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Numero d'incarto:
12.1996.31
Data decisione, Autorità:
16.04.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00031
Lugano
16 aprile 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Giani quest'ultimo in sostituzione
del
giudice Zali, astenutosi
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. SF.95.251
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5 promossa con istanza di
sfratto 24 novembre 1995 da
rappr.
dal suo __________
contro
che
il Pretore, con decisione 23 gennaio 1996, ha accolto ordinando al convenuto
di mettere a disposizione dell’istante lo stabile di cui al mappale __________
di __________.
Appellante
il convenuto che, con atto d’appello 30 gennaio 1996, chiede la riforma del
primo giudizio nel senso di respingere la domanda di sfratto.
Mentre
la controparte, con osservazioni 16 febbraio 1996, chiede la reiezione
dell’appello.
Letti
ed esaminati gli atti ed i documenti dell’incarto.
Considerato
in
fatto ed in diritto
che l’__________ ha
chiesto lo sfratto di __________ dall’immobile di __________, già proprietà dei
suoi genitori ed acquisito dalla banca in sede di incanto, sostenendo di
avergli concesso l’uso dello stesso a titolo di comodato per tempo determinato
sino al 31 ottobre 1995 senza che successivamente il convenuto provvedesse a
liberarlo dalla sua presenza;
che, in sede di udienza di
discussione, __________ ha sostenuto di non aver mai pattuito con l’__________
un contratto di comodato e di conseguenza l’irritualità della procedura di
sfratto, possibile unicamente in presenza di una locazione o appunto di un
comodato;
che il Pretore, nella
decisione qui impugnata, dopo aver constatato che il convenuto non ha provveduto
a riconsegnare l’immobile alla scadenza fissata dalla banca ha accolto la
domanda di sfratto senza nessuna altra motivazione richiamando, in diritto, le
norme del CO riguardanti il contratto di locazione in particolare quella
riguardante la mora nel pagamento della locazione (art. 257d CO);
che di fronte all’unico
punto di discussione tra le parti, a sapere in concreto se tra esse si era
perfezionato un contratto di comodato, la motivazione del Pretore è
assolutamente silente ed invano si cercherebbero nella sentenza elementi che
permettano di pensare che il giudice abbia valutato questa situazione
giuridica;
che anzi ne è contrario
indizio il fatto di aver richiamato le norme sulla mora nel pagamento della
pigione che nulla hanno a che vedere con il contratto di comodato;
che ne discende che la
sentenza è priva di motivazione e dev’essere dichiarata nulla ai sensi dell’art.
285 cpv. 2 litt. e) CPC, poiché l’esposizione dei motivi sui quali il giudice
fonda la propria decisione è un elemento essenziale della sentenza e deve
consentire all’autorità di appello di verificare, discutere e giudicare la
motivazione stessa (Rep. 1973, 89 e 1981, 85);
che non si prelevano, per
la particolarità della fattispecie, tasse e spese per il presente giudizio;
Per i quali motivi
visto l’art. 285 CPC
dichiara e pronuncia
- La sentenza 23
gennaio 1996 del Pretore di Lugano, sez. 5 nella causa inc. no. __________
__________ /__________ é dichiarata nulla.
§ L’incarto è
rinviato al Pretore per nuovo giudizio.
-
Non si prelevano
tasse o spese.
-
Intimazione a: -
Comunicazione alla Pretura
del distretto, Lugano, Sez. 5.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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