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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.70
Data decisione, Autorità:
18.06.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00070
Lugano
18 giugno 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella
causa civile appellabile inc. no. 2233 della Pretura del Distretto di
Leventina, promossa con petizione 30 novembre 1992 da
rappr.
dall'avv. __________
contro
rappr.
dallo studio legale __________
con cui
l'attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 10'000.--
oltre interessi a titolo di onorario dell'architetto;
Domanda
avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione
protestando spese e ripetibili, e che il Pretore con sentenza 5 marzo 1996 ha
accolto per fr. 8'443.-- oltre interessi;
Appellante
il convenuto, che con atto di appello del 26 marzo 1996 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso respingere la petizione;
Mentre
l'attrice con osservazioni del 29 aprile 1996 chiede la reiezione dell'appello
con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i
documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di
questione
1.- se deve essere accolto
l'appello
2.- tassa di giustizia e
ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. L'attrice
nel corso del 1989 e del 1990 su incarico del convenuto ha eseguito la
progettazione e, solo fino allo stadio della costruzione grezza, la direzione
dei lavori di edificazione di una casa di abitazione sul fondo n. __________ di
__________.
Per
tali prestazioni è stata pattuita una mercede di fr. 60'000.--, soluta in
ragione di fr. 50'000.--.
Il
saldo di fr. 10'000.-- oltre interessi è oggetto della presente causa.
B. Nella
risposta del 23 settembre 1993 il convenuto si è opposto alla petizione
adducendo la cattiva esecuzione del contratto da parte dell'attrice, la cui
inadempienza avrebbe causato difetti dell'opera e perciò maggiori costi per il
convenuto.
C. Le
parti hanno in seguito mantenuto le rispettive tesi e domande, contestando nel
contempo quelle della parte avversaria.
D. Il
Pretore nel giudizio impugnato ha ritenuto l'esistenza tra le parti di un
contratto di architetto in cui la mercede dell'attrice sarebbe stata preventivamente
determinata in fr. 60'000.--.
Gli
addebiti mossi all'attrice si sarebbero rivelati fondati unicamente per un
difetto dell'opera eliminabile con una spesa di fr. 1'557.--, somma dedotta dal
credito dell'attrice. Dal che l’accoglimento della petizione per la differenza
di fr. 8'443.-- oltre interessi.
E. Con
gravame datato 26 marzo 1996 il convenuto chiede la riforma del giudizio del
pretorile nel senso di respingere la petizione.
Il
Pretore avrebbe negato a torto la responsabilità dell'attrice per gli altri
danni accertati e quantificati al punto 2.7 della perizia giudiziaria,
dovendosi ammettere la sua responsabilità solidale con gli artigiani esecutori
dell'opera.
Il
credito residuo dell'attrice sarebbe poi da compensare fino a totale estinzione
con gli altri noti difetti che comporterebbero un corrispondente minor valore
dell'opera.
F. Nelle
osservazioni del 29 aprile 1996 l'attrice postula la reiezione del gravame
sulla scorta di considerazioni che, se del caso, verranno riprese nei successivi
considerandi.
Considerato
in diritto:
-
Non
vi è contestazione sul fatto che nel contratto concluso tra le parti, avente
per oggetto prestazioni dell’attrice quale progettista e direttrice dei lavori,
la responsabilità dell’architetto si giudica secondo le norme sul contratto di
mandato (II CCA 13 giugno 1994 in re arch. G/R.; Gauch, Der
Werkvertrag, 4. edizione, Zurigo, 1996, n. 58).
-
In
base all’art. 398 CO il mandatario è tenuto ad eseguire il mandato in modo
diligente e fedele, e risponde del danno che cagiona intenzionalmente o per
negligenza (art. 321e cpv. 1 CO su rinvio dell’art. 398 cpv. 1 CO).
In
generale -e tale principio vale indipendentemente dall’applicazione delle norme
SIA (Hess, Der Architekten- und Ingenieurvertrag, Zurigo, 1986, pag. 23
e 96)- la responsabilità del mandatario è subordinata a quattro condizioni
cumulative (per tante: II CCA 22 aprile 1994 in re F.C. SA/F.):
-
il
mandante ha subito un danno;
-
il
mandatario ha violato un dovere contrattuale;
-
esiste
un nesso di causalità adeguata tra la violazione contrattuale e il
pregiudizio subito dal mandante;
-
il
mandatario ha commesso una colpa.
Il
mandante che chiede risarcimento deve provare il danno subito, la violazione
contrattuale e il nesso di causalità adeguata, la colpa è invece presunta e, in
base all’art. 97 cpv. 1 CO, spetta piuttosto al mandatario provare che nessuna
colpa gli è imputabile (DTF 113 II 433).
- Nel
caso in cui un difetto dell’opera sia riconducibile a mancanze sia del
progettista e direttore dei lavori, che dell’appaltatore che esegue l’opera,
entrambi sono responsabili nei confronti del committente (Gauch, opera
citata, n. 2741).
Si
tratta di un caso di applicazione dell’art. 51 cpv. 1 CO, applicabile anche in
materia di diritto contrattuale grazie al rinvio dell’art. 99 cpv. 3 CO (DTF
115 II 45, 93 II 313 e 322: II CCA 26 maggio 1993 in re A.G. SA/W.).
Il
concorso delle responsabilità di architetto e appaltatore consente al
committente di convenire in causa, a sua scelta, l’uno, l’altro, o entrambi (Gauch,
opera citata, n. 2741) o, come nella specie, di resistere alle richieste di
mercedi e onorari dei partner contrattuali eccependo il loro cattivo
adempimento (II CCA 15 dicembre 1992 in re arch. H./L. SA).
Anche
se architetto e appaltatore non sono solidalmente responsabili nei confronti
del committente, alla specie torna applicabile per analogia l’art. 147 cpv. 1
CO (DTF 119 II 131; Gauch, opera citata, n. 2745 e 2746). Questo
significa che il committente può far valere la propria pretesa una volta
soltanto, poiché la sua eventuale soddisfazione da parte di un obbligato
comporta la liberazione anche dell’altro ai sensi della predetta norma di
legge.
- Ciò
premesso, il convenuto ripropone innanzitutto la tesi secondo cui l’attrice
dovrebbe rispondere dei danni accertati alla risposta 2.7 della perizia
giudiziaria, e meglio:
-
infiltrazioni
d’acqua dal balcone al primo piano, fr. 3’000.-- (consid. 4.1);
-
sistemazione
delle griglie a pavimento, fr. 1’000.-- (consid. 4.2);
-
sistemazione
dei giunti verticali, fr. 800.-- (consid. 4.3).
4.1 Il
perito (risposta 2.5) ha constatato che dal balcone al primo piano avvengono
infiltrazioni d’acqua nell’appartamento in quanto lo scarico sarebbe di
dimensioni insufficienti e sarebbe posato ad una quota troppo alta.
Contrariamente
all’opinione del Pretore (sentenza, consid. 5, pag. 4), stante l’esistenza di
un difetto che può per sua natura essere riconducibile a carenze progettuali,
il fatto che i piani agli atti siano insufficienti per determinare la
responsabilità dell’attrice non nuoce al convenuto, ma bensì alla stessa
attrice, la cui responsabilità è presunta e che perciò a causa delle
insufficienze dei piani (è comunque ammesso che lo scarico del balcone era
previsto dai piani: replica, punto 2f, e nessuno afferma o dimostra che
l’esecuzione non sarebbe stata conforme agli stessi) non riesce a dimostrare la
propria innocenza.
Il
costo della riparazione di fr. 3’000.-- può perciò essere dedotto dalla pretesa
dell’attrice.
4.2 E’
invece da confermare il giudizio del Pretore quando stabilisce che l’attrice
non è responsabile per l’eccessivo spessore del betoncino, non essendo problema
riconducibile alla progettazione o alla direzione lavori fino allo stadio della
costruzione grezza.
L’importo
di fr. 1’000.-- necessario alla sistemazione delle griglie non può di
conseguenza essere addebitato all’attrice.
4.3 Per
le crepe verticali, che il perito (risposta 2.6) attribuisce ai movimenti della
struttura del tetto, in particolare del profilo metallico portante, vale per
sommi capi il medesimo ragionamento di cui al considerando 4.1.
Il
difetto è infatti riconducibile ad una carenza progettuale, essendo compito del
progettista anche quello di scongiurare con opportune misure costruttive gli
effetti dei normali movimenti di assestamento dell’opera.
In
assenza della prova liberatoria, i fr. 800.-- necessari all’eliminazione delle
crepe possono essere messi a carico dell’attrice.
- Sono
per contro da respingere tutte le rimanenti obiezioni del convenuto per “gli
innumerevoli elementi che concorrono a diminuire il valore dell’abitazione
__________ ” (appello, punto 4, pag. 7 e 8).
A
prescindere dalla questione della responsabilità dell’attrice, il minor valore
conseguente a ben precisi difetti (seppure “innumerevoli”) era oggettivamente
quantificabile in via peritale, così che non torna di conto l’applicazione
dell’art. 42 cpv. 2 CO.
La
quantificazione del preteso minor valore non è invece in alcun modo stata
effettuata.
Non
può che conseguirne la soccombenza del convenuto, che sopportava sul tema
l’onere della prova, senza che egli possa invocare il margine di apprezzamento
di cui gode il giudice, o i principi della proporzionalità e dell’economia processuale,
oppure ancora giustificarsi con l’alto costo delle perizie, specie dopo che
egli stesso ha richiesto un complesso parere peritale su una questione
irrilevante (per essere già stata decisa dalla volontà delle parti) come
l’adeguatezza alle norme SIA della fattura dell’attrice.
In
definitiva il credito dell’attrice va ancora ridotto di fr. 3’800.-- ed è
stabilito in fr. 4’643.-- oltre interessi.
Ne
segue il parziale accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L'appello
26 marzo 1996 di __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 5 marzo 1996 della Pretura del Distretto di Leventina
viene così riformata:
- La
petizione è parzialmente accolta.
__________,
è condannato a pagare a __________, fr. 4’643.-- oltre interessi al 5% dal 22
marzo 1991.
-
In
tale misura è tolta l’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di
Leventina.
-
La
tassa di giudizio di fr. 575.-- e le spese da anticipare dall’attrice,
sono a carico delle parti per metà ciascuna, compensate le
ripetibili.
II. Le
spese della procedura d'appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 380.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 400.--
già
anticipati dal convenuto, sono a carico delle parti per metà ciascuna,
compensate le ripetibili d'appello.
III. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Leventina.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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