AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.160
Data decisione, Autorità:
18.12.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00160
Lugano
18 dicembre 1996/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa appellabile OA.94.21 (inc. n. 2291) della Pretura di Mendrisio-Sud
promossa con petizione 15 febbraio 1991 da
e
ora per lui gli eredi
rappr.
dall'avv. __________
contro
rappr.
dallo studio legale __________
cui l’attore ha
chiesto il disconoscimento di un debito di fr. 75’000.-- oltre accessori;
Domanda
avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che
il Pretore con sentenza 3/30 luglio 1996 ha accolto;
Appellante
la convenuta, che con atto di appello del 18 settembre 1996 chiede la riforma
del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre
la parte attrice con osservazioni 23 ottobre 1996 postula la reiezione del
gravame, protestando spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto
A. La
convenuta, in qualità di portatore della cartella ipotecaria di fr.
75’000.--gravante in 4° rango il fondo n. __________di __________, ha proceduto
in via di realizzazione di un pegno manuale nei confronti del debitore
__________ e di __________ nella sua qualità di terzo proprietario del pegno
(doc. 1 e 2).
Valendo
la cartella ipotecaria quale riconoscimento del debito, la Pretura di Mendrisio-Sud
il 25 gennaio 1991 ha respinto in via provvisoria le opposizioni interposte
nell’esecuzione in oggetto.
B. Con
la petizione l’attore ha chiesto il disconoscimento di tale debito asserendo
che la cartella ipotecaria sarebbe stata consegnata da __________ alla
convenuta a titolo di garanzia per un affare -l’acquisto da parte di __________
di una botte per il trasporto di liquami- in seguito non realizzatosi.
Il
__________ non sarebbe perciò mai divenuto debitore della convenuta, che di
conseguenza avrebbe indebitamente proceduto per l’intero importo di cui al
titolo ipotecario.
C. La
convenuta si è opposta alla petizione, sostenendo che il __________ le avrebbe
consegnato la cartella ipotecaria a garanzia del pagamento di un trattore
venduto alla __________, a lui facente capo, dalla ditta _________ e dalla
stessa convenuta (doc. 7), e di una botte per il trasporto di liquami venduta
alla __________ dalla ditta _________ e dalla convenuta, il tutto per un
credito superiore ai fr. 75’000.-- garantiti dalla cartella ipotecaria.
D. Le
parti hanno in seguito confermato le rispettive tesi e domande, contestando nel
contempo quelle della parte avversaria.
E. Il
Pretore nel giudizio impugnato ha ritenuto che, come sostenuto dall’attore, la
messa in pegno della cartella ipotecaria sia avvenuta unicamente per garantire
il pagamento della botte a pressione __________, così come indicato dalla
dichiarazione doc. 6.
Relativamente
a questo contratto, stipulato da __________ con __________, il primo giudice ha
accertato che le parti avrebbero pattuito la vendita di una botte della
capienza di 8000 litri. In conseguenza dei lunghi tempi di fornitura per una
botte di queste dimensioni, __________ avrebbe nel frattempo locato a
__________ una botte da 6000 litri contro un canone di fr. 2’000.-- annui,
salvo poi rinunciare alla fornitura della botte venduta in conseguenza delle
intervenute difficoltà economiche di __________.
La
convenuta, divenuta proprietaria della botte da 6000 litri, potrebbe vantare
nei confronti del _________ unicamente un credito per la locazione di tale
botte, ma si tratterebbe di credito per cui non è stata pattuita la garanzia
del pegno.
Quo
al contratto di vendita del trattore __________, il Pretore ha ritenuto che
esso si sia perfezionato tra la __________ e __________, mentre la convenuta
avrebbe unicamente svolto il ruolo di rappresentante regionale della
venditrice, di modo che non sarebbe titolare del credito relativo al prezzo di
vendita.
Dal
che l’accoglimento della petizione.
F. Con
l’appello la convenuta chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di
respingere la petizione.
In
primo luogo si imporrebbe l’annullamento di tutti gli atti di procedura
successivi al 9 luglio 1993, non potendo essere riconosciuta alla comunione
ereditaria succeduta all’attore la necessaria capacità di essere parte.
Nel
merito, la convenuta, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, sarebbe da
ritenere venditrice del trattore __________ al
pari della ditta costruttrice, e non solo una rappresentante.
Fallita
la trattativa per un finanziamento tramite il __________, il _________ avrebbe
consegnato alla convenuta la cartella ipotecaria a garanzia della vendita del
trattore e della botte, così come attestato dal doc. 6.
A
seguito di un errore, su tale documento sarebbe stata menzionata solo la botte
_________ e non anche il trattore __________; siffatta intenzione delle parti
risulterebbe dall’indicazione di un prezzo di fr. 75’000.--, che se riferito
alla sola botte non sarebbe esatto, e dal fatto che il __________ intendeva consegnare la cartella ipotecaria
al __________ a garanzia di entrambi gli acquisti.
Quo
alla botte __________, il Pretore avrebbe ritenuto a torto l’esistenza di un
contratto di locazione per la botte da 6000 litri, mentre vero sarebbe che il
__________, dopo avere in un primo tempo optato per il modello più grande, ha
inteso acquistarla. In ogni caso, anche se così non fosse, con il doc. 6
dovrebbe essere ritenuta pattuita la garanzia anche per il canone di locazione,
il che comporterebbe comunque l’accoglimento della petizione.
G. Delle
osservazioni 23 ottobre 1996 di parte attrice, che chiede la conferma del
giudizio di primo grado protestando spese e ripetibili, si dirà, per quanto
necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto
- L’appellante
invoca a titolo preliminare la nullità degli atti procedurali compiuti dopo il
9 luglio 1993 per il fatto che dopo quella data le parti nei loro allegati
avrebbero denominato l’attrice “comunione ereditaria” senza mai precisare chi
fossero gli eredi (appello, punto 2, pag. 3).
La
censura è manifestamente pretestuosa, visto che appena poche righe sopra
l’appellante riferisce che il 9 luglio 1993 il patrocinatore dell’attrice ha
comunicato di rappresentare la comunione ereditaria indicata da __________,
__________ e __________ (appello, punto 1, pag. 3).
Dopo
tale comunicazione, il fatto che negli allegati si sia indicata la comunione
ereditaria quale parte, senza più precisarne i noti componenti, non costituisce
certo vizio tale da inficiare la validità degli atti processuali compiuti, ma semmai
unicamente la carente indicazione di una parte (art. 165 cpv. 2 lit. b CPC; II
CCA 23 febbraio 1994 in re W. e B./B.), non suscettibile come tale di
arrecare pregiudizio alcuno alla controparte, che difatti si limita a censurare
un vuoto formalismo ma non adduce alcun danno concreto.
- Uno
dei punti nevralgici della presente causa è la questione a sapere se __________
abbia inteso costituire in pegno manuale la nota cartella ipotecaria di fr.
75’000.-- solo per garantire il pagamento del prezzo della botte a pressione
__________, o anche -come sostiene la convenuta- per garantire il pagamento del
prezzo del trattore __________.
L’onere
della prova su questa circostanza, costitutiva dell’obbligo dell’attrice,
incombe alla convenuta, dato che l’inversione dei ruoli processuali non
comporta anche il rovesciamento dell’onere della prova a danno del debitore e
attore (II CCA 5 settembre 1994 in re P. SA/M., 15 giugno 1992 in re
M./C.S.; Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 5.
edizione, pag. 147).
2.1 La
convenuta nella risposta di causa ha affermato si sarebbe trattato di un
errore, il che sarebbe dimostrato dal fatto che il prezzo indicato corrisponde
al valore della cartella, e dalla circostanza il prestito che il _________ intendeva
chiedere al __________ doveva essere versato alla convenuta (punto 2, pag. 3).
In
duplica (punto 2, pag. 2) essa ha ribadito la tesi dell’errore “che risulterà
dalla documentazione bancaria richiamata a completazione dei doc. 6 e 7”.
Nelle
conclusioni, dopo aver a più riprese apoditticamente affermato la verità della
propria tesi (pag. 2, 3, 9), essa si è nuovamente espressa per l’esistenza
dell’errore (punto 5.2, pag. 10 e 11), così come nell’appello (punto 3.6, pag.
12 e 13).
2.2 L’esame
del testo della dichiarazione 12 dicembre 1986 di __________ (doc. 6) sembra
non offrire appigli alla tesi della convenuta: esso è infatti esplicito nel
limitare la garanzia del pegno al solo prezzo della botte __________.
Il
chiaro testo della dichiarazione presenta però l’incongruenza consistente
nell’indicazione di un prezzo da garantire per la botte di fr. 75’000.--, molto
superiore al prezzo effettivo di circa fr. 30’000.-- (cfr. doc. 9) e pari
all’importo nominale della cartella ipotecaria.
2.3 Contrariamente
alla tesi della convenuta, non sussistono tuttavia a mente di questa Camera
sufficienti elementi per ammettere che la suddetta incongruenza sia
necessariamente da risolvere nel senso che __________ ha inteso costituire il
pegno anche a garanzia del prezzo del trattore.
2.3.1 Se
ci si limita all’esame del testo del doc. 6, l’incongruenza è senz’altro
spiegabile nel senso desiderato dalla convenuta -il _________ ha dimenticato di
inserire il trattore nel testo-, ma anche, e con maggiore probabilità, nel
senso che l’errore non riguarda l’oggetto il cui prezzo era da garantire, ma il
prezzo medesimo, confuso con il maggiore importo nominale della cartella
ipotecaria.
Si
deve in effetti ammettere, secondo la comune esperienza, che nell’allestimento
di una dichiarazione come quella in esame sia più facile incorrere nell’errata
indicazione di un dato numerico, confuso con un'altra cifra che comunque
riguardava la fattispecie, piuttosto che nella completa omissione di un aspetto
essenziale come l’indicazione di uno dei due oggetti da acquistare, se
veramente si intendeva fornire garanzia per entrambi i prezzi.
Del
resto l’omissione dell’indicazione dell’intenzione di garantire il prezzo del
trattore poteva non essere casuale se si pensa che per quell’oggetto il
venditore godeva già della garanzia, seppure parziale, costituita dalla
pattuizione di una riserva di proprietà fino a pagamento avvenuto (doc. 7),
accordo che invece non risultava previsto per la botte _________ (doc. 9;
rogatoria __________).
2.3.2 L’appellante
a sostegno della propria opinione invoca la deposizione resa da __________
nella procedura penale (appello, pag. 13), ma essa è in questa sede
manifestamente priva di ogni efficacia probatoria, dal momento che il _________
veniva sentito in qualità di prevenuto per l’asserita appropriazione indebita
di quella medesima cartella ipotecaria.
2.3.3 Il
teste __________ , invocato a pagina 13 dell’appello, non ha fornito migliori
elementi di giudizio, essendosi egli limitato a riferire che vi fu un incontro
al __________ per definire la questione del finanziamento, senza tuttavia
ricordare con la necessaria certezza nemmeno l’argomento della discussione
(“...ci incontrammo tutti al __________ di _________ (io _________ e
__________) per concordare il finanziamento presumo del tutto (botte e
trattore)”), e perciò, a maggior ragione, senza ricordare le effettive
intenzioni delle parti.
Non
a caso il teste riferisce una versione dei fatti, che non trova riscontro nelle
dichiarazioni delle parti, secondo la quale i soldi sarebbero stati disponibili
presso la banca da alcuni mesi.
2.3.4 La
convenuta invoca anche il fatto che il _________ per ottenere il finanziamento
dal __________ doveva costituire in pegno il titolo ipotecario per il prezzo di
vendita di botte e trattore, ma ciò non consente ancora di ritenere provata una
pattuizione contraria al testo del doc. 6, potendosi benissimo ammettere che
__________ e la convenuta abbiano raggiunto accordi diversi, specie alla luce
del fatto, verosimilmente irrilevante per la banca ma non per la convenuta, che
il venditore si riservava la proprietà del trattore.
-
Non
potendosi ritenere provato che la messa in pegno della cartella ipotecaria
dovesse garantire il prezzo della vendita del trattore, diviene inutile
rispondere al quesito a sapere se la convenuta abbia o meno la qualifica di
creditore nei confronti del _________ dell’importo in questione.
-
Rimane
da stabilire se vi sia un credito della convenuta, al beneficio della garanzia
costituita dal pegno manuale, in relazione alla fornitura della botte
__________.
4.1 Non
è controverso il fatto che inizialmente __________ manifestò l’intenzione di
acquistare una botte _________ da 8000 litri, e che in attesa di tale modello,
non disponibile immediatamente, ne fu fornita in locazione una da 6000 litri
(appello, pag. 16; cfr. del resto la rogatoria __________, pag. 2, risposta 5).
La
convenuta sostiene che tale situazione si sarebbe in seguito modificata, nel
senso che il _________ avrebbe deciso di acquistare la botte più piccola.
Siffatta
tesi non è tuttavia suffragata da prove attendibili, e si scontra inoltre con
elementi che depongono chiaramente in senso contrario.
La
convenuta sull’argomento tenta nuovamente di trarre diritto dalle affermazioni
rese dal _________ in sede penale (appello, pag. 16), le quali, come si è già
detto, sono tuttavia senza effetto probatorio.
Non
meno irrilevante è l’asserita lettera di conferma inviata dall’_________ a
__________ il 21 novembre 1985 (doc. 9), non fosse altro che per il motivo
-senza necessità di richiamare la giurisprudenza in materia di lettera di
conferma- che detta lettera non conferma affatto l’avvenuto acquisto della
botte da 6000 litri, ma ribadisce a __________ le due varianti.
Anche
per il periodo successivo a questa lettera non vi è prova alcuna del fatto che
__________ o il __________ personalmente
abbiano deciso di acquistare la botte da 6000 litri.
Il
comportamento di tutte le parti depone invece nel senso contrario:
-
il
_________ non ha mai pagato l’asserito prezzo di vendita e si è sempre ritenuto
conduttore della botte, prova ne è che ancora nel 1993 egli si offrì di
acquistarla (rogatoria __________);
-
la
ditta _________ ancora nel 1988 chiedeva al _________ la restituzione della
botte, considerandola locata per fr. 2’000.-- all’anno (doc. M1). In nessun
punto della rogatoria il teste _________ afferma l’avvenuta vendita al
_________ della botte da 6000 litri, il che sconfessa la fattura doc. 5 del 18
giugno 1986 ed è comunque implicitamente confermato dal fatto che la _________
ha in seguito venduto la medesima botte alla convenuta;
-
la
stessa convenuta, invece di farsi cedere l’eventuale credito della _________
per il prezzo dell’asserita vendita a __________ della botte di 6000 litri,
afferma che essa “ha pagato l’importo della botte alla ditta _________ ed è
quindi legittimata ad ottenerne il pagamento, essendo diventata proprietaria
della botte” (conclusioni, pag. 8). Ciò non può che significare che la convenuta
ha direttamente acquistato dalla _________ la botte locata al __________, così
come confermato dalla rogatoria __________, evocata nelle conclusioni dalla
convenuta medesima.
4.2 Per
il caso, verificatosi, in cui alla convenuta non dovesse essere riconosciuto un
credito nei confronti del _________ per il prezzo di vendita della botte, essa
sostiene che dal testo del doc. 6 si potrebbe comunque ritenere che la cartella
ipotecaria doveva garantire anche il credito per il canone di locazione della botte,
da fissare in fr. 4’500.-- all’anno.
Siffatta
tesi costituisce tuttavia una novità dell’atto di appello, sicché essa va
ritenuta irricevibile ex art. 321 CPC senza necessità per questa Camera di
esaminarne il fondamento.
Ne
segue la reiezione del gravame ai sensi dei considerandi.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati l’art.148
CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
18 settembre 1996 di __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello, consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 1’650.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 1’700.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico. La convenuta rifonderà agli
attori complessivi fr. 3’000.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Mendrisio-Sud.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster