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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.236
Data decisione, Autorità:
26.03.1997, IICCA
Incarto n.
12.96.00236
Lugano
26 marzo 1997/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria
appellabile OA.96.107 della Pretura di Locarno-Città, promossa con petizione 7
febbraio 1994 da
(patrocinata
dall’avv. __________)
contro
(patrocinata
dall’avv. __________)
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 18’913.30
oltre interessi a titolo di risarcimento del danno conseguente ad incidente
della circolazione e di torto morale;
Domanda
avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che
il Pretore con sentenza 15 novembre 1996 ha accolto per fr. 800.-- oltre
interessi;
Appellante
l’attrice, che con atto di appello con richiesta di assistenza giudiziaria del
3 dicembre 1996 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere
la petizione per fr. 16’913.30 oltre interessi;
Mentre
la convenuta con osservazioni del 13 gennaio 1997 chiede la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se deve
essere accolto l’appello
-
- tassa di
giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto: A. In
data 24 aprile 1993 l’attrice, alla guida della propria autovettura, in
territorio del comune di __________ è stata tamponata da una vettura condotta
da __________ e assicurata per la responsabilità civile dalla convenuta.
La
sua assicurazione privata le ha corrisposto la somma complessiva di fr.
4’500.-- per la perdita di guadagno subita.
La
convenuta ha per sua parte risarcito i danni subiti dal veicolo dell’attrice,
come pure le spese delle cure mediche.
Sono
per contro rimasti litigiosi gli indennizzi per la perdita di guadagno subita
dall’attrice tra il 28 aprile e il 29 settembre 1993 e per il torto morale
patito.
B. Con
la petizione che ci occupa l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al
pagamento di complessivi fr. 18’913.30 oltre interessi, di cui fr. 2’000.-- a
titolo di torto morale e la rimanenza in risarcimento della perdita di
guadagno.
Anche
se l’attrice al momento del sinistro non esercitava attività lucrativa, avendo
essa da poco esaurito il diritto alle indennità di disoccupazione, le sarebbe
stato precluso il tempestivo inizio dell’attività di reikista, che essa ha in
seguito esercitato in proprio.
La
perdita di guadagno dovrebbe essere calcolata in base allo stipendio percepito
nel 1991 di fr. 2’900.55 mensili lordi, somma da adeguare al rincaro
intervenuto, per un totale di fr. 16’913.30, mentre fr. 2’000.-- dovrebbero
esserle corrisposti per il torto morale subito.
C. Nella
risposta del 6 aprile 1994 la convenuta si è opposta alla petizione contestando
che vi sia stata una perdita di guadagno, la quale non potrebbe comunque essere
calcolata in base al reddito della precedente attività di dipendente.
Anche
la pretesa di un’indennità per torto morale sarebbe da respingere, non sussistendone
le premesse.
D. Le
parti hanno in seguito mantenuto le rispettive tesi e domande, contestando nel
contempo quelle della parte avversaria.
E. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore ha stabilito che il solo fatto che l’attrice
al momento del sinistro non esercitava attività lucrativa non osterebbe
all’accoglimento della sua richiesta di risarcimento, potendo questa pretendere
un indennizzo rendendo verosimile che essa avrebbe iniziato tale attività.
L’attrice
potrebbe perciò chiedere un indennizzo legato alla sua successiva attività di reikista,
e non alla precedente attività avventizia di addetta al censimento federale,
sulla base di quanto effettivamente guadagnato con tale attività, ovvero complessivi
fr. 800.-- per 5 mesi, somma per la quale è stata accolta la petizione.
Respinta,
di contro, la pretesa per torto morale, non essendo state addotte e provate
particolari sofferenze fisiche e psichiche dell’attrice in conseguenza
dell’incidente.
F. Con
tempestivo gravame con richiesta di assistenza giudiziaria datato 3 dicembre
1996 l’attrice ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di
ammettere la petizione per fr. 16’913.30 oltre interessi.
Essa
non ha più rivendicato l’indennizzo per torto morale, ma ha per il resto riproposto
le proprie tesi circa l’entità della perdita di guadagno.
Il
Pretore si sarebbe a torto riferito al guadagno di fr. 800.-- conseguito
dall’attrice in qualità di reikista, mentre sarebbe stata necessaria una
valutazione più generale, comprensiva delle potenzialità di guadagno
dell’attrice, elemento da stabilire in base alla sua formazione, alle sue
esperienze professionali, alle condizioni del mercato del lavoro e alle
prospettive future.
Questo
anche perché l’attività di reikista mal si presterebbe ad essere esercitata a
tempo pieno con fini di lucro, trattandosi di una vocazione piuttosto che di
una professione.
Si
giustificherebbe pertanto, o sarebbe comunque più equo, un riferimento al
reddito che l’attrice conseguiva prima del periodo di disoccupazione, ovvero
fr. 2’990.55 mensili lordi, non potendosi in particolare affermare, come
ritenuto a torto dal Pretore, che l’attrice avrebbe postulato un risarcimento
relativo al periodo compreso tra fine aprile e fine settembre del 1993.
G. Delle
osservazioni 13 gennaio 1997 della convenuta, che postula la reiezione del
gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, se necessario, nei
successivi considerandi.
Considerato
in diritto: 1. Secondo
l’art. 46 cpv. 1 CO, applicabile a seguito del rinvio di cui all’art. 62 cpv. 1
LCS, nel caso di lesione corporale il danneggiato ha diritto al rimborso delle
spese e al risarcimento del danno derivante dal totale o parziale impedimento
al lavoro, avuto riguardo alla difficoltà creata al suo avvenire economico.
- Le
conseguenze di una temporanea incapacità lavorativa vanno esaminate secondo le
particolarità del caso concreto, si deve in altre parole determinare il
pregiudizio economico effettivo derivato al leso in conseguenza del sinistro (II CCA 23 aprile 1993 in re G./H. e
I.).
Ciò
significa che di regola sono determinanti per il computo del danno le
circostanze in essere il giorno in cui si verifica l’evento dannoso (Brehm, Berner Kommentar, n. 38 ad art.
46 CO; Schaffhauser/Zellweger, Grundriss
des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. 2, Berna, 1988, n. 1157)
Nondimeno,
ciò non significa, come rettamente ritenuto dal Pretore, che sia destinata all’insuccesso
la richiesta di risarcimento presentata da una persona che al momento in cui è
subentrato l’impedimento non esercitava attività lucrativa. In tal caso la
quantificazione del danno va effettuata sulla base di quanto il leso avrebbe
potuto verosimilmente guadagnare con l’inizio di una nuova attività lucrativa (Oftinger/Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht,
5. edizione, vol. 1, Zurigo, 1995, pag. 288, n. 125).
-
Ciò
premesso, è sicuramente corretta la decisione del Pretore di fondare il computo
della perdita di guadagno dell’attrice nel periodo di incapacità lavorativa
sulla base del reddito da lei successivamente conseguito mediante la disciplina
del reiki, e si deve prendere atto del fatto che la quantificazione in fr.
800.-- del reddito nel periodo in questione non è stata oggetto di un’esplicita
e circostanziata critica da parte dell’attrice, e deve pertanto valere per
ammessa.
-
Le
critiche dell’attrice riguardano piuttosto la decisione stessa di prendere a
fondamento il reddito di tale attività, auspicando piuttosto una valutazione
più generale che tenesse conto delle sue potenzialità di guadagno in base alla
sua formazione e alle sue esperienze professionali, nonché alle condizioni del
mercato del lavoro e alle prospettive future.
A
prescindere dal fondamento di questa richiesta, l’attrice, che sopporta l’onere
della prova per l’esistenza e l’ammontare della propria pretesa, sembra non
avvedersi del fatto che il suo appello si esaurisce in una generica invocazione
in tal senso, senza che venga fornito alcun elemento conoscitivo sulla sua formazione
professionale o le sue esperienze e prospettive, con l’unica eccezione
dell’occasione di lavoro fornitale dallo Stato nel 1991 durante 10 mesi per
collaborare al censimento della popolazione (doc. C e D).
In
simili circostanze è addirittura evidente che il provento di quella attività,
sebbene più cospicuo di quella attuale, non è in alcun modo significativo delle
concrete potenzialità di guadagno dell’attrice nel periodo di inabilità, attrice
che perciò se contesta la rilevanza dell’attività esercitata dopo l’incidente,
lo fa per sostituirla con le risultanze di un’attività passata ancor più irrilevante,
in quanto di evidente natura episodica e temporanea.
E’
pertanto del tutto priva di fondamento la critica secondo cui il riferimento a
tale attività sarebbe più equo, e se veramente, come sembra suggerire
l’appellante, ci si dovesse dipartire dal reddito da lei conseguito mediante la
pratica del reiki, sarebbe per giungere alla conclusione che l’attrice, che non
ha addotto alcuna attendibile alternativa per il proprio immediato futuro, non
avrebbe guadagnato nulla nel periodo di incapacità lavorativa.
A
ciò si contrappone il rilievo del fatto che l’attrice in conseguenza
dell’incidente ha percepito dalla propria assicurazione per perdita di salario
una somma di fr. 4’500.-- (doc. B), che senza l’incidente non le sarebbe
evidentemente stata erogata, e che concorre perciò alla considerazione secondo
cui il raffronto tra la sua situazione con e senza l’incidente non le consente
di chiedere più nulla alla convenuta,
Ne
segue la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto.
Ciò
comporta anche la reiezione della domanda di assistenza giudiziaria, facendo
manifestamente difetto a questo stadio della causa il requisito della
possibilità di esito favorevole della medesima (art. 157 CPC).
Per i quali
motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e
pronuncia:
I. L’appello
3 dicembre 1996 __________ è respinto.
II. L’istanza
di assistenza giudiziaria 3 dicembre 1996 __________ è respinta.
III. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 380.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 400.--
sono
a carico dell’appellante, la quale rifonderà alla convenuta la somma di fr.
800.-- per ripetibili d’appello.
IV. Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Città.
Per la seconda
Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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