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Numero d'incarto:
12.1996.221
Data decisione, Autorità:
30.01.1997, IICCA
Incarto n.
12.96.00221
Lugano
30 gennaio 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. OA.95.00353 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2 promossa con
petizione 13 dicembre 1993 da
rappr.
dallo studio legale __________
contro
rappr.
dall’avv. __________
con
cui l'attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 11'907.-
oltre interessi a titolo di mercede dell'appaltatrice, nonché il rigetto
definitivo dell'opposizione interposta al PE n. __________dell'UE di Lugano;
domanda
avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione e che il
Pretore con sentenza 25 ottobre 1996 ha accolto.
Appellante
il convenuto che, con atto di appello 18 novembre 1996, chiede in via
principale l'annullamento del querelato giudizio con il rinvio degli atti al
Pretore ed, in via subordinata, la riforma della sentenza pretorile nel senso
di respingere la petizione, con protesta di spese e ripetibili;
mentre
l'appellata con osservazioni 30 dicembre 1996 postula la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
Considerato
in
fatto e in diritto
che l'attrice agisce in giudizio per il pagamento di
fr. 11'907.- oltre interessi al 9 % dal 1 dicembre 1992 a seguito delle opere
di isolamento termico e verniciatura effettuate presso la casa di proprietà del
convenuto a __________ (doc. A, B);
che
il convenuto si è opposto alla petizione eccependo dei ritardi nell'esecuzione
dei lavori, delle discrepanze tra i prezzi inizialmente pattuiti e quelli
fatturati, nonché dei difetti dell'opera;
che
il Pretore con sentenza 25 ottobre 1996 ha accolto la petizione per il credito
capitale, riducendo gli interessi moratori al 5 % a far tempo dall'8 dicembre
1992;
che
a mente del primo Giudice l'istruttoria ed, in particolare, le audizioni
testimoniali avrebbero confermato il buon fondamento delle pretese attoree;
che
con l'appello il convenuto postula in via principale l'annullamento della
sentenza pretorile ed il rinvio degli atti al Pretore, in via subordinata la
reiezione della petizione, con protesta di spese e ripetibili;
che
l'appellante, non patrocinato in prima sede, ritiene di non essere stato in
grado di proporre e discutere le sue ragioni con la necessaria chiarezza e
perciò il Pretore avrebbe dovuto diffidarlo a munirsi di un patrocinatore con
la comminatoria della nomina di un avvocato d'ufficio (art. 39 cpv. 2 CPC),
che
postula pertanto l'annullamento della sentenza ai sensi dell'art. 143 cpv. 1
CPC;
che
comunque, anche dal profilo materiale, il Pretore avrebbe disatteso le
risultanze istruttorie circa le valide contestazioni sollevate dal committente
e, inoltre, la pretesa dell'appellata difetterebbe del necessario supporto
probatorio;
che
con osservazioni 30 dicembre 1996 l'appellata chiede la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili;
che
per quanto concerne l'esercizio della capacità processuale ("Postulationsfähigkeit")
al Giudice compete un notevole potere di apprezzamento, giustificato dalla sua
particolare conoscenza delle circostanze concrete oggettive e soggettive
relative alla lite e alla personalità delle parti (Cocchi/Trezzini, CPC,
ad art. 39, n.12);
che
il Pretore nel caso specifico non ha ritenuto opportuno ammonire il convenuto a
farsi rappresentare da un avvocato e non lo ha quindi giudicato incapace di
condurre il processo;
che
questa Camera non ritiene che il Pretore abbia abusato del suo potere
d'apprezzamento;
che
però, allorquando il Giudice considera una parte non patrocinata in grado di
difendere le proprie ragioni, dovrebbe avere un occhio di riguardo nei
confronti della stessa rendendosi garante del rispetto delle norme di procedura
civile, o perlomeno applicandole come farebbe in presenza di un patrocinatore;
che
in casu all'udienza preliminare l'appellante si è associato alla perizia ed al
sopralluogo (cfr. verbale 4 luglio 1994);
che
le prove offerte dalle parti in quella sede sono state tutte ammesse dal
Pretore con ordinanza 13 ottobre 1994;
che
dopo avere assunto i testi notificati il Pretore, con ordinanza 16 giugno 1995,
ha assegnato all'appellante un termine di 30 giorni per presentare eventuali
quesiti peritali, mentre l'appellata aveva espressamente rinunciato sia al
sopralluogo che alla perizia;
che
l'appellante, dal canto suo, con lettera 13 luglio 1995 ha presentato, come
meglio poteva, i quesiti peritali ossequiando il termine assegnatogli;
che
il primo Giudice, senza nemmeno intimare i quesiti alla controparte, ha
inserito il relativo scritto dell'appellante nella sezione "corrispondenza
diversa" dell'incarto;
che
di conseguenza l'appellata, ignorando che i quesiti peritali erano stati
tempestivamente inoltrati, con lettera 11 settembre 1995 ha richiesto la
fissazione del dibattimento finale, esperito il 19 gennaio 1996;
che
il sopralluogo è stato semplicemente dimenticato;
che
peraltro con lo scritto 13 luglio 1995 l'appellante aveva in pratica mantenuto
sia la richiesta di sopralluogo che quella dell'allestimento di una perizia,
prove entrambe ammesse dal Pretore con ordinanza 13 ottobre 1994;
che
quindi il Giudice di prime cure, negando di fatto all'appellante l'assunzione
dei mezzi di prova richiesti ed ammessi ha commesso una crassa violazione del
suo diritto di essere sentito (art. 4 Cost., art. 84 CPC; Cocchi/Trezzini,
CPC, ad art. 84, no. 6);
che
di conseguenza la sentenza e tutti gli atti di procedura successivi allo
scritto 13 luglio 1995 dell'appellante sono nulli ai sensi dell'art. 142 cpv. 1
CPC litt. b CPC e l'incarto va ritornato al Pretore per la prosecuzione
dell'istruttoria nel rispetto della procedura di rito;
che
le tasse e le spese d'appello restano a carico dello Stato che rifonderà
all’appellante Fr. 300.- per ripetibili di questa sede dal momento che la
nullità della sentenza è la conseguenza di una condotta della causa
processualmente scorretta da parte del primo giudice;
Per i quali motivi,
richiamate la TOA e la TG
dichiara e pronuncia
I. La
sentenza 25 ottobre 1996 del Pretore di Lugano, sezione 2, nonché gli atti di
procedura successivi alla lettera 13 luglio 1995 dell'appellante sono
dichiarati nulli.
II. L'incarto
viene ritornato al Pretore per la prosecuzione dell'istruttoria ai sensi dei considerandi.
III. La
tassa di giustizia e le spese della procedura d'appello di complessivi fr.
200.- vengono poste a carico dello Stato, che rifonderà a __________ Fr. 300.-
per ripetibili d’appello.
IV. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sez. 2
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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