maggio 1992, dal
che un credito in suo favore di complessivi fr. 43’393.25, così come dal
conteggio di cui a pag. 3 della petizione.
C. Nella
risposta del 14 luglio 1994 la convenuta ha sostenuto l’esistenza di gravi
manchevolezze da parte dell’attore, tali da giustificare lo scioglimento del
rapporto di lavoro con effetto immediato. Egli non potrebbe perciò accampare
alcuna pretesa per il periodo successivo alla data del licenziamento.
D. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore ha innanzitutto ritenuto che la posizione
dirigenziale assunta dall’attore nell’ambito della ditta __________ non
consentirebbe di ammettere l’esistenza di un effettivo rapporto di
subordinazione, così che il suo credito non potrebbe essere privilegiato ai
sensi dell’art. 219 cpv. 4 lit. a LEF.
In
ogni caso l’asserito credito non sussisterebbe, potendosi ammettere in base
alle testimonianze in atti che l’agire dell’attore avrebbe compromesso la
necessaria fiducia reciproca al punto da non potersi più esigere dalla
convenuta la continuazione del rapporto di lavoro sino al prossimo termine di
disdetta.
Dal
che la reiezione della petizione.
E. Con
l’appello l’attore postula la riforma della sentenza pretorile nel senso di
accogliere la petizione. Contrariamente a quanto stabilito dal Pretore, nulla
deporrebbe in favore dell’esistenza di gravi motivi ascrivibili all’attore e
giustificanti il suo licenziamento in tronco, ed in particolare le motivazioni
addotte con l’allegato responsivo non avrebbero trovato conforto
nell’istruttoria della causa.
Sarebbe
altresì errata la decisione di ritenere il credito dell’attore non collocabile
in prima classe per difetto di rapporto di subordinazione, questione che
oltretutto la stessa convenuta non avrebbe contestato.
F. Delle
osservazioni 27 gennaio 1997 della convenuta, che postula la reiezione del
gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei
successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- In
base all’art. 337 CO, norma sostanzialmente immutata anche dopo la riforma
legislativa in vigore dal 1° gennaio 1989, “il datore di lavoro e il lavoratore
possono in ogni tempo recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause
gravi”.
Presupposto
è quindi il sussistere di un motivo grave, cioè tale rendere oggettivamente
intollerabile la prosecuzione del contratto secondo il principio generale della
buona fede anche solo fino al prossimo termine ordinario di disdetta (art. 337
cpv. 2 CO; DTF 117 II 562, 111 II 245; Brühwiler, Handkommentar zum
Einzelarbeitsvertrag, Berna, 1978, pag. 201; Streiff/Von Känel, Arbeitsvertrag,
5. edizione, Zurigo, 1992, n. 2 ad art. 337 CO).
Le
circostanze invocate per il licenziamento in tronco devono essere esaminate dal
giudice secondo il suo libero apprezzamento ed in rapporto al singolo caso,
alla qualifica del lavoratore, alla natura e alla durata del contratto, così
come al genere e alla gravità dei rimproveri sollevati (art. 337 cpv. 3 CO; DTF
108 II 466; Rep. 1985, pag. 130).
Le
“cause gravi” dell’art. 337 CO vengono in linea di principio suddivise da
dottrina e giurisprudenza in due grandi categorie:
Tale
suddivisione non vuole essere esaustiva, in quanto anche “schwere Verfehlungen,
die das Arbeitsverhältnis an sich nicht berühren” possono essere considerate
causa grave ai sensi dell’art. 337 CO (Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht,
8. edizione, Zurigo, 1991, pag. 464).
Il
giudice non deve però prendere in considerazione il sentire soggettivo di colui
che recede con effetto immediato dal contratto, ma la situazione oggettiva
venutasi a creare (Rapp, Die fristlose Kündigung des Arbeitsvertrages,
in: BJM 1978, pag. 171 e segg.; Brühwiler, opera citata, pag.
201), ed esaminare se fosse impensabile poter esigere da colui che recede dal
contratto, se del caso adottando altri possibili provvedimenti (Rehbinder,
Berner Kommentar, n. 2 ad art. 337 CO), la continuazione dello stesso sino al
prossimo termine di disdetta (Guhl, opera citata, pag. 464).
Non
si può escludere che anche mancanze lievi possano giustificare la rescissione
in tronco del rapporto di lavoro. La loro ripetizione deve però portare a una
situazione oggettivamente insostenibile e grave per quanto riguarda la fiducia
su cui deve fondarsi il rapporto contrattuale (DTF 116 II 150; Rehbinder,
ibidem). Inoltre il datore di lavoro deve aver avvertito, senza successo, il
lavoratore delle conseguenze del suo agire anticontrattuale (Rapp, opera
citata, pag. 176; Decurtins, Die fristlose Entlassung, Muri bei Bern,
1981, pag. 27).
In
altre parole, dottrina e giurisprudenza dettano la regola secondo cui, ai fini
dell’applicazione dell’art. 337 CO, quanto più lievi sono le infrazioni, tanto
più altri elementi devono concorrere a rendere oggettivamente insostenibile la
situazione tra le parti, in particolare la ripetitività e una chiara minaccia
da parte del datore di lavoro (DTF 117 II 561, 116 II 150, 112 II 50; II
CCA 10 ottobre 1995 in re T./K. SA).
- Nel
caso di specie, nella lettera di licenziamento del 21 febbraio 1992 (doc. C),
di appena un giorno successiva a quella inviata dall’attore al liquidatore
(doc. B) per lamentare la mancanza di collaborazione e il mancato pagamento di
parte dello stipendio di gennaio, veniva rimproverato all’attore il seguente
comportamento:
“Dall’esame della documentazione in mio possesso
risulta infatti che lei ha commesso atti a detrimento della società (svendita
stock veicoli occasione); inoltre ha diramato al personale, senza preavvisarmi,
istruzioni che nuocciono alla conduzione della società.
Inoltre
ho appreso che in data 18.02.92 lei si è assentato arbitrariamente dal lavoro
senza nessun preavviso.”
L’attore
ha prontamente contestato i motivi addotti a sostegno del licenziamento (doc.
D), e sul tema non risulta essere intercorsa ulteriore corrispondenza.
Nell’allegato
di risposta (punto 2, pag. 3) sono invece stati formulati i seguenti addebiti:
“- abuso di potere in relazione alla gerarchia
imposta dalla liquidazione della convenuta;
-
falsa
fatturazione di veicoli a terze persone non identificabili con minore introito
per la datrice di lavoro;
-
confezione
di documenti (duplicati di licenze di circolazione) ed istruzioni di pagamento
senza autorizzazione e pregiudizievoli per la convenuta;
-
abuso
di fiducia e assenteismo;
-
negligenza
grave nell’ambito della vertenza __________i.”
- A
prescindere dal problema dell’ammissibilità dal profilo formale di quei motivi
a sostegno del licenziamento in tronco non addotti al momento della sua
pronuncia ma solo in corso di causa, l’esame degli atti permette di stabilire
che, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, gli addebiti mossi
all’attore non hanno trovato riscontro, o comunque non in misura tale da
giustificare lo scioglimento con effetto immediato del contratto di lavoro.
3.1 I
documenti versati in atti dalle parti, come pure quelli richiamati, sono del
tutto ininfluenti ai fini del giudizio circa eventuali mancanze dell’attore.
3.2 Il
teste __________, diretto superiore dell’attore (circostanza non contestata
dalla controparte), si è espresso sull’asserita svendita dello stock di vetture
usate, dichiarando di avere esplicitamente autorizzato l’attore alla
conclusione del contratto, con il che l’attore è evidentemente stato sollevato
da una sua eventuale responsabilità.
E’
inoltre da rilevare che lo stesso fatto che si sia trattato di una svendita,
cioè di un atto pregiudizievole per le finanze della datrice di lavoro, è
rimasto allo stadio di puro parlato, in assenza di elementi oggettivi di
giudizio quali l’esatto numero e modello delle vetture vendute, e il loro
valore di rivendita al dettaglio, elemento quest’ultimo da stabilire se del
caso in via peritale.
Il
teste ha per il resto smentito ogni addebito a carico dell’attore, in specie
quelli di assenteismo e falsificazione di documenti e quello relativo alla
“questione __________ ”, così che nel complesso la deposizione va ritenuta
favorevole e non contraria alle tesi dell’attore.
3.3 Il
teste __________, contabile della datrice di lavoro dell’attore, ha dapprima
espresso dubbi sulla fedefacenza dell’importo di fr. 4’800.--, risultante quale
salario dell’attore dal contratto di lavoro doc. A, ma ha in seguito precisato
di non poter escludere che l’importo di fr. 4’000.--, da lui ritenuto esatto in
base a indicazioni del __________ (che ha invece confermato la cifra di fr.
4’800.--), fosse in seguito stato modificato.
Sulla
vendita delle vetture, il teste ricorda che la stessa sarebbe avvenuta ad un
importo di molto inferiore al valore risultante dal bilancio.
Come
indicato al punto precedente, in assenza di prove oggettive ciò non depone
ancora per l’esistenza di una manchevolezza dell’attore.
Da
un lato non si può ammettere che il valore di bilancio dovesse necessariamente
corrispondente a quello effettivo, potendosi ipotizzare una sopravvalutazione
degli attivi a bilancio per evitare di doverlo depositare al giudice del
fallimento; d’altro lato anche in caso di rispondenza del valore di bilancio
con quello reale, la necessità di mezzi liquidi avrebbe potuto anche giustificare,
entro certi limiti, la vendita ad un prezzo inferiore.
Infine,
non vi è nemmeno la prova che la questione sia stata trattata dal solo attore
(in senso contrario: deposizioni __________ e dell’acquirente __________), ma
in ogni caso decisivo è il fatto, come si è detto, che gli addebiti all’attore
non sono in concreto quantificati, e perciò nemmeno verificabili.
Quo
alle asserite false fatturazioni, il teste ha riferito che parte delle vetture
in questione, verosimilmente su desiderio dell’acquirente, furono fatturate in
forma anonima, mentre alcune furono fatturate a nome di un garage.
Tale
atteggiamento è sicuramente indice di una certa disinvoltura, e denota a prima
vista mancanza di serietà. Tuttavia, in assenza della prova del contrario, non
può essere ritenuto, come pretende la convenuta, che ciò abbia comportato un
minore introito per la datrice di lavoro, di modo che la manchevolezza
dell’attore su questo punto non giustificava ancora il suo licenziamento in
tronco.
Sempre
al riguardo della vendita di queste vetture, si evince dalle dichiarazioni del
teste che almeno parte di esse sarebbe stata in costituita in pegno manuale
presso istituti bancari mediante consegna delle licenze di circolazione, il che
avrebbe dovuto impedire la vendita a terzi senza il consenso del detentore
della licenza, e che tale garanzia sarebbe stata elusa mediante la richiesta di
duplicati delle licenze di circolazione, di modo che alle banche non sarebbe
infine stato riversato il provento della vendita di queste vetture.
Tale
comportamento costituisce indubbiamente una grave scorrettezza e non è a prima
vista privo di connotazioni penali.
Non
vi è tuttavia la prova del fatto che l’autore della manovra sia stato l’attore
e non il __________, ed in effetti il teste non è a conoscenza di questo
particolare.
Va
inoltre considerato che dal punto di vista della datrice di lavoro questo modo
di agire -sicuramente censurabile- non ha causato danni dal momento che il
provento della vendita, sia pure a danno delle banche creditrici, è stato
immesso nella società per consentire il pagamento di debiti scaduti (verbale,
pag. 2).
Quo
alla “negligenza grave nell’ambito della vertenza __________ ”, il teste ha
genericamente riferito che l’attore avrebbe incassato delle provvigioni che non
sono state riversate alla datrice di lavoro.
Ammesso
e non concesso che questa sia la “vertenza __________ ” (ma in realtà dovrebbe
trattarsi di una vertenza tra la datrice dell’attore e l’importatore di questa
marca: cfr. doc. 1, pag. 2, dove nell’ambito del concordato con abbandono
dell’attivo è stato ritenuto un credito di fr. 14’885.--), va rilevato che
l’attore ha correttamente dato atto nei propri conteggi di quanto incassato
(doc. F), così che non può essere ritenuta la sua intenzione di appropriarsi
indebitamente ai danni della datrice di lavoro.
3.4 Il
teste __________, precedente proprietario economico di __________, ha lamentato
il fatto di essere di fatto stato estromesso dal controllo della società dal
__________, al quale aveva venduto il proprio pacchetto azionario senza però
incassarne mai il corrispettivo.
Il
teste ha per contro esplicitamente ammesso di non poter riferire alcunché sul
contenuto del rapporto di impiego dell’attore con __________, pur se indicativa
dei rapporti interni in seno alla società, si rivela pressoché inutilizzabile
ai fini della causa.
3.5 Il
teste avv. __________, che ha funto da commissario del concordato, ha ammesso
di non avere conoscenza diretta della fattispecie, ma di conoscerla unicamente
per voce del liquidatore __________, estensore della lettera di licenziamento,
cosi che anche la sua deposizione risulta del tutto ininfluente (per tante: II
CCA 27 aprile 1995 in re H./G.).
3.6 Il
teste __________, assunto per rogatoria, ha riferito dell’acquisto da parte sua
di un certo numero di vetture d’occasione di __________ al prezzo di fr.
120’000.-- o 126’000.--.
Dalla
sua deposizione si rileva che la questione venne seguita soprattutto dal
__________ piuttosto che dall’attore, e comunque -come era ovvio attendersi-
non emerge che le vetture sarebbero state acquisite ad un prezzo di molto
inferiore al loro valore effettivo.
Anche
da questa deposizione non può pertanto essere dedotto addebito alcuno a carico
dell’attore. In ogni caso, viste le riserve della convenuta nei confronti delle
dichiarazioni di questo teste, qualora tale testimonianza non dovesse essere
presa in considerazione non vi sarebbe conclusione piuttosto gioverebbe alla
tesi dell'attore ma nemmeno situazione contraria: la convenuta, come si vedrà
anche nel seguito, non ha assolutamente provato, e gliene incombeva l'onere,
l'esistenza di fatti gravi a carico dell'attore e tali da giustificarne il
licenziamento in tronco.
3.7 In
definitiva l’esame degli atti permette a questa Camera di giungere alla
conclusione che il licenziamento in tronco dell’attore sia avvenuto quale
diretta reazione alla lettera di lamentela da lui inviata al liquidatore solo
il giorno prima, e/o nell’intento di evitare interferenze da parte dell’attore
con il liquidatore medesimo nella conduzione dell’azienda ai fini della
liquidazione (in tal senso dunque i rimproveri di “abuso di potere in relazione
alla gerarchia imposta dalla liquidazione della convenuta” e di avere “diramato
al personale, senza preavvisarmi, istruzioni che nuocciono alla conduzione
della società”, rimasti comunque senza riscontro).
Dalla
deposizione del teste __________ emergono sicuramente dei dubbi circa
l’atteggiamento dell’attore, ma non in misura tale da giustificare il licenziamento
in tronco, che si rivela perciò ingiustificato alla luce delle circostanze
emerse in causa.
- Occorre
pertanto procedere all’esame delle pretese dell’attore, ritenuto che il suo
contratti di lavoro avrebbe potuto essere disdetto in via ordinaria al più
presto per il 31 maggio 1992 (doc. A, punto 4).
4.1 L’attore
reclama fr. 112.40 a saldo delle sue spettanze per il 1991, e fr. 2’700.-- per
il mese di gennaio del 1992.
Tali
pretese non sono esplicitamente state contestate dalla convenuta, che non ha
ritenuto di dover produrre la quietanza degli avvenuti pagamenti per i mesi in
questione e che si è invece limitata a sostenere che egli “non ha diritto ad
alcuna pretesa salariale per il periodo successivo al 21 febbraio 1992”
(risposta, punto 4, pag. 3), e devono perciò valere come ammesse (art. 170 cpv.
2 CPC).
Il
credito è perciò di fr. 2’812.40.
4.2 Per
il mese di febbraio 1992 l’attore chiede fr. 7’500.--, ovvero fr. 4’800.-- di
salario e fr. 2’700.-- di rimborso spese (doc. A, pag. 3).
Per
il salario la richiesta è fondata, mentre per il rimborso spese lo è solo fino
al giorno del licenziamento, essendo evidente che con la cessazione del lavoro
sono cessate anche le spese per le quali l’indennità è stata riconosciuta, e
l’attore non ha del resto affermato il contrario in proposito.
Il
credito è perciò di complessivi fr. 6’825.--.
4.3 Per
i mesi di marzo, aprile e maggio 1992 il credito dell’attore, limitato come si
è detto al solo salario, è di fr. 4’800.-- al mese, ovvero complessivi fr.
14’400.--.
4.4 Non
può essere riconosciuto il richiesto importo di fr. 680.-- a titolo di assegni
familiari, avendo l’attore omesso di fornire qualsivoglia indicazione circa gli
elementi fattuali costitutivi dell’asserito diritto.
4.5 A
titolo di quota parte della tredicesima devono essere riconosciuti 5/12 di fr.
4’800.--, ovvero fr. 2’000.--.
4.6 Nulla
può invece essere riconosciuto per le ferie non godute, dovendosi ammettere la
possibilità per l’attore di usufruirne durante il periodo di disdetta di quasi
3 mesi e mezzo (II CCA 5 marzo 1996 in re S./A.).
4.7 Le
asserite spese professionali possono essere ammesse per i fr. 429.70 di
cui al doc. F, con i relativi giustificativi.
L’ulteriore
pretesa di fr. 1’800.90 verte su spese che in primo luogo potevano essere
rivendicate solo in costanza di rapporto di lavoro, cioè fino al 21 febbraio
1992, e comunque sono prive di qualsivoglia elemento probatorio, così da
esistere solo all’irrilevante stadio di affermazioni di parte.
4.8 Anche
la pretesa di fr. 15’000.--, pari a due mensilità di salario, a titolo di
indennità per il licenziamento in tronco ingiustificato deve essere respinta.
In
primo luogo il salario dell’attore era di fr. 4’800.--, così che due mensilità
corrisponderebbero semmai a fr. 9’600.--.
Ciò
premesso, è necessario considerare che il comportamento dell’attore non va
esente da censure, ed anzi egli poteva legittimamente essere sospettato di
avere compiuto gravi atti in danno di creditori dell’azienda, o comunque di
averli conosciuti siccome compiuti dal __________ e di non esservisi opposto e
di non averne dato notizia ai vertici della ditta.
Va
inoltre sottolineato che l’attore al momento del licenziamento lavorava per
__________ da solo poco più di tre mesi, e che il periodo di prova era scaduto
da meno di tre settimane.
La
ditta, inoltre, aveva a quel momento già nominato un liquidatore, circostanza
che all’attore era nota (cfr. deposizione __________), di modo che essa stava
in pratica pianificando la cessazione dell’attività e di conseguenza non può
essere ammesso che sia stata disattesa una legittima aspettativa dell’attore di
una lunga attività presso quella datrice di lavoro.
Il
libero apprezzamento dell’insieme di queste circostanze giustifica perciò,
secondo questa Camera, di non attribuire alcuna indennità ex art. 337c cpv. 3
CO.
4.9 Dal
credito dell’attore, di complessivi fr. 26’467.10, vanno dedotte le
provvigioni percepite dal garage __________ e le prestazioni erogate
dall’assicurazione disoccupazione, per complessivi fr. 12’376.30.
Il
saldo in favore dell’attore è perciò di fr. 14’090.80 al netto dei
contributi sociali, trattandosi di importi pattuiti al netto degli stessi (doc.
A, punto 7).
Gli
interessi al 5% su questa somma possono decorrere dal 17 giugno 1992, data
dell’insinuazione del credito nell’ambito del concordato richiesto da
__________ (doc. L).
- Il
Pretore ha ritenuto che l’eventuale credito dell’attore non dovrebbe essere
collocato in prima classe per il motivo che non sarebbe esistito un effettivo
rapporto di subordinazione.
Si
tratta di un’opinione che non può essere condivisa.
Infatti,
secondo la giurisprudenza citata dal primo Giudice, nella valutazione delle
circostanze non ci si deve limitare alla considerazione di elementi di mera
apparenza, quali la qualifica di direttore, ma occorre esaminare se il
lavoratore sia da identificare con la persona che regge le redini della ditta (Rep.
1986, pag. 118).
In
concreto ciò non può assolutamente essere ammesso.
L’attore,
pur se provvisto di mansioni dirigenziali, era infatti l’ultimo arrivato in
ditta. Egli non era membro del consiglio di amministrazione, il che deporrebbe
contro l’ammissibilità del privilegio del credito (DTF 118 III 52), e la
sua posizione era comunque subordinata a quella del __________, che l’aveva
assunto e che deteneva la quota maggioritaria delle azioni.
Non
si può di conseguenza ammettere, né risulta dagli atti, che l’attore dovesse
determinare la linea di condotta dell’azienda e prendervi le decisioni più
importanti, verosimilmente riservate all’amministratore unico sig. __________
al __________.
Comunque,
anche a prescindere dalle funzioni dell’attore in seno alla ditta, la sua
presenza è stata talmente breve da non potersi ritenere che egli abbia di fatto
potuto assumere una posizione identificabile con quella del datore di lavoro.
- La
conseguenza dell’accoglimento delle tesi dell’attore non può tuttavia essere
quella postulata a torto nell’appello di condannare la massa al pagamento del
credito, non trattandosi con ogni evidenza di un debito nella massa medesima,
ma solo quella di collocare tale credito nella graduatoria.
L’appello
è perciò parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza (art.
148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
23 dicembre 1996 __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 18 dicembre 1996 della Pretura del distretto di Lugano,
sezione 5, è riformata nel modo seguente:
- La petizione è parzialmente accolta.
Di
conseguenza nella graduatoria relativa alla liquidazione concordataria di
__________, è ammesso in prima classe un credito di __________, di fr.
14’090.80 oltre interessi al 5% dal 17 giugno 1992.
- La
tassa di giustizia di fr. 800.-- e le spese, da anticipare dall’attore, restano
a suo carico per 2/3 e per 1/3 sono a carico della convenuta, alla quale
l’attore rifonderà fr. 1’200.-- per ripetibili parziali.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 850.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 900.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico per 2/3, mentre per 1/3 sono a
carico della convenuta, alla quale l’attore rifonderà fr. 600.-- per ripetibili
parziali di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 5.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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