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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.186
Data decisione, Autorità:
10.12.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00186
Lugano
10 dicembre 1996/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.95.991 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1,
promossa con petizione 3 maggio 1995 da
__________ rappr. dallo studio legale __________
contro
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 9’600.--
oltre accessori a titolo di mercede dell’appaltatrice;
Domanda
avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione e che il
Pretore con sentenza 6 agosto 1996 ha accolto;
Appellante
il convenuto, che con atto di appello del 19 settembre 1996 chiede la riforma
del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre
l’attrice con osservazioni del 13 novembre 1996 chiede la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto
A. L’attrice,
così accordatasi verbalmente con il convenuto, nel 1991 ha fornito e posato un
portone in legno massiccio.
Essendo
rimasta impagata la mercede dell’opera di fr. 9’600.--, l’attrice procede nella
presente causa.
B. Nella
risposta del 12 luglio 1995 il convenuto si è opposto alla petizione negando
l’esistenza di un rapporto contrattuale con l’attrice, la quale avrebbe in
realtà contrattato con la società __________, e adducendo la difettosità
dell’opera fornita.
C. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore, richiamati gli art. 32 e segg. CO, ha negato
l’esistenza degli estremi per ammettere che il convenuto nei suoi rapporti con
l’attrice avrebbe agito quale rappresentante di una terza persona, ed ha di
conseguenza accolto la petizione, ritenuto per il resto che non vi sarebbe mai
stata notifica degli asseriti difetti, con il che l’opera dovrebbe ritenersi
accettata dal committente.
D. Con
l’appello in rassegna il convenuto ha chiesto la riforma della sentenza
pretorile nel senso di respingere la petizione, ribadendo in sostanza la tesi
della rappresentanza, che risulterebbe dalla fattura e dalla successiva
corrispondenza.
I
testi sentiti non avrebbero confermato l’esistenza del rapporto di
rappresentanza perché le trattative contrattuali sarebbero state svolte con il
titolare della ditta attrice, al quale la circostanza sarebbe invece stata
esplicitata.
La
notifica dei difetti sarebbe stata a suo tempo effettuata in forma orale.
E. Nelle
osservazioni del 13 novembre 1996 l’attrice ha chiesto la reiezione del gravame
sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei
successivi considerandi.
Considerato
in diritto
- L’art.
321 CPC stabilisce che in sede di appello è esclusa la possibilità di mutare
l’azione e di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni.
Questo
implica l’impossibilità di considerare la documentazione prodotta dal convenuto
unitamente all’appello nella misura in cui si tratti di documenti che non sono
già agli atti, e l’irricevibilità della sua nuova affermazione -peraltro non
confortata dalle necessarie prove- secondo cui l’esistenza del rapporto di
rappresentanza sarebbe stata nota al titolare della ditta attrice (appello,
pag. 2 e 3).
- Alla
pretesa difettosità dell’opera il convenuto a questo stadio della causa dedica
unicamente due righe, per affermare che “i difetti ... sono stati contestati
verbalmente al momento debito ...”.
L’affermazione
rimane tuttavia allo stadio di mero parlato, con il che non può che essere
confermata la decisione del Pretore di ritenere l’opera approvata dal suo
committente.
- Come
rettamente rammentato dal Pretore, le premesse della rappresentanza diretta ex art.
32 cpv. 1 CO sono la procura del rappresentato al rappresentante e l’agire del
rappresentante in nome del rappresentato, riservato il caso -in concreto non
configurabile- in cui al terzo è indifferente la persona con cui stipula (art.
32 cpv. 2 in fine CO).
E’
inoltre pacifico che il convenuto in base all’art. 8 CC sopporta l’onere della
prova dell’esistenza dell’asserita facoltà di rappresentanza, prova che il
giudice valuta nel suo complesso secondo il proprio libero convincimento (per
tante: II CCA 29 febbraio 1996 in re H./E. SA, 12 febbraio 1996 A. SpA/T.
SA).
- Contrariamente
a quanto il convenuto sostiene, dagli atti non risulta evidenza veruna del
verificarsi della premessa del suo agire in nome del preteso rappresentato.
4.1 Come
egli stesso ammette (appello, pag. 2), le deposizioni testimoniali non hanno in
alcun modo suffragato la sua tesi, che a mente sua risulterebbe comunque già
dai documenti.
Egli
sostiene del resto di avere esplicitato la propria qualità di rappresentante
unicamente al titolare della ditta attrice, con il quale ha svolto le
trattative contrattuali, di modo che, stante l’incontestato onere della prova a
suo carico, deve tornare a suo danno la mancata assunzione di questo mezzo di
prova nella via dell’interrogatorio formale.
4.2 Quo
ai documenti in atti, va rilevato che la corrispondenza allestita in epoca non
sospetta, ovvero quella inviata dall’attrice prima dell’emanazione della
fattura e la fattura medesima, è senza eccezione intestata al convenuto
personalmente (doc. D, E, F, G, H).
E’
per contro vero che i successivi solleciti sono indirizzati alla __________
(doc. I-P), ma da questo solo fatto, che risulta essere avvenuto per
l’intervento del convenuto (deposizione __________ non possono secondo la
giurisprudenza di questa Camera essere dedotti né l’esistenza dell’asserito
rapporto di rappresentanza, né la sostituzione del partner contrattuale
originario con il nuovo intestatario della fattura o dei solleciti (II CCA
5 settembre 1996 in re T. SA/G., 25 aprile 1996 in re B. & Co/M. e M.).
La
costruzione a posteriori del rapporto di rappresentanza per mezzo di documenti
intestati al preteso rappresentato è infatti di per sé concettualmente
impossibile -la rappresentanza deve sussistere nelle sue premesse al momento
della stipulazione-, mentre la sostituzione successiva della parte contrattuale
è senz’altro possibile, ma richiede l’esplicito e consapevole consenso di tutte
le parti.
A
prescindere dal fatto che nulla è dato di sapere circa la volontà in proposito
di __________, il solo fatto che il creditore si presti a modificare
l’intestazione dei solleciti o della fattura ancora non depone per l’esistenza
di siffatta volontà da parte sua, dovendosi nel dubbio ritenere che ciò avvenga
per compiacere le personali motivazioni della parte che -come il convenuto
nella specie- fa richiesta in tal senso, e non come l’espressione della volontà
di modificare il partner contrattuale
(II
CCA 5 settembre 1996 citata).
Se
ne deve concludere che il convenuto non è riuscito a dimostrare, e nemmeno a
rendere lontanamente verosimile, l’esistenza dell’asserito rapporto di
rappresentanza.
Ne
consegue la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza del convenuto (art. 148
CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
19 settembre 1996 di __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 430.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 450.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico.
Il
convenuto rifonderà all’attrice fr. 600.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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