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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.48
Data decisione, Autorità:
08.05.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00048
Lugano
8 maggio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. 2563
della Pretura del distretto di Riviera promossa con petizione 1 marzo 1991 da
__________ rappr. dall’ avv. __________
contro
__________ c/o Uff. __________
con la quale l’attrice ha chiesto la condanna della
convenuta al pagamento dell’importo di Fr. 104’000.- oltre interessi al 5% dal
1 gennaio 1991 e che il Pretore, con decreto 29 dicembre 1995, ha stralciato
dai ruoli, per mancanza d’interesse della lite, caricando all’attore la tassa
di giustizia di Fr. 100.- e le spese di Fr. 60.- .
Appellante l’attrice la quale, con atto di appello 18
gennaio 1996, chiede che il primo giudizio venga riformato nel senso che la
causa è stralciata dai ruoli per acquiescenza della parte convenuta con
conseguente sua formale condanna al pagamento dell’importo fatto valere in
giudizio, delle tasse e spese di giudizio e delle ripetibili.
Mentre la controparte non ha presentato osservazioni
all’appello.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.
Considerato
in fatto ed in diritto
che
la vertenza giudiziaria riguardante una pretesa creditoria, derivante da
contratto di lavoro, di __________ nei confronti della __________ è rimasta
sospesa, in virtù degli art. 207 LEF e 106 CPC, a seguito della dichiarazione
di fallimento della società convenuta;
che
la sospensione ha preso fine dieci giorni dopo la seconda adunanza dei
creditori (art. 207 cpv. 1 LEF) che ha avuto luogo il 7 dicembre 1994;
che,
in quell’occasione, i creditori hanno deciso di rinunciare a proseguire la
causa in oggetto (cfr. lettera 4 gennaio 1995 dell’UEF di Riviera alla
Pretura);
che,
a seguito di ciò, il Pretore, con decreto 29 dicembre 1995, ha stralciato la
causa dai ruoli “essendo venuto meno ogni interesse nella lite”, caricando le
spese all’attrice;
che
con l’appello all’esame l’attrice chiede invece che il decreto di stralcio
venga pronunciato per acquiescenza con la conseguente condanna della convenuta
al pagamento del credito oggetto della causa, alle spese ed alle ripetibili;
che
il motivo per il quale il Pretore ha stralciato la causa si rifà a quelli
previsti dall’art. 351 cpv. 1 CPC e l’appellabilità di una tale decisione è
pacifica diversamente da quanto avviene per lo stralcio dovuto a intervenuta transazione,
ritiro dell’azione e acquiescenza (art. 352) che ha portata meramente
dichiarativa (Rep. 1985, 145) ma che dovrebbe, anche questo tipo di
decisione, rendere ricevibile un gravame quando la contestazione riguarda
l’esistenza stessa della situazione processuale che ha portato allo stralcio (ICCA
13 ottobre 1994 G. c. B.);
che
quando la massa fallimentare rinuncia a proseguire il processo nel quale il
fallito è parte convenuta (e quindi debitore) il credito litigioso è
considerato come riconosciuto nell’ambito del fallimento ed i creditori non
hanno più la possibilità di contestarne l’ammissione nella graduatoria anche se
la causa rimane formalmente ancora pendente (DTF 109 III 31; Gilliéron,
Poursuite pour dettes, faillite et concordat, ed. 1993, pag. 299);
che
per quanto concerne la sorte del processo in corso vengono sostenute due teorie
contrapposte: la rinuncia della massa pone fine al processo equivalendo a
riconoscimento della pretesa del creditore oppure, al contrario, il fallito può
riprendere il suo ruolo di convenuto nel processo poiché la rinuncia della
massa pone fine alla perdita del potere di disporre dei suoi beni da parte
dello stesso fallito ( vedi per la problematica Gilliéron, op. cit.,
loc. cit.; DTF 61 III 170 consid. 1; BlZR 1970 n. 28 pag. 84);
che,
trattandosi di fallimento di una società che conduce alla dissoluzione della
stessa ed alla sua liquidazione con conseguente radiazione dal registro di
commercio (art. 736 e seg. CO, art. 746 CO), mal si concilia la possibilità
concreta per la fallita di continuare nella procedura giudiziaria percui si
deve concludere che il processo dev’essere stralciato dai ruoli per
acquiescenza;
che
tale conclusione porta a modificare in tal senso l’impugnato decreto del
Pretore con il conseguente addebito di tasse, spese e ripetibili (da calcolare
a seconda del valore di causa e tenuto conto che la procedura, per quanto
riguarda l’intervento del patrocinatore dell’attore è giunta a termine con la
presentazione delle conclusioni) a carico della società convenuta e non
dell'attrice, né della massa fallimentare che ha rinunciato ad intervenire in
causa;
che
per la particolarità della fattispecie non si prelevano tasse o spese di
giudizio di seconda sede;
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia
I. L’appello
è accolto e di conseguenza il decreto 29 dicembre 1995 del Pretore di Riviera è
così modificato:
-
La
causa inc. no. 2563 è stralciata dal ruolo per acquiescenza.
-
La
tassa di Fr. 100.- e le spese in Fr. 60.- sono a carico della parte convenuta
che rifonderà a controparte Fr. 6’000.- per ripetibili.
II. Non
si prelevano tasse o spese per la procedura d’appello;
l’appellata
verserà all’appellante Fr. 300.- per ripetibili
d’appello.
III. Intimazione
a: -__________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Riviera.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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