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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.205
Data decisione, Autorità:
25.02.1997, IICCA
Incarto n.
12.96.00205
Lugano
25 febbraio 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa OA.95.33 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3,
promossa con petizione 14 aprile 1995 da
contro
ora __________
rappr.
dallo studio legale __________
E ora
sulla domanda cautelare 18 luglio 1996 dell’attrice, che ha chiesto che alla
Direzione Telecom PTT sia fatto ordine di disattivare il numero telefonico
intestato alla convenuta;
Domanda
avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione dell’istanza e che il
Pretore con sentenza 15 ottobre 1996 ha parzialmente accolto, intimando alla
convenuta di disattivare il numero di telefono a lei intestato;
Appellante
la convenuta, che con atto di appello del 28 ottobre 1996 con richiesta di
effetto sospensivo chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di
respingere l’istanza;
Mentre
l'istante con osservazioni e appello adesivo del 29 novembre 1996 chiede la
reiezione del gravame avversario e l’accoglimento del proprio, postulante la
riforma del querelato giudizio nel senso che sia fatto ordine direttamente alla
Direzione Telecom PTT di procedere alla richiesta disattivazione.
Richiamato
il decreto 30 ottobre 1996 del Presidente di questa Camera che ha conferito
effetto sospensivo all’appello principale;
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l'appello
-
- se
deve essere accolto l’appello adesivo
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto
A. Con
petizione del 14 aprile 1995 __________, con sede a __________ invoca le norme
del CO sulla protezione della ditta, quelle del CC sulla protezione della
personalità e quelle della Legge sulla concorrenza sleale e chiede che alla
__________ A, con sede a __________ sia fatto ordine di cancellare la propria
ditta dal registro di commercio, e di non farne più uso in alcuna forma, così
da evitare ogni rischio di confusione con la ditta attrice.
B. Con
la petizione l’attrice ha presentato una domanda cautelare, chiedente che alla
convenuta sia imposto di non far più uso della propria ditta “o di altro nome
simile, in particolare su insegne, cartelli pubblicitari, carta intestata,
timbri e di ogni altro mezzo atto a causare confusione con la ditta __________
”.
La
domanda cautelare è stata accolta dal Pretore con decisione 14 luglio 1995,
confermata da questa Camera con sentenza 2 novembre 1995.
C. Il
18 luglio 1996 l’attrice ha presentato una nuova domanda cautelare, chiedendo
che alla Direzione Telecom PTT di Bellinzona venga ordinato di disattivare il
collegamento telefonico __________, mantenuto dalla convenuta e figurante anche
nell’elenco telefonico distribuito nell’ottobre del 1995 nonostante la prima
decisione cautelare.
D. All’udienza
di discussione del 17 settembre 1996 la convenuta si è opposta all’istanza,
rilevando che il cennato collegamento telefonico sarebbe intestato all’arch.
__________, che verrebbe indebitamente colpito dall’eventuale misura cautelare,
mentre la __________ sarebbe iscritta solo a titolo supplementare e non sarebbe
abbonata a Telecom.
E. Nel
giudizio impugnato il Pretore ha rilevato che il mantenimento del collegamento
telefonico sotto la denominazione __________ costituirebbe in sostanza
un’inadempienza all’ordine precedentemente impartito, così che anche la domanda
volta alla soppressione di questo elemento di confusione sarebbe da accogliere
direttamente nei confronti della convenuta medesima, con la comminatoria
dell’esecuzione effettiva in caso di ulteriore inadempienza.
F. Con
atto di appello del 28 ottobre 1996 la convenuta chiede la riforma del
pronunciato pretorile nel senso di respingere l’istanza.
L’allacciamento
telefonico in questione sarebbe intestato a tre persone, che sarebbero tutte
gravemente danneggiate dalla sua soppressione. __________ non sarebbe abbonata
a Telecom e sarebbe iscritta nell’elenco con il numero in questione solo in via
supplementare, iscrizione che sarebbe stata richiesta già nel marzo del 1995.
La
situazione creatasi sarebbe del resto imputabile alla stessa attrice, che non
si sarebbe iscritta nell’elenco telefonico 1995/1997.
Il
Pretore avrebbe inoltre violato l’art. 86 CPC condannando la convenuta, anziché
le PTT come richiesto, alla disattivazione del telefono, e non avrebbe inoltre
indicato se e quando l’allacciamento potrà essere riattivato.
Non
sarebbe infine stata fornita la prova del rischio di confusione, con il che non
si potrebbe ammettere l’esistenza di una situazione di urgenza tale da
giustificare il provvedimento.
G. Nelle
osservazioni del 29 novembre 1996 l'istante chiede la reiezione del gravame con
protesta di spese e ripetibili in base ad argomentazioni delle quali, per
quanto necessario, si dirà nei successivi considerandi.
Nel
medesimo allegato essa si è aggravata in via adesiva nei confronti del giudizio
pretorile, chiedendone la riforma nel senso di impartire l’ordine di
disattivazione direttamente alle PTT e non alla convenuta, che non vi darebbe
seguito.
H. La
convenuta non ha presentato osservazioni all’appello adesivo.
Considerato
in diritto
- Questa
Camera si è già dovuta occupare del dissidio esistente tra le parti in causa
nella sentenza del 2 novembre 1995, anch’essa in tema di provvedimenti
cautelari.
In
quel giudizio la Camera ha accertato che l’utilizzo della ragione sociale
__________ comporta un concreto rischio di confusione con quella dell’istante,
tale da costituire una fattispecie di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 3 lit.
d LCSl. Sussiste inoltre, già solo per l’esistenza di detto rischio di
confusione, la necessaria verosimiglianza di una situazione di rischio di danno
irreparabile, tale da rendere urgente l’adozione di misure cautelari volte
all’eliminazione del rischio di confusione.
- Queste
considerazioni mantengono evidentemente tutta la loro validità, visto anche che
la convenuta non ha evocato alcuna nuova circostanza di fatto che possa
scalfire i precedenti accertamenti.
E’
perciò addirittura pacifico che si deve partire dal principio che l’utilizzo da
parte della convenuta di una linea telefonica indicata nell’elenco 1995/1997
come facente capo a __________ (e questo sia nell’elenco del comune di
__________ che in quello del comune di __________a) costituisce atto che può
essere fatto oggetto di una misura cautelare come quella accordata dal Pretore.
Inconcludenti
sono pertanto le vaghe critiche della convenuta circa l’asserita inesistenza
del rischio di confusione o della situazione di urgenza.
- Di
nessun rilievo sono le argomentazioni della convenuta secondo cui essa non
sarebbe titolare del collegamento telefonico in questione o non sarebbe
“abbonata a Telecom”, oppure secondo cui vi sarebbero altri intestatari del
collegamento -che peraltro nulla hanno eccepito nella presente procedura-,
oppure ancora secondo cui la colpa della situazione sarebbe dell’istante.
La
convenuta misconosce in effetti che la sua presenza sull’elenco telefonico che
tra pochi mesi sarà sostituito quale __________ costituisce atto di concorrenza
sleale.
La
presenza sull’elenco non è evidentemente rimediabile, mentre lo sono gli
effetti di tale atto, e questo mediante la disattivazione del collegamento
indicato, senza riguardo per gli eventuali altri utenti della linea, che
potranno comunque farsi risarcire l’eventuale pregiudizio dalla convenuta
medesima.
- Per
il resto merita un accenno unicamente l’infondata critica secondo cui il
Pretore, ordinando la disattivazione alla convenuta invece che -come richiesto
dall’istante- alle PTT avrebbe leso l’art. 86 CPC.
E’
infatti di meridiana evidenza che l’oggetto della richiesta provvisionale era
la cessazione della situazione di concorrenza sleale causata dall’utilizzo di
un collegamento telefonico e, a non averne dubbi, questo, non di più e non di
meno, è stato il provvedimento puntualmente accordato dal Pretore. Del tutto
irrilevante dal profilo dell’applicazione dell’art. 86 CPC è per contro il
fatto che il Pretore -peraltro a giusta ragione- abbia condannato la convenuta
a richiedere la disattivazione della linea e non direttamente le PTT, che non
sono parte in causa, e che nemmeno possono essere soccombenti in questo
procedimento.
- Il
comportamento dell’istante, che formula la richiesta di giudizio nei confronti
delle PTT, è comprensibile nel senso che le PTT sono l’unica entità che può
concretamente mettere in atto il provvedimento ordinato.
E’
però priva di fondamento la critica alla decisione pretorile basata sul
convincimento che la convenuta non si atterrà all’ordine ricevuto, non
potendosi evidentemente ritenere sbagliata una decisione giudiziaria per il
solo fatto che si ritiene che il convenuto non vi si atterrà, ritenuto che per
tale eventualità esiste la procedura di esecuzione effettiva (o la procedura
secondo la LEF in caso di condanna al pagamento di somme di denaro),
puntualmente comminata dal Pretore nel caso di specie.
Ne
consegue la reiezione di entrambi i gravami, indicativi solo dell’elevata
litigiosità delle parti, ma del tutto privi di contenuti concreti.
Tasse
di giustizia, spese e ripetibili seguono le rispettive soccombenze (art. 148
CPC).
Per
i quali motivi, richiamati l’art. 148 CPC e la vigente TG
dichiara e pronuncia
-
L'appello
28 ottobre 1994 di __________ è respinto.
-
Le
spese della procedura d'appello consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 380.--
b)
spese fr.
20.--
T
o t a l e fr.
400.--
già
anticipati dall'appellante, rimangono a suo carico, con l'obbligo di rifondere
all'istante fr. 500.-- per ripetibili d'appello.
-
L'appello
adesivo 29 novembre 1996 di __________ è respinto.
-
Le
spese della procedura d'appello adesivo consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 380.--
b)
spese fr.
20.--
T
o t a l e fr.
400.--
già
anticipati dall'appellante, rimangono a suo carico.
- Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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