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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.247
Data decisione, Autorità:
21.02.1997, IICCA
Incarto n.
12.96.00247
Lugano
21 febbraio 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella
causa ordinaria appellabile OA.96.389 (inc. n. 12'070) della Pretura del
distretto di Bellinzona, promossa con petizione 16 novembre 1992 da
__________ rappr. dallo studio legale __________
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
con cui l’attore ha chiesto
la condanna della convenuta al pagamento di fr. 10’815.-- oltre interessi al
9,5% a titolo di prezzo della cessione;
Domanda avversata dalla
convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con
sentenza 25 novembre 1996 ha accolto, eccezion fatta per il saggio degli
interessi di mora, concessi solo nella misura del 5%;
Appellante la convenuta,
che con atto di appello del 16 dicembre 1996 chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre l’attore con osservazioni del
20 gennaio 1997 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e
ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i
documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
-
- se deve essere accolto
l’appello
-
- tassa di giustizia e
ripetibili
Ritenuto
in fatto
A. In occasione del
__________ del 1990 un dipendente dell’attore, appartenente alla rete di
vendita __________, e __________ hanno sottoscritto un documento denominato “Reservation-client”
avente per oggetto la futura fornitura ad un prezzo di circa fr. 120’000.-- di
una vettura __________ (doc. 1).
B. La __________ (in
seguito: __________), responsabile della commercializzazione in Svizzera delle
autovettura __________, ha successivamente stabilito che solo una parte dei
concessionari __________ era autorizzata alla vendita e alla manutenzione dei
modelli __________, e di conseguenza i rivenditori al beneficio di una
prenotazione ma privi di tale autorizzazione erano tenuti a cedere la
prenotazione ad un concessionario autorizzato in cambio di una commissione pari
al 10% del prezzo del veicolo (doc. B).
C. Di conseguenza
l’attore, non legittimato da __________ alla vendita delle __________ha ceduto
la propria prenotazione alla convenuta (doc. C).
Non avendo egli ottenuto
il pagamento della predetta commissione, con la presente causa procede per il
pagamento di fr. 10’815.-- oltre interessi al 9,5% trattandosi di un rapporto
tra commercianti.
D. La convenuta si è
opposta alla petizione sostenendo l’inapplicabilità delle condizioni per la
cessione delle prenotazioni imposte dall’__________ avendo il dipendente
dell’attore __________ spontaneamente chiesto alla convenuta di fornire il
veicolo a __________.
E. Nel giudizio qui
impugnato il Pretore alla luce delle risultanze istruttorie ha in sintesi
ritenuto vincolanti per le parti in causa le condizioni stabilite da __________
per la cessione della prenotazione della vettura __________ fornita dalla
convenuta al __________.
Dal che l’accoglimento
della petizione per i richiesti fr. 10’185.--, somma rimasta incontestata,
oltre interessi al consueto tasso del 5% dal 18 ottobre 1991.
F. Con tempestivo
gravame datato 16 dicembre 1996 la convenuta ha chiesto la riforma della
sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione.
Dalla deposizione
testimoniale di __________ risulterebbe che egli avrebbe ritenuto di acquistare
la vettura __________ direttamente da __________, in questo rappresentata da
__________ che si era qualificato come dipendente di questa società, e egli
avrebbe desiderato che la provvigione spettante al venditore fosse riconosciuta
al garage __________, che l’acquirente riteneva essere l’agente ticinese della
vettura in questione.
Stando così le cose, il
doc. C costituirebbe unicamente quanto necessario per garantire all’acquirente
la consegna della vettura in tempi ragionevoli.
In ogni caso, la pretesa
non potrebbe essere accolta non essendo stato indicato alcun importo su cui
calcolare la richiesta commissione del 10%.
G. Delle osservazioni 20
gennaio 1997 dell’attore, che postula la reiezione dell’appello protestando
spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- La convenuta nella
prima parte del gravame, riportando testualmente ampi passaggi della
deposizione testimoniale di __________, si dilunga nel tentativo di sostenere
che questi avrebbe inteso contrattare direttamente con __________, ed avrebbe
in effetti acquistato da questa ditta, e non dall’attore, la sua __________.
In realtà il preteso vizio
di volontà del __________ -che avrebbe inteso acquistare da __________ e non
dall’attore- come pure il preteso mancato potere di rappresentanza di
__________ -che non avrebbe potuto rappresentare l’attore essendosi dichiarato
dipendente di __________ sono questioni del tutto marginali.
In entrambi i casi,
infatti, vi sarebbe una situazione di partenza in cui un soggetto giuridico
diverso dalla convenuta ha ottenuto dal __________, che peraltro non risulta
aver denunciato il contratto per un eventuale errore essenziale circa la
persona del venditore (art. 24 cpv. 1 cifra 2 CO), il definitivo consenso
all’acquisto di una __________.
La convenuta non ha per il
resto mai affermato di avere svolto direttamente le trattative che hanno
condotto al contratto, ragione per cui essa è fino a quel momento da ritenere
estranea allo stesso.
- La situazione
iniziale, quale che fosse, si è modificata nel dicembre del 1990 con la firma
del documento denominato “Cession de la reservation __________ No 150” (doc.
C), il quale determina in sostanza il coinvolgimento della convenuta in questa
vertenza.
2.1 Se si dovesse
ritenere, come ha fatto il Pretore, che a quel momento il contratto di
compravendita della vettura sussisteva tra il __________ e l’attore, sarebbe
indiscutibile che la convenuta deve attenersi alle regole di cessione stabilite
da __________ e da lei pacificamente accettate (esplicito, oltre alla firma sul
doc. C: risposta, punto 3, pag. 3), e pagare perciò all’attore il 10% del
prezzo di listino della vettura (doc. D, punto A).
2.2 Ma anche se, come
pretende la convenuta, si dovesse ammettere che al momento della firma del doc.
C il contratto di compravendita esisteva tra il __________ e __________, dal
doc. C si dovrebbe comunque inferire l’obbligo della convenuta al pagamento in
favore dell’attore della prevista percentuale.
In tal caso, infatti,
stante la pretesa diretta titolarità di __________ sui diritti del venditore,
mediante la sottoscrizione da parte di tutte le parti del doc. D, allestito e
proposto da __________ medesima, si dovrebbe comunque ritenere che __________
abbia trasferito tale facoltà all’attore, e che questi l’abbia a sua volta
ceduta alla convenuta.
- In altri termini,
stante la firma del doc. C da parte della convenuta, non si vede per quale
motivo la resistente dovrebbe essere esentata dal pagamento della percentuale ivi
prevista.
La considerazione iniziale
deve infatti essere quella secondo cui la convenuta non ha direttamente
contrattato con l’acquirente, ma nondimeno gli ha fornito la vettura e ne ha
incassato il prezzo.
Dal profilo economico essa
ha perciò goduto di un ingiustificato vantaggio, da compensare almeno
parzialmente mediante il riconoscimento in favore di chi gli ha offerto
l’opportunità di una percentuale sul prezzo di vendita.
Poco importa a questo
punto che la vendita sia stata originariamente conclusa da __________ piuttosto
che dall’attore, potendosi desumere dal chiaro tenore del doc. C la volontà di
tutte queste parti di far profittare l’attore della parziale compensazione del
vantaggio ottenuto dalla convenuta.
A questa soluzione non
osta l’argomentazione -peraltro non esplicitamente sollevata dalla convenuta-
secondo cui l’acquirente avrebbe saputo dell’esistenza della provvigione, e
avrebbe perciò desiderato farne profittare l’agente __________ ticinese.
In primo luogo la pretesa
volontà del __________ era rivolta ad altra persona (il garage __________ di
__________), e comunque essa è giuridicamente irrilevante, non potendosi da una
parte ammettere in base agli atti un diritto dell’acquirente di influenzare la
destinazione della parte del prezzo di vendita adibita a provvigioni secondo
gli usi interni della rete di vendita __________, e non potendosi d’altra parte
nemmeno conferire rilevanza alla corrispondente promessa che avrebbe formulato
il venditore __________che se a mente della convenuta non poteva rappresentare
l’attore, nemmeno poteva d’altra parte formulare a nome di __________ promesse
di ristorni di parte del prezzo di vendita, o comunque se tale promessa è stata
espressa in sede precontrattuale, essa non ha più trovato riscontro nel
contratto definitivo.
Né miglior sorte può
essere riservata all’affermazione della convenuta secondo cui il doc. C avrebbe
costituito unicamente una formalità necessaria ad assicurare all’acquirente la
pronta consegna del veicolo (appello, punto 7, pag. 8), essendo tale
avventurosa tesi, che costituisce in pratica un’eccezione di simulazione nei
confronti dei doc. C e D, rimasta allo stadio di puro parlato.
- Stabilito l’obbligo
della convenuta al pagamento della percentuale del 10% del prezzo di listino
della vettura al netto dell’ICA, così come previsto dal doc. D, rimane da
decidere se la petizione non debba comunque essere respinta per la mancata
prova dell’esattezza dell’ammontare richiesto.
La risposta non può che
essere negativa, dato che la prova del fatto che la richiesta soma di fr.
10’815.-- corrisponde al 10% del prezzo di listino della vettura non era
necessaria in assenza di un’esplicita contestazione di questa circostanza
nell’allegato responsivo della convenuta (art. 170 cpv. 2 CPC).
In ogni caso nel doc. 1
appare quale valore approssimativo dell'autoveicolo l'importo di fr. 120'000.--
Ne
deve seguire la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza della convenuta (art.
148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 16
dicembre 1996 ____________________ è respinto.
II. Le spese della
procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
480.--
b) spese fr.
20.--
T o t a l
e fr. 500.--
già anticipati
dall’appellante, restano a suo carico. La convenuta rifonderà all’attore fr.
700.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Bellinzona.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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