AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
12.1996.73
Data decisione, Autorità:
10.05.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00073
Lugano
10 maggio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa inc. no. DI.96.00216 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5, in materia di
riconoscimento di decisione estera, promossa con istanza 28 febbraio 1996 da
rappr.
dall’avv. __________
contro
con cui
l’istante ha chiesto che fosse riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera
la sentenza 17 febbraio 1995 della Prima Sezione Civile del Tribunale di
__________ che condannava la qui convenuta al pagamento di Lit. 28’730’084
oltre interessi, spese ed accessori, il tutto per un importo complessivo di
Lit. 38’310’535;
Domanda che il
Pretore ha accolto con pronunciato del 6 marzo 1996;
Da cui
l’opposizione 26 marzo 1996 della convenuta, che ha chiesto la reiezione
dell’istanza, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
Sentite le parti
all’udienza del 30 aprile 1996;
Letti ed esaminati
gli atti ed i documenti prodotti;
Ritenuto
in fatto
A. Con
istanza 28 febbraio 1996 __________ ha postulato il riconoscimento e l’ottenimento
della dichiarazione di esecutività in Svizzera ai sensi dell’art. 31 della
Convenzione di Lugano (in seguito detta: ConvLug.) della sentenza emanata il 17
febbraio 1995 dalla Prima Sezione Civile del Tribunale di __________, con la
quale la società __________, qui convenuta, era stata condannata al pagamento
di Lit. 28’730’084 oltre interessi, spese ed accessori, il tutto per un importo
di complessive Lit. 38’310’535.
B. Nella
propria decisione del 6 marzo 1996 il Pretore, data l’applicabilità alla
fattispecie della Convenzione di Lugano, ha ritenuto che la sentenza italiana
fosse perfettamente conforme alle esigenze poste dalla convenzione stessa: il
giudizio estero era infatti esecutivo, non appariva contrario all’ordine
pubblico svizzero, era stato regolarmente notificato alla convenuta
contumaciale e non violava in alcun modo le disposizioni dell’art. 28 ConvLug..
Da qui l’accoglimento dell’istanza.
C. Con
opposizione 26 marzo 1996 la __________ ha chiesto la reiezione dell’istanza,
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
A
suo dire, innanzitutto, i combinati disposti degli art. 28 e 59 ConvLug.
impedivano il riconoscimento di una decisione presa in un altro Stato
contraente contro un convenuto che aveva il proprio domicilio o la propria
residenza abituale in uno Stato terzo (nel caso concreto la Svizzera) qualora
la decisione fosse stata fondata su una delle competenze di cui all’art. 3, 2°
comma ConvLug., ciò che era pacificamente il caso nella fattispecie, la
competenza dei giudici italiani basandosi proprio sugli art. 4 n. 1 e 2 CPCI;
nell’art. 1bis del protocollo n. 1 ConvLug. la Confederazione Svizzera si era
inoltre riservata il diritto di non riconoscere, né eseguire una decisione resa
in un altro Stato contraente, se al momento della proposizione dell’azione il
convenuto era domiciliato in Svizzera, se la competenza del giudice che aveva
reso la decisione si fondava unicamente sull’art. 5 cpv. 1 ConvLug. e purché il
convenuto avesse sollevato opposizione contro l’eventuale riconoscimento in
Svizzera, senza in precedenza aver rinunciato ad avvalersi di tale possibilità;
infine gli art. 27 e 46 cifra 2 ConvLug. prevedevano che per il riconoscimento
e la richiesta di esecuzione di una decisione contumaciale straniera si doveva necessariamente
produrre l’originale o la copia autentica dell’atto introduttivo del giudizio,
documento che tuttavia controparte aveva omesso di presentare.
D. All’udienza
di discussione del 30 aprile 1996 la convenuta ha confermato la propria
opposizione nei termini esposti nel suo allegato scritto.
L’istante
ha per contro concluso per la reiezione dell’opposizione: con riferimento
all’eccezione di mancata o non comprovata notifica dell’atto di citazione
iniziale, essa osserva che nella sentenza della quale si chiede l’esecutività
appariva come provato che la citazione in giudizio della controparte fosse
avvenuta con regolare notifica; contesta inoltre che si possa applicare l’art.
59 ConvLug. poiché tale norma, che menziona uno Stato terzo, non entra evidentemente
in considerazione nella fattispecie, la Svizzera e l’Italia essendo
pacificamente Stati contraenti della convenzione; contesta infine
l’applicabilità nel caso concreto dell’art. 1bis del protocollo n. 1 ConvLug.,
poiché la competenza del giudice italiano era fondata sulle norme generali di
cui agli art. da 1 a 4 ConvLug., tanto più che nel fatto che la società
convenuta aveva rinunciato a costituirsi in giudizio si ha che essa aveva pure
rinunciato a sollevare tale eccezione.
E. Nella
replica e nella duplica orale le parti hanno mantenuto le rispettive tesi e
domande, contestando nel contempo quelle della parte avversa.
Considerando
in diritto
- Secondo
l’art. 31 cpv. 1 ConvLug., le decisioni rese in uno Stato contraente e quivi
esecutive, sono eseguite in un altro Stato contraente dopo essere state ivi
dichiarate esecutive su istanza della parte interessata.
L’art.
32 ConvLug. stabilisce la competenza del giudice del rigetto dell’opposizione
per le decisioni di condanna al pagamento di una somma di denaro.
Ai
sensi dell’art. 34 ConvLug. il giudice adito (ovvero in Ticino il Pretore in
virtù dell'art. 513b cpv. 1 CPC) statuisce entro breve termine senza consentire
alla parte convenuta di presentare osservazioni.
L’istanza
può essere rigettata solo per uno dei motivi previsti dagli art. 27 e 28
ConvLug., senza però che avvenga un riesame del merito della decisione
straniera, principio peraltro già previsto dall’art. 29 ConvLug..
- Secondo
l’art. 36 cpv. 1 ConvLug., se l’esecuzione viene accordata, la parte contro cui
viene fatta valere può proporre opposizione nel termine di un mese dalla
notificazione della decisione e di due mesi se risiede in uno Stato contraente
diverso da quello della decisione che accorda l’esecuzione.
La
decisione sull’opposizione spetta in Ticino alla Camera civile del Tribunale di
appello (art. 513b cpv. 3 CPC; IICCA 17 maggio 1995 in re C. S.p.A./S.).
- L’opponente
e qui convenuta sostiene innanzitutto che la concessione dell’esecutività alla
sentenza in questione sarebbe in urto con la riserva prevista all’art. 1bis del
protocollo n. 1 annesso alla Convenzione di Lugano.
Secondo
detta norma, la Svizzera si è riservata il diritto (riserva per altro
regolarmente concretizzata, come risulta dagli annessi alla Convenzione di
Lugano) di non riconoscere, né eseguire in Svizzera una decisione resa in un
altro Stato contraente se cumulativamente:
a) la
competenza del giudice che ha reso la decisione si fondava unicamente sull’art.
5 punto 1 ConvLug. (cfr. Patocchi, Il riconoscimento e l’esecuzione
delle sentenze straniere secondo la Convenzione di Lugano del 16 settembre
1988, in Rep. 1992 p. 95; Broggini, Zuständigkeit am Ort der
Vertragserfüllung, in Schwander, Das Lugano-Übereinkommen, San Gallo 1990,
p. 130; Gaudemet-Tallon, Les Conventions de Bruxelles et Lugano, Parigi
1993, p. 322 e segg.; sentenza IICCA citata);
b) al
momento della proposizione dell’azione il convenuto era domiciliato in Svizzera
(Patocchi, op. cit., p. 96; Broggini, op. cit., ibidem; Gaudemet-Tallon,
op. cit., p. 323; sentenza IICCA citata);
c) il
convenuto si è opposto al riconoscimento o all’esecuzione della decisione in
Svizzera e non ha rinunciato ad avvalersi della riserva in questione (Patocchi,
op. cit., ibidem; Broggini, op. cit., p. 131; Gaudemet-Tallon,
op. cit., ibidem; sentenza IICCA citata).
Il
riferimento all’art. 5.1 ConvLug. riguarda, in materia contrattuale, la
possibilità di chiamare in giudizio il convenuto domiciliato in uno Stato
contraente in un altro Stato contraente, se quello era il luogo in cui
l’obbligazione dedotta in giudizio era stata o doveva essere eseguita.
3.1 Dall’esame
della sentenza italiana non risulta espressamente in base a quale norma di
legge il Tribunale di __________ si sia a suo tempo dichiarato competente.
Si
dovesse tuttavia ritenere che la sua competenza fosse fondata sull’art. 4 n. 2
CPCI, che permette di convenire in Italia uno straniero se la domanda riguarda
obbligazioni sorte o da eseguirsi nella Repubblica -ciò che era senz’altro il
caso nella fattispecie, atteso che la vertenza esaminata aveva per oggetto una
causa creditoria, volta ad ottenere il pagamento del prezzo residuo di una
fornitura di lastre di marmo classico lucidate, importo garantito da effetti
cambiari-, è evidente che in base all’art. 3 cpv. 2 ConvLug. la stessa non
avrebbe potuto essere invocata nei confronti della qui convenuta; se invece la
sua competenza si fosse fondata unicamente sul foro speciale per le cause in
materia contrattuale previsto dall’art. 5 n. 1 ConvLug. (e analogo a quello
dell’art. 20 CPCI) l’istante non ne potrebbe comunque trarre alcun giovamento
ai fini dell’esecutività della sentenza in Svizzera poiché tale possibilità è
per l’appunto oggetto della riserva di cui all’art. 1bis del protocollo n. 1
ConvLug., la cui prima condizione d’attuazione risulterebbe pertanto adempiuta.
3.2 Quanto
alla seconda premessa, è incontestabile che al momento della proposizione
dell’azione giudiziaria in Italia (l’11 maggio 1994) la parte convenuta fosse
domiciliata, rispettivamente avesse la propria sede statutaria, in Svizzera:
dall’estratto RC della __________, regolarmente versato agli atti (doc. C), si
è infatti potuto appurare come la convenuta, che nel 1992 è succeduta in
diritto alla __________., avesse effettivamente la propria sede a __________,
ove pure svolgeva i propri affari.
3.3 Per
quanto riguarda la terza condizione, è pacifico che la convenuta si sia opposta
al riconoscimento ed all’ottenimento della dichiarazione di esecutività in
Svizzera della sentenza italiana: ne è la prova l’opposizione che qui ci
occupa.
Non
è invece assolutamente stato provato dall’istante -la quale in base all’art. 8
CC ne aveva l’onere della prova- che in precedenza la convenuta avesse in
qualche modo rinunciato ad avvalersi della riserva in questione: contrariamente
a quanto da lei ritenuto, il fatto che il convenuto straniero sia rimasto
contumace non impedisce infatti che egli possa ancora contestare la
giurisdizione italiana (Carpi/Colesanti/Taruffo, Commentario breve al
Codice di Procedura Civile, Padova 1988, p. 72, tanto è vero che per legge il
difetto di giurisdizione del giudice italiano va rilevato d’ufficio nel caso in
cui il convenuto sia contumace, art. 37 cpv. 2 CPCI), di modo che la circostanza
per cui la parte non si sia a suo tempo costituita in giudizio in Italia non
può in alcun modo essere considerata come una tacita rinuncia ai sensi della
normativa.
Ne
discende che in applicazione dell’art. 1bis del protocollo n. 1 della ConvLug.
il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività in Svizzera della sentenza
italiana non possono essere concessi.
- A
titolo abbondanziale, va rilevato che un altro motivo avrebbe impedito il
riconoscimento di quella sentenza.
L’art.
46 cifra 2 ConvLug. impone infatti alla parte che invoca il riconoscimento o
chiede l’esecuzione di una decisione di produrre, se si tratta di una decisione
contumaciale, l’originale o una copia certificata conforme del documento
comprovante che la domanda giudiziale od un atto equivalente è stato notificato
o comunicato al contumace.
Nel
caso di specie, ove pure si trattava di riconoscere una sentenza contumaciale,
la parte istante non ha prodotto alcun documento attestante l’avvenuta notifica
alla convenuta dell’atto di citazione, ma al contrario si è limitata ad
asserire che, nel fatto che nei suoi considerandi la sentenza italiana avesse
precisato che la citazione della convenuta era regolarmente avvenuta, vi era
già la prova di cui all’art. 46 cifra 2 ConvLug.: tale assunto, che si scontra
con il chiaro tenore letterale della convenzione, non può essere seguito, tanto
più che in base alla convenzione stessa l’esame circa la regolarità
dell’avvenuta citazione del convenuto contumaciale nella procedura estera incombeva
al giudice del riconoscimento e non a quello straniero (cfr. Patocchi,
op. cit., p. 82). Non avendo l’istante provveduto alla produzione dell’atto di
citazione, siccome -a suo dire- inutile, questa Camera non ha a sua volta
ritenuto di far capo alla facoltà concessale dall’art. 48 cpv. 1 ConvLug., in
forza del quale, qualora i documenti di cui all’art. 46 cifra 2 ConvLug. non
fossero stati prodotti, l’autorità giudiziaria poteva fissare un termine per la
loro presentazione o accettare documenti equivalenti ovvero, qualora ritenesse
di essere informata a sufficienza, disporne la dispensa.
La
parte istante, cui incombeva l’onere di provare l’avvenuta corretta citazione
della controparte nella procedura italiana, dovrà quindi sopportare le
conseguenze della mancata prova, ovvero la reiezione della sua istanza.
-
L’ultima
censura sollevata dalla convenuta, che escludeva la possibilità di riconoscere
la sentenza italiana in applicazione dei disposti di cui agli art. 28 e 59
ConvLug., non è per contro fondata, non risultando che nella vertenza fosse
coinvolto uno Stato terzo oltre a Svizzera e Italia ed atteso che neppure
risultava che fosse stata conclusa una convenzione particolare che
concretizzasse i disposti di cui agli art. menzionati (cfr. Patocchi,
op. cit., p. 90; Kren, Anerkennbare und vollstreckbare Titel nach
IPR-Gesetz und Lugano-Übereinkommen, in Festschrift für Oskar Vogel, Friborgo
1991, p. 458).
-
Ne
discende l’accoglimento dell’opposizione ai sensi dei considerandi.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’opposizione
26 marzo 1996 della __________ è accolta e di conseguenza la sentenza 6
marzo 1996 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 5, viene così
riformata:
-
L’istanza volta
al riconoscimento ed all’ottenimento della dichiarazione di esecutività
in Svizzera della sentenza pronunciata il 17.2.1995 dalla Prima
Sezione Civile del Tribunale di __________ nella causa civile no.
2709/94 R.G. è respinta.
-
La tassa di
giustizia e le spese per complessivi fr. 120.-, da anticipare come di rito,
sono poste a carico della parte istante.
II. Le
spese della presente procedura consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 130.-
b)
spese fr. 20.-
Totale
fr. 150.-
da
anticiparsi dall’opponente, vanno caricate alla parte resistente, che rifonderà
alla controparte fr. 300.- a titolo di indennità.
III. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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