Appeal inadmissible for challenging only reasons, not dispositive part

12.1996.61Autre juridiction15 mars 1996Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The plaintiff appealed a first-instance order revoking and replacing his court-appointed lawyer. The appellate court held that the appeal was inadmissible because it did not identify the challenged dispositive points and instead attacked only the lower court’s reasoning. The requests to have the lawyer criminally sanctioned under Art. 292 CPS and to be summoned to an oral hearing were also inadmissible. Given the clear outcome, the court decided the matter without submissions from the opposing party and ordered that no court fees or costs be levied.

Regeste Omnilex

Art. 309 CPC; admissibility of appeal and requirement of gravamen; an appeal must designate the dispositive part challenged and may not be directed merely against reasons that do not enter into legal force. A complaint seeking only to correct or censure the lower court’s reasoning, without an operative modification, is inadmissible for lack of legally protected interest. Requests that fall outside the civil appellate proceeding, such as a criminal sanction against counsel under Art. 292 CPS, are likewise inadmissible. The holding of an oral hearing lies within the appellate court’s discretion and cannot be demanded by a party (consid. 1-4).

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.1996.61

Data decisione, Autorità: 15.03.1996, IICCA

Incarto n. 12.96.00061

Lugano 15 marzo 1996

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per statuire nella causa ordinaria appellabile -inc. no. 12'798 della Pretura del distretto di Bellinzona- promossa con petizione 16 agosto 1995 da


contro


ed ora sulla domanda dell’attore volta all’ottenimento di un patrocinatore d’ufficio ex art. 39 cpv. 3 CPC, che il Pretore ha accolto con decreto 27 novembre 1995 designandogli quale avvocato d’ufficio l’avv. __________, mentre con decisione 11 marzo 1996, su istanza di quel legale, il giudice ha revocato il menzionato decreto, nominando un nuovo patrocinatore d’ufficio nella persona dell’avv. __________;

appellante l’attore con atto di appello 13 marzo 1996, con cui contesta le motivazioni addotte dal Pretore e chiede che l’avv. __________ venga condannata in base all’art. 292 CPS;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

Ritenuto

in fatto e in diritto

che con petizione 16 agosto 1995 __________ ha convenuto in lite l’avv. __________ nell’ambito di una causa di risarcimento danni;

che con decreto 27 novembre 1995 il Pretore, preso atto che l’attore non riusciva -nonostante i suoi sforzi- a trovare un legale disposto a portare avanti la sua causa, gliene ha designato uno d’ufficio in applicazione dell’art. 39 cpv. 3 CPC nella persona dell’avv. __________;

che l’11 marzo 1996, statuendo sull’istanza 28 febbraio 1996 di quest’ultima, il Pretore ha deciso di revocare il decreto 27 novembre 1995 con cui essa era stata nominata patrocinatrice d’ufficio dell’attore ed al suo posto ha designato l’avv. __________ che, a suo giudizio, la revoca del mandato a suo tempo conferito all’avv. __________ era giustificata dai motivi da lei addotti nell’istanza 28 febbraio 1996;

che, trattandosi di una causa promossa contro un avvocato iscritto all’albo dell’ordine degli avvocati del Cantone Ticino e con studio nel distretto di __________, appariva inoltre opportuno scegliere il nuovo patrocinatore d’ufficio tra i membri del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e al di fuori del distretto;

che il giudice di prime cure ha altresì ritenuto opportuno avvertire l’attore che, qualora la situazione evocata dall’avv. __________ si fosse ripetuta nei confronti del nuovo patrocinatore, un’eventuale istanza di nomina di un terzo avvocato d’ufficio avrebbe potuto essere considerata come abusiva e pertanto rifiutata in applicazione dell’art. 2 cpv. 2 CC, norma secondo cui “il manifesto abuso del proprio diritto non è protetto dalla legge”;

che con l’appello 13 marzo 1996 l’attore ha contestato il fatto che il Pretore possa aver ritenuto giustificati i motivi addotti dall’avv. __________ a sostegno della sua domanda di revoca del decreto 27 novembre 1995;

che infatti, a suo dire, egli non avrebbe fatto altro che pretendere dalla sua patrocinatrice che avesse a salvaguardare nel migliore dei modi i suoi interessi nella causa, mentre in realtà l’avv. __________ si sarebbe rifiutata di andare contro “i suoi colleghi avvocati”;

che l’avv. __________ non aveva quindi correttamente dato seguito al decreto del Pretore che le aveva imposto di difendere l’attore nella causa, rendendosi così colpevole -sempre a suo dire- di una violazione dell’art. 292 CPS;

che in questa sede egli chiede pertanto la condanna dell’avv. __________ in virtù dell’art. 292 CPS e che si accerti che egli non aveva assolutamente abusato del proprio diritto; il tutto, postulando di essere citato davanti al Tribunale per meglio spiegare la sua situazione;

che, essendo l’esito del presente appello del tutto chiaro, per economia di giudizio si può senz’altro prescindere dal trasmetterlo al Pretore di Bellinzona affinché questi abbia preliminarmente a statuire sull’opportunità o meno di concedere al gravame stesso l’effetto sospensivo in virtù dell’art. 96 cpv. 3 CPC, qualora quella decisione debba effettivamente essere considerata un decreto (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC, n. 3 ad art. 39) piuttosto che un’ordinanza, che non sarebbe appellabile (art. 95 CPC);

che innanzitutto, nella misura in cui non indica i punti della decisione pretorile che intende sottoporre al giudizio d’appello, il gravame deve già essere dichiarato irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. d e cpv. 5 CPC);

che in effetti dall’appello stesso non è oggettivamente possibile stabilire se ed eventualmente in quale misura l’appellante intenda contestare il giudizio di prime cure con cui veniva in sostanza designato un nuovo patrocinatore d’ufficio in sostituzione di quello a suo tempo nominato;

che, al contrario, l’appellante contesta unicamente le motivazioni addotte dal Pretore ed in particolare quella secondo cui i motivi indicati dall’avv. __________ sarebbero giustificati e quella secondo cui un’eventuale nuova richiesta da parte dell’attore di un patrocinatore potrebbe costituire un abuso di diritto;

che tale doglianza è tuttavia irricevibile, atteso che per costante giurisprudenza l’appello sulle motivazioni -che, come tali, non crescono in giudicato e non possono quindi arrecare alcun danno alla parte- senza che ciò comporti una pronuncia diversa rispetto ai dispositivi della sentenza stessa è proceduralmente inammissibile in mancanza di gravamen (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 2 ad art. 307; Rep. 1983 p. 34, 1983 p. 50);

che anche la domanda volta ad ottenere un’eventuale condanna (penale) dell’avv. __________ in base all’art. 292 CPS è irricevibile, non essendo evidentemente questa -oltretutto nell’ambito di una decisione in merito alla nomina di un patrocinatore d’ufficio- la sede (civile) per statuire su eventuali responsabilità del precedente patrocinatore;

che infine nemmeno la domanda volta a far sì che l’appellante venga citato a un’udienza per meglio precisare le sue argomentazioni risulta ricevibile, la facoltà di indire un dibattimento orale spettando infatti unicamente al Tribunale di Appello stesso -e non alle parti (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 2 ad art. 324)- e non ritenendo questa Camera né utile, né necessario far capo a questa facoltà nel caso concreto, facoltà che per altro va utilizzata in modo restrittivo, costituendo l’eccezione al principio della forma scritta voluta dal legislatore (Cocchi/Trezzini, op. cit., ibidem);

che l’appello si rivela cosi infondato già al preventivo esame dell’art. 313bis CPC e come tale va sanzionato senza necessità di intimarlo alla controparte per le osservazioni;

che per le particolarità della fattispecie, non si prelevano tasse o spese di giustizia (IICCA 27 aprile 1995 in re B./Q. AG, 14 dicembre 1995 in re G./R.I. AG).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello 13 marzo 1996 di __________ è irricevibile.

II. Non si prelevano tasse o spese.

III. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Mots-clés

appeal admissibilitygravamencourt-appointed counseloral hearingprocedural standingcosts

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal sufficiently identified the challenged parts of the first-instance decision.

Solution extraite

No; the appeal did not indicate which dispositive points were challenged and was therefore inadmissible.

Motifs extraits

Under Art. 309 CPC, an appeal must specify the contested points. Here it was impossible to determine whether the appellant challenged the replacement of counsel or only the reasons given by the lower court.

Question juridique clé

Whether an appeal may be directed only against the reasons of the lower-court decision.

Solution extraite

No; an appeal solely against non-binding reasons is procedurally inadmissible absent a gravamen affecting the operative part.

Motifs extraits

Reasons do not acquire res judicata and cannot cause legal prejudice if the dispositive part remains unchanged.

Question juridique clé

Whether the appellate court could condemn the lawyer under Art. 292 CPS in this civil appeal.

Solution extraite

No; such a criminal sanction could not be decided in this civil proceeding concerning the appointment of a court-appointed lawyer.

Motifs extraits

The request was manifestly outside the procedural and substantive scope of the appeal.

Question juridique clé

Whether the appellant could demand an oral hearing before the appellate court.

Solution extraite

No; the decision to hold an oral hearing belongs to the appellate court alone, not to the parties.

Motifs extraits

The court considered an oral hearing neither useful nor necessary and noted that written procedure is the rule.

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