AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.33
Data decisione, Autorità:
25.02.1997, IICCA
Incarto n.
12.96.00033
Lugano
25 febbraio 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare sull’appellazione 30 gennaio 1996 presentata da
rappr.
dall’avv. __________
contro
il
dispositivo N. 5.1.4 della sentenza 20 dicembre 1995 / 9 gennaio 1996 della
Corte delle Assise criminali di Lugano (inc. no. 72.95.00253) che condannava il qui appellante a versare fr. 185’199.95 alla parte
civile __________;
con
la quale è chiesto da un lato l’ottenimento del beneficio dell’assistenza
giudiziaria e del gratuito patrocinio per la procedura d’appello e dall’altro
che il dispositivo impugnato venga annullato e riformato nel senso che egli non
debba versare alcunché alla parte civile, con protesta di spese e ripetibili;
appello
nei confronti del quale ha preso posizione, con osservazioni 16 febbraio 1996,
__________,
__________, il quale in via principale ha postulato la reiezione del gravame
sia in ordine che nel merito e in via subordinata ha chiesto che lo stesso
fosse parzialmente accolto nel senso che l’importo dovuto fosse ridotto a fr.
123’466.-;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
posti
a giudizio i seguenti punti di questione:
-
se l’appello deve essere accolto
-
se l’appellante può essere posto al beneficio
dell’assistenza giudiziaria
-
il giudizio sulle spese e sulle ripetibili
ritenuto
in fatto
A. Con
atto di accusa n. 129/95 del 14 settembre 1995 del Procuratore Pubblico avv.
__________ __________ è stato posto in stato di accusa davanti alla Corte delle
Assise criminali di Lugano per tutta una serie di rapine, in parte tentate, in
parte mancate ed in parte consumate, da lui commesse in correità con terze
persone nel Luganese tra il marzo ed il dicembre 1994. Per quanto qui
interessa, all’imputato sono stati in particolare rimproverati i reati di
mancata rapina e di sequestro di persona, per avere, il 31.3.1994 a __________,
in correità con persona rimasta sconosciuta, dopo sopralluoghi precedentemente
effettuati, con la minaccia di una pistola automatica calibro 9 millimetri con
6/7 colpi nel caricatore puntata al collo, obbligato __________ buralista
postale PTT __________ a salire sulla vettura Alfa Romeo __________TI
__________ precedentemente rubata, per rientrare nell’ufficio postale, tentato
di farsi aprire la cassaforte non riuscendovi per la presenza di un sistema di
apertura a tempo, nonché tentato, senza riuscirvi, di aprire alcuni cassetti
chiusi a chiave, abbandonato poi l’ufficio costringendo la vittima, privandola
così della libertà personale, a salire con loro in auto per poi rinchiuderla
nel baule della stessa abbandonandola in località __________ a __________a
(atto d’accusa pt. 1.1 e 2).
Con
sentenza 20 dicembre 1995 __________ è stato ritenuto colpevole di buona parte
degli addebiti mossigli ed in particolare della rapina con conseguente sequestro
di persona avvenuta a __________ nelle modalità sopraindicate: egli è di
conseguenza stato condannato alla pena di 11 anni di reclusione, nella quale è
stato computato il carcere preventivo sofferto; con giudizio 24 aprile 1996
della Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d’appello -confermata
dal Tribunale federale il 16 dicembre 1996- la sua pena, per motivi che non è
qui necessario menzionare, è stata infine ridotta a 9 anni e 6 mesi di
reclusione.
B. Nel
corso del procedimento penale l’Istituto nazionale svizzero di assicurazioni
contro gli infortuni (__________si è costituito parte civile, chiedendo che
l’imputato fosse condannato a versargli la somma di fr. 185’199.95, importo
corrispondente a quanto lo stesso aveva corrisposto al buralista __________ per
cure mediche e per perdita di guadagno a seguito della sua incapacità
lavorativa conseguente ai fatti. L’imputato si è formalmente opposto a tale
richiesta ed ha per contro postulato che la parte civile fosse rinviata al
competente foro civile.
Con
la sentenza la Corte d’Assise ha integralmente accolto la pretesa della parte
civile (dispositivo N. 5.1.4), osservando in sostanza che dalla documentazione
e dalle pezze giustificative prodotte risultava sufficientemente provato che i
danni risarciti dall’__________per le cure effettuate a favore della vittima
costituissero la logica conseguenza degli atti criminosi commessi dall’imputato
in suo danno (sentenza p. 46).
C. Con
atto di appello 30 gennaio 1996 __________ ha chiesto da un lato l’ottenimento
del beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio per la
procedura d’appello e dall’altro che il dispositivo N. 5.1.4 della sentenza
d’Assise fosse annullato e riformato nel senso che egli non era tenuto a
versare alcunché alla parte civile __________ con protesta di spese e
ripetibili.
A
suo parere, il fatto che il buralista __________sia rimasto rinchiuso per circa
2 ore nel baule dei rapinatori, senza per altro aver riportato alcuna lesione
fisica, non poteva (ancora) giustificare -senza oltretutto che controparte
avesse portato in prima istanza il minimo accertamento medico- la successiva
mancata ripresa del lavoro da parte sua per presunte turbe posttraumatiche: in
assenza della prova circa l’esistenza di un nesso causale adeguato tra l’evento
dannoso e il danno, la richiesta formulata dall’__________era pertanto del
tutto infondata; tanto più che il buralista stesso negli anni precedenti era
già stato vittima di due rapine da parte di persone particolarmente violente,
che evidentemente non potevano essere estranee allo suo attuale stato psichico.
D. Con
osservazioni 16 febbraio 1996 l’__________in via principale ha postulato la
reiezione del gravame sia in ordine che nel merito e in via subordinata ha
chiesto che lo stesso fosse parzialmente accolto nel senso che l’importo dovuto
fosse ridotto a fr. 123’466.-.
Dopo
aver preliminarmente contestato la tempestività del gravame ed essersi per
contro rimesso al giudizio di questa Camera per quanto riguardava la concessione
dell’assistenza giudiziaria alla controparte, l’appellato sostiene (versando
inoltre agli atti la relativa documentazione medica) di aver sufficientemente
provato l’esistenza di un nesso di causalità adeguata tra la rapina ed il
trauma psichico subito dal buralista __________ il fatto che quest’ultimo in
passato sia stato vittima di altre due rapine non era invece -sempre a suo
dire- determinante, trattandosi in quei casi di avvenimenti di carattere bagatellare,
cioè non tali da comportare una sua eventuale predisposizione a turbe
psichiche: nondimeno, in via subordinata, vista la prassi del Tribunale
federale per quanto riguardava assicurati afflitti già in precedenza da postumi
del genere, esso si dichiara non alieno, oltre che dal rinunciare alle prestazioni
che andrà ancora ad erogare in futuro al proprio assistito, ad accontentarsi in
questa sede di un importo pari a circa i 2/3 delle prestazioni finora accordate
(fr. 123’466.-).
Considerando
in diritto
- Nelle
sue osservazioni al gravame l’appellato contesta innanzitutto la tempestività
dell’appello, osservando che il termine per la sua presentazione (la sentenza
d’Assise essendo stata intimata alle parti il 9 gennaio 1996 e ricevuta il
giorno seguente) scadeva il 30 gennaio, per cui l’impugnativa sarebbe dovuta
pervenire al Tribunale d’appello al più tardi il 31 gennaio e non il 1°
febbraio, come invece si evinceva dalla data apposta dalla cancelleria del
tribunale stesso.
La
censura non può essere accolta: sulla prima pagina del gravame risulta infatti
che l’allegato ricorsuale, prima ancora di essere trasmesso all’autorità
superiore, il 31 gennaio 1996 era giunto per invio raccomandato al Tribunale
penale cantonale, il che comporta senza tema di smentita che lo stesso è stato
dato alla posta il giorno 30 gennaio e quindi tempestivamente.
- La
procedura di appello si caratterizza quale accertamento critico della decisione
del primo giudice senza possibilità che queste emergenze processuali possano
essere mutate (Cocchi/Trezzini, CPC, N. 5 ad art. 321): ciò implica, in
particolare, il divieto di allegare in questa sede nuovi fatti e di produrre
nuova documentazione (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; Cocchi/Trezzini, op.
cit., N. 7, 8, 23 e contrario ad art. 321; IICCA 24 gennaio 1994 in re
G. e G./L., 5 febbraio 1994 in re S./B., 13 febbraio 1995 in re H. SA/S. SA, 21
febbraio 1995 in re P./P. SA, 23 marzo 1995 in re G./P., 31 maggio 1995 in re
U./H.).
Ne
discende che i documenti allegati dall’appellato alle osservazioni al gravame,
la cui acquisizione d’ufficio è parimenti inammissibile (Rep. 1982 p.
105; IICCA 24 agosto 1993 in re M./M., 29 marzo 1996 in re C./L. e llcc.),
devono senz’altro essere estromessi dall’incarto.
- Quando
l’autorità penale ritiene, ad istanza della parte lesa di poter decidere anche
sulle pretese di diritto civile (art. 219 vCPP -applicabile alla presente
fattispecie in virtù dell’art. 351 CPP-), essa statuisce come un giudice
civile, ovvero seguendo i medesimi criteri e verificando, sulla base delle
prove assunte, l’attuazione delle premesse materiali esatte dal diritto civile
(Cocchi/Trezzini, op. cit., N. 7 ad art. 285; IICCA 21 novembre
1981 in re L./T.F., 17 dicembre 1993 in re A.).
Nel
caso di specie, come già accennato, la Corte d’Assise ha ritenuto di disporre
di sufficienti elementi per il giudizio sulle pretese civili ed ha concluso che
la richiesta della parte civile __________di fr. 185’199.95 per __________
doveva trovare accoglimento in quella sede, poiché dalla documentazione e dalle
pezze giustificative prodotte risultava sufficientemente provato che i danni
risarciti dall’__________per le cure effettuate a favore della vittima
costituissero la logica conseguenza degli atti criminosi commessi dall’imputato
in danno dello stesso (sentenza p. 46).
3.1 Dalla
motivazione addotta, a prescindere dal generico riferimento a (oltretutto non
meglio definiti) documenti prodotti agli atti, non risulta in realtà per quale
motivo la pretesa sia stata accolta, non essendo evidentemente sufficiente che
il risarcimento delle cure effettuate -le quali, per inciso, corrisponderebbero
tutt’al più a fr. 6’615.95- costituisca la logica conseguenza degli atti
criminosi.
La
carenza nella motivazione della sentenza, che così ne discende, non consente
evidentemente né alle parti né all’autorità superiore di verificare, discutere,
impugnare o giudicare con la necessaria cognizione di causa la fondatezza di
quel giudizio: la stessa deve perciò essere sanzionata con la nullità del
dispositivo che la concerne (Rep. 1973 p. 89, 1981 p. 85, 1985 p. 144; IICCA
16 aprile 1996 in re U./T., 9 agosto 1996 in re R./C., 17 settembre 1996 in
re C./M. SA), atteso oltretutto che alle manchevolezze riscontrate non può
nemmeno essere trovato rimedio nella semplice lettura degli atti (ICCA
14 agosto 1987 in re O./O.; IICCA 23 marzo 1993 in re S. AG/L. SA).
Ne
conseguirebbe, già per questo motivo, l’annullamento del dispositivo sulle
pretese civili ed il semplice rinvio degli atti al giudice penale per un nuovo
giudizio, debitamente motivato. Tale conseguenza, più che risolvere la
vertenza, implicherebbe tuttavia solo uno slittamento nel tempo della decisione
sul merito: questa Camera, per motivi di economia processuale, ritiene perciò
giustificato entrare comunque nel merito delle censure sollevate con l’appello
dal momento che ciò, come si vedrà, presuppone l'esame della conformità o meno
alla norma di legge (art. 220 cpv. 1 vCPP) della decisione preliminare del
primo giudice che ha ritenuto liquide, e quindi pronte per il giudizio, le
pretese della parte civile; esame che avrebbe dovuto avvenire comunque anche
nel caso che la motivazione della decisione sulle pretese civili fosse stata
sufficientemente motivata e quindi non viziata su questo punto.
3.2 Come
accennato, l’appellante nel suo gravame ritiene che il fatto che il buralista
sia rimasto rinchiuso per un paio d’ore nel baule di un’automobile, senza però
aver riportato alcuna lesione fisica, non possa (ancora) giustificare -senza
che la controparte abbia portato la minima perizia medica- una mancata ripresa
del lavoro da parte sua per presunte turbe posttraumatiche; egli conclude
perciò, in assenza della prova circa l’esistenza di un nesso causale adeguato
tra quell’episodio ed il danno, che la richiesta formulata dalla parte civile __________debba
essere respinta siccome infondata; tanto più, che -a quanto pare- il buralista
stesso negli anni precedenti era già stato vittima di due rapine, che
evidentemente non potevano essere estranee allo suo attuale stato psichico.
3.2.1 Vero
è che la documentazione presentata alla Corte penale appare decisamente scarsa,
limitandosi in sostanza ad alcuni conteggi riguardanti le prestazioni mediche
rimborsate dall’__________e ad altri conteggi aventi per oggetto le indennità
per perdita di guadagno erogate dalla stessa: in particolare, agli atti non è
stata nemmeno prodotta una perizia medica che attestasse l’esistenza e la
gravità dei disturbi psichici sofferti dal buralista __________
Con
ciò, è addirittura manifesto che la Corte penale non poteva assolutamente
ammettere che l’incapacità lavorativa attribuita al buralista fosse data e che
fosse oltretutto permanente, né quindi che i versamenti effettuati dall’__________fossero
a loro volta necessari; d’altro canto, nemmeno poteva ritenere provato che
quell’eventuale incapacità lavorativa fosse stata causata (esclusivamente o in
misura preponderante) dalla rapina con sequestro di persona del 31 marzo 1994 e
non piuttosto da altri fattori esterni della sua vita privata o ancora dalla
sua predisposizione a turbe psichiche dovuta al fatto che lo stesso in
precedenza era stato vittima di due rapine. Tanto è vero che l’appellato,
proprio per questi motivi, nelle sue osservazioni si è detto disposto in via
subordinata ad accontentarsi di un risarcimento ridotto nella misura di 2/3
degli importi richiesti a suo tempo.
La
conseguenza della mancanza di prove sufficienti in merito alla pretesa civile,
così accertata, non è tuttavia quella postulata l’appellante, cioè che la
pretesa debba semplicemente essere respinta.
3.2.2 Il
giudizio sulle pretese civili nell’ambito di un procedimento penale presuppone
da parte del giudice penale stesso l’effettuazione di diversi esami
preliminari: il giudice penale può infatti decidere sulle pretese civili della
parte civile unicamente nel caso di condanna dell’imputato (art. 219 vCPP);
tale pronuncia è inoltre possibile solo se la Corte stima sufficienti i dati
del processo per tale decisione -altrimenti dovrà semplicemente rinviare la
parte civile al competente foro civile (art. 220 cpv. 1 vCPP)- ritenuto infine
che le eventuali indagini in tal senso dovranno avvenire senza ritardare il
corso dell’azione penale (art. 218 vCPP).
Giusta
l’art. 222 vCPP contro i dispositivi della sentenza penale che decidono le
pretese di risarcimento, tanto la parte lesa quanto il condannato possono
ricorrere al tribunale di seconda istanza nei modi e forme stabiliti dalla
legge di procedura civile, atteso che se -come in casu- il valore della pretesa
civile è superiore ai fr. 8’000.- è dato il rimedio ordinario dell’appello.
Essendo l’appello un rimedio di carattere devolutivo, una volta che il mezzo di
impugnazione viene formalmente introdotto, l’intera vertenza viene trasmessa
per competenza all’autorità superiore, la quale può valutare con piena
cognizione la fondatezza del querelato giudizio.
Investita
di un appello riguardante le pretese civili formulate nell’ambito di un
procedimento penale, la Camera civile d’appello è pertanto competente a
riesaminare il giudizio dell’autorità penale sulla questione e, se lo stesso
dovesse rivelarsi errato, a sostituirlo con un’altra pronuncia: a questo scopo,
l’autorità superiore in pratica si sostituisce al giudice di prime cure, per
cui anch’essa, prima di entrare nel merito (ove si tratterà di accogliere o
respingere la pretesa), dovrà accertare se erano date le premesse per un tale
giudizio di merito, ovvero se l’imputato era stato condannato, se gli elementi
a disposizione erano sufficienti, rispettivamente se gli accertamenti mancanti
non potevano essere assunti in breve tempo (art. 218-220 vCPP).
Nel
caso di specie, è pacifico che l’imputato è stato condannato per la rapina ed
il sequestro di persona del 31 marzo 1994; è altrettanto pacifico che gli
elementi a disposizione della Corte penale (e, quindi, anche di questa Camera)
non erano ancora sufficienti per decidere sulla pretesa civile (circa i
presupposti per ammettere l’illiquidità della pretesa della parte civile, cfr. Kieser,
Die Auswirkungen des Zivilprozessrechts auf den Adhäsionsprozess, in SJZ 84
(1988) p. 356 e seg.; Rehberg, Zum zürcherischen Adhäsionsprozess, in Festschrift
für Max Keller zum 65. Geburtstag, Zurigo 1989, p. 640); prima di decidere per
un eventuale rinvio al foro civile bisogna tuttavia ancora esaminare se le
prove necessarie non potrebbero eventualmente essere assunte da questa Camera o
dalla Corte penale. La risposta deve tuttavia essere negativa: in sede di
appello è infatti di principio esclusa l’assunzione di nuove prove (art. 321
CPC), mentre ad un’eventuale assunzione di prove da parte del giudice penale si
oppone il fatto che la stessa nel caso concreto -si pensi alla necessità di una
perizia medica, che dovrà accertare in quale misura altri fattori oltre alla
rapina di __________ possano aver causato la (pure da provare) incapacità
lavorativa del buralista __________ - non potrebbe certo avvenire in tempi
brevi (cioè provocando un ritardo non superiore ad un giorno: cfr. Löwe/Rosenberg,
Die Strafprozessordnung und das Gerichtsverfassungsgesetz, 22. ed., Berlino e
New York 1973, N. 3 ad § 405 StPO).
In
tali circostanze, altro non si può fare che rinviare la parte civile al foro
civile in applicazione dell’art. 220 cpv. 1 vCPP.
-
Il
parziale buon esito dell’appello (conseguente all’annullamento del dispositivo
impugnato ed al rinvio al foro civile, per il giudizio sulle pretese della
parte civile __________) giustifica di accogliere la richiesta di assistenza
giudiziaria formulata dall’appellante, la circostanza che questi non sia in
grado di sopperire alle spese d’appello risultando con sufficiente
attendibilità dai documenti prodotti (ICCA 22 settembre 1993 in re
M./M.; IICCA 25 aprile 1994 in re G./C. SA).
-
L’appello
è pertanto evaso ai sensi dei considerandi, ritenuto che la tassa di giustizia
e le spese (ridotte, in quanto il presente giudizio non ha risolto
definitivamente la vertenza) vengono caricate per metà alla parte appellata -che
ha senz’altro contribuito a provocare la decisione viziata e che d’altro canto
si è opposta all’appello della controparte (DTF 115 Ia 21 cons. 5; ICCA
27 settembre 1993 in re P./P.; IICCA 26 novembre 1991 in re A. SA/D., 19
settembre 1994 in re F.F./I., 26 settembre 1994 in re F.F./I., 22 maggio 1995
in re M. SA/C.T. e lc.)- e per l’altra metà all’appellante e, per esso, allo
Stato. Le ripetibili sono per contro compensate.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
30 gennaio 1996 di __________ è evaso ai sensi dei considerandi.
§ Di
conseguenza il dispositivo N. 5.1.4 della sentenza 20 dicembre 1996 della Corte
delle Assise Criminali di Lugano viene annullato e sostituito dal seguente
nuovo dispositivo:
7.1. La
parte civile __________ è rinviata al competente foro civile per le pretese di
risarcimento (per Lotti V.).
II. L’istanza
di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria per la procedura di
appello presentata da __________ è accolta, con il gratuito patrocinio
dell’avv. __________
III. Le
spese della procedura d’appello consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 950.-
b)
spese fr. 50.-
Totale fr. 1’000.-
sono
poste a carico dell'appellante, e per esso dello Stato, e della parte appellata
nella misura di metà ciascuno, compensate le ripetibili di appello.
IV. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
al Presidente delle Assise Criminali di Lugano, giudice Franco Verda
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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