AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.76
Data decisione, Autorità:
31.05.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00076
Lugano
31 maggio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. CL. 95.72
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3 promossa con istanza 9
febbraio 1995 da
rappr.
dall’ avv. __________
contro
rappr.
dall’ avv. __________
che
il Pretore, con sentenza 26 marzo 1996, ha accolto condannando la parte
convenuta a versare all’istante l’importo di Fr. 14’000.- oltre interessi al 5%
dal 13 gennaio 1995.
Appellante
il __________ il quale, con appello 9 aprile 1996, chiede la riforma del primo
giudizio nel senso di respingere integralmente l’istanza mentre l’appellato,
con osservazioni all’appello del 22 aprile 1996 chiede la reiezione del gravame
e la conseguente conferma della sentenza di prima istanza.
Letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti.
Considerato
in
fatto ed in diritto
- Sulla base di una
dichiarazione scritta il 20 maggio 1992 da __________ del seguente tenore:
“Con
la presente confermo che intendo assumere alle dipendenze della società che sto
creando, in qualità di meccanico per biciclette e motorini, il signor
__________ (6.11.64). L’inizio del rapporto di lavoro è fissato al 1, settembre
1992. Lo stipendio iniziale è stabilito in Fr. 25.- l’ora. In linea generale il
signor __________ lavorerà in misura del 50% (circa 80 ore al mese). Per il
resto correrà in bicicletta per __________ con un mensile di Fr. 1’000.- “
(doc. A)
sottoscritta, per
accettazione, da __________ quest’ultimo ha lavorato presso la __________ sino
al 13 maggio 1994 (data del suo licenziamento in tronco) ed ha corso per il
__________ sino alla fine del 1993.
- Con l’istanza che ci
occupa __________ ha chiesto al __________ il pagamento dell’importo di Fr.
14’000.-, pari alle mensilità rimaste impagate per la sua attività di corridore
ciclista dal novembre 1992 al dicembre 1993 dopo che per i mesi di settembre e
ottobre l’importo mensile di Fr. 1’000.- gli era stato corrisposto.
Il __________ si è opposto
all’istanza argomentando che i risultati sportivi e l’impegno profuso
dall’istante si erano rivelati insufficienti in modo che il versamento dei
pattuiti Fr. 1’000.- mensili non aveva più potuto essere corrisposto, che al
proposito era stata data disdetta verbale e che l’istante, dopo aver ricevuto
l’ultimo versamento relativo al mese di ottobre 1992, non ha mai più reclamato
la corresponsione delle successive mensilità sino al maggio 1994.
-
Terminata l’istruttoria
della causa con l’assunzione di un solo testimone nella persona di un membro di
comitato del __________ la parte convenuta, in occasione della discussione
finale, ha eccepito la carenza della sua legittimazione ad essere convenuta in
causa dal momento che l’impegno, nei confronti dell’istante, era stato assunto
da __________ personalmente ed ha inoltre sostenuto che quell’accordo non
poteva essere considerato quale contratto di lavoro ma piuttosto quale gesto
unilaterale e volontario da parte del signor __________. L’istante si è
confermato nelle proprie argomentazioni e pretese.
-
Con la sentenza qui
impugnata il Pretore ha accolto integralmente le pretese di __________. Il
primo giudice ha ritenuto che __________ avesse agito per il __________ come,
del resto, affermato dallo stesso __________ in una sua lettera al
patrocinatore dell’istante e che la parte convenuta non aveva assolutamente
provato che all’accordo fosse stato posto termine per disdetta verbale o per
accordo reciproco e che fosse stato giustificato sospendere la corresponsione
del compenso perché dipendente dal conseguimento di risultati sportivi.
Delle argomentazioni
dell’appello che riprende le eccezioni formulate in prima sede e di quelle
dell’allegato di osservazioni della parte appellata si dirà, se del caso, nel
seguito dell’esposizione di diritto.
- La legittimazione passiva
costituisce un presupposto di diritto sostanziale che stabilisce la
proponibilità materiale dell’azione nei confronti di una determinata persona
che è quella contro la quale un diritto può essere esercitato personalmente. Il
problema dev’essere esaminato d’ufficio dal giudice, con un giudizio di merito,
sulla base dei fatti allegati dalle parti e accertati dal giudice, almeno nella
procedura retta dal principio attitatorio (DTF 96 II 123; 108 II 216;
118 Ia 130 consid. 1). Ne consegue che una sua invocazione unicamente alla fine
del procedimento, od anche solo in sede di appello, non pregiudica la parte e
non libera il giudice, a maggior ragione in un processo per mercedi e salari
nel quale vige la massima indagatoria (art. 417 litt. c CPC), dal prendere
posizione in merito.
5.1. In concreto si tratta di
determinare se l’impegno di cui al doc. A relativo al compenso di Fr. 1’000.-
mensili per “correre in bicicletta per il __________” sia stato assunto da
__________ personalmente o quale rappresentante (non nel senso tecnico degli
art. 32 e seg. CO dal momento che, siccome membro del comitato e quindi organo,
forma la volontà stessa dell’associazione: DTF 111 II 284 consid. 3 b),
del __________.
5.1.1. La qualità di organo dell’associazione di __________, con
potere di impegnare direttamente il __________, non è contestata e appare anche
dal fatto che è lo stesso __________, in nome del __________, a conferire
procura alle liti nella presente vertenza (cfr. procura 12.9.1995).
5.1.2. Per
sapere invece se __________ ha agito in proprio oppure quale organo del
__________ occorre, analogamente con i principi interpretativi riguardanti la
rappresentanza, indagare attorno a cosa egli ha comunicato esplicitamente alla
controparte rispettivamente cosa era desumibile dalle circostanze o avrebbero
dovuto esserlo per un partner contrattuale in buona fede; il tutto
interpretando il comportamento delle parti contrattuali secondo il principio
dell’affidamento, badando in particolare a ciò che per la controparte era
riconoscibile al momento della stipulazione. Il testo dell’accordo doc. A, in
mancanza di qualsiasi altra prova diretta su cosa le parti si siano dette e
promesso in quell’occasione, porta a ritenere che __________ abbia agito in
duplice veste: personalmente, a nome della società che stava creando, per il
rapporto di lavoro con __________ quale meccanico di biciclette a metà tempo e
quale organo del __________ per l’altro metà tempo di impegno che __________
avrebbe dovuto dedicare all’attività sportiva ciclistica. Questa distinzione è
l’unica possibile con un’interpretazione piana del documento che mette in
risalto le due attività, distinte e separate, per le quali __________ si è
impegnato. Diversamente, se __________ avesse voluto impegnarsi personalmente
per retribuire l’attività sportiva dell’istante, gli avrebbe, più facilmente e
coerentemente, offerto uno statuto di lavoratore a tempo pieno con un salario
mensile assortito dalla disponibilità a liberarlo per gli impegni sportivi. Ma
anche il comportamento successivo di __________ conferma che egli ha agito per
il __________: infatti nella lettera 25 ottobre 1994 (doc. D) al legale
dell’istante, dopo aver osservato che il precedente __________ di appartenenza
del __________ non gli pagava nemmeno tutte le trasferte dichiara “gli ho fatto
avere il famoso compenso da parte del __________ ”. Ed all’interno del
comitato del __________ si è parlato di questo compenso, si è discusso della
sua eventuale interruzione (teste __________); la circostanza riferita dallo
stesso teste, e sulla quale la parte convenuta fonda la propria eccezione, nel
senso che “il compenso per il __________ veniva direttamente dal vicepresidente
__________ e non dal __________ come tale” non dimostra per nulla un impegno
personale di __________ verso __________, escluso dalle precedenti ricordate
circostanze, quanto piuttosto un gesto del mecenate __________ nei confronti
dell’associazione sportiva.
La
parte convenuta __________ è di conseguenza la persona nei confronti della
quale l’istante può procedere giudizialmente.
- Con riferimento poi alla
natura giuridica dell’accordo tra le parti, il pagamento mensile di fr. 1000.-
al signor __________ non può venire interpretato come un gesto unilaterale che
non impegna la parte convenuta. Esso costituisce il compenso per l’attività
sportiva e agonistica prestata dal signor __________ per il __________, la
quale è condizione per l’esborso mensile di tale somma a favore dell’istante.
Anche se si volesse negare che tale rapporto giuridico rappresenti un contratto
sinallagmatico, in cui le prestazioni reciproche pattuite stanno in un rapporto
di dare per ricevere, sarebbe comunque e eventualmente solo ipotizzabile, quale
alternativa, una donazione modale ai sensi degli art. 245 cpv. 1 e 246 CO,
nella quale gli oneri della donazione sarebbero le prestazioni di tipo
ciclistico da effettuare dall’istante (per la difficile delimitazione tra
contratto sinallagmatico e donazione modale cfr. Cavin, Schweizerisches
Privatrecht, Vol. VII/1, 1977, p.190). Ma anche nel caso si potesse far
sottostare ad una simile qualifica giuridica il rapporto tra le parti la
prestazione pecuniaria pattuita in forma di donazione è contrattualmente dovuta
e la parte appellante ne è debitrice.
6.1. Nell’ipotesi che la
fattispecie soddisfi i requisiti della donazione modale l’appellante può
annullare la donazione solo qualora dimostri che la controparte ha lasciato
inadempiuti gli oneri della donazione(art. 249 cfr. 3 CO).
Dalle tavole processuali
non emerge innanzitutto che __________ era tenuto a raggiungere determinati
risultati; in particolare l’accordo tra le parti (doc. A) nulla indica in
questo senso. Certo è invece che la parte appellata era obbligata a svolgere
l’attività agonistica ciclistica per il __________, onere che ha adempiuto. Non
essendo realizzato il presupposto principale per l’annullamento dell’eventuale
donazione tale conseguenza è esclusa.
6.2. Si può ulteriormente
osservare che se da un lato la revoca può essere manifestata in maniera
concludente, va pure sottolineato che, per la sua natura di diritto potestativo
(OR-Vogt, art. 249 CO, N. 7), non può lasciare il suo destinatario nel
dubbio e deve perciò essere chiaramente riconoscibile. Nella fattispecie non
sussiste prova di una revoca e la cessazione del pagamento delle mensilità non
può essere considerata una chiara manifestazione della volontà di revoca della
donazione ipotizzata.
Inoltre la sanzione
dell’annullamento della donazione è una conseguenza estremamente severa per cui
appare adeguato richiedere che il donatore fissi alla controparte, in analogia
con l’art. 107 CO, un congruo termine per l’adempimento dei suoi oneri (OR-Vogt,
art. 249 CO, N. 13). Nella fattispecie non risulta né è affermato che
l’appellante abbia messo in mora la controparte.
- Nell’ipotesi più
verosimile che il rapporto contrattuale tra le parti sia sinallagmatico bisogna
esaminare se lo stesso sia stato validamente rescisso. Non importa
particolarmente al proposito determinare quale tipo di contratto si sia
instaurato tra le parti tra tutti quelli che possono entrare in linea di conto
(contratto di lavoro, mandato o contratto innominato retto principalmente dalle
norme del contratto di lavoro siccome a questo assimilabile e ciò a dipendenza
dell’intensità del rapporto di subordinazione come alle ipotesi avanzate da Del
Fabro, Der Trainervertrag, pag. 133/134). Possono infatti venire prese in
considerazione soltanto la rescissione consensuale o quella unilaterale tramite
disdetta o revoca
Non sussistono invece
altre possibilità, legate specificatamente al fatto che le prestazioni
dell’istante fossero inferiori alle aspettative, per porre termine al
contratto. Infatti tale circostanza non rappresenta neppure automaticamente una
violazione contrattuale dato che l’ottenimento di precisi risultati non è mai
stato oggetto del contratto.
7.1. In assenza di un’esplicita
disdetta o dichiarazione di revoca, il mancato pagamento delle mensilità non
può essere valutato quale disdetta o revoca concludente. La disdetta, in virtù
alla sua natura di diritto potestativo, deve essere chiaramente riconoscibile
dalla controparte e non deve lasciare dubbi neppure in relazione al momento del
suo effetto (Rehbinder, Commentario Berna, ad art. 335 CO, N. 1, 5 e 6;
e queste osservazioni sulla disdetta non sono valide limitatamente al contratto
di lavoro). __________ ha continuato a correre per il __________ e non appare
che l’abbia fatto informato e consapevole di non più ricevere il mensile.
7.2. Resta da determinare se il
rapporto giuridico tra le parti è stato rescisso consensualmente, vale a dire
se l’atteggiamento passivo dell’attore significa una tacita accettazione della
fine del contratto.
La parte appellata ha
atteso quasi due anni prima di far valere le proprie pretese. Ciò non va
tuttavia interpretato come un consenso alla rinuncia dell’indennità pattuita
per la sua attività.
Per principio, infatti,
il diritto alla corresponsione delle mensilità qui litigiose non dipende da
eventuali richieste d’esecuzione, che non hanno carattere costitutivo, e dal
semplice trascorrere del tempo non può essere dedotta una accettazione
dell’interruzione del rapporto contrattuale (DTF 110 II 275).
Nella fattispecie il
comportamento passivo dell’istante a seguito del mancato pagamento delle
mensilità da parte del __________ è addirittura comprensibile visto che egli
avrebbe potuto temere di subire ritorsioni da parte del suo datore di lavoro,
che era contemporaneamente vicepresidente del __________, in caso di
insistenti reclami. L’istante ha del resto lasciato trascorrere solo poco più
di quattro mesi (doc. C ) dal momento della cessazione del rapporto di lavoro
quale meccanico per la __________ per reclamare gli stipendi
7.3. Constatato che,
indipendentemente da una più precisa qualifica giuridica del rapporto tra le
parti, l’obbligo dell’appellante al pagamento delle mensilità non si è estinto,
rimane da analizzare se il silenzio e l’atteggiamento passivo dell’istante
prima di avanzare le proprie pretese costituisca una violazione dell’obbligo
dell’esercizio leale dei propri diritti (art. 2 CC).
Il semplice trascorrere
del tempo entro i termini di prescrizione rende abusivo l’esercizio di un
diritto obbligatorio solo in presenza di circostanze molto particolari che
fanno apparire tale esercizio in contraddizione con la precedente inerzia del
detentore del diritto (Merz, Commentario Berna, ad art. 2 CC, N. 512);
diversamente verrebbe ampiamente svuotato l’istituto della prescrizione (DTF
110 II 275; per il contratto di lavoro cfr. Rehbinder, Commentario
Berna, ad art. 341 CO, N. 25).
La perenzione di pretese
avanzate tardivamente va perciò riconosciuta con riserbo poiché giusta l’art. 2
cpv. 2 CC un diritto non viene protetto unicamente in caso di abuso manifesto (DTF
109 II 340; Tuor/Schnyder/Schmid, Das schweizerische
Zivilgesetzbuch, 11. ed., Zurigo 1996, p.58).
Nella fattispecie non
sussistono prove di circostanze particolari, oltre al semplice trascorrere del
tempo, a supporto di un atteggiamento abusivo dell’istante. Ritenuto poi che il
tempo trascorso dal momento in cui l’istante era psicologicamente libero di
reclamare il pagamento dei salari in arretrato all’effettivo reclamo è solo
leggermente superiore ai 4 mesi, appare pacifico che le sue pretese non sono
perente.
- Se ne conclude - ritenuto
che non è contestato che l’istante sia stato attivo quale corridore ciclista
del __________ dal 1. settembre 1992 al 31 dicembre 1993 e che entrambe le
parti ammettono che l’appellante ha corrisposto alla controparte unicamente le
mensilità di settembre e ottobre del 1992 - per la reiezione dell’appello e la
conferma della sentenza del Pretore.
Alle parti non vengono
imposte né spese né tasse di giustizia (art. 417 litt. e CPC) mentre le
ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
dichiara e pronuncia
-
L'appello 9 aprile
1996 del __________ è respinto.
-
Non si prelevano né
tasse di giustizia né spese per la procedura di appello. L’appellante rifonderà
alla controparte fr. 500.- a titolo di ripetibili d’appello.
-
Intimazione a : -
Comunicazione alla Pretura del
distretto di Lugano, Sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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