Validity of conciliation despite territorial incompetence

12.1996.194Autre juridiction24 oct. 1996Dismissed

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Résumé

In a tenancy dispute, the tenant appealed a first-instance decree rejecting her objection that the prior conciliation attempt was null because the Lugano conciliation office lacked territorial competence. The Court of Appeal held that the conciliation prerequisite was nevertheless fulfilled: the office was competent ratione materiae, the attempt had actually taken place, and a repetition for a merely formal defect would be abusive. It further noted that, in commercial leases, territorial venue may be waived and that participation without objection cures the venue issue by analogy. The appeal was therefore summarily dismissed as manifestly unfounded, and costs of CHF 200 were imposed on the appellant.

Regest

Art. 313bis CPC; conciliation prerequisite in tenancy disputes; territorial incompetence of the conciliation office does not render the conciliation attempt void where the office is materially competent and the parties participated without timely objection. In commercial leases, the territorial forum may be derogated from; silence during conciliation constitutes waiver by analogy to the rules on venue. A purely formal request to repeat the conciliation is inadmissible where it amounts to procedural abuse. A manifestly unfounded appeal may be dismissed at the preliminary screening stage without hearing the respondent. Costs follow the appeal outcome under Art. 148 CPC.

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.1996.194

Data decisione, Autorità: 24.10.1996, IICCA

Incarto n. 12.96.00194

Lugano 24 ottobre 1996/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per statuire nella causa inc. no. LA.95.00133 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4 promossa con istanza 16 ottobre 1995 da


rappr. dallo Studio legale __________

contro


rappr. dallo studio legale __________

per chiedere la condanna della convenuta al pagamento dell’importo di Fr. 26’670.- oltre accessori in materia di contratto di locazione.

Ed ora sull’appello 14 ottobre 1996 della __________ nei confronti del decreto 30 settembre 1996 del Pretore il quale respinge un’eccezione di nullità della preliminare procedura di conciliazione sollevata dalla stessa convenuta.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Considerato

in fatto ed in diritto

che prima di avviare l’azione giudiziaria l’istante ha sollecitato l’intervento dell’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Lugano e che il tentativo di conciliazione è fallito (cfr. verbale 26 settembre 1995, doc. A);

che, al termine dell’istruzione probatoria, la parte convenuta ha eccepito la nullità della procedura di conciliazione poiché la stessa è stata condotta avanti ad un Ufficio incompetente per territorio: infatti l’immobile oggetto del controverso rapporto di locazione si trova sul territorio del Comune di __________ e non di __________ come erroneamente creduto, percui l’Ufficio di conciliazione competente sarebbe stato quello di __________;

che il Pretore ha respinto, con il decreto qui impugnato, l’eccezione sollevata dalla convenuta;

che, con l’appello, la __________. insiste nella sua domanda di nullità della procedura di conciliazione, per incompetenza territoriale dell’Ufficio adito, e di conseguenza nella mancanza del presupposto processuale indispensabile per poter avviare la procedura giudiziaria;

che eventuali censure mosse alla procedura svoltasi davanti all'ufficio di conciliazione e sollevate nell’ambito della procedura con la quale si fa ricorso al giudice non possono essere né esaminate né sanzionate dal Pretore poiché l'operato dell'ufficio di conciliazione non viene riesaminato dal Pretore come istanza di ricorso ma come autorità giudiziaria autonoma (II CCA 28 settembre 1993 P. c. T. SA);

che, in ogni caso, il presupposto processuale della tentata conciliazione è stato adempiuto anche se davanti ad un Ufficio di conciliazione non competente per territorio ma competente per materia e di conseguenza non si può seriamente affermare che lo stesso non ha avuto luogo o non ha avuto luogo validamente;

che il voler far ripetere quel tentativo, per una questione di forma, è un puro esercizio defatigatorio rispettivamente un espediente per, come afferma la stessa convenuta nella sua domanda al proposito, consentirle di “impostare diversamente la posizione della __________ ” e quindi rappresenta un abuso di diritto procedurale che non può essere protetto (II CCA 24 marzo 1994 C. c. C.R. & CO; Guldener, Treu und Glauben im Zivilprozess, in SJZ 1942/43, 393);

che ancora, potendosi - nel caso di locazioni commerciali come quella all’esame - derogare al foro dell’art. 274b CO (Cocchi, Aspetti procedurali del nuovo diritto di locazione, in Rep. 1990, 73), il fatto di partecipare al tentativo di conciliazione senza sollevare alcuna eccezione di foro rende competente l’Ufficio di conciliazione adito (cfr. per analogia con l’autorità giudiziaria l’art. 22 cpv. 1 litt. b CPC);

che l’appello, manifestamente infondato, dev’essere respinto già all’esame preliminare dell’art. 313bis CPC senza necessità di intimarlo alla controparte per le osservazioni;

Per i quali motivi

visti, per le spese, l’art. 148 CPC e la vigente TG

dichiara e pronuncia

  1. L’appello 14 ottobre 1996 di __________ è respinto.

  2. La tassa di giustizia di Fr. 150.- e le spese di Fr. 50.- (totale Fr. 200.-) sono a carico dell’appellante.

  3. Intimazione a: - __________

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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