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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.163
Data decisione, Autorità:
23.12.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00163
Lugano
23 dicembre 1996/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. OA.00631
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1 promossa con petizione 14
dicembre 1994 da
Massa
fallimentare __________
rappr.
dall’ __________
contro
rappr.
dall’ avv. __________
in
materia di risarcimento assicurativo (assicurazione incendio) che il Pretore,
con sentenza 8 agosto 1996, ha accolto condannando la convenuta a versare alla
parte attrice l’importo di Fr. 136’280.15 oltre interessi al 5% dal 28.11.1994.
Appellante
la convenuta la quale, con atto di appello 20 settembre 1996, chiede la riforma
del primo giudizio nel senso di respingere integralmente le domande di
petizione;
mentre
la controparte, con osservazioni all’appello del 24 ottobre 1996, postula la reiezione
del gravame a conferma della decisione pretorile.
Letti
ed esaminati gli atti ed i documenti di causa
Considerato
in fatto ed in diritto
- La pretesa
creditoria che la massa fallimentare __________ fa valere, in luogo e vece
dell’anonima poi fallita e già attiva nel commercio di materiale elettronico,
si riferisce all’indennizzo per i danni causati da un incendio sviluppatosi il
9 ottobre 1988 nel locale magazzino della ditta.
La _________ si oppone al
riconoscimento della pretesa poiché sostiene che l’incendio è stato provocato
dolosamente da __________, responsabile ed azionista al 50% della __________;
che, in ogni caso, per le condizioni generali d’assicurazione la pretesa non
sarebbe ancora esigibile non essendo terminata l’istruttoria penale ed ancora
che la stessa sarebbe del resto prescritta essendo trascorsi, al momento
dell’inoltro della petizione, più di due anni dall’incendio senza che
precedentemente fossero stati compiuti atti interruttivi della prescrizione.
-
Il Pretore, con la
sentenza impugnata, ha accolto la domanda dell’attrice ed ha condannato
l’assicurazione convenuta a risarcirle l’importo di Fr. 136’280.15 oltre
interessi al 5% dal 28 novembre 1994. Ha argomentato che, dagli atti
processuali, non appaiono prove concrete in punto all’intenzionalità
dell’incendio per poterne dedurre l’applicabilità dell’art. 14 cpv. 1 LCA; che
l’esigibilità dell’indennità è data poiché, contrariamente alle esigenze al
proposito volute dalle condizioni generali d’assicurazione (art. 25 CGA), non
sono pendenti inchieste di polizia od istruttorie penali a carico dei
responsabili della __________; che, infine, la prescrizione non si è compiuta
poiché la compagnia d’assicurazione avrebbe riconosciuto, con una lettera del
dicembre 1989 (doc. D), di dovere l’indennità in questione e quella
dichiarazione scritta rappresenta un titolo ai sensi dell’art. 137 cpv. 2 CO
con la conseguenza che il nuovo termine che è iniziato a decorrere è di 10 anni
e non più solo di 2 anni.
-
Con l’appello la
convenuta critica tutte le conclusioni a lei sfavorevoli alle quali è giunto il
Pretore e riconferma il suo diritto di opporsi al versamento dell’indennità,
del resto non esigibile e prescritta, in forza dell’art. 14 LAC.
La controparte, con le
osservazioni all’appello, postula la riconferma integrale della prima sentenza.
- L’art. 14 LCA recita
che l’assicuratore non è responsabile quando il sinistro sia stato cagionato
intenzionalmente dallo stipulante o dall’avente diritto.
4.1. La prova dell’intenzionalità
dell’agire della parte che pretende il risarcimento incombe all’assicuratore
che se ne prevale (Roelli/Keller, Kommentar zum Versicherungsvertrag,
pag. 269; Maurer, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, pag. 356)
bastando, al proposito, un’alta verosimiglianza e non necessariamente una prova
assoluta (Roelli/Keller, op. cit., pag. 269 n. 4). Se l’agire
intenzionale può rappresentare anche un reato penale, come può essere per
l’incendio intenzionale, non è indispensabile una pronuncia di condanna del
giudice penale tanto è vero che, anche in presenza di un proscioglimento, il
giudice civile è indipendente nella sua valutazione attorno all’esistenza o
meno dell’intenzionalità (art. 53 CO; SJZ 1936/37, pag. 90/91).
In mancanza di una prova assoluta
il giudice civile può dedurre il suo convincimento intorno alla certezza di un
fatto anche da prove indirette e da indizi (DTF 90 II 227) che gli
permettano di raggiungere, per induzione o deduzione logica, l’intima
persuasione che quanto egli ritiene per vero dev’essere considerato, nel caso
concreto, aderente con ogni probabilità alla realtà. È quindi sufficiente la
verosimiglianza, dedotta da un insieme concorde di indizi apprezzati,
classificati e vagliati con indirizzo critico, per approdare alla convinzione
della verità.
4.2. La prima sensazione
degli inquirenti, sulla base delle modalità con le quali era scoppiato
l’incendio, nella direzione di un fatto intenzionale (cfr. rapporto di polizia
5 aprile 1989, doc. 2) è stata confermata dagli accertamenti specialistici del
Servizio scientifico della Polizia di _________ che concludono nel senso che
l’incendio doloso è l’unica causa di quanto verificatosi (perizia pag. 10 punto
9.4. nell’inc. 1156 della Procura).
L’autorità giudiziaria
penale non ha ritenuto di poter procedere nei confronti di __________,
procuratore responsabile ed azionista al 50% della __________, poiché a suo
carico non sono emersi dati certi anche se, per la polizia, il maggior
sospettato non poteva essere che lui (cfr. rapporto di polizia 25 marzo 1991
nell’inc. 1156 della Procura). La certezza al proposito l’ha invece intimamente
maturata questa Camera per tutta una serie di situazioni tra le quali
l’andamento commerciale deficitario della ditta, pacifico, e la scoperta da
parte dell’amministratore unico dell’anonima di malversazioni del __________,
oggetto di una specifica denuncia penale il 27 ottobre 1988, due settimane dopo
l’incendio (cfr. rapporto di polizia 25 marzo 1991). Per poter credere capace
una persona, qui il responsabile della parte assicurata, di un atto delittuoso
come l’incendio doloso e l’intenzione di truffare l’assicurazione bisogna poter
far dipendere questo possibile atteggiamento dalla sua personalità e dalla sua
rappresentazione dei valori morali. Nel caso concreto anche questo esame
conduce alla verosimile certezza che _________ sia il responsabile intenzionale
dell’incendio. Infatti il suo cammino giudiziale penale è cosparso di
innumerevoli reati patrimoniali come appare dall’atto di accusa 18 luglio 1991
(e per i quali è reo confesso come a sua dichiarazione testimoniale del 24
maggio 1996, atto IX) che configurano azioni delittuose simili nella sostanza a
quella qui dibattuta: basta ricordare la ripetuta truffa nel simulare furti di
merce alfine di chiedere il risarcimento alle assicurazioni. E non da ultimo,
anche se gli episodi non hanno avuto seguito penale, lo strano accanimento del
destino nei suoi confronti che lo vede, nello spazio di pochi anni (dall’aprile
1986 al maggio 1989), coinvolto in incendi di due automobili da lui condotte
(cfr. doc. 3 e decreto d’abbandono 1106/89) oltre che del magazzino di
__________.
- Accertato con
altissima verosimiglianza che il responsabile della ditta assicurata ha
provocato intenzionalmente l’incendio ne discende che la compagnia
d’assicurazione può, legittimamente in virtù dell’art. 14 LAC, rifiutare il
risarcimento.
La petizione,
contrariamente alla conclusione del Pretore e senza più necessità di esprimersi
sull’esigibilità dell’indennità o sulla prescrizione del diritto, deve così
essere respinta.
Per i quali motivi
visti, per le spese, l’art. 148 CPC e la vigente TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 20
settembre 1996 della __________ è accolto e di conseguenza la sentenza 8 agosto
1996 del Pretore di Lugano, sez. 1 è così riformata:
-
La
petizione 15/16 dicembre 1994 è respinta.
-
La
tassa di giustizia di Fr. 4’000.- e le spese di Fr. 177.-, da anticipare dalla
parte attrice, sono poste a suo carico con l’obbligo di rifondere alla
convenuta Fr. 4’500.- a titolo di ripetibili.
II. Le spese della
procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia Fr. 1’950.-
b) spese Fr. 50.-
totale Fr. 2’000.-
già anticipati
dall’appellante, sono a carico della parte appellata che rifonderà inoltre a
controparte Fr. 2’000.- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione a: -
Comunicazione alla Pretura
di Lugano,sez. 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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