AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.92
Data decisione, Autorità:
19.07.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00092
Lugano
19 luglio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.274 (inc. n. 6968) della Pretura di Locarno-Campagna, promossa con
petizione 30 giugno 1993 da
rappr.
dallo studio legale __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 19’008.40
oltre accessori a titolo di mercede del mandatario;
Domanda
avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che
il Pretore con sentenza 21 marzo 1996 ha accolto limitatamente a fr. 6’810.--
oltre interessi;
Appellante
la convenuta, che con atto di appello del 30 aprile 1996 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre
l’attrice con osservazioni del 4 giugno 1996 chiede la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto
A. L’attrice
procede per l’incasso di una fattura di fr. 27’968.40 emessa il 28 marzo 1990
da __________, alla quale l’attrice è succeduta in diritto, per prestazioni di
tipo fiduciario.
Dopo
compensazione di un credito della convenuta di fr. 8’960.-- per prestazioni
professionali, rimarrebbe un saldo in favore dell’attrice di fr. 19’008.40
oltre interessi, importo oggetto della presente causa.
B. Nella
risposta dell’8 ottobre 1993 la convenuta si è opposta alla petizione,
adducendo l’inadempienza della mandataria, che le avrebbe causato un maggiore
esborso per imposte, e contestando l’ammontare della fattura, da lei ritenuto
eccessivo.
C. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’applicabilità delle norme sul
mandato, ha ritenuto che pur dovendosi ammettere negligenza nella presentazione
del reclamo contro la notifica della tassazione per il 1987/1988, il danno
derivato alla convenuta non sarebbe per sua natura risarcibile, trattandosi in
definitiva del pagamento di imposte effettivamente dovute dalla contribuente.
Dovendosi
ammettere l’esistenza di una pretesa per onorari dell’attrice di fr. 15’770.--,
essa, dopo deduzione del credito compensatorio di fr. 8’960.--, potrebbe
pretendere la differenza di fr. 6’810.-- oltre interessi, somma per la quale è
stata accolta la petizione.
E. Con
l’appello la convenuta chiede la riforma della sentenza pretorile nel senso di
respingere la petizione.
Il
Pretore avrebbe in primo luogo negato a torto la compensazione con il danno
derivato alla convenuta dalla presentazione del reclamo contro la tassazione
1987/1988.
Inoltre,
il credito di partenza dell’attrice non ammonterebbe a fr. 15’770.--, avendo
il perito calcolato l’onorario del mandatario in base ad un tariffario più
elevato di quello in vigore all’epoca delle prestazioni, ed avendo egli omesso
di considerare che egli non era membro dell’ordine dei commercialisti, e non
poteva perciò profittare dei benefici dei tariffari di quell’ordine.
F. Nelle
osservazioni del 4 giugno 1996 l’attrice postula la reiezione del gravame
protestando spese e ripetibili sulla base di argomentazioni che, per quanto
necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto
- Questa
Camera ha già avuto modo di stabilire in più occasioni che quanto viene pagato
da un contribuente a titolo di imposta non costituisce una posta di danno
risarcibile da terzi -e questo anche se il pagamento è in relazione con la
violazione contrattuale di un mandatario- ma il dovuto adempimento di
un’obbligazione nei confronti dell’ente pubblico (II CCA 23 novembre
1994 in re R./B., 1° aprile 1993 in re R./B.).
Analoga
considerazione vale anche per un’eventuale sanzione pecuniaria emanata
dall’autorità fiscale, che in conseguenza del suo carattere strettamente
personale non costituisce nemmeno essa un danno passibile di essere risarcito (DTF
115 II 72).
Diverso
è invece il caso se la decisione dell’autorità fiscale, cresciuta in formale
giudicato, è conseguente ad un’errata rappresentazione della situazione
economica del contribuente da parte del mandatario, errore di cui l’autorità
non è consapevole (in questo senso: II CCA 22 aprile 1994 in re F.
SA/F.).
- Nel
caso di specie, a non averne dubbi, si è verificata la prima di queste
fattispecie.
Infatti,
contestualmente al reclamo in questione venne richiesta dall’allora mandatario
una vera e propria ispezione dell’autorità fiscale, puntualmente eseguita (cfr.
deposizione __________). L’autorità fiscale risulta perciò con ogni evidenza
essersi determinata in base ad un accertamento dei fatti rilevanti eseguito
direttamente da lei, e non in base ad una loro errata rappresentazione da parte
del fiduciario.
In
simili circostanze non si può semplicisticamente affermare, come fa a torto la
convenuta, che l’agire dell’autorità fiscale -con particolare riferimento alla
maggiorazione dell’utile lordo del 1986- sarebbe stato ingiustificato (appello,
pag. 5) e la conseguente tassazione “sbagliata” (appello, pag. 7): l’errata
conclusione della convenuta secondo cui per tale anno nulla doveva essere
aggiunto a quanto dichiarato (appello, pag. 6), si fonda in effetti sull’errata
quanto apodittica premessa secondo cui quanto da lei dichiarato per quell’anno
sarebbe stato esatto.
In
realtà, dopo tre giorni di verifiche l’autorità fiscale ha “potuto riscontrare
nei dati contabili delle lacune tali da ritenere gli stessi non attendibili”
(cfr. verbale di audizione 6 febbraio 1990), ed in particolare ha stabilito che
“nel 1986 il margine UL1 non è interpretabile considerando gli errori e le
lacune nel conto acquisti” (rapporto di ispezione fiscale, pag. 4, annesso al
complemento di perizia), accertamenti che il perito non ha potuto smentire
(“personalmente non sono in grado di esprimere un giudizio per mancanza di
informazioni e dettagli”, complemento di perizia, pag. 3), e che perciò devono
valere per veri.
In
queste circostanze non si può certo rimproverare al mandatario di avere
accettato una transazione per un imponibile inferiore a quello scaturito dalla
verifica, con il che, come rettamente stabilito dal Pretore, deve senza dubbio
essere integralmente respinta la pretesa risarcitoria della convenuta.
- La
convenuta contesta inoltre la quantificazione in fr. 12’000.-- dell’onorario da
corrispondere per la tenuta della contabilità negli anni 1987 e 1988.
Il
perito avrebbe erroneamente applicato la tariffa dell’ordine dei commercialisti
in vigore dal 1° gennaio 1991, omettendo peraltro di considerare che il
mandatario non era membro di tale ordine.
Dovendosi
ammettere che il lavoro è stato eseguito per metà dal titolare dello studio e
per metà da un dipendente, dall’applicazione dei minimi tariffati deriverebbe
un onorario di soli fr. 7’470.--. Sarebbe inoltre da considerare il fatto che
le prestazioni in questione sono state tutt’altro che ineccepibili.
3.1 Il
perito ha ritenuto che per la tenuta della contabilità 1987/1988 e per la
partecipazione alla verifica contabile dell’autorità fiscale sarebbe di
principio giustificabile il richiesto onorario globale di fr. 16’000.-- “con il
presupposto di una contabilità tenuta in modo regolare (formale e sostanziale)”
(perizia, pag. 7). Quale base di computo, il perito ha considerato un onorario
di fr. 160.--/180.-- per i lavori svolti dal titolare o dirigente della società
fiduciaria, e di fr. 90.--/100.-- all’ora per i lavori svolti da altri
collaboratori (perizia, premessa 2.2, pag. 4).
Ritenuto
che il perito non era a conoscenza né del tempo impiegato per l’effettuazione
delle prestazioni fatturate e neppure della tariffa oraria applicata, egli ha
proceduto ad una stima del tempo necessario all’esecuzione delle prestazioni in
esame in base alla propria decennale esperienza professionale (perizia,
premessa 2.2, pag. 5), senza però dare ragione -né in sede di perizia e nemmeno
nelle successive delucidazioni- del dettaglio delle ore impiegate dal titolare
e dai dipendenti dello studio.
3.2 Il
Pretore ha decurtato dalla pretesa dell’attrice fr. 3’960.-- relativi alla
partecipazione all’ispezione fiscale, ed ha riconosciuto la rimanenza di fr.
12’000.--, ritenendo non provato -stante il silenzio del perito sul tema- che
la contabilità sarebbe stata tenuta in maniera lacunosa.
- Secondo
l’art. 394 cpv. 3 CO una mercede è dovuta al mandatario quando essa sia
stipulata o voluta dall’uso.
Una
volta stabilito il principio dell’onerosità delle prestazioni del mandatario,
nella specie indiscusso e indiscutibile, la mercede, in caso di mancato accordo
delle parti su un determinato importo, va determinata dal giudice secondo il
suo prudente criterio (DTF 117 II 282, 101 II 111; II CCA 18
aprile 1996 in re J./D., 19 aprile 1993 in re S./B.; Fellmann, Berner
Kommentar, n. 397-399 ad art. 394 CO; Gautschi, Berner Kommentar, n. 75
ad art. 394 CO).
La
determinazione dell’onorario adeguato e usuale secondo il proprio prudente
criterio non impedisce al giudice di far capo alle tariffe di associazioni
professionali, a condizione che esse appaiano adeguate e siano la reale
espressione di quanto è usuale nello specifico settore professionale, in modo
da costituire un attendibile punto di riferimento (Fellmann, opera
citata, n. 417 ad art. 394 CO e riferimenti).
Il
giudice, inoltre, può e deve tenere conto anche del comportamento
preprocessuale delle parti, e valutarlo secondo il principio dell’affidamento (II
CCA 28 aprile 1993 in re P./arch. C).
4.1 La
convenuta non mette in discussione il principio dell’applicabilità della
tariffa oraria dell’Ordine dei commercialisti, tant’è vero che essa si appella
espressamente ai minimi ivi contemplati per giungere al proprio risultato,
eccependo tuttavia il fatto che chi ha eseguito le prestazioni non era membro
dell’ordine.
In
realtà, indipendentemente dall’appartenenza all’ordine, la questione da risolvere
è, come si è detto (consid. 4), quella a sapere se la tariffa rispecchi un
adeguato uso di un settore professionale, circostanza che in concreto non vi è
motivo di negare.
Nulla
osta perciò all’atto pratico all’applicazione di tassi orari compresi nella
scala indicata dall’ordine professionale in questione, non essendoci comunque
motivo, non certo quello della non appartenenza all’ordine, per applicare i
minimi tariffari richiesti dalla convenuta.
4.2 L’obiezione
della convenuta circa l’applicazione da parte del perito di una tariffa
superiore a quella in vigore al momento dell’effettuazione delle prestazioni
merita invece protezione, non essendoci motivo ragionevole per far profittare
l’attrice di tariffe diverse da quelle in vigore all’epoca dell’effettuazione
delle prestazioni.
Alla
luce delle tariffe in vigore nel periodo 1987-1989, si avrebbe una tariffa per
le prestazioni del titolare variabile all’incirca tra fr. 110.-- a fr. 170.--
all’ora, e tra fr. 55.-- e fr. 110.-- per le prestazioni di un dipendente
qualificato (cfr. doc. 10).
Si
tratta di importi inferiori nei loro valori medi di circa il 15% rispetto a
quanto ritenuto dal perito, con il che si giustifica di ridurre in eguale
proporzione (da fr. 12’000.-- a fr. 10’200.--) l’importo attribuito dal
Pretore.
4.3 Sono
per il resto infondate le critiche della convenuta al metodo di lavoro del
perito, che avrebbe stabilito l’onorario per mezzo di una stima soggettiva -ma
quello di esprimere un’opinione soggettiva, seppure di indipendente uomo
dell’arte, è un compito precipuo dell’esperto- senza basarsi su dati oggettivi:
i criteri di remunerazione adottati, seppure bisognosi di rettifica, erano
sicuramente oggettivi, e la stessa convenuta non afferma che la determinazione
dell’onorario sarebbe avvenuta ignorando l’entità del lavoro da svolgere
(questione totalmente disgiunta da quella relativa al numero di ore impiegato
in concreto dal mandatario).
Ne
segue che il fatto che il perito sia giunto a confermare in linea di massima la
pretesa dell’attrice è la riprova della congruità della fatturazione, o se si
preferisce una coincidenza, ma da tale conferma non si può certo ammettere
-come fa a torto ed in maniera offensiva la convenuta- che tale risultato
sarebbe stato desiderato a priori dal perito.
4.4 Pure
infondato è il rilievo di pretese inadempienze del mandatario.
La
sola constatazione di “problemi contabili” da parte dell’ispettore fiscale
(appello, pag. 9) non depone infatti ancora per un’inadempienza del mandatario.
Da
una parte la constatazione dell’esistenza di tali non precisati “problemi” da
parte (e perciò dal punto di vista) dell’autorità fiscale non è necessariamente
riconducibile ad inadempienze del contabile, ma può essere in relazione con il
tentativo di ottenere una tassazione più favorevole, anche a costo, per
l’appunto, di dare all’autorità l’impressione di avere una contabilità
“problematica”.
D’altra
parte, gli stessi problemi, quand’anche esistenti potrebbero essere in
relazione con un insufficiente passaggio di informazioni tra il mandante e il
cliente, per il che non si può naturalmente addossare a priori la
responsabilità al contabile.
Ad
ogni modo, il perito ha affermato di non potere essere in grado di esprimersi
sulla regolarità della contabilità in questione (perizia, pag. 6) con il che,
in assenza di migliori evidenze che la convenuta non sa tuttavia fornire, nulla
può essere dedotto dal credito dell’attrice per pretese inadempienze del
mandatario.
Ne
segue perciò il parziale accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali
motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
30 aprile 1996 di __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 21 marzo 1996 della Pretura di Locarno-Campagna è
riformata nel modo seguente:
- La petizione è parzialmente accolta.
__________,
è condannata a pagare a __________, fr. 5’010.-- oltre interessi al 6% dal 20
giugno 1990.
-
In
tale misura è tolta l’opposizione interposta al precetto esecutivo n.
__________ dell’UEF di Locarno.
-
La
tassa di giustizia di complessivi fr. 1’200.-- e le spese, da anticipare
dall’attrice, restano a suo carico per 3/4 e per 1/4 sono a carico della
convenuta, alla quale l’attrice rifonderà fr. 1’000.-- per parte di
ripetibili.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 280.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 300.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico per 4/5 e per 1/5 sono a
carico dell’attrice, alla quale la convenuta rifonderà fr. 400.-- per
ripetibili parziali di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Campagna.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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