Eviction judgment annulled for lack of reasoning

12.1996.31Autre juridiction16 avr. 1996Annulled

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The defendant appealed a Lugano Pretore eviction order. The appellate court held that the first-instance judgment was null because it contained no reasoning on the decisive dispute, namely whether a loan-for-use contract had been concluded. The lower court had merely referred to tenancy default provisions, which were irrelevant to the asserted legal relationship. The case was remitted to the Pretore for a new decision, and no fees or costs were charged.

Regeste Omnilex

Art. 285 CPC; nullity of a judgment for lack of reasoning. A judgment must contain the essential grounds on which it is based so that the appellate court can review, discuss and determine the merits of the reasoning. If the decisive contested issue is not addressed at all, the defect is fundamental and entails nullity. An appellate court may not substitute its own reasoning where the first-instance decision is devoid of any meaningful motivation; the proper consequence is annulment and remand for a new judgment.

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.1996.31

Data decisione, Autorità: 16.04.1996, IICCA

Incarto n. 12.96.00031

Lugano 16 aprile 1996

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Giani quest'ultimo in sostituzione del giudice Zali, astenutosi

segretario:

Petrini

sedente per statuire nella causa inc. no. SF.95.251 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5 promossa con istanza di sfratto 24 novembre 1995 da


rappr. dal suo __________

contro


che il Pretore, con decisione 23 gennaio 1996, ha accolto ordinando al convenuto di mettere a disposizione dell’istante lo stabile di cui al mappale __________ di __________.

Appellante il convenuto che, con atto d’appello 30 gennaio 1996, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di respingere la domanda di sfratto.

Mentre la controparte, con osservazioni 16 febbraio 1996, chiede la reiezione dell’appello.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti dell’incarto.

Considerato

in fatto ed in diritto

che l’__________ ha chiesto lo sfratto di __________ dall’immobile di __________, già proprietà dei suoi genitori ed acquisito dalla banca in sede di incanto, sostenendo di avergli concesso l’uso dello stesso a titolo di comodato per tempo determinato sino al 31 ottobre 1995 senza che successivamente il convenuto provvedesse a liberarlo dalla sua presenza;

che, in sede di udienza di discussione, __________ ha sostenuto di non aver mai pattuito con l’__________ un contratto di comodato e di conseguenza l’irritualità della procedura di sfratto, possibile unicamente in presenza di una locazione o appunto di un comodato;

che il Pretore, nella decisione qui impugnata, dopo aver constatato che il convenuto non ha provveduto a riconsegnare l’immobile alla scadenza fissata dalla banca ha accolto la domanda di sfratto senza nessuna altra motivazione richiamando, in diritto, le norme del CO riguardanti il contratto di locazione in particolare quella riguardante la mora nel pagamento della locazione (art. 257d CO);

che di fronte all’unico punto di discussione tra le parti, a sapere in concreto se tra esse si era perfezionato un contratto di comodato, la motivazione del Pretore è assolutamente silente ed invano si cercherebbero nella sentenza elementi che permettano di pensare che il giudice abbia valutato questa situazione giuridica;

che anzi ne è contrario indizio il fatto di aver richiamato le norme sulla mora nel pagamento della pigione che nulla hanno a che vedere con il contratto di comodato;

che ne discende che la sentenza è priva di motivazione e dev’essere dichiarata nulla ai sensi dell’art. 285 cpv. 2 litt. e) CPC, poiché l’esposizione dei motivi sui quali il giudice fonda la propria decisione è un elemento essenziale della sentenza e deve consentire all’autorità di appello di verificare, discutere e giudicare la motivazione stessa (Rep. 1973, 89 e 1981, 85);

che non si prelevano, per la particolarità della fattispecie, tasse e spese per il presente giudizio;

Per i quali motivi

visto l’art. 285 CPC

dichiara e pronuncia

  1. La sentenza 23 gennaio 1996 del Pretore di Lugano, sez. 5 nella causa inc. no. __________ __________ /__________ é dichiarata nulla.

§ L’incarto è rinviato al Pretore per nuovo giudizio.

  1. Non si prelevano tasse o spese.

  2. Intimazione a: -


Comunicazione alla Pretura del distretto, Lugano, Sez. 5.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Mots-clés

evictionloan for uselack of reasoningnullityremandappellate review

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the first-instance eviction judgment was sufficiently reasoned

Solution extraite

No. The judgment lacked any reasoning on the decisive issue and therefore could not be reviewed on appeal.

Motifs extraits

The lower court did not address whether a loan-for-use agreement had been concluded, despite this being the sole contested issue, and instead relied on rental default rules unrelated to the case.

Question juridique clé

Whether the eviction order could stand despite the procedural defect

Solution extraite

No. Because the judgment was null for lack of motivation, it had to be set aside and the file returned for a new decision.

Motifs extraits

A statement of reasons is an essential element of a judgment and must allow appellate review and examination of the grounds invoked.

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