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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.231
Data decisione, Autorità:
22.04.1997, IICCA
Incarto n.
12.96.00231
Lugano
22 aprile 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. OA.95.1163 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1,
promossa con petizione 18 luglio 1995 da
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 132’000.--
oltre interessi in conseguenza del contratto di assicurazione;
Domanda
avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che
il Pretore con sentenza 7 novembre 1996 ha respinto;
Appellante
l’attrice, che con atto di appello del 27 novembre 1996 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione;
Mentre
la convenuta con osservazioni del 15 gennaio 1997 postula la reiezione del
gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto
A. L’attrice
procede in qualità di cessionaria delle pretese di __________assicurato presso
la convenuta dal novembre 1989 per il rischio di perdita di guadagno dovuta a
malattia (doc. C).
Secondo
la procedente, il __________ sarebbe inabile al lavoro fin dal 1° novembre 1991
per una “complicazione ai polmoni”, diagnosticata come “asma asmatica”
(petizione, pag. 2), inabilità che perdurerebbe a tutt’oggi.
In
conseguenza di questa affezione, la convenuta avrebbe corrisposto l’indennità
giornaliera per perdita di guadagno solo fino al 30 aprile 1992.
Ne
conseguirebbe un credito per l’assicurato di fr. 100.-- al giorno, ovvero di
fr. 36’000.-- all’anno, per un totale di fr. 132’000.-- oltre interessi fino al
31 dicembre 1995, somma dedotta in causa.
B. Nella
risposta del 25 settembre 1995 la convenuta si è opposta alla petizione.
Nella
compilazione della proposta di assicurazione il __________ avrebbe fornito
informazioni inveritiere circa la sua situazione di salute, così come
risulterebbe dal formulario doc. 4.
Vi
sarebbe perciò stata da parte sua reticenza ai sensi dell’art. 6 LCA, il che
avrebbe indotto la convenuta alla sospensione di ogni prestazione dopo il 30
aprile 1992.
Il
__________ sarebbe addirittura al beneficio di una mezza rendita di invalidità
fin dal 1973, e di una rendita intera dal 1° febbraio 1992, fatti sottaciuti
alla convenuta e di sicura rilevanza nell’ottica della polizza in questione.
In
conseguenza della reticenza dell’assicurato la convenuta avrebbe
tempestivamente dichiarato di recedere dal contratto, così che nulla sarebbe
dovuto all’attrice, ma in ogni caso non l’importo da lui richiesto,
manifestamente esagerato.
C. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore ha stabilito che __________ avrebbe risposto
a molte delle domande postegli dall’assicuratrice in occasione della
sottoscrizione della nota polizza in maniera manifestamente errata, mentre
l’istruttoria non avrebbe dimostrato che la convenuta era già a conoscenza
della reale situazione dell’assicurato per avere ricevuto la dichiarazione doc.
2, allestita secondo l’attrice contestualmente alla stipulazione di una
precedente polizza.
Dovendosi
ammettere la reticenza dell'assicurato e la tempestiva rescissione del
contratto da parte della convenuta, nulla sarebbe dovuto all'attrice.
D. Con
l’appello l’attrice postula la riforma della sentenza pretorile nel senso di
accogliere la petizione, e questo in conseguenza della sua contestazione dell’asserita
reticenza dell’assicurato.
In
effetti, data l’età dell’assicurato al momento della stipula della prima
polizza e vista l’alta copertura da lui desiderata, sarebbe stata prassi comune
delle compagnie di assicurazione quella di subordinare la conclusione del
contratto all’effettuazione di una visita medica e all’allestimento del formulario
doc. 2, il che sarebbe avvenuto anche nella fattispecie, così come risulterebbe
dalla deposizione del teste __________.
Le
domande contestate non sarebbero nemmeno state poste al __________ in occasione
della stipulazione del nuovo contratto, ma invece gli sarebbe stato detto che
avrebbe fatto testo il rapporto del medico curante, ovvero il doc. 2.
L’invalidità
dal __________ sarebbe peraltro dovuta ad un’ernia discale, che nulla avrebbe a
che vedere con l’inabilità all’origine della pretesa di causa, così che non
esisterebbe reticenza
E. Nelle
osservazioni del 15 gennaio 1997 la convenuta ha chiesto la reiezione del
gravame protestando spese e ripetibili sulla base di argomentazioni che, per
quanto necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto
- L’attrice
ancora in questa sede procede per fr. 132’000.-- oltre interessi in conseguenza
dell’asserito diritto ad un’indennità giornaliera di fr. 100.--, dopo che
l’assicurato ha già percepito detta indennità dal 1° novembre 1991 al 30 aprile
La
copertura è tuttavia limitata ad un massimo di 720 indennità, pari a fr.
72’000.-- (doc. D), e all’assicurato sono già state corrisposte 174 indennità
(doc. 17), ovvero fr. 17’400.--.
Ne
segue che nella per l’attrice migliore delle ipotesi la petizione potrebbe
essere accolta solo fino a concorrenza di fr. 54’600.-- oltre accessori.
- Ai
sensi dell’art. 4 cpv. 1 LCA il proponente deve dichiarare per iscritto
all’assicuratore, sulla scorta di un questionario o in risposta ad altre
domande scritte, tutti i fatti rilevanti per l’apprezzamento del rischio; in
base al secondo capoverso dello stesso articolo sono rilevanti tutti quei fatti
che possono influire sulla determinazione dell’assicuratore a concludere il contratto
o a concluderlo a determinate condizioni; giusta il terzo capoverso della norma
in rassegna, infine, si presumono rilevanti i fatti in merito ai quali
l’assicuratore abbia formulato per iscritto delle questioni precise, non
equivoche.
L’art.
6 LCA dispone per contro che se la persona che era tenuta a rilasciare la
dichiarazione di cui all’art. 4 LCA ha sottaciuto o dichiarato inesattamente un
fatto rilevante che conosceva o doveva conoscere, l’assicuratore è legittimato
a recedere dal contratto entro quattro settimane da quando ne ha avuto
cognizione.
- Il
quesito a sapere se l’art. 4 LCA è stato violato o meno va esaminato senza
riguardo ad un’eventuale colpa dell’assicurato (DTF 109 II 63 e segg.; RUA,
raccolta XV, n. 39), ritenuto altresì che l’importanza dei fatti che devono
essere dichiarati non dipende dal loro rapporto di causa e effetto con il danno
coperto dall’assicurazione (DTF 111 II 391; RUA, raccolta XIII,
n. 21; raccolta XIV, n. 16).
E’
perciò del tutto inconferente, e come tale va respinta, l’argomentazione
difensiva dell’attrice, secondo cui l’eventuale reticenza dell’assicurato sulla
sua ernia discale non sarebbe rilevante ai fini dei suoi successivi problemi
alle vie respiratorie per i quali ha richiesto le indennità oggetto della
contestazione.
Dato
l’oggetto della polizza, va al contrario sottolineata la sicura rilevanza, a
prescindere dalla predetta presunzione legale di cui all’art. 4 cpv. 3 LCA, di
tutte quelle domande volte all’accertamento delle condizioni di salute del
proponente (così anche in: II CCA 28 marzo 1995 in re B./P.).
- Non
vi è ombra di dubbio sul fatto che __________ nel 1989 ha risposto
contrariamente a verità alle domande di cui al formulario doc. 4 volte
all’indagine sulle sue condizioni di salute, ed in particolare sulla capacità
lavorativa, sottacendo una situazione di parziale invalidità, la cui
particolare rilevanza ai fini del contratto in questione è addirittura
evidente.
E’
perciò pacifico che in questo modo, come rettamente accertato dal Pretore, egli
è stato reticente ai sensi dell’art. 4 LCA.
- Ciò
premesso, secondo l’attrice il punto di questione della causa risiederebbe
nella questione a sapere quando la convenuta è venuta a conoscenza del
contenuto del formulario doc. 2, datato 19 settembre 1988 e contenente le
informazioni esatte circa lo stato di salute del __________.
Da
tale questione dipenderebbe infatti il giudizio sulla tempestività ex art. 8
LCA del recesso contrattuale pronunciato dalla convenuta.
5.1 Il
dott. __________ ha dichiarato in sede di audizione testimoniale che __________
venne nel suo studio il 19 aprile 1988 per compilare un formulario della
compagnia convenuta, e meglio il doc. 2, riconosciuto e confermato dal teste.
Il
teste ha altresì ricordato che il documento in questione venne ritirato dal
____________________ mentre non ha saputo dire se egli compilò ed inviò alla
convenuta il diverso formulario riguardante lo stato di salute dell’assicurato.
Lo
stesso __________, sentito anch’egli come testimone, ha affermato, senza però
poterne avere conoscenza sicura, che “il dottore fece la sua relazione
all’assicurazione”, mentre del doc. 2 ha unicamente asserito di averlo
sottoscritto in presenza del signor __________ -circostanza che non collima con
la deposizione del medico- ma non anche di averlo fatto pervenire alla
convenuta.
Il
teste __________, dipendente della convenuta, ha infine dichiarato di avere
ricevuto il doc. 2 dal patrocinatore dell’assicurato in data 2 dicembre 1992.
5.2 Stanti
questi elementi, si deve concordare con la valutazione effettuata dal Pretore,
secondo la quale non si può ritenere provata l’asserzione dell’attrice del
fatto che la convenuta avrebbe ricevuto le esatte informazioni circa la
situazione di salute dell’assicurato al momento della sottoscrizione della
prima polizza.
A
favore della tesi della procedente depone pertanto un mero elemento di
verosimiglianza, in virtù del quale stupisce che l’assicurazione abbia comunque
stipulato la prima polizza, nonostante la mancata ricezione delle richieste
informazioni circa la situazione di salute dell’assicurato.
Tale
elemento, che coincide nella sostanza con il richiamo alla prassi interna delle
compagnie di assicurazione fatto dall’attrice, non è comunque sufficiente per
poter giungere alla conclusione di misconoscere la manifesta reticenza
dell’assicurato.
Del
resto, se proprio si vuole argomentare in base a elementi di verosimiglianza e
secondo la comune esperienza delle cose, ci si potrebbe anche chiedere che
motivo aveva nella fattispecie il __________ di essere reticente con la propria
assicuratrice se davvero egli in una precedente occasione l’aveva correttamente
informata sui propri malanni.
Ne
deve pertanto conseguire la reiezione del gravame.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
27 novembre 1996 __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 2’450.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 2’500.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico.
L’attrice
rifonderà alla convenuta fr. 3’000.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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